DECRETO 5 agosto 2019, n. 106
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 35 del citato codice penale e' il seguente: «Art. 35 (Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte). - La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorita'. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non puo' avere una durata inferiore a tre mesi, ne' superiore a tre anni. Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non e' inferiore a un anno d'arresto». - Per il testo degli articoli 372, 374, 377, 378, 381 del codice penale e per i riferimenti di quest'ultimo si veda nella nota all'art. 3, comma 1, lett. f). - Il testo degli articoli 640 e 646 del citato codice penale e' il seguente: «Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita'; 2-bis. se il fatto e' commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, numero 5). Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, numero 7.» «Art. 646 (Appropriazione indebita). - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.». - Il testo degli articoli 244, 648-bis e 648-ter del citato codice e' il seguente: «Art. 244 (Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra). - Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, e' punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, e' punito con l'ergastolo. Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena e' della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena e' della reclusione da cinque a quindici anni. » «Art. 648-bis (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648. Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. - Si applica l'ultimo comma dell'art. 648». - Per il testo degli dell'art. 444 del codice di procedura penale e per i riferimenti di quest'ultimo si veda nella nota all'art. 3, comma 1, lett. f).
Art. 16
Cancellazione
1.La Direzione della giustizia tributaria a seguito del provvedimento di revoca, cancella l'iscritto dall'elenco.
2.L'iscritto cancellato puo' presentare una nuova domanda ai sensi dell'articolo 5, qualora dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione, purche' sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo
3.3. La cancellazione avviene, altresi', o per decesso o per modifiche di legge o su richiesta dell'iscritto.
Art. 17
Pubblicazione dell'elenco
1.L'elenco e' pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e contiene i dati identificativi dell'iscritto, il numero e la data di rilascio della tessera con l'indicazione della relativa sezione, nonche' l'eventuale stato di sospensione dall'esercizio dell'attivita', senza alcun riferimento ai relativi presupposti.
Art. 18
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1.Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2.L'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Direzione giustizia tributaria, trasmette a quest'ultima, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, gli elenchi nazionali, inclusivi degli elenchi tenuti da ciascuna Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, aggiornati in formato .xls, nei quali sono riportati i dati identificativi dei soggetti autorizzati, gli estremi dei provvedimenti autorizzativi, eventuali casi di sospensione o di revoca.
3.I dati richiesti nel comma 2, aggiornati con le variazioni intervenute a seguito di nuove iscrizioni o cancellazioni delle medesime, sono forniti da parte della Direzione centrale del personale dell'Agenzia delle entrate alla Direzione della giustizia tributaria, su supporti informatici la cui matrice e' fornita da quest'ultima.
Art. 19
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.La Direzione della giustizia tributaria e le altre amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente regolamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria
Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2019
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1200
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Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)