DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 2018, n. 146
Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2019
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed in particolare gli articoli 142 e 143;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 35 e 36 che disciplinano le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 28 che istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare del 21 maggio 2010, n. 123, concernente regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1497/2007 del 18 dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1516/2007 del 19 dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature;
Visto il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, anche con riferimento ai predetti regolamenti (CE) di esecuzione, ove necessario;
Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, ed in particolare l'articolo 26 che individua nel 1° gennaio 2015 il termine dal quale ha effetto l'abrogazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e stabilisce che resta in vigore l'applicazione dei regolamenti (CE) di esecuzione n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, fino all'abrogazione degli stessi mediante atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, cosi' come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione del 25 luglio 2017, recante il formato e le modalita' di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1493/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, in conformita' al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonche' per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione del 2 aprile 2008;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066 della Commissione del 17 novembre 2015 recante, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione del 2 aprile 2008;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione del 2 aprile 2008;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879 della Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalita' dettagliate relative alla dichiarazione di conformita' al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonche' delle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, come modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare l'articolo 4 che da' attuazione al capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
Uditi i pareri interlocutorio e definitivo del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi rispettivamente nelle adunanze del 24 maggio 2018 e del 6 settembre 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I Principi
Art. 1
Finalita' e oggetto
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il testo degli articoli 142 e 143 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O., cosi' recita: «Art. 142 (Competenze dello Stato). - 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a: a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea in materia di formazione professionale, nonche' gli interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle Comunita'; b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attivita' strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalita' di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196; d) la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale; e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazione-lavoro; f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione; g) il finanziamento delle attivita' formative del personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo; h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero; i) l'istituzione e l'autorizzazione di attivita' formative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi integrativi di cui all'art. 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti. 2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la Conferenza Stato-regioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresi' dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni: a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie; b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quanti-qualitativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a); c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attivita' di formazione professionale, sulla base di quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL; d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei programmi operativi multiregionali di formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese. 3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.». «Art. 143 (Conferimenti alle regioni). - 1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalita' e le regole fissate dall'art. 145 tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'art. 142. Spetta alla Conferenza Stato-regioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema. 2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale.». Il testo degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O., cosi' recita: «Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie: a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale; b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali; c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali; c-bis) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati; d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi' trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.». «Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro). - 1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e' attribuita la titolarita' dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' la titolarita' del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM. 1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale e' garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.». - Il testo dell'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O., cosi' recita: «Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali). - 1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'art. 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi. 2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attivita' di cui all'art. 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche. 4. La denominazione "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)" e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)". 5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari. 6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. 7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica. 8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. 9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e' garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. 12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. 13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, S.O. - Il decreto del Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare del 21 maggio 2010, n. 123 (Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2010, n. 179. - La legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2016, n. 166. - Il regolamento (CE) della Commissione n. 1497/2007 del 18 dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra e' pubblicato nella G.U.U.E. 19 dicembre 2007, n. L 333. - Il regolamento (CE) della Commissione n. 1516/2007 del 19 dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2007, n. L 335. - Il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 aprile 2008, n. L 92. - Il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 aprile 2008, n. L 92. - Il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 aprile 2008, n. L 92. - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra), abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2012, n. 93. - Il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 maggio 2014, n. L 150. - Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014 recante il formato e le modalita' di trasmissione della relazione di cui all'art. 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra e' pubblicato nella G.U.U.E. 5 novembre 2014, n. L 318. - Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L 301. - Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, in conformita' al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonche' per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L 301. - Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066 della Commissione del 17 novembre 2015 recante, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L 301. - Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L 301. - Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879 della Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalita' dettagliate relative alla dichiarazione di conformita' al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonche' delle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 giugno 2016, n. L 146. - La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O. - Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 (Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2010, n. 46. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. - Il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2010, n. 216, S.O. - Il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O., cosi' recita: «Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche' alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale referente per le attivita' di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalita' di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, gia' designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri. 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.». Note all'art. 1: - Per i riferimenti normativi ai regolamenti (UE) n. 517/2014, (UE) 2015/2067, (CE) n. 304/2008, (UE) 2015/2066 (CE) n. 306/2008 e (CE) n. 307/2008 si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Definizioni
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 517/2014 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 si veda nelle note alle premesse. - La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275. - Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) n. 307/2008 si veda nelle note alle premesse.
Art. 3
Autorita' competenti
1.Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero dell'ambiente, e' l'autorita' competente ai fini di quanto previsto all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, all'articolo 9, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014.
2.Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato ISPRA, ai fini di quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 517/2014 si veda nelle note alle premesse.
Art. 4
Accreditamento
1.L'accreditamento degli organismi di valutazione della conformita' per le attivita' disciplinate dal regolamento (UE) n. 517/2014 e dai relativi regolamenti europei di esecuzione e' rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento sulla base di schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell'ambiente.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 517/2014 si veda nelle note alle premesse.
Capo II Certificazione
Art. 5
Organismi di certificazione
1.Gli organismi di certificazione svolgono le attivita' per le quali sono stati accreditati, previa designazione da parte del Ministero dell'ambiente. A tal fine, gli organismi di certificazione presentano al Ministero dell'ambiente apposita istanza corredata da copia del certificato di accreditamento e del tariffario che intendono applicare per il rilascio dei certificati di conformita' alle persone fisiche o alle imprese. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza il Ministero dell'ambiente conclude con provvedimento espresso il procedimento. I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora siano richieste eventuali modifiche o l'acquisizione di ulteriori informazioni.
2.Il tariffario, presentato a corredo dell'istanza di designazione dell'organismo di certificazione delle persone fisiche o delle imprese, deve contenere, rispettivamente, le informazioni di cui agli allegati A 2.3 e B 2.2 del presente decreto.
3.Gli organismi di certificazione designati devono iscriversi nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della designazione da parte del Ministero dell'ambiente.
5.Gli organismi di certificazione possono provvedere anche all'organizzazione di prove d'esame o delegare lo svolgimento di detta attivita' ad organismi terzi sulla base dello schema di valutazione della conformita' di cui all'Allegato A 2.1.
6.Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di certificazione designati trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione sulle attivita' da loro svolte nel corso dell'anno precedente.
Art. 6
Organismi di attestazione di formazione e Organismi di valutazione della conformita'
1.Ai fini del regolamento (CE) n. 307/2008, gli organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche devono essere certificati dagli organismi di valutazione della conformita', previa verifica dei requisiti di cui all'Allegato C.
2.Gli organismi di attestazione trasmettono all'organismo di valutazione della conformita' che li ha certificati, i nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato, entro dieci giorni dalla data del rilascio del medesimo.
3.Gli organismi di valutazione della conformita' che rilasciano i certificati agli organismi di attestazione di formazione devono iscriversi nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'accreditamento.
5.Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di valutazione della conformita' di organismi di attestazione di formazione trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione sulle attivita' da loro svolte nel corso dell'anno precedente.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) n. 307/2008 si veda nelle note alle premesse.
Art. 7
Persone fisiche soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale
2.Il certificato di cui al comma 1 ha una validita' di dieci anni e deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.
4.All'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4, e l'iscrizione e' condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1.
5.Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato a seguito del superamento dell'esame di cui al comma 3, lettera c).
6.Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3, lettera c), comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti normativi ai regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008 si veda nelle note alle premesse.
Art. 8
Imprese soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale
1.Le imprese che svolgono le attivita' di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere certificate dall'organismo di certificazione di cui all'articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell'Allegato B.
2.Il certificato di cui al comma 1 ha una validita' di cinque anni e deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.
4.All'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4, e l'iscrizione e' condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1.
5.Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato previa verifica dei requisiti di cui di cui al comma 3, lettera c).
6.Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, lettera c), comporta, previa notifica all'impresa interessata, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.
Art. 9
Persone fisiche soggette all'obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale
1.Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, le persone fisiche che svolgono l'attivita' di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione della formazione.
3.All'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4, e l'iscrizione e' condizione necessaria per ottenere l'attestato di cui al comma 1.
4.L'attestato di cui al comma 1 e' rilasciato, entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del corso di formazione di cui al comma 2, lettera c).
5.Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2, lettera c), comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.
Note all'art. 9: - La direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2006, n. L 161. - Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) n. 307/2008 si veda nelle note alle premesse.
Art. 10
Persone fisiche e imprese soggette all'iscrizione al Registro telematico nazionale esenti dall'obbligo di certificazione e attestazione.
2.Le persone fisiche e le imprese di cui al comma 1 devono iscriversi per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale.
3.All'iscrizione provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti normativi alla direttiva 2006/40/CE si veda nelle note all'art. 9.
Art. 11
Esenzioni per le persone fisiche dall'obbligo di certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionale.
2.Le persone fisiche che rientrano nel regime di esenzione di cui al comma 1, presentano alla Camera di commercio competente apposita domanda ai sensi dell'articolo 15, comma 4. L'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente e' in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente esenzione.
Note all'art. 11: - Il testo dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2000, n. 91, S.O. - Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73, S.O. - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) 2015/2067 si veda nelle note alle premesse. - Il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)». «Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
Art. 12
Deroghe temporanee per le persone fisiche dagli obblighi di certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionale.
1.Per avvalersi delle deroghe previste dall'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067, dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 304/2008, dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066, dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 306/2008 o dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 307/2008, le persone fisiche interessate presentano, per via telematica, alla Camera di commercio competente, apposita domanda secondo le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4. L'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la quale il richiedente attesta, sotto la propria responsabilita', di essere in possesso del requisito necessario per poter usufruire della pertinente deroga temporanea.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti normativi ai regolamenti (UE) 2015/2067, (CE) n. 304/2008, (UE) n. 2015/2066, (CE) n. 306/2008 e (CE) n. 307/2008 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda nelle note all'art. 11.
Art. 13
Riconoscimento dei certificati delle persone fisiche e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro
1.I certificati e gli attestati di formazione rilasciati a persone fisiche e imprese da altri Stati membri ai sensi dell'articolo 10, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono riconosciuti per lo svolgimento delle relative attivita' in Italia con le modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4, senza obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale.
2.Le persone fisiche e le imprese trasmettono, per via telematica, copia del certificato rilasciato in un altro Stato membro, corredata da traduzione in lingua italiana certificata conforme secondo l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona e' domiciliata o l'impresa ha la sede legale, per l'inserimento nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale.
3.Le persone fisiche trasmettono, per via telematica, copia dell'attestato rilasciato in un altro Stato membro, corredata da traduzione in lingua italiana certificata conforme secondo l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Camera di commercio dove la persona ha il proprio domicilio o esercita prevalentemente la propria attivita' per l'inserimento nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale.
4.All'inserimento delle persone fisiche e delle imprese nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale, provvedono le Camere di commercio competenti per territorio ai sensi dei commi 2 e 3, previo svolgimento delle necessarie verifiche.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 517/2014 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 33 (L) (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero). - 1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorita' estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorita' delegati dallo stesso. 2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorita' estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'art. 31. 3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture. 5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.».
Capo III Trasparenza e informazione
Art. 14
Registrazioni
1.Sono istituiti presso il Ministero dell'ambiente il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 e la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, di cui all'articolo 16.
Art. 15
Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate
1.Al fine di rendere accessibili e fruibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle attivita' disciplinate dal presente decreto e garantire la trasparenza delle stesse, gli organismi di certificazione designati di cui all'articolo 5, gli organismi di cui all'articolo 6 di valutazione della conformita' degli organismi di attestazione della formazione, le persone fisiche e le imprese di cui agli articoli 7, 8, 9, e 10, si iscrivono, per via telematica, nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale inserendo le informazioni ivi previste.
3.Per la gestione e la tenuta del Registro telematico nazionale, gli organismi, le persone fisiche e le imprese di cui al comma 1, versano alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalita' stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
5.ISPRA, le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di valutazione della conformita' e l'organismo nazionale di accreditamento, accedono al Registro telematico nazionale, per quanto di rispettiva competenza.
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O., cosi' recita: «Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). - 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6; b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; c); d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. 2. 3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale, incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1, sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti stabiliti dall'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo: a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2, nonche' a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi standard determinati ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali di cui all'art. 2 e del relativo fabbisogno, valutato indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese; b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo; c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonche' mediante la determinazione di diritti annuali per le relative unita' locali. 5. Qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale. 6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalita' compensative tra le diverse tipologie di spesa. 7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale. 8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresi', disciplinate le modalita' di applicazione delle sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni. 9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita l'Unioncamere, e' determinata una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e premialita' istituito presso l'Unioncamere, nonche' i criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio nonche' di sostenere la realizzazione dei programmi del sistema camerale, riconoscendo premialita' agli enti che raggiungono livelli di eccellenza. 10. Per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalla camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, puo' autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto sui risultati dei progetti e' inviato al Comitato di cui all'art. 4-bis.».
Art. 16
Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati
1.Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonche' le attivita' di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.
6.La persona fisica certificata o l'impresa certificata di cui al comma 5 non e' responsabile dell'installazione.
8.Le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 relative al controllo delle perdite, all'installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica alla Banca dati entro trenta giorni dalla data dell'intervento.
9.Ai fini della gestione e della tenuta della Banca dati, le imprese di cui ai commi 2 e 3, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzate, si iscrivono, per via telematica, al Registro telematico nazionale, a fronte del pagamento di un diritto di segreteria previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
11.Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, di cui ai commi 4, 5 e 7 versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalita' stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
12.ISPRA, con apposite credenziali e per quanto di propria competenza, accede all'area riservata della Banca dati, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 18.
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