DECRETO 28 agosto 2018, n. 129
Note all'art. 2: Per i riferimenti al citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, si veda nelle note alle premesse. - Il testo del comma 143 dell'art. 1 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, e' riportato nelle note alle premesse - Il testo dell'art. 21 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, e' riportato nelle note alle premesse - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233: «Art. 6 (Dotazione finanziaria di istituto). - 1. Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su base regionale, in proporzione alla popolazione scolastica e al numero di istituti di istruzione. Essi sono articolati a livello provinciale o subprovinciale e sono distinti in assegnazioni ordinarie e perequative. Le assegnazioni perequative sono calcolate in relazione alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio. Sui criteri di ripartizione delle assegnazioni perequative e' sentito il parere della conferenza unificata Stato-regioni-citta' e autonomie locali. 2. Le dotazioni finanziarie determinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle singole istituzioni dai dirigenti degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, in conformita' ai criteri generali e agli indici di riferimento fissati dal decreto di cui allo stesso comma 1. 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse finanziarie a loro assegnate senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascun grado, ordine e tipo di scuola, nel rispetto delle competenze attribuite, nelle stesse materie, alle regioni e agli enti locali con ildecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 4. Le disposizioni del presente articolo non escludono l'apporto di ulteriori risorse finanziarie da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di altri enti e di privati per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica. 5. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche ed altri soggetti pubblici e privati possono stipulare accordi di programma per la gestione di attivita' previste dai commi 3 e 4.».
Art. 3
Responsabilita' della gestione
1.Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015, il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza e, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Nell'ambito di tali funzioni, il dirigente scolastico e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati.
2.Il direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito denominato D.S.G.A., ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sovrintende con autonomia operativa e nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il personale assegnato.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche). - (Omissis). 2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle relazioni sindacali. (Omissis).». - Si riporta l'art. 1, comma 78, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «78. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonche' gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' della valorizzazione delle risorse umane.».
Capo II Programma annuale
Art. 4
Programma annuale e anno finanziario
1.La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa.
2.E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 25, 26 e 27.
3.L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
4.Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.
Art. 5
Redazione del programma annuale
1.Il programma annuale e' redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed e' distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».
2.Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
3.Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalita' di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attivita' amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate. Nel caso in cui in istituti di istruzione secondaria di secondo grado funzionano, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, corsi di studio che richiedono beni strumentali, laboratori e officine d'alto valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi, purche' coerenti con il P.T.O.F., confluiscono in uno specifico progetto.
4.Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.
5.A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. e' allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
6.Per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilita' di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.
7.Al programma annuale e' allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, altresi', in modo specifico, le finalita' e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonche' quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. Ove vi sono gestioni economiche separate, la relazione deve riportare gli elementi di cui agli articoli 25, comma 5, 26, comma 4, 27, comma 5.
8.Il programma annuale e' predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed e' proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarita' contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che puo' essere acquisito anche con modalita' telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
9.La delibera di approvazione del programma annuale e' adottata dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. In caso di parere dei revisori dei conti non favorevole al suddetto programma per rilevata mancanza di regolarita' contabile, l'istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti e, in caso di mancato recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d'istituto.
10.Ai fini della tempestiva elaborazione del programma annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 107 del 2015, entro il 30 settembre di ciascun anno provvede a erogare alle istituzioni scolastiche, il fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Entro la medesima data, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria che compone il fondo di funzionamento, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge del bilancio dello Stato, relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, da erogarsi nei limiti di quelle iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il 28 febbraio dell'esercizio finanziario cui fa riferimento il programma annuale.
11.Il programma annuale e' pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonche' nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dei commi 145 e seguenti, dell'art. 1 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. 146. Il credito d'imposta di cui al comma 145 e' riconosciuto alle persone fisiche nonche' agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non e' cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese. 147. Il credito d'imposta di cui al comma 145 e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 145 sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'art.17deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 148. Il credito d'imposta e' riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10 per cento delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo e' assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al primo periodo. 148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a: a) comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, provvedendo altresi' a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito internet istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali di cui alla lettera a), il 10 per cento nel fondo di cui al comma 148 stesso per le finalita' di cui al terzo periodo del medesimo comma. 148-ter. All'attuazione del comma 148-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 149. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi del comma 148, nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 150. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui ai commi da 145 a 149, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2017, in euro 15 milioni per l'anno 2018, in euro 20,8 milioni per l'anno 2019, in euro 13,3 milioni per l'anno 2020 e in euro 5,8 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dei commi 201 e seguenti.». - Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 1 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilita', relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sara' erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma 143 e' determinata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche al fine di incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attivita' delle scuole. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo dei commi 17 e 136 dell'art. 1 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «17. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicita' dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresi' ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale. (Omissis). 136. E' istituito il Portale unico dei dati della scuola. (Omissis).».
Art. 6
Gestione provvisoria
1.Nei casi in cui il programma annuale non e' approvato dal Consiglio d'istituto entro la data del 31 dicembre il dirigente scolastico provvede alla gestione provvisoria per garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e delle attivita' pluriennali oggetto di approvazione con il programma annuale dell'esercizio finanziario precedente.
2.Nei casi di cui al comma 1, il dirigente scolastico, entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre, comunica all'Ufficio scolastico regionale competente l'avvio della gestione provvisoria. L'Ufficio scolastico regionale nomina, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un commissario ad acta che provvede all'approvazione del programma entro 15 giorni dalla nomina.
3.La gestione provvisoria e' realizzata, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti di spesa definitivi del programma annuale, regolarmente approvato, relativo al precedente esercizio e non puo' eccedere i termini stabiliti dal comma 2 per l'approvazione del programma da parte del commissario ad acta.
Art. 7
Avanzo o disavanzo di amministrazione
1.Nel programma annuale e' iscritta come posta a se' stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa in termini di competenza, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
2.Al programma annuale e' allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione presunto e un prospetto nel quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilita' finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.
3.Nella formulazione del programma annuale deve tenersi conto del disavanzo di amministrazione presunto al fine del suo assorbimento. Il Consiglio d'istituto, nella deliberazione del programma annuale, deve illustrare i criteri adottati per pervenire all'assorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione.
Art. 8
Fondo di riserva
1.Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria.
2.Il fondo di riserva puo' essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entita' si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3.
3.Non e' consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva.
4.I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente scolastico, e comunicati al Consiglio d'istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del programma annuale.
Art. 9
Partite di giro
Art. 10
Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale
1.Il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilita' finanziarie dell'istituto, nonche' lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scolastico.
2.L'attivita' di verifica e' effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A., che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonche' i pagamenti eseguiti.
3.Le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d'istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico.
4.Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
5.Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d'istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'istituto.
6.Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.
Capo III Realizzazione del programma annuale
Art. 11
Attivita' gestionale
1.Spetta al dirigente scolastico la realizzazione del programma annuale nell'esercizio dei compiti e della responsabilita' di gestione di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2.Il D.S.G.A., sulla base delle codifiche stabilite nella modulistica di cui all'articolo 41 e su indicazione del dirigente scolastico, imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e di disposizioni di legge, alle spese di investimento e ai progetti, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilita' riferite ai singoli progetti. A tal fine, le schede di cui all'articolo 5, comma 5, sono costantemente aggiornate a cura del D.S.G.A. medesimo, con riferimento alle spese sostenute.
3.Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il dirigente scolastico puo' ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo del dieci percento della dotazione originaria del progetto, mediante l'utilizzo del fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 8.
Note all'art. 11: - Il testo del comma 2, dell'art. 25, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e' riportato nelle note all'art. 3.
Art. 12
Accertamento delle entrate
1.L'accertamento delle entrate e' di competenza del D.S.G.A. che, sulla base di idonea documentazione, appura la ragione del credito e il soggetto debitore ed effettua le necessarie annotazioni nelle apposite scritture, con imputazione alle pertinenti fonti di finanziamento.
2.Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi da ricomprendersi tra le disponibilita' del conto del patrimonio.
Art. 13
Riscossione delle entrate
1.Le entrate sono riscosse dall'istituto che gestisce il servizio di cassa a norma dell'articolo 20, previa emissione di reversali d'incasso da parte dell'istituzione scolastica, tramite ordinativo informatico, secondo le disposizioni vigenti in materia.
2.L'istituto cassiere non puo' rifiutare la riscossione di somme destinate all'istituzione scolastica, ancorche' non siano state emesse le relative reversali, salvo a richiedere, subito dopo la riscossione, la regolarizzazione contabile all'istituzione scolastica.
3.L'istituto cassiere, all'atto del versamento sulla contabilita' speciale intestata alla istituzione scolastica presso la Banca d'Italia ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di assoggettamento al sistema di tesoreria unica, provvede alla corretta imputazione delle entrate al pertinente sottoconto fruttifero o infruttifero.
4.La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura posti a carico degli studenti e' effettuata mediante il servizio dei conti correnti postali, ovvero tramite altri strumenti di incasso, tra i quali il servizio di pagamento con avviso (MAV) bancario e postale, il servizio di incasso con rapporto interbancario diretto (RID) bancario e postale, il servizio di pagamento elettronico tramite il sistema pagoPA, incasso domiciliato, bollettino ed altri strumenti di acquisizione di somme (acquiring POS fisico o virtuale).
5.Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite, con frequenza non superiore a quindici giorni, sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere. Sul predetto conto corrente postale non possono essere ordinati pagamenti.
6.Le istituzioni scolastiche sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 14
Reversali di incasso
Art. 15
Impegni
1.Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.
2.Gli impegni non possono eccedere in nessun caso lo stanziamento dello specifico aggregato, come individuato nel programma annuale e nelle eventuali variazioni apportate al medesimo.
4.Dopo la chiusura dell'esercizio, non possono essere assunti impegni a carico dell'esercizio scaduto.
5.Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono residui passivi, da ricomprendersi tra le passivita' del conto del patrimonio.
6.L'impegno delle spese e' assunto dal dirigente scolastico ed e' registrato dal D.S.G.A.
Art. 16
Liquidazione delle spese e ordinazione dei pagamenti
1.La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, e' effettuata dal D.S.G.A., previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarita' della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
2.I pagamenti sono ordinati, tramite ordinativo informatico, secondo le disposizioni vigenti in materia, con mandati tratti sull'istituto cassiere o effettuati a mezzo della carta di credito, con immediata contabilizzazione.
Art. 17
Mandati di pagamento
2.Ogni mandato di pagamento e' sempre corredato dei documenti giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e servizi, il mandato e' corredato, altresi', dei documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture.
3.Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario e' annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, e', inoltre, allegato il verbale di collaudo.
Art. 18
Modalita' di estinzione dei mandati
2.Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni a cura dell'istituto cassiere.
Art. 19
Pagamento con carta di credito
1.L'utilizzazione della carta di credito, nel limite dell'assegnazione allo scopo disposta nel programma annuale e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, e' consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, nel rispetto delle norme in materia di utilizzo dello strumento da parte delle Amministrazioni pubbliche.
2.Il titolare della carta di credito e' il dirigente scolastico, il quale ne puo' altresi' autorizzare l'uso da parte del D.S.G.A. o di docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.
3.Per i pagamenti cosi' effettuati, documentati da ricevute intestate all'istituzione scolastica, il D.S.G.A. provvede al riscontro contabile entro cinque giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto. La carta di credito non puo', in ogni caso, essere utilizzata per prelievi di contante.
4.I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposita convenzione, da inserirsi eventualmente nell'atto di affidamento di cui all'articolo 20.
Capo IV Servizi di cassa e fondo economale per le minute spese
Art. 20
Affidamento del servizio di cassa
2.Il servizio di cassa e' affidato ad un unico operatore economico in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge utilizzando gli strumenti di acquisto e di negoziazione eventualmente predisposti da Consip S.p.A., d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche sulla base degli schemi di cui al comma 5.
3.In assenza degli strumenti di acquisto e di negoziazione di cui al precedente comma l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica con le modalita' stabilite dalla normativa vigente. A tali fini, il dirigente scolastico stipula apposita convenzione alle migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi d'interesse attivi e passivi, il costo delle operazioni e le spese di tenuta conto, comparate, in caso di sostanziale parita', con altri benefici concessi dal predetto istituto, sulla base degli schemi tipo predisposti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4.L'affidamento del servizio di cassa puo' essere effettuato, da una rete di istituzioni scolastiche, per tutte le istituzioni scolastiche aderenti, in virtu' di una delega ad essa conferita.
5.Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' adottare schemi di atti di gara per l'affidamento del servizio di cassa, al fine di uniformare le relative procedure selettive.
6.Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della determinazione a contrarre, possono derogare agli schemi di cui al comma 5, con espressa motivazione.
Art. 21
Fondo economale per le minute spese
1.Ciascuna istituzione scolastica puo' costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entita', necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attivita'.
2.La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonche' la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, e' stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.
3.E' sempre vietato l'uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l'istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso.
4.La gestione del fondo economale per le minute spese spetta al D.S.G.A. che, a tal fine, contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro informatizzato di cui all'articolo 40, comma 1, lettera e). Il D.S.G.A. puo' nominare uno o piu' soggetti incaricati di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
5.Il fondo economale per le minute spese e' anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal dirigente scolastico al D.S.G.A. Ogni volta che la somma anticipata e' prossima ad esaurirsi, il D.S.G.A. presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai singoli progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.
6.I rimborsi previsti dal comma 5 avvengono, in ogni caso, entro il limite stabilito dal Consiglio d'istituto con la delibera di cui al comma 2. Detto limite puo' essere superato solo con apposita variazione al programma annuale, proposta dal dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto.
7.A conclusione dell'esercizio finanziario il D.S.G.A. provvede alla chiusura del fondo economale per le minute spese, restituendo l'importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale di incasso.
8.La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari.
Capo V Conto consuntivo
Art. 22
Conto consuntivo
2.Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.
3.Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonche' il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.
4.Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entita' complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti e ai corrispettivi dovuti.
Art. 23
Redazione del Conto consuntivo
1.Il conto consuntivo e' predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed e' corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La relazione illustrativa della gestione evidenzia, altresi', in modo specifico le finalita' e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonche' quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'articolo 43, comma 5.
2.Il conto consuntivo e' sottoposto dal dirigente scolastico, entro la stessa data del 15 marzo, all'esame dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il successivo 15 aprile. Il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, e' quindi trasmesso al Consiglio d'istituto, che lo approva entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce.
3.Il conto consuntivo, approvato dal Consiglio d'istituto in difformita' dal parere espresso dai revisori dei conti, e' trasmesso entro il 10 giugno, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale, unitamente agli allegati, al programma annuale, alle relative variazioni e delibere, nonche' a una dettagliata relazione che dia conto dei motivi per i quali il conto consuntivo e' stato approvato in difformita' dal parere dei revisori dei conti.
4.Nel caso in cui il Consiglio d'istituto non delibera sul conto consuntivo entro la data indicata nel comma 3, il dirigente scolastico ne da' comunicazione immediata ai revisori dei conti e all'Ufficio scolastico regionale, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissarioad actail quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina.
5.Entro quindici giorni dall'approvazione il conto consuntivo e' pubblicato, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136 della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonche' nel sito dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.
Note all'art. 23: - Il testo dei commi 145 e seguenti e il testo dei commi 17 e 136, dell'art. 1 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, sono riportati nelle note all'art. 5.
Art. 24
Armonizzazione dei flussi informativi
1.Le istituzioni scolastiche adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e l'analisi delle spese e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa, collegando le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali.
2.Le rilevazioni e le risultanze delle attivita' sopra indicate sono utilizzate dall'istituzione scolastica interessata e dall'Ufficio scolastico regionale, anche ai fini della valutazione dell'istituzione scolastica e del dirigente scolastico.
Titolo II GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE
Art. 25
Aziende agrarie e aziende speciali
1.Alle istituzioni scolastiche possono essere annesse aziende agrarie o speciali prive di autonomia e personalita' giuridica propria, con finalita' didattiche e formative perseguite mediante attivita' pratiche e dimostrative.
2.La direzione dell'azienda spetta di norma al dirigente scolastico. Qualora ricorrano speciali circostanze, la direzione dell'azienda puo' essere affidata dal dirigente a un docente particolarmente competente, che sottopone all'approvazione del dirigente stesso le proposte riguardanti l'indirizzo produttivo e la gestione economica e finanziaria.
3.La gestione dell'azienda deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicita', pur soddisfacendo le finalita' di cui al comma 1. Al fine di non compromettere il perseguimento dei predetti criteri di gestione, l'attivita' didattica, che puo' riferirsi a tutte le attivita' produttive dell'azienda, si svolge, di norma, su una superficie limitata dell'azienda stessa, predeterminata dal dirigente scolastico.
4.La gestione dell'azienda annessa all'istituzione scolastica costituisce una specifica attivita' del programma annuale, della quale il programma stesso indica, in apposita scheda illustrativa finanziaria, le entrate e le spese.
6.I risultati della gestione dell'azienda in termini di utili e perdite sono riportati nel conto consuntivo dell'istituzione scolastica, cui e' allegata una specifica relazione illustrativa del direttore dell'azienda.
7.Le scritture contabili dell'azienda sono distinte da quelle dell'istituzione scolastica e sono tenute con le regole e i meccanismi contabili stabiliti dal codice civile e con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari.
8.I ricavi rinvenienti dalla predetta attivita' sono impiegati per la copertura dei relativi costi. Gli eventuali utili sono accantonati in un apposito fondo dello stato patrimoniale, destinato, prioritariamente, alla copertura di eventuali perdite di gestione e in subordine al miglioramento e incremento delle attrezzature didattiche.
9.Qualora il fondo di cui al comma 8 non sia sufficiente alla copertura di eventuali perdite di gestione, le stesse possono essere coperte, previa delibera del Consiglio d'istituto, mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica.
10.Nei casi in cui la perdita di gestione dell'azienda sia dovuta a cause permanenti o non rimuovibili entro tre esercizi finanziari e non sia possibile un ridimensionamento strutturale dell'azienda medesima, il Consiglio d'istituto ne dispone la chiusura e il direttore dell'azienda provvede alla liquidazione del patrimonio, destinando le attivita' eventualmente residuate a finalita' didattiche e formative.
11.Le riscossioni e i pagamenti dell'azienda sono gestiti, unitamente a quelli dell'istituzione scolastica, su un solo conto corrente per il servizio di cassa e attraverso un'unica contabilita' speciale di tesoreria unica, mantenendo a livello di contabilita' interna la separazione contabile tra le due gestioni.
12.In relazione alle dimensioni e alle capacita' produttive dell'azienda puo' essere aperto, presso l'istituto che gestisce il servizio di cassa dell'istituzione scolastica a norma dell'articolo 20, un distinto conto corrente per il servizio di cassa dell'azienda. In ogni caso, le entrate derivanti dalla gestione dell'azienda sono riversate dall'istituto cassiere sul sottoconto fruttifero della contabilita' speciale di tesoreria statale intestata all'istituzione scolastica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di assoggettamento al sistema di tesoreria unica.
13.I beni delle aziende agrarie o speciali sono iscritti nel relativo inventario dell'istituzione scolastica.
14.Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per i produttori agricoli che svolgono le attivita' di cui all'articolo 2135 del Codice civile, salvo che non sia diversamente disposto. Alle altre aziende speciali si applica il regime fiscale previsto dalla normativa vigente secondo il tipo di attivita' svolta.
Art. 26
Attivita' per conto terzi
1.Le istituzioni scolastiche possono svolgere attivita' di progettazione e vendita di beni e servizi a favore di terzi, al fine di soddisfare specifiche esigenze didattiche e formative.
2.La gestione delle attivita' per conto terzi deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicita', nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1.
3.La gestione delle attivita' per conto terzi costituisce una specifica attivita' del programma annuale, della quale lo stesso programma indica, in apposita scheda illustrativa finanziaria, le entrate e le spese, nonche' una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature a favore dell'istituzione scolastica.
5.Le attivita' per conto terzi sono oggetto di contabilita' separata da quella dell'istituzione scolastica. I relativi movimenti finanziari sono rilevati nella contabilita' della medesima istituzione scolastica, in specifiche voci di entrata e di spesa classificate «attivita' per conto terzi».
6.I risultati conseguiti, in termini di entrate e spese, sono riportati nel rendiconto e nel conto consuntivo dell'istituzione scolastica e specificamente illustrati nella relazione di cui all'articolo 23. L'eventuale eccedenza di entrate rispetto alle spese costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica. Qualora i proventi non coprano tutte le spese previste, il Consiglio d'istituto dispone l'immediata cessazione delle attivita' a favore di terzi.
7.Le riscossioni e i pagamenti sono gestiti unitamente a quelli dell'istituzione scolastica con un solo conto corrente e attraverso un'unica contabilita' speciale di tesoreria statale.
8.Per le attivita' previste dal presente articolo, sono dovuti i tributi nella misura e con le modalita' previste dall'ordinamento tributario.
Art. 27
Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche
1.I convitti annessi alle istituzioni scolastiche, con finalita' di cura dell'educazione e dello sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti, sono privi di personalita' giuridica e di autonomia proprie.
2.La direzione e l'amministrazione dei convitti di cui al comma 1 e' affidata agli organi delle istituzione scolastiche cui sono annessi secondo le disposizioni normative vigenti e le attribuzioni previste dal presente regolamento.
3.La gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicita', nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1, e deve garantire l'utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori.
4.La gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche costituisce una specifica attivita' del programma annuale, della quale lo stesso programma indica, in apposita scheda illustrativa finanziaria, le entrate e le spese, nonche' una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature a favore dell'istituzione scolastica.
6.Le attivita' convittuali sono oggetto di contabilita' separata da quella dell'istituzione scolastica. I relativi movimenti finanziari sono rilevati nella contabilita' della medesima istituzione scolastica, in specifiche voci di entrata e di spesa classificate «attivita' convittuali».
7.I risultati conseguiti, in termini di entrate e spese, sono riportati nel rendiconto e nel conto consuntivo dell'istituzione scolastica e specificamente illustrati nella relazione di cui all'articolo 23. L'eventuale eccedenza di entrate rispetto alle spese costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica ed e' prioritariamente utilizzato per la riduzione della retta dei convittori e il miglioramento delle attrezzature per le attivita' convittuali. Qualora per piu' di tre esercizi finanziari i proventi non coprano tutte le spese previste, l'istituzione scolastica, previa consultazione con l'ente locale di riferimento e con delibera del Consiglio d'istituto, dispone la cessazione dell'attivita', destinando le strutture a un utilizzo economico produttivo, comunque connesso ai compiti formativi ed educativi dell'istituzione medesima.
8.Le riscossioni e i pagamenti sono gestiti unitamente a quelli dell'istituzione scolastica, con un solo conto corrente e attraverso un'unica contabilita' speciale di tesoreria statale.
9.Ai fini di una gestione ottimale delle strutture e di una maggiore valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo il normale funzionamento delle attivita' istituzionali, l'istituzione puo' svolgere attivita' e servizi convittuali a favore di terzi con le modalita' previste dall'articolo 26. Gli utili di gestione sono destinati a ridurre la retta dei convittori nonche' a coprire la quota di spese generali imputabile a dette attivita' e servizi, comprensiva della quota di ammortamento delle attrezzature.
10.I beni dei convitti ed educandati sono iscritti nel relativo inventario dell'istituzione scolastica.
11.Per le attivita' previste dal presente articolo sono dovuti i tributi nella misura e con le modalita' previste dall'ordinamento tributario vigente.
Art. 28
Gestione dei convitti e degli educandati con istituzioni scolastiche annesse
1.La gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati e' autonoma e separata da quella delle istituzioni scolastiche annesse ai medesimi.
2.Le istituzioni scolastiche annesse ai convitti e agli educandati sono dotate di autonomia e sono gestite secondo le disposizioni del presente regolamento.
3.La gestione dei convitti e degli educandati e' condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicita' e deve garantire l'utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori.
4.La gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati e' disciplinata dalla normativa vigente in materia di contabilita' e finanza pubblica e da apposito regolamento, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Essa si conforma, altresi', alle regole e ai meccanismi contabili stabiliti dal codice civile, con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari.
Titolo III GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E INVENTARI
Art. 29
Beni
1.I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobili, mobili e mobili registrati secondo le norme del codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformita' alle disposizioni contenute nei successivi articoli.
2.Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli enti locali che sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche si osservano, oltre che le disposizioni del codice civile, quelle impartite dagli enti medesimi.
3.Ciascuna istituzione scolastica approva, con delibera del Consiglio d'istituto, il proprio regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle altre norme generali vigenti in materia. Il predetto regolamento contiene, altresi', disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all'iscrizione negli inventari ai sensi dell'articolo 31, comma 5 secondo linee guida del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' trasmesso all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente.
Art. 30
Consegnatario, sostituto consegnatario, sub-consegnatario
2.Il dirigente scolastico nomina, con proprio provvedimento, uno o piu' impiegati incaricati della sostituzione del consegnatario in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
3.Nel caso di particolare complessita' e di dislocazione dell'istituzione scolastica su piu' plessi, il dirigente scolastico puo' nominare, con proprio provvedimento, uno o piu' sub-consegnatari, i quali rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario mediante apposito prospetto.
4.E' fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilita' dei medesimi e dei loro sostituti.
5.Quando il D.S.G.A. cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente scolastico e del presidente del Consiglio d'istituto. L'operazione deve risultare da apposito verbale ed e' effettuata entro sessanta giorni dalla cessazione dall'ufficio.
Art. 31
Inventari
3.Ogni oggetto e' contrassegnato col numero progressivo col quale e' stato iscritto in inventario.
4.I beni mobili e immobili appartenenti a soggetti terzi, pubblici o privati, concessi a qualsiasi titolo alle istituzioni scolastiche, sono iscritti in appositi e separati inventari, con l'indicazione della denominazione del soggetto concedente, del titolo di concessione e delle disposizioni impartite dai soggetti concedenti.
5.Non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano elementi di una universalita' di beni mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa.
6.Non si inventariano altresi', pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modalita' previste dal regolamento dell'istituzione, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe.
7.Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario e' annotata, in ordine cronologico, nell'inventario di riferimento.
8.L'inventario e' tenuto e curato dal D.S.G.A., che assume le responsabilita' del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35.
9.Con cadenza almeno quinquennale si provvede alla ricognizione dei beni e con cadenza almeno decennale al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.
Art. 32
Valore di beni inventariati
2.I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati si iscrivono, se il prezzo e' inferiore al valore nominale, al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario o, se il prezzo e' superiore, al loro valore nominale, con l'indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza.
Art. 33
Eliminazione dei beni dell'inventario
1.Il materiale ed i beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore, o divenuti inservibili all'uso, sono eliminati dall'inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili ovvero l'avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause di responsabilita' amministrativa, con adeguata motivazione.
2.Al provvedimento di cui al comma 1 e' allegata copia della denuncia presentata alla locale autorita' di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto, ovvero e' allegato il verbale redatto dalla commissione di cui all'articolo 34, nel caso di materiale reso inservibile all'uso.
3.Nell'ipotesi di beni mancanti per furto o causa di forza maggiore, al provvedimento di cui al comma 1 e', altresi', allegata la relazione del D.S.G.A. in ordine alle circostanze che hanno determinato la sottrazione o la perdita dei beni.
Art. 34
Vendita di materiali fuori uso e di beni non piu' utilizzabili
1.I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non piu' utilizzabili sono ceduti dall'istituzione scolastica, con provvedimento del dirigente scolastico, previa determinazione del loro valore calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.
2.La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione e' fatta al migliore offerente. Il provvedimento di discarico inventariale di cui all'articolo 33, comma 1, da' atto dell'avvenuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione.
3.Nel caso in cui la gara sia andata deserta, i materiali fuori uso per cause tecniche possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, destinati allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.
4.I soli beni non piu' utilizzabili per fini istituzionali possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o altri enti pubblici.
Art. 35
Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine
1.La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine e' affidata dal D.S.G.A., su indicazione vincolante del dirigente scolastico, ai docenti utilizzatori o ad insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico, che operano in osservanza di quanto stabilito in materia nel regolamento dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 29.
2.L'affidamento di cui al comma 1 deve risultare da apposito verbale cui sono allegati elenchi descrittivi di quanto costituisce oggetto di affidamento, compilati in doppio esemplare e sottoscritti dal D.S.G.A. e dall'interessato. L'affidatario assume tutte le responsabilita' connesse alla custodia e conservazione di quanto incluso nei medesimi elenchi descrittivi. Le predette responsabilita' cessano con la riconsegna al direttore di quanto affidato, la quale deve avvenire con le stesse modalita' dell'affidamento e implica la cessazione dall'incarico.
3.Qualora piu' docenti o insegnanti di laboratorio devono avvalersi dei medesimi laboratori, officine o gabinetti, il dirigente scolastico individua colui al quale affidarne la direzione tra i soggetti di cui al comma 1. Il relativo incarico comporta l'affidamento e le responsabilita' di cui al comma 2.
Art. 36
Le opere dell'ingegno
1.Il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attivita' scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalita' formative istituzionali spetta all'istituzione scolastica, che lo esercita secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
2.E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternita' dell'opera, nei limiti previsti dalla normativa di settore vigente.
3.Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, nonche' per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto.
4.Lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno di cui al comma 1 e' deliberato dal Consiglio d'istituto. Qualora l'autore o uno dei coautori dell'opera abbiano invitato il Consiglio d'istituto a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito puo' autonomamente intraprendere tali attivita'.
5.All'istituzioni scolastica spetta la meta' dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera. La parte restante compete all'autore o ai coautori.
Art. 37
La proprieta' industriale
1.Ferme restando le norme vigenti in materia di diritto morale d'autore, spettano all'istituzione scolastica i diritti di proprieta' industriale, come disciplinati dalle disposizioni in materia, su marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varieta' vegetali prodotti nello svolgimento delle attivita' scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalita' formative istituzionali.
2.Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per l'acquisto del diritto di proprieta' industriale dell'istituto, nonche' per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto.
3.Lo sfruttamento economico dei diritti di proprieta' industriale e' deliberato dal Consiglio d'istituto. Qualora l'autore o uno dei coautori dell'opera abbiano invitato il Consiglio d'istituto a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito puo' autonomamente intraprendere tali attivita'.
4.All'istituzione scolastica spetta la meta' dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di proprieta' industriale. La parte restante compete all'autore o ai coautori.
Art. 38
Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico
1.Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), a condizione che cio' sia compatibile con finalita' educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime.
2.La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico puo' avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015.
3.Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed e' gravato in via esclusiva di ogni responsabilita' connessa alle attivita' che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonche' alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresi', l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali.
4.Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilita' civile con un istituto assicurativo.
Note all'art. 38: - Si riporta l'art. 1, comma 22, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «22. Nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realta' associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attivita' educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.».
Art. 39
Manutenzione degli edifici scolastici
1.Con riferimento agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, le istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell'ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
2.Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, le istituzioni scolastiche possono procedere all'affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attivita' didattiche. In tali casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi necessari all'esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso.
3.Le istituzioni scolastiche procedono all'affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili acquisiti con fondi derivanti da attivita' proprie, ovvero per effetto di eredita', legati e donazioni.
4.Le istituzioni scolastiche possono effettuare, con eventuali fondi propri e d'intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze.
Note all'art. 39: - Si riporta l'art. 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1996, n. 15. «Art. 3 (Competenze degli enti locali). - (Omissis). 4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate. (Omissis).».
Titolo IV SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA' INFORMATIZZATA
Art. 40
Scritture contabili
2.Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi mandati e reversali.
3.Nei registri partitari si aprono tanti conti quante sono le aggregazioni individuate sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, e si annotano le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.
4.Della tenuta della contabilita', delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali e' responsabile il D.S.G.A.
Art. 41
Modulistica e contabilita' informatizzata
1.Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca stabilisce i modelli e le relative codifiche necessarie per assicurare l'omogeneita' e la confrontabilita' dei documenti contabili di cui all'articolo 40, nonche' dei sistemi di gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale, di rendicontazione e di riscontro, di monitoraggio dei dati relativi alla gestione e all'andamento dei flussi finanziari e di rilevazione dei costi. Relativamente ai documenti di cui alle lettere a) e f) del comma 1 del medesimo articolo 40, la suddetta predisposizione e' compiuta d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2.Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito del proprio sistema informativo, predispone, aggiorna e implementa appositi applicativi informatici, coerenti con la modulistica di cui al comma 1, per la tenuta con tecnologie informatiche, della contabilita' delle istituzioni scolastiche e delle eventuali gestioni economiche separate, in collegamento con l'amministrazione scolastica. Nell'ambito del medesimo sistema informativo, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca predispone, aggiorna e implementa linee guida per la corretta gestione della contabilita' delle istituzioni scolastiche.
3.Il pacchetto puo' essere utilizzato anche per ottenere l'elenco dei fornitori di beni e servizi, con l'indicazione dei relativi crediti e debiti, i flussi di cassa distinti per tipologia di entrata e di spesa e l'analisi delle spese distinte per tipologia. Esso contiene meccanismi di segnalazione automatica di anomalie e disfunzioni che consentono anche interrogazioni mirate dall'esterno da parte dei revisori dei conti.
Art. 42
Formazione, archiviazione e conservazione digitale della documentazione amministrativo-contabile
1.Le istituzioni scolastiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dalle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005.
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