DECRETO 21 agosto 2019, n. 127
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse): «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: (Omissis). b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita', ha la responsabilita' dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; (Omissis).». «Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo; b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; (80) g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento e' consultato esclusivamente in azienda; p) elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento e' consultato esclusivamente in azienda; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o designati; bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneita'. 1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'art. 8, comma 4. 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.».
Art. 3
Individuazione dei dirigenti e preposti
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse): «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: (Omissis). d) "dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa; e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; (Omissis).».
Art. 4
Comunicazioni e segnalazioni
1.Le segnalazioni formali e la trasmissione di documenti concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, comprese quelle relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ai nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rimesse dal decreto legislativo n. 81 del 2008 al datore di lavoro e al medico competente, si intendono compiute mediante le segnalazioni e le trasmissioni agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6 del presente decreto.
2.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e dall'articolo l, comma 3, punto 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale sono trasmessi, a fini statistici e in forma aggregata e anonima, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, secondo le modalita' e con la cadenza periodica previste dal decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3.Restano ferme, con riferimento al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, le segnalazioni formali e la trasmissione di documenti alle amministrazioni interessate nei casi e con le modalita' previsti in via ordinaria dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Le medesime segnalazioni e trasmissioni sono comunque inoltrate agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, v. nelle note alle premesse. - Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, punto 22, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (per la rubrica v. nelle note alle premesse): «Art. 1. - L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori: (Omissis). 22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse): «Art. 8 (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro). - (Omissis). 4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonche' le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalita' con le quali le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attivita' operative e addestrative. Per tale finalita' e' acquisita l'intesa dei Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze. (Omissis).».
Art. 5
Servizio di prevenzione e protezione
1.Il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze di riservatezza e segretezza, istituisce e organizza il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva di personale dell'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in servizio presso le articolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), secondo il rispettivo ambito istituzionale di competenza.
2.Gli addetti e il responsabile del servizio di cui al comma l, devono disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Qualora, per valutare compiutamente le condizioni di salubrita' e di sicurezza degli ambienti di lavoro, sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche, il datore di lavoro, ove non disponga delle risorse occorrenti, si puo' avvalere, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base di idonea motivazione, per integrare l'azione di prevenzione e protezione del servizio di cui al comma l, di personale tecnico esterno all'Amministrazione.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse): «Art. 32 (Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni). - 1. Le capacita' ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative. 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonche' di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, e' necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attivita' tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. 3. Possono altresi' svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2. 4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita', dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonche' dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalita' ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, e' riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalita' di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), e dell'art. 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. 6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 34. 7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivita' di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. 8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all'unita' scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) il personale interno ad una unita' scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralita' di istituti. 9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. 10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.».
Art. 6
Attivita' di vigilanza
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note alle premesse.
Art. 7
Attribuzioni degli uffici di vigilanza
2.I ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono esaminati e decisi da due commissioni mediche composte di tre membri, in possesso dei requisiti o titoli professionali di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008, individuate con provvedimento, rispettivamente, del Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza per il personale in servizio nelle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per il personale in servizio nelle strutture di cui alla lettera b) dello stesso articolo 1, comma 2. Ai componenti di tali commissioni non e' corrisposto alcun gettone di presenza, indennita' o emolumento comunque denominato.
3.Qualora sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrita' e di sicurezza degli ambienti di lavoro ovvero per decidere i ricorsi avverso i giudizi del medico competente, le strutture di cui ai commi l e 2, ove non dispongano delle risorse occorrenti, possono avvalersi, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, sulla base di idonea motivazione, di personale tecnico esterno all'Amministrazione.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 13, commi 1-bis e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse): «Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente). - 1. Per svolgere le funzioni di medico competente e' necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attivita' di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. 2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attivita' per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attivita'. 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresi' necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. 4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.».
Capo II Disposizioni particolari per le articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato nonche' per le strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica
Art. 8
Campo di applicazione
l. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalita' di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 negli ambienti di lavoro degli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente al personale ivi in servizio, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarita' organizzative. 2. Le particolari esigenze connesse al servizio espletato ovvero alle peculiarita' organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono di seguito definite in relazione ai principi e alle finalita' istituzionali volte alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica: a) direzione delle attivita' funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali; b) capacita' e prontezza di impiego del personale operativo e relativo addestramento; c) tutela delle informazioni relative all'efficienza dell'apparato organizzativo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalita', per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, e' vietata la divulgazione ai sensi delle disposizioni vigenti; d) particolarita' costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, armi, mezzi operativi quali unita' navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonche' specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento a quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, lettere d) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 e 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008. 3. Fatto salvo il dovere di intervento anche in caso di personale esposizione al pericolo, il personale appartenente alla Polizia di Stato deve adottare le misure di sicurezza e protezione anche individuali predisposte per lo specifico impiego. 4. Negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture di cui al presente articolo sono salvaguardate, per le finalita' di cui al comma 2, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare: a) un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in servizio, in relazione alle specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa del personale medesimo, nonche' delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti e apparecchiature; b) la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati; c) la prevenzione della fuga o da aggressioni, nonche' la prevenzione di azioni di autolesionismo, delle persone detenute, arrestate, fermate o trattenute.
Note all'art. 8: - Per il testo degli articoli 3, comma 2 e 13, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note alle premesse. - Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, lettere d) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori): «Art. 1 (Campo d'applicazione). - 1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, cosi' come definiti all'art. 2: a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; g) quasi-macchine. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo: (Omissis). d) le armi, incluse le armi da fuoco; (Omissis). g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine; (Omissis).». - Per il testo dell'art. 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (per la rubrica v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 15.
Art. 9
Funzioni di medico competente
1.Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui al presente capo, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato in possesso dei titoli o requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2.Nel caso in cui, ai fini della sorveglianza sanitaria, il medico competente richieda accertamenti clinici e strumentali che non e' possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione, tali accertamenti sono eseguiti, anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici e privati accreditati operanti in ambito sanitario, con oneri a carico del datore di lavoro. Analogamente si procede quando non sia possibile impiegare i medici di cui al comma 1 per l'attivita' di sorveglianza nelle aree riservate e operative e in quelle che presentano analoghe esigenze. Il personale esterno di cui l'Amministrazione si avvale ai sensi del presente comma deve possedere i requisiti o i titoli professionali previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3.Nelle strutture sanitarie cui afferiscono piu' uffici, o presso le quali prestano servizio piu' medici competenti, puo' essere nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore.
4.Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede attraverso specifici percorsi formativi all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato in servizio che svolgono le funzioni di medico competente, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito, custodito ed aggiornato, un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui al presente capo.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (per la rubrica v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 7. - Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78): «Art. 44 (Attribuzioni dei medici di Polizia). - 1. I medici di Polizia, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni: a) provvedono all'accertamento dell'idoneita' psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio; b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato; c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' ed eventi critici; d) svolgono attivita' di medico competente ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed attivita' di vigilanza nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato e di quelle di cui al terzo comma dell'art. 13 del medesimo decreto; e) svolgono attivita' di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente; f) rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente; g) provvedono all'accertamento dell'idoneita' all'esercizio fisico con finalita' addestrativa all'interno delle strutture sportive dell'Amministrazione, anche con le stesse modalita' previste dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013; h) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della Polizia di Stato e fanno parte delle Commissioni medico-legali della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; i) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche' vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato; l) provvedono, anche quali componenti delle Commissioni mediche ospedaliere della sanita' e militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (131), in materia di vittime del dovere, della criminalita' organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura; m) partecipano al collegio medico-legale di cui all'art. 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; n) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attivita' didattica nel settore di competenza; o) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'art. 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68; p) svolgono accertamenti e attivita' peritale e medico-legale per conto dell'Amministrazione; q) svolgono le funzioni gia' previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali. 2. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze. 3. L'attivita' dei medici della Polizia di Stato di cui al comma 1 puo' essere svolta nei riguardi del personale di altri enti e pubbliche amministrazioni, tramite stipula di accordi e convenzioni con il Dipartimento della pubblica sicurezza.».
Art. 10
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1.I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale sono eletti o designati secondo le modalita' previste dagli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali di lavoro.
2.I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale ricevono la prevista formazione a cura dell'Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 10, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3.La definizione del numero, delle modalita' di designazione o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale della Polizia di Stato, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni, nonche' le modalita' e i contenuti della formazione, sono stabiliti in sede di accordo nazionale quadro.
4.I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ricevono le informazioni provenienti dagli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6, comma l, lettera a), ai sensi dell'articolo 50, comma l, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo degli articoli 37, comma 10, 47, 48, 49 e 50, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse): «Art. 37. - (Omissis). 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.». «Art. 47 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). - 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalita' di cui al comma 6. 2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e' individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'art. 48. 4. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. 5. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma. 7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 e' il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unita' produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e' aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. 8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.». «Art. 48 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale). - 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'art. 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 50 e i termini e con le modalita' ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unita' produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 2. Le modalita' di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalita' di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni di cui al presente comma. 3. Tutte le aziende o unita' produttive nel cui ambito non e' stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'art. 52. Con uno o piu' accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative vengono individuati settori e attivita', oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticita', le aziende o unita' produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticita', non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all'art. 52. 4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalita' e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico. 5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalita' di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente. 6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'art. 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale. 7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalita', la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. 8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e' incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.». «Art. 49 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo). - 1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di piu' aziende o cantieri: a) i porti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorita' portuale nonche' quelli sede di autorita' marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; (171) b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858; c) impianti siderurgici; d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entita' presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere; e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500. 2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo e' individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo. 3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalita' di individuazione di cui al comma 2, nonche' le modalita' secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'art. 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.». «Art. 50 (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). - 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: (Omissis). f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; (Omissis).».
Art. 11
Formazione, informazione e addestramento
1.Il datore di lavoro assicura l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
2.L'informazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 81 del 2008 viene erogata attraverso l'emanazione di circolari, direttive, avvisi da affiggere in apposite bacheche, nelle modalita' ritenute dal datore di lavoro piu' idonee ad assicurare la facile comprensione da parte dei lavoratori anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.
3.L'attivita' formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, e' attuata, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base, sia per l'immissione nei ruoli che per la progressione in carriera del personale, secondo programmi didattici distinti per ruoli di appartenenza, che rispettino i contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008. I programmi didattici sono, altresi', rivolti ai rischi tipici e alle peculiarita' tecniche, operative e organizzative dell'attivita' della Polizia di Stato.
4.Le attivita' addestrative e formative, definite a livello centrale, si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza che costituisce titolo valido ai fini delle trascrizioni matricolari degli interessati.
5.L'attivita' formativa, articolata in seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento, e' svolta presso gli istituti di formazione del Ministero dell'interno ovvero presso strutture dallo stesso individuate.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse): «Art. 36 (Informazione ai lavoratori). - 1. Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivita' della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. 2. Il datore di lavoro provvede altresi' affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attivita' di protezione e prevenzione adottate. 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'art. 3, comma 9. 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.».
Art. 12
Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni
1.Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo n. 81 del 2008, anche sulla base di speciali capitolati tecnici, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, compresi quelli di dissuasione, di difesa e di autodifesa, gli specifici impianti, quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione individuali e di reparto, e i mezzi operativi sono disciplinati sulla base di disposizioni adottate sulla scorta del capitolato tecnico, del contratto e del disciplinare di impiego o del manuale d'uso, per le specifiche esigenze di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), del presente decreto, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte di personale dell'Amministrazione in possesso di specifici requisiti tecnici o professionali, se previsti dalla normativa vigente. Qualora non vi sia la disponibilita' di personale con i suddetti requisiti, ai sensi della normativa e delle disposizioni vigenti, sulla base di idonea motivazione, l'Amministrazione puo' avvalersi di personale tecnico esterno.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo degli articoli 22, 23, e 24 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse): «Art. 22 (Obblighi dei progettisti). - 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Art. 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori). - 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformita', gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. Art. 24 (Obblighi degli installatori). - 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.».
Art. 13
Valutazione dei rischi
2.I datori di lavoro, ricevute le informazioni di cui al comma 1, ne tengono conto nella valutazione dei rischi e nell'elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3.Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, la valutazione dello stress lavoro-correlato e' definita in base alle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalita' delle prestazioni lavorative.
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