DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 2018, n. 152
Note all'art. 5: - Si riporta l'art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 1 (Principi generali dell'attivita' amministrativa). - Omissis. 1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge. Omissis.». - La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195. - Si riporta l'art. 24, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto): «Art. 24 (Uso commerciale delle unita' da diporto). - 1. Il proprietario o l'armatore, per l'annotazione dell'uso commerciale ai sensi dell'art. 2 del codice, presenta all'ufficio d'iscrizione dell'imbarcazione o della nave da diporto una domanda indicante l'attivita' che intende compiere e corredata da: a) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che trattasi di impresa individuale o societa' esercente le attivita' commerciali di cui all'art. 2, comma 1, del codice, nonche' gli estremi dell'iscrizione nel suddetto registro; b) licenza di navigazione delle unita' interessate. Omissis.». - Si riporta l'art. 15, comma 4, del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: «Art. 15 (Iscrizione). - Omissis. 4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria puo' richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice penale, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta puo' essere presentata in caso di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilita' dell'unita' da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l'intestatario dell'unita' da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell'unita' puo' richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalita' relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unita' da diporto.». - Si riporta l'art. 20, comma 2, del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: «Art. 20 (Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto). - Omissis. 2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unita' condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprieta', da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza. Omissis.». - Si riporta l'art. 26 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: «Art. 26 (Certificato di sicurezza e certificato di idoneita' al noleggio). - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. 1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio attesta lo stato di idoneita' dell'unita' al noleggio ed e' rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.». - Si riporta l'art. 32 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: «Art. 32 (Autorizzazione alla navigazione temporanea). - 1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea e' rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto, previa presentazione dei seguenti documenti: a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilita' civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate; b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attivita', di cui all'art. 31, comma 2, del presente codice. 2. ».
Art. 6
Abilitazione dei raccomandatari e degli studi di consulenza
1.I raccomandatari e gli studi di consulenza che intendono attivare uno STED presso la propria sede presentano richiesta di abilitazione all'UCON per il tramite degli UMC competenti per territorio.
2.L'UMC competente per territorio comunica all'UCON, in via telematica, il nulla osta al collegamento con il CED, previa verifica dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1. L'UCON, verificata la condizione di cui all'articolo 10, comma 4, autorizza il collegamento con il CED, di cui informa l'UMC.
Art. 7
Fornitura e custodia dei materiali
1.Il Ministero, tramite le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC competenti per territorio fornisce agli STED idonea modulistica, necessaria all'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 5, anche in formato digitale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sono stabilite le caratteristiche tecniche e di sicurezza della modulistica e le misure per la conservazione e la custodia della stessa.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si veda nelle note all'art. 4.
Art. 8
Funzionamento degli STED
1.Ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati ad accedere agli STED si applica in quanto compatibile la disciplina vigente in materia di accesso agli sportelli delle Capitanerie di porto, degli Uffici circondariali marittimi e degli UMC, nonche' le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1991, n. 264.
2.Lo STED, effettuata la verifica di cui all'articolo 5, comma 3, prende in carico le richieste di cui all'articolo 5, comma 2, secondo le direttive dell'UCON. Il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi tagliandi di aggiornamento, il rilascio delle autorizzazioni alla navigazione temporanea e delle licenze provvisorie e' subordinato alla presentazione della dichiarazione di costruzione o importazione (DCI) di cui all'articolo 13, comma 5, conforme al modello approvato con provvedimento del Ministero, rilasciata dalle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). Le istanze non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e dei diritti dovuti o dal contestuale versamento degli stessi, nonche' dalla DCI, non sono prese in considerazione.
3.Ricevuta l'istanza, lo STED provvede, secondo le modalita' stabilite dal Ministero, a trasmettere in via telematica le informazioni necessarie al CED unitamente alla documentazione presentata dal richiedente, al documento di identita' del richiedente, alla DCI e alle attestazioni di versamento delle imposte e dei diritti dovuti.
4.Acquisite le informazioni e le documentazioni di cui al comma 3, il CED attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo che individua l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'ATCN, il CED procede all'aggiornamento dell'archivio, autorizza lo STED alla stampa del documento di navigazione richiesto e assegna l'eventuale numero di iscrizione, generato automaticamente dal sistema informativo, dopo la validazione dell'istanza da parte dell'UCON.
5.In caso di irregolarita' accertate successivamente alla emissione dei documenti di navigazione, effettuata anche dagli STED, l'UCON dispone la cancellazione motivata dei documenti stessi dall'ATCN, anche su segnalazione degli organi di polizia che provvedono al loro ritiro. L'UCON segnala le irregolarita' accertate all'autorita' competente, al fine della eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1991, n. 264, anche nei confronti degli studi di consulenza, nonche', con riguardo ai raccomandatari, in base all'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
6.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sono disciplinate, ai sensi dell'articolo 2, comma 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le modalita' e la tempistica per lo scarto degli atti di archivio della documentazione di cui al comma 2, trasmessa all'UCON in formato elettronico ai sensi del comma 3.
Note all'art. 8: - Si riporta l'art. 9 della citata legge 8 agosto 1991, n. 264: «Art. 9 (Vigilanza e sanzioni). - 1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge. 2. Il presidente della provincia, anche su iniziativa dei comuni, emana, in caso di accertate irregolarita' nell'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarita' persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'art. 3 e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi. 3. Oltre che nel caso di cui al comma 4 dell'art. 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 e quando siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si applica altresi' la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilita' civile e penale. 4. Chiunque esercita l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresi' l'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 si applica l'art. 348 del codice penale.». - Si riporta l'art. 13 della citata legge 4 aprile 1977, n. 135: «Art. 13. - Il raccomandatario marittimo che viola il segreto professionale o che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignita' e al decoro professionale e' sottoposto a procedimento disciplinare. Le sanzioni disciplinari che la commissione di cui all'art. 7 puo' infliggere, presa visione degli atti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentito l'interessato, sono le seguenti: a) richiamo verbale; b) ammonimento scritto; c) censura pubblica; d) sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi; e) radiazione dall'elenco con incameramento della cauzione. Per il mancato rispetto delle tariffe previste dall'art. 16 nonche' delle norme previste dall'art. 3 la commissione commina la sospensione a tempo determinato, non superiore a sei mesi. In caso di recidiva viene pronunciata la radiazione dall'elenco. La radiazione e' inoltre pronunciata contro il raccomandatario marittimo che sia stato condannato per uno dei delitti indicati nell'art. 9, lettera d), oppure che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignita' della professione. Le sanzioni di cui al precedente secondo comma, tranne quelle di cui alle lettere a) e b), sono comunicate, qualora siano divenute definitive, alle autorita' marittime competenti e pubblicate nell'albo della camera di commercio e nel Foglio degli annunci legali della provincia nella quale l'iscritto svolge la sua attivita'.». - Per il testo dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si veda nelle note all'art. 7. - Per il testo dell'art. 2, comma 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si veda nelle note alle premesse.
Art. 9
Vigilanza
1.Le Capitanerie di porto e gli UMC, nell'ambito dei rispettivi territori di competenza, vigilano sul corretto funzionamento degli STED attivi presso i raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati e sulle modalita' di conservazione della modulistica di cui all'articolo 7 e, in caso di accertate irregolarita', ne danno comunicazione all'UCON per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10.
Art. 10
Sospensione e decadenza dell'operativita' degli STED
1.Nel caso previsto dall'articolo 8, comma 5, accertato il rilascio di certificazioni non veritiere da parte degli STED, l'UCON dispone la sospensione dell'operativita' degli STED attivi presso i raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati per un periodo di trenta giorni; in caso di irregolarita' contestate successivamente alla prima, dispone la sospensione per un periodo di novanta giorni. L'UCON dispone la cessazione dell'operativita' degli STED, nel caso di una terza violazione nell'arco temporale di un anno.
2.Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di irregolarita' accertate, a norma dell'articolo 9, in sede di vigilanza sul corretto funzionamento degli STED attivi presso i raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati.
3.Nel caso di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto disposta dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e' sospesa l'operativita' degli STED. Nel caso di revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della medesima legge n. 264 del 1991, termina l'operativita' degli STED. Analogamente e' sospesa o terminata l'operativita' degli STED presso i raccomandatari marittimi in caso, rispettivamente, di sospensione o di radiazione dall'esercizio dell'attivita' disposta ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
4.I raccomandatari e gli studi di consulenza interessati possono richiedere l'abilitazione decorso un periodo non inferiore a due anni dalla data di avvenuta notifica della cessazione dell'operativita' disposta dall'UCON a norma del presente articolo.
Note all'art. 10: - Si riporta l'art. 9, commi 2 e 3, della citata legge 8 agosto 1991, n. 264: «Art. 9 (Vigilanza e sanzioni). - Omissis. 2. Il presidente della provincia, anche su iniziativa dei comuni, emana, in caso di accertate irregolarita' nell'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarita' persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'art. 3 e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi. 3. Oltre che nel caso di cui al comma 4 dell'art. 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 e quando siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si applica altresi' la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilita' civile e penale. Omissis.». - Per il testo dell'art. 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135, si veda nelle note all'art. 8.
Art. 11
Modalita' di accesso tramite SPID
1.L'accesso al SISTE per la verifica della propria posizione potra' avvenire anche tramite SPID.
2.Il pagamento dei diritti previsti per le prestazioni e i servizi di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, puo' avvenire anche tramite apposite procedure telematiche, da individuarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sono adottate, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto ai commi 1 e 2, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti.
Note all'art. 11: - Si riporta l'art. 63, commi 1-bis e 2, del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: «Art. 63 (Tariffe per prestazioni e servizi). - Omissis. 1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1 e 1-bis, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, nonche' dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto. Omissis.». - Per il testo dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si veda nelle note all'art. 7. - Per il testo dell'art. 71 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note all'art. 2.
Art. 12
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 13
Norme transitorie e finali
1.E' avviato un periodo di sperimentazione dal 1° aprile al 31 agosto 2019 durante il quale gli STED, specificamente individuati con apposito provvedimento ministeriale, iscrivono le unita' da diporto di nuova immatricolazione esclusivamente nell'ATCN.
2.Le operazioni di popolamento della «Sezione dati RID e RND» dell'ATCN, previste dall'articolo 3, comma 2, lettera a), sono completate entro il 1° gennaio 2021.
3.Nelle more del completamento delle operazioni di cui al comma 2, le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC provvedono in ogni caso a trasferire all'ATCN i dati contenuti nei registri di iscrizione cartacei relativi alle unita' da diporto, immatricolate entro il 31 agosto 2019, nel caso in cui gli interessati richiedano il rilascio di uno dei documenti di navigazione di cui all'articolo 5, comma 2. Il rilascio di tali documenti e' subordinato al rilascio di una nuova licenza di navigazione emessa ai sensi del presente regolamento. Contestualmente, le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC annotano l'avvenuto trasferimento all'ATCN dei dati contenuti nei registri di iscrizione cartacei e, successivamente, provvedono alla trasmissione degli stessi all'UCON.
6.Per le finalita' antifrode di cui all'articolo 1, comma 219, della legge n. 228 del 2012, i produttori o gli importatori, ovvero i loro mandatari autorizzati, di unita' da diporto superiori a 2,5 metri, comunicano alle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), i dati tecnici delle stesse nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Ministero. Per le medesime finalita', con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per i danni derivanti dalla navigazione delle unita' da diporto, prevedendo la loro sostituzione con la comunicazione telematica dei relativi dati all'ATCN.
7.Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e' autorizzato a stipulare specifici accordi con le regioni per la gestione del Registro navi minori e galleggianti sulle acque interne, ora in carico agli uffici regionali degli Ispettorati di porto.
8.Gli oneri relativi alle attivita' di cui al comma 7, calcolati sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio, sono a carico delle regioni e sono determinati negli accordi o nelle intese stipulati.
9.Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Toninelli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, n. 1-303
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 1, comma 219, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle premesse.
Allegato A
Allegato A (articolo 5, comma 4) Parte di provvedimento in formato grafico
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