LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117
Note all'art. 5: - Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. Il regolamento (CE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2014, n. L 189. - Il testo degli articoli 492-bis, 669-terdecies e 678 del codice di procedura civile cosi' recita: «Art. 492-bis. (Ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare). - Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonche', ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza non puo' essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi e' pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto e' consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento. Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e' rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale. Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonche' l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma e' notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili. Quando l'accesso ha consentito di individuare piu' crediti del debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.» «Art. 669-terdecies. (Reclamo contro i provvedimenti cautelari). - Contro l'ordinanza con la quale e' stato concesso o negato il provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare e' stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello piu' vicina. Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737 e 738. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita la rimessione al primo giudice. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.» «Art. 678. (Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili). - Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore [c.p.c. 543] o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo e' sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi. Se il credito e' munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice puo' provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente. Si applica l'articolo 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficolta' che non ammettono dilazione.». - Il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, S.O., cosi' recita: «Art. 13. (L) (Importi) - 1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi: a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898; b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile; e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000; f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000; g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000. 1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione. 1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e' raddoppiato. Si applica il comma 1-bis. 1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. 1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto e' pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30. 2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 168. 2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari. 3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno. 3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta'. [4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.] 5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto e' pari a euro 851. 6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f). 6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.800; d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto e' di euro 6.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto e' di euro 650. 6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell' articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. 6-ter. 6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti importi: a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000; c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile; d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000; e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000; f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.».
Art. 6
Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri
1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per il piu' compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, apportando le opportune modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69.
2.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
4.In sede di esercizio della delega in conformita' ai criteri di cui al comma 3, lettera a), possono essere apportate anche le opportune modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, come rispettivamente modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo.
6.Dall'esercizio della delega non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 6: - Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L 190. Entrata in vigore: 7 agosto 2002. - Il testo dell'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, cosi' recita: «Art. 18. (Rifiuto della consegna). - 1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi: a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo e' stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalita', della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi; b) se il diritto e' stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, puo' validamente disporne; c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero e' stato determinato da caso fortuito o forza maggiore; d) se il fatto e' manifestazione della liberta' di associazione, della liberta' di stampa o di altri mezzi di comunicazione; e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva; f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1; g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale; h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti; i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede e' punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della liberta' personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non e' previsto l'accertamento della effettiva capacita' di intendere e di volere; l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo e' estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto; m) se risulta che la persona ricercata e' stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purche', in caso di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna; n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo e' stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia gia' verificata la prescrizione del reato o della pena; o) se, per lo stesso fatto che e' alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, e' in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea; p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio; q) se e' stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza; r) se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno; s) se la persona richiesta in consegna e' una donna incinta o madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorita' giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravita'; t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso risulta mancante di motivazione; u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunita' che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale; v) se la sentenza per la cui esecuzione e' stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.». - Il titolo I-bis del libro XI del codice di procedura penale e' cosi' rubricato: «Titolo I bis - Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra stati membri dell'unione europea (articoli 696 bis - 696-decies)». - La legge 14 febbraio 2003, n. 34 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2003, n. 58, S.O. - La legge 26 novembre 1985, n. 719 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1985, n. 292, S.O. - Il testo dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (Estradizione per i delitti di genocidio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1967, n. 164, cosi' recita: «Articolo unico - L'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.». - La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1955, n. 221. - La legge 9 aprile 1990, n. 98 (Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1990, n. 100, S.O. - Il testo dell'articolo 434 del codice di procedura penale cosi' recita: «Art. 434. (Casi di revoca). - 1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle gia' acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.».
Art. 7
Principi e criteri direttivi per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti 1. Nell'esercizio della delega per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di Governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneita' degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformita' alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonche' alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza europee in materia; b) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita' nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro. 2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 7: - La direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2017, n. L 132. - Il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 (Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2019, n. 134. - Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. - La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (solvibilita' II) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2009, n. L 335.
Art. 8
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea
2.I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3.Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 8: - La direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 ottobre 2017, n. L 265. - Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O. - La legge 22 marzo 1993, n. 99 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1993, n. 81. - Per il testo dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
Art. 9
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE
1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017.
2.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.
4.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 9: - Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2017, n. L 168. - Il testo degli articoli 4-undecies, 4-duodecies e 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note all'articolo 7, cosi' recita: «Art. 4-undecies. (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni). - 1. I soggetti di cui alle parti II e III adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attivita' svolta, nonche' del regolamento (UE) n. 596/2014. 2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire: a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorita' giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l'identita' del segnalante e' sottratta all'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non puo' essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato; b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; c) un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione. 3. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 4. La Banca d'Italia e la Consob adottano, secondo le rispettive competenze, le disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti destinatari.» «Art. 4-duodecies. (Procedura di segnalazione alle Autorita' di vigilanza). - 1. La Banca d'Italia e la Consob: a) ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti indicati dall'articolo 4-undecies, segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del presente decreto, nonche' di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie; b) tengono conto dei criteri previsti all'articolo 4-undecies, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni; c) si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza; d) prevedono, mediante protocollo d'intesa, le opportune misure di coordinamento nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza, ivi compresa l'applicazione delle relative sanzioni, in modo da coordinare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati. 1-bis. Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla Consob, da chiunque effettuate, di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014. Le procedure sono adottate dalla Consob conformemente a quanto previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392. 2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.» «Art. 100. (Casi di inapplicabilita'). - 1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte: a) rivolte ai soli investitori qualificati, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie; b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento; c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento; d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o piu' Stati membri dell'Unione europea; e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea; f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali strumenti: 1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; 2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato; 3) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili; 4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; g) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a dodici mesi. 2. La Consob puo' individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte. 3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'offerta degli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1. 3-bis. Restano fermi gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio come ivi definiti.».
Art. 10
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari
1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017.
2.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 10: - Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Il regolamento (UE) n. 2017/1131 del Parlamento europeo sui fondi comuni monetari (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2017, n. L 169. Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'articolo 7. - Il titolo II della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note all'articolo 9, e' cosi' rubricato: «Titolo II Sanzioni amministrative».
Art. 11
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanita' delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanita' delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonche' a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore; b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati; d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedimentali; e) individuazione delle autorita' competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi; f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilita', le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031; g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, gia' punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi; h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi; i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonche' dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031; l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse; m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea; n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma; o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo; p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonche' di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.
Note all'art. 11: - Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, cosi' recita: «Art. 3. (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.». - Il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 novembre 2016, n. L 317. - Il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017, n. L 95. - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O.
Art. 12
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