LEGGE 8 maggio 2019, n. 42
Art. 66. Ostacoli tecnici agli scambi 1. Le parti ribadiscono i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi («accordo TBT»). 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita' quali definite dall'accordo TBT. 3. Le parti riconoscono l'importanza di meccanismi efficaci per la notifica e lo scambio di informazioni in materia di regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita', conformemente all'accordo TBT.
Accordo-art. 67
Art. 67. Misure sanitarie e fitosanitarie (MSF) 1. Le parti ribadiscono i diritti, gli obblighi, i principi e gli obiettivi dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, della commissione del Codex alimentarius e dell'Organizzazione mondiale per la salute animale. 2. Le parti riconoscono l'importanza di meccanismi efficaci di consultazione, notifica e scambio di informazioni riguardo alle misure sanitarie e fitosanitarie e al benessere degli animali, nel quadro delle organizzazioni internazionali competenti.
Accordo-art. 68
Art. 68. Difesa commerciale Le parti ribadiscono i propri impegni e obblighi derivanti dai seguenti accordi dell'OMC: accordo sulle misure di salvaguardia, accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e accordo sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994.
Accordo-art. 69
Art. 69. Clausola di revisione Le parti possono, di comune intesa, modificare e rivedere la presente parte per approfondire le loro relazioni in materia di scambi commerciali e investimenti.
Accordo-art. 70
Art. 70. Clausola relativa alle eccezioni generali Le parti dichiarano che i loro diritti ed obblighi esistenti in forza dell'articolo XX del GATT 1994 e delle sue note interpretative sono integrati nel presente accordo e ne costituiscono parte integrante, mutatis mutandis.
Accordo-art. 71
Art. 71. Dogane 1. Le parti promuovono e facilitano la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali per garantire la sicurezza alle frontiere, la semplificazione delle procedure doganali e l'agevolazione del commercio legittimo pur mantenendo le proprie capacita' di controllo. 2. La cooperazione comporta, tra l'altro: a) scambi di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: i) semplificazione e ammodernamento delle procedure doganali; ii) agevolazione delle operazioni di transito; iii) applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale da parte delle autorita' doganali; iv) rapporti con la comunita' imprenditoriale; v) libera circolazione delle merci e integrazione regionale; vi) organizzazione in materia di controlli doganali alle frontiere; b) elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati; c) promozione del coordinamento tra tutte le autorita' di frontiera competenti, a livello sia interno che transfrontaliero. 3. Le parti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in ambito doganale. A tal fine, esse possono istituire di comune accordo strumenti bilaterali.
Accordo-art. 72
Art. 72. Cooperazione in materia di agevolazione degli scambi 1. Le parti confermano il proprio impegno a rafforzare la cooperazione in materia di agevolazione degli scambi commerciali per garantire che la legislazione applicabile, le procedure pertinenti e la capacita' amministrativa delle amministrazioni doganali contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di controllo efficace e agevolazione degli scambi. 2. Le parti decidono di cooperare per quanto riguarda, tra l'altro, i seguenti settori: a) lo sviluppo delle capacita' e l'apporto di competenze a beneficio delle autorita' competenti su questioni doganali, comprese la certificazione e la verifica dell'origine, e su questioni tecniche per l'applicazione delle procedure doganali regionali; b) l'applicazione di meccanismi e di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, decisioni anticipate (advance rulings) vincolanti, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli doganali e metodi di audit delle societa'; c) l'introduzione di procedure e prassi che tengano conto, per quanto fattibile, delle regole, degli strumenti e delle norme internazionali applicabili in ambito doganale e commerciale, compresi, tra l'altro, l'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC, la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, come modificata (convenzione riveduta di Kyoto), e il quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade) dell'Organizzazione mondiale delle dogane; d) i sistemi d'informazione e l'automazione delle procedure doganali e di altre procedure commerciali, in particolare per l'attuazione delle misure di agevolazione degli scambi per gli operatori autorizzati e i servizi d'informazione.
Accordo-art. 73
Art. 73. Proprieta' intellettuale 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione tecnica nel settore della proprieta' intellettuale, compresa la tutela delle indicazioni geografiche, e convengono di cooperare, secondo le modalita' e alle condizioni reciprocamente concordate, ai progetti specifici di cooperazione che ne derivano, a norma della legislazione interna delle parti e in conformita' degli accordi internazionali di cui sono parti. 2. Le parti convengono di promuovere la cooperazione istituzionale, lo scambio di informazioni, l'assistenza tecnica, lo sviluppo di capacita' e la formazione. Esse convengono che la cooperazione tecnica sara' realizzata in funzione dei rispettivi livelli di sviluppo socioeconomico, delle loro priorita' e delle loro esigenze in termini di sviluppo. 3. Le parti convengono che la cooperazione deve contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica, nonche' al trasferimento e alla diffusione della tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico e l'equilibrio tra diritti e obblighi.
Accordo-art. 74
Art. 74. Cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi e convengono di promuovere la cooperazione tra le rispettive autorita' competenti in materia di normalizzazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformita'. 2. Le parti concordano di cooperare, tra l'altro, al fine di: a) sviluppare le capacita' e fornire competenze, compresi lo sviluppo e il potenziamento delle opportune infrastrutture, e offrire formazione e assistenza tecnica nei seguenti ambiti: regolamenti tecnici, normalizzazione, valutazione della conformita', accreditamento e metrologia, anche per facilitare la comprensione e il rispetto dei requisiti dell'Unione europea; b) promuovere la cooperazione tra le autorita' competenti nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali; c) procedere allo scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi; d) sviluppare opinioni congiunte; e) perseguire la compatibilita' tra regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita' e la convergenza tra essi; f) eliminare gli ostacoli innecessari agli scambi.
Accordo-art. 75
Art. 75. Sicurezza alimentare, questioni inerenti alle MSF e questioni inerenti al benessere degli animali 1. Le parti promuovono la cooperazione e il coordinamento tra le autorita' competenti, anche nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali, per quanto riguarda la sicurezza alimentare, le MSF e il benessere degli animali, a vantaggio delle relazioni commerciali bilaterali. Esse favoriscono la cooperazione ai fini del riconoscimento dell'equivalenza e dell'armonizzazione delle MSF e forniscono consulenza e assistenza tecnica sull'attuazione di tali misure. 2. La cooperazione in materia di sicurezza alimentare, questioni inerenti alle MSF e questioni inerenti al benessere degli animali mira a rafforzare le capacita' di ciascuna parte cosi' da migliorare l'accesso al mercato dell'altra parte, salvaguardando al tempo stesso il livello di protezione degli esseri umani, degli animali e delle piante, nonche' il benessere degli animali. 3. La cooperazione puo' comprendere, tra l'altro: a) l'apporto di competenze riguardanti la capacita' tecnica e legislativa di elaborare e applicare la normativa, nonche' di sviluppare sistemi ufficiali di controllo sanitario e fitosanitario, ivi compresi programmi di eradicazione, sistemi di sicurezza alimentare e notifica di allerta, nonche' l'apporto di competenze in materia di benessere degli animali; b) il sostegno allo sviluppo e al rafforzamento delle capacita' istituzionali e amministrative di Cuba, comprese le capacita' di controllo, per migliorarne lo status sanitario e fitosanitario; c) lo sviluppo, a Cuba, di capacita' che consentano di soddisfare i requisiti sanitari e fitosanitari cosi' da migliorare l'accesso al mercato dell'altra parte, salvaguardando nel contempo il livello di protezione; d) il potenziamento del sistema ufficiale di controllo per le esportazioni verso l'Unione europea grazie al miglioramento delle capacita' di analisi e della gestione dei laboratori nazionali per soddisfare i requisiti della legislazione dell'Unione europea; e) la fornitura di consulenza e assistenza tecnica riguardo al sistema di regolamentazione sanitaria e fitosanitaria dell'Unione europea e all'attuazione delle norme imposte dal mercato dell'Unione europea; f) la promozione della cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti (comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie, convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Organizzazione mondiale per la salute animale e commissione del Codex Alimentarius) per favorire l'applicazione delle norme internazionali.
Accordo-art. 76
Art. 76. Prodotti tradizionali e artigianali Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione per promuovere la fabbricazione di prodotti tradizionali e artigianali. La cooperazione potrebbe concentrarsi, piu' specificatamente, sui seguenti aspetti: a) sviluppo di capacita' al fine di favorire reali opportunita' di accesso al mercato per i prodotti artigianali; b) sostegno alle microimprese e alle piccole e medie imprese delle aree urbane e rurali che fabbricano ed esportano prodotti artigianali, anche attraverso il potenziamento delle istituzioni di sostegno competenti; c) incentivo a preservare i prodotti tradizionali; d) miglioramento delle prestazioni economiche dei fabbricanti di prodotti artigianali.
Accordo-art. 77
Art. 77. Commercio e sviluppo sostenibile 1. Le parti riconoscono il contributo che la promozione di politiche commerciali, ambientali e sociali che si sostengano a vicenda puo' apportare all'obiettivo di sviluppo sostenibile. 2. A integrazione delle attivita' di cui ai titoli III e IV della parte III, le parti decidono di cooperare, tra l'altro: a) elaborando programmi e azioni riguardanti l'attuazione e l'applicazione degli aspetti commerciali degli accordi multilaterali sull'ambiente e della legislazione ambientale; b) sostenendo lo sviluppo di un quadro favorevole agli scambi di beni e servizi che contribuisca allo sviluppo sostenibile, anche attraverso la diffusione di pratiche incentrate sulla responsabilita' sociale delle imprese; c) promuovendo gli scambi di prodotti ottenuti da risorse naturali gestite in modo sostenibile, anche grazie a misure efficaci riguardanti la conservazione e la gestione sostenibile della fauna selvatica, delle risorse ittiche e delle foreste, nonche' elaborando misure volte a contrastare il commercio illegale avente ripercussioni sull'ambiente, anche mediante le attivita' di contrasto e la cooperazione doganale; d) rafforzando la capacita' istituzionale di analisi e di intervento in materia di commercio e sviluppo sostenibile.
Accordo-art. 78
Art. 78. Cooperazione in materia di difesa commerciale Le parti convengono di cooperare nel settore della difesa commerciale attraverso lo scambio di esperienze, l'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacita'.
Accordo-art. 79
Art. 79. Norme di origine Le parti riconoscono che le norme di origine svolgono un ruolo importante nel commercio internazionale e convengono di cooperare fornendo assistenza tecnica, sviluppando capacita' e procedendo a scambi di esperienze in tale settore.
Accordo-art. 80
Art. 80. Investimenti Le parti incentivano l'intensificazione dei flussi di investimenti grazie alla conoscenza reciproca della legislazione pertinente e all'instaurazione di un contesto attraente e prevedibile per gli investimenti reciproci mediante un dialogo volto a migliorare la comprensione e la cooperazione in materia di investimenti e a promuovere un regime commerciale e di investimenti stabile, trasparente e non discriminatorio.
Accordo-art. 81
Art. 81. Consiglio congiunto 1. E' istituito un consiglio congiunto che vigila sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e sovrintende alla sua attuazione. Esso si riunisce a livello ministeriale a intervalli regolari, non superiori a due anni. Ogniqualvolta le circostanze lo richiedano possono tenersi riunioni straordinarie, con l'accordo delle parti. 2. Il consiglio congiunto esamina i principali problemi eventualmente insorti nell'ambito del presente accordo, nonche' le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse. 3. Il consiglio congiunto e' composto da rappresentanti delle parti a livello ministeriale, conformemente alle rispettive disposizioni interne delle parti e tenendo conto delle tematiche specifiche da affrontare. 4. Il consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno. 5. Il consiglio congiunto e' presieduto a turno, da una riunione all'altra, da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica di Cuba, conformemente alle disposizioni previste dal suo regolamento interno. 6. Il consiglio congiunto ha il potere di adottare decisioni per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per applicarle. 7. Il consiglio congiunto puo' altresi' formulare le opportune raccomandazioni. 8. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio congiunto sono adottate di comune accordo tra le parti. Questa procedura si applica a tutti gli altri organi direttivi istituiti dal presente accordo.
Accordo-art. 82
Art. 82. Comitato misto 1. Il consiglio congiunto e' assistito nell'esercizio delle sue funzioni da un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari, tenendo conto delle tematiche specifiche da affrontare. 2. Il comitato misto e' responsabile dell'attuazione generale del presente accordo. 3. Il consiglio congiunto stabilisce il regolamento interno del comitato misto. 4. Il comitato misto ha il potere di adottare decisioni ogniqualvolta tale potere gli sia stato delegato dal consiglio congiunto. 5. Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno per un riesame globale dell'attuazione del presente accordo, in alternanza a Bruxelles e a Cuba, in una data e con un ordine del giorno concordati in anticipo alle parti. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate, di comune accordo, riunioni straordinarie. Il comitato misto e' presieduto a turno, da una riunione all'altra, da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Repubblica di Cuba.
Accordo-art. 83
Art. 83. Sottocomitati 1. Il comitato misto puo' decidere di costituire sottocomitati che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni. Puo' decidere di modificare i compiti assegnati ai sottocomitati o disporne lo scioglimento. 2. I sottocomitati si riuniscono, al livello opportuno, una volta l'anno oppure su richiesta di una delle parti o del comitato misto. Le riunioni presenziali si tengono in alternanza a Bruxelles o a Cuba. Le riunioni si possono inoltre tenere utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti. 3. I sottocomitati sono presieduti a turno da un rappresentante delle parti per un anno. 4. L'istituzione o l'esistenza di un sottocomitato non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato misto. 5. Il comitato misto adotta i regolamenti interni, che precisano la composizione e le funzioni dei sottocomitati e le modalita' del loro funzionamento, sempre che esse non siano stabilite nel presente accordo. 6. E' istituito un sottocomitato per la cooperazione, che assiste il comitato misto nell'esercizio delle sue funzioni relative alla parte III del presente accordo. Inoltre, esso: a) si occupa, su incarico del comitato misto, di qualsiasi questione relativa alla cooperazione; b) segue l'attuazione generale della parte III del presente accordo; c) discute temi di cooperazione che possono influire sul funzionamento della parte III del presente accordo.
Accordo-art. 84
Art. 84. Definizione di «parti» Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, conformemente alle rispettive competenze, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra.
Accordo-art. 85
Art. 85. Adempimento degli obblighi 1. Le parti adottano le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e ne assicurano la conformita' con gli obiettivi in esso stabiliti. 2. Se una parte ritiene che un'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo puo' adottare misure adeguate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa presenta al consiglio congiunto, entro trenta giorni, tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le parti. Nella scelta delle misure da adottare, si privilegiano quelle che meno interferiscono con l'attuazione del presente accordo. Tali misure sono comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto. 3. Le parti convengono che per «casi particolarmente urgenti» di cui al paragrafo 2 si intendono i casi di violazione sostanziale del presente accordo ad opera di una delle parti. Le parti convengono inoltre che per «misure adeguate» di cui al paragrafo 2 si intendono misure adottate conformemente al diritto internazionale. Resta inteso che la sospensione costituisce la misura di ultima istanza. Per violazione sostanziale del presente accordo si intende: a) una denuncia integrale o parziale del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; b) la violazione degli elementi essenziali del presente accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 5, e all'articolo 7. 4. Se una parte adotta una misura in un caso particolarmente urgente, l'altra puo' chiedere la convocazione di una riunione urgente delle parti da tenersi entro quindici giorni.
Accordo-art. 86
Art. 86. Entrata in vigore, applicazione a titolo provvisorio, durata e denuncia 1. Il presente accordo e' approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne. 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1. 3. Fatto salvo il paragrafo 2, l'Unione europea e Cuba applicano il presente accordo, integralmente o in parte, a titolo provvisorio, come stabilito al presente paragrafo, in attesa della sua entrata in vigore e conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne applicabili. L'applicazione a titolo provvisorio ha inizio il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'Unione europea e Cuba si sono notificate reciprocamente: a) per l'Unione, l'espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine, con l'indicazione delle parti dell'accordo che si applicano a titolo provvisorio; b) per Cuba, l'espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine, confermando il proprio consenso all'applicazione a titolo provvisorio delle parti in questione dell'accordo. 4. Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle parti puo' notificare per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di notifica. 5. Le notifiche a norma del presente articolo sono inviate, nel caso dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, nel caso della Repubblica di Cuba, al Ministero cubano degli affari esteri, depositari del presente accordo.
Accordo-art. 87
Art. 87. Modifica Il presente accordo puo' essere modificato mediante accordo scritto tra le parti. Le modifiche entrano in vigore alla data convenuta dalle parti e una volta espletati i rispettivi obblighi e adempimenti giuridici.
Accordo-art. 88
Art. 88. Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT), alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Cuba.
Accordo-art. 89
Art. 89. Testi facenti fede Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=19G0004800100890110001&dgu=2019-05-25&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-05-25&art.codiceRedazionale=19G00048)
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