DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 100
5.Al fine di garantire la realizzazione delle direttive politico-amministrative nell'ambito delle relazioni europee ed internazionali, l'Ufficio di Gabinetto cura il coordinamento dell'attivita' internazionale assicurando il raccordo dell'attivita' svolta in sede europea e internazionale dagli uffici e dai dipartimenti del Ministero, nonche' il coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
5-bis.((Il Capo di Gabinetto e' coadiuvato da una segreteria posta alle sue dipendenze e diretta dal capo segreteria, che provvede al coordinamento delle unita' di personale assegnate alla segreteria e assiste il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle attivita' istituzionali e dei relativi impegni, curando la predisposizione dei necessari elementi istruttori e di supporto.))
Art. 8
Ufficio legislativo
1.Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro si avvale dell'Ufficio legislativo. A tal fine, l'Ufficio legislativo provvede, in collaborazione con gli altri uffici e dipartimenti, anche avvalendosi di commissioni di studio istituite dal Ministro, ed assicurando il rispetto dei principi e criteri di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, allo studio, esame, promozione ed attuazione dell'attivita' normativa.
2.L'Ufficio legislativo attende, inoltre, all'analisi tecnico-normativa ed all'analisi dell'impatto e della regolamentazione; fornisce pareri alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle questioni di legittimita' costituzionale delle leggi e sulla compatibilita' costituzionale delle leggi regionali e, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'interpretazione delle leggi; provvede, infine, all'esame dei provvedimenti sottoposti al visto del Guardasigilli.
3.L'Ufficio legislativo cura il coordinamento delle attivita' connesse all'effettuazione dell'analisi di impatto regolamentare e della valutazione dell'impatto della regolamentazione a norma dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, coinvolgendo le articolazioni dell'amministrazione interessate.
Note all'art. 8: - Per gli articoli 4 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 7 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione (art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.». - Per l'articolo 14, comma 9, della citata legge 28 novembre 2005, n. 246, vedi nelle note alle premesse.
Art. 9
Ispettorato generale
1.L'Ispettorato generale, raccordandosi con i dipartimenti, svolge compiti di controllo nelle materie e secondo le modalita' previste dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, e dall'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, ed esegue i controlli di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riferendone l'esito direttamente al Ministro ovvero al Consiglio superiore della magistratura, quando opera su richiesta dello stesso.
Note all'art. 9: - Per l'articolo 8 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, vedi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): «Art. 1. (Misure in materia di sanita', pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza). - La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale puo' essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivita' lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attivita' di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa. La trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora l'attivita' lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente e' tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalita' di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che puo' accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
Art. 10
Ufficio comunicazione e stampa
1.L'ufficio comunicazione e stampa svolge i compiti di informazione di cui agli articoli 1, comma 4, lettera a), e 9, della legge 7 giugno 2000, n. 150; esamina e segnala alle articolazioni del Ministero le notizie rilevanti apparse sulla stampa quotidiana e periodica oltre che sui notiziari di agenzia, redige la rassegna stampa quotidiana e settimanale; cura la diffusione agli organi di informazione degli atti e delle notizie attinenti l'attivita' politico-istituzionale del Ministero; realizza le iniziative editoriali del Ministero; promuove iniziative di informazione istituzionale; assicura il supporto tecnico per l'espletamento dell'attivita' di informazione istituzionale del Ministero diffusa tramite gli uffici relazioni con il pubblico, il sito internet ed altre strutture dell'amministrazione.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 4, e 9 del citato decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 150: «Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione). (Omissis). 4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformita' ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire: a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettivita' e ad altri enti attraverso ogni modalita' tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente. (Omissis).» «Art. 9. (Uffici stampa). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attivita' e' in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. 2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale e' costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalita'. 3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione. 4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attivita' professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5. 5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.».
Art. 11
Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico
1.Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) (segreteria del Ministro), c) (Gabinetto del Ministro), d) (ufficio legislativo), e f) (ufficio comunicazione e stampa), e' stabilito complessivamente in ((duecentoventuno)) unita', comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali sessanta attribuite all'ufficio legislativo per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato e' assegnato ulteriore personale, in misura massima di otto unita' per ciascuna segreteria.
2.L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, ed in conformita' a quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, dispone di un ulteriore contingente di ((centoventicinque)) unita'.
3.Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo contingente, purche' nel limite del cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono altresi' essere assegnati collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici e analitici curriculum culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero. (3)
4.Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro puo' nominare, tra soggetti aventi specifica esperienza professionale o scientifica, fino a tre consiglieri.
5.Nell'ambito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati al Ministero, e' individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale ((non generale non superiore a quaranta, nonche' un incarico dirigenziale di livello generale per le funzioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 7)), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7.Al Capo dell'ufficio comunicazione e stampa e' corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
8.Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
9.Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e' stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti della Missione 32 - U.d.V. 2.1 «Indirizzo politico amministrativo» C.d.R. «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.
10.Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 4. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
11.Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, nel limite di un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Capo III Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 12
Costituzione, composizione e compiti dell'Oiv
1.L'Oiv svolge in piena autonomia le attivita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2.L'Oiv e' costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3.La nomina dell'Oiv e' effettuata, previa procedura selettiva pubblica, con decreto del Ministro tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
4.Ai componenti dell'Oiv e' corrisposto un trattamento economico accessorio determinato, con decreto del Ministro in relazione alla complessita' della struttura organizzativa dell'amministrazione e comunque nel limite delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Note all'art. 12: - Per gli articoli 14 e 14-bis del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vedi nelle note alle premesse.
Art. 13
Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance
1.Presso l'Oiv e' costituita la struttura tecnica con funzioni di supporto per lo svolgimento delle sue attivita'.
2.Il responsabile della struttura tecnica e' nominato dal Ministro, sentito l'Oiv, tra il personale in servizio presso l'amministrazione in possesso di una specifica professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
3.Alla struttura tecnica e' assegnato un contingente di personale non superiore a otto unita', incluso il responsabile. Al personale assegnato alla struttura tecnica e' corrisposto un trattamento economico accessorio, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Note all'art. 13: - Per l'articolo 14 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedi nelle note all'articolo 3 del presente decreto. - Per l'articolo 14 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vedi nelle note alle premesse.
Capo IV Disposizioni finali
Art. 14
Disposizioni finanziarie
1.Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto attiene al maggiore onere derivante dall'attribuzione dell'emolumento accessorio previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, in favore dei vice capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), e del vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) ((nonche' del capo della segreteria del Capo di Gabinetto di cui all'articolo 7, comma 5-bis)), il rispetto del principio dell'invarianza della spesa resta assicurato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso l'amministrazione giudiziaria, un numero di ((sei)) incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, individuati nell'ambito della relativa dotazione organica, equivalente sul piano finanziario.
Art. 15
Abrogazioni
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315.
Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro della giustizia Bonafede Il Ministro per la pubblica amministrazione Bongiorno Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria
Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1607
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