LEGGE 28 giugno 2019, n. 58

Type Legge
Publication 2019-06-28
Ultimo aggiornamento 2019-06-29
State In force
Source Normattiva
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Allegato

All'articolo 38: al comma 1, lettera c), dopo le parole: «non destinate annualmente» sono inserite le seguenti: «alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies o»; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato; in caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa. 1-ter. Per le finalita' di cui al comma 1-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede: a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048; b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilita' in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilita' speciale possono essere utilizzate per le finalita' originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della presente lettera. 1-quater. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 1-bis, pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma e' autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma. 1-quinquies. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, la dotazione del fondo di cui al comma 1-ter e' destinata alle finalita' di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 1-sexies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, un importo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al citato comma 1-bis. 1-septies. Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato "Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle citta' metropolitane"; il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma promuove presso gli istituti di credito ogni iniziativa utile al raggiungimento di detto obiettivo. L'eventuale conclusione dei contratti di rinegoziazione e' comunque subordinata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'emanazione di un decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al primo periodo e' incrementato, anche in via pluriennale, con le seguenti modalita': a) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In tal caso, il limite alle somme che il citato Commissario straordinario e' autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' corrispondentemente ridotto; b) mediante riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte del citato Commissario straordinario a valere sulle disponibilita' giacenti sul conto corrente di tesoreria ad esso intestato. In tal caso, l'importo delle somme versate e' computato ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al secondo periodo della lettera a). 1-octies. Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento da parte dei comuni capoluogo delle citta' metropolitane in dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma 1-septies del presente articolo, e' riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, si provvede: a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 1-novies. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "accantonata per l'anno 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "accantonata per gli anni 2017, 2018 e 2019" e le parole: "Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017 e per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019". Per l'anno 2019, la somma accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente comma, e' ripartita per le finalita' indicate alle lettere a) e b) del medesimo articolo 18, comma 1, secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 1-decies. Il Fondo di cui al comma 1-septies e' annualmente ripartito, su richiesta dei comuni interessati, tra i comuni capoluogo delle citta' metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli 243-bis e 246 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti. Il Fondo e' ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2019, in proporzione all'entita' delle rate annuali di rimborso del debito. 1-undecies. I comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1° gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare il ripiano delle passivita' individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo articolo 243-bis, sono autorizzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonche' di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia gia' intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facolta' di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facolta' del prestatore dei beni o servizi di recedere dal contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volonta' di operare la riduzione, senza alcuna penalita' da recesso verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, i comuni di cui al presente comma, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilita' di beni e servizi necessari alla loro attivita', stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro della societa' Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. 1-duodecies. Al comma 2-bis dell'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione" sono sostituite dalle seguenti: "fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto". 1-terdecies. La tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituita dalla seguente: "

Rapporto passivita'/impegni di cui al titolo I Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Fino al 20 per cento 4 anni

Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento 10 anni

Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti 15 anni

Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni 20 anni

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