LEGGE 25 novembre 2019, n. 149
Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/2019 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 16 dicembre 2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'Accordo medesimo.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dalla legge medesima si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Accordo-art.I
Allegato ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA RELATIVO AL CENTRO SPAZIALE LUIGI BROGLIO-MALINDI, KENYA Il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica Italiana, di seguito denominati "le Parti": 1. INTENZIONATI a rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali e l'amicizia fra i due Paesi; 2. DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale per i propri cittadini; 3. PRESO ATTO dell'Accordo per la cooperazione economica, tecnica e allo sviluppo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, firmato a Roma il 19 novembre 1985; 4. PRESO ATTO dell'Accordo per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, firmato a Roma il 27 ottobre 2006; 5. CONSIDERATO il Trattato sui principi che regolano le attivita' degli Stati nell'esplorazione e nell'utilizzo dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, aperto alla firma il 27 gennaio 1967 e ratificato da Kenya e Italia, nonche' tutti gli altri Trattati delle Nazioni Unite in materia di diritto dello spazio, dei quali Italia e Kenya sono parte; 6. PRESO ATTO che l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e' l'Ente pubblico nazionale incaricato di elaborare ed attuare il documento di Visione Strategica nel quale sono elencati nel dettaglio i programmi delle attivita' dell'ASI; 7. PRESO ATTO dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya relativo alla base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi (attualmente denominata Centro Spaziale Luigi Broglio-Malindi, Kenya), firmato a Nairobi il 14 marzo 1995; 8. PRESO ATTO delle decisioni adottate dal Consiglio Congiunto dei Ministri del Progetto San Marco, tenutosi a Roma il 27 ottobre 2006, ivi compresa la raccomandazione per il rinnovo dell'Accordo fra Kenya e Italia relativo alla base di lancio e contrailo di' satelliti di San Marco-Malindi, nonche' delle decisioni adottate dal Consiglio Congiunto dei Ministri del Progetto San Marco, tenutosi a Nairobi il 14 gennaio 2010, ivi compresa l'intesa sull'apertura formale dei negoziati per il rinnovo dell'Accordo nei tempi piu' brevi possibili; 9. PRESO ATTO della decisione di prorogare la validita' dell'Accordo fra il Governo della Repubblica del Kenya ed il Governo della Repubblica Italiana relativo alla base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi (attualmente denominata Centro Spaziale Luigi Broglio-Malindi, Kenya), firmato a Nairobi il 14 marzo 1995, attraverso diversi scambi di Note Verbali, per un periodo da concordare tra le parti; 10. RICONOSCIUTA la necessita' di continuare ad esplorare e ad utilizzare lo spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, che comporta il lancio, controllo e studio in orbita di satelliti e piattaforme suborbitali dal territorio del Kenya; 11. RICONOSCIUTA la necessita' di sviluppare un ampio quadro di cooperazione nei campi della scienza e della tecnologia spaziali; 12. RICONOSCIUTA l'opportunita' di offrire rinnovate capacita' di lancio di piccoli e micro satelliti in zona equatoriale, con particolare attenzione alle necessita' dei Paesi Europei ed Africani; 13. CONSIDERATA l'importanza della cooperazione internazionale nel promuovere l'esplorazione e l'uso dello spazio extra-atmosferico per fini pacifici e desiderosi di continuare a sostenere gli sforzi per estendere a tutti gli Stati i benefici che ne derivano; 14. CONSIDERATE le raccomandazioni della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sulla esplorazione e fuso dello spazio extra-atmosferico per fini pacifici (UNISPACE III) tenutasi a Vienna nel luglio 1999, e la Dichiarazione del Millennio adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione N. 55/2 dell'8 settembre 2000; 15. CONSAPEVOLI dell'importante contributo che l'osservazione della Terra puo' dare all'utilizzo delle risorse naturali in Africa; 16. PRESO ATTO della Dichiarazione di Lisbona su Monitoraggio Globale per l'Ambiente e la Sicurezza (GMES) e Africa, firmata il 7 dicembre 2007, e della Dichiarazione di Maputo, firmata il 15 ottobre 2006, entrambe concordanti sul ruolo importante che i servizi di osservazione della Terra svolgono per lo sviluppo sostenibile e la sicurezza in Africa; 17. CONSIDERATA la partecipazione del Governo della Repubblica Italiana al Programma Galileo e gli importanti benefici che possono derivare da tale programma per i Paesi Africani; 18. RICONOSCIUTA l'opportunita' che la cooperazione fra i due Paesi offre al Kenya in termini di trasferimento di tecnologia e sviluppo delle risorse umane, nell'ambito della scienza e della tecnologia spaziali; 19. E RICONOSCIUTI INOLTRE i reciproci vantaggi scientifici, tecnici ed economici derivanti, dall'esplorazione e dall'uso dello spazio extra-atmosferico per fini pacifici e dalle relative applicazioni; HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO I Definizioni Il termine "Accordo" indica i contenuti del presente documento, stipulato tra il Governo della Repubblica del Kenya e dal Governo della Repubblica Italiana, cosi' come di volta in volta emendati dalle Parti; per "Parti" si intendono il Governo della Repubblica del Kenya ed il Governo della Repubblica Italiana; per "Base" si intende il Centro Spaziale Luigi Broglio-Malindi, ai sensi dell'Articolo II del presente Accordo; il termine "Consiglio" indica i Ministri designati dal Governo della Repubblica del Kenya e dal Governo della Repubblica Italiana, ai sensi dell'Articolo IV del presente Accordo; il termine "Comitato" indica i Segretari generali, o altra carica equivalente, designati dai Ministeri competenti delle Parti e i Direttori designati dalle rispettive Agenzie Spaziali Nazionali, ai sensi dell'Articolo V del presente Accordo; il termine "Organo di Gestione" indica i rappresentanti designati dal Governo della Repubblica del Kenya e dal Governo della Repubblica italiana, ai sensi dell'Articolo VI del presente Accordo; per "Terzi" si intende ogni altra istituzione, entita' o persona diversa dalle Parti o dalle loro rispettive autorita' pubbliche, agenzie spaziali ed istituzioni pubbliche che si occupano di attivita' spaziali; per "Staff scientifico" si intende il personale impiegato presso la Base che svolge incarichi specialistici e di natura intellettuale, diversi dai lavori concettuali, manuali, meccanici o fisici di routine; per "Staff tecnico-amministrativo" si intende il personale assunto presso la Base diverso dallo staff scientifico; per "Beni" si intende qualsiasi infrastruttura o attrezzatura situata presso la Base; per "Accordi attuativi" si intendono gli strumenti stipulati al fine di implementare i settori di cooperazione di cui all'Articolo II.2 ed all'Articolo III dell'Accordo, cosi' come negoziati ai sensi dell'Articolo III.7.
Accordo-art. II
ARTICOLO II La Base 1. Le Parti collaboreranno nell'uso della Base, che consiste in: a. un segmento mobile a mare, per il controllo e il lancio di satelliti e piattaforme suborbitali e per la ricerca spaziale, attualmente situato ad Ungwana Bay; b. un segmento a terra, nell'area di Ngomeni, per il controllo e il supporto nel lancio di satelliti e delle piattaforme suborbitali, per l'acquisizione, l'elaborazione, l'archiviazione e la divulgazione di dati e per la ricerca spaziale. L'infrastruttura critica presso la Base e' descritta nell'Allegato 1. 2. La Base sara' utilizzata per la scienza aerospaziale, la scienza e la tecnologia spaziali, la ricerca e le applicazioni cosi come per il controllo e il monitoraggio di veicoli spaziali, le applicazioni di navigazione e qualsiasi altra attivita' concordata tra le Parti. I settori di attivita' comprenderanno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) Scienza e tecnologia dello spazio; b) Osservazione della Terra, applicazioni e servizi; c) Supporto ai servizi di sorveglianza anche mediante l'utilizzo del segmento mobile; d) Comunicazioni spaziali; e) Telemedicina; f) Acquisizione dati satellitari; g) Servizi di controllo e telemetria; h) Lancio e controllo di satelliti e piattaforme suborbitali; i) Ricerca atmosferica; i) Applicazioni e servizi di navigazione e di posizionamento; k) Istruzione e formazione; l) Telerilevamento. 3. Le Parti si impegnano ad utilizzare la Base unicamente per fini pacifici.
Accordo-art. III
ARTICOLO III Altre aree di cooperazione 1. Il Governo della Repubblica Italiana, tramite l'Agenzia Spaziale Italiana, si impegna a sostenere e potenziare le capacita' dell'Agenzia competente in materie di aerospazio, scienza, scienze spaziali, tecnologia, ricerca e relative applicazioni che il Governo della Repubblica del Kenya intende istituire. 2. Le Parti si impegnano ad istituire un Centro Regionale per l'Osservazione della Terra in Kenya adibito alla ricezione, l'archiviazione, l'elaborazione e la divulgazione di dati ottenuti mediante telerilevamento, ivi compreso un sito specchio per applicazioni di telerilevamento. I termini e le condizioni per l'installazione, la gestione ed il funzionamento del Centro costituiranno l'oggetto di un Accordo attuativo fra le Parti, ai sensi dell'articolo III.7 del presente accordo. 3. Alla luce della collaborazione strategica fra Europa e Africa, le Parti promuoveranno il ruolo e le attivita' del previsto Centro Regionale per l'osservazione della Terra in tutte le iniziative collegate a progetti e servizi riguardanti l'osservazione della Terra, quali il programma "GMES e Africa" o qualsiasi altro programma sul quale le Parti possano convenire. 4. Il Governo della Repubblica Italiana avviera' programmi di formazione nelle seguenti aree, rivolti a cittadini keniani selezionati dal Governo della Repubblica del Kenya secondo quanto verra' congiuntamente concordato: a) Aerospazio, scienza e tecnologia spaziali; b) Corsi nel settore della Difesa; c) Borse di studio formative in altre discipline. 5. Il Governo della Repubblica Italiana potenziera' la capacita' delle istituzioni pubbliche di formazione superiore della Repubblica del Kenya di avviare percorsi di formazione nei settori della scienza e della tecnologia spaziali, secondo quanto verra' congiuntamente concordato. 6. Il Governo della Repubblica Italiana, d'intesa con il Governo della Repubblica del Kenya, sosterra' lo sviluppo dell'area di Ngomeni (Contea di Kilifi), secondo quanto verra' congiuntamente concordato. 7. Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenya negozieranno e concluderanno, tramite i rispettivi Ministeri o Agenzie deputati, tutti gli accordi attuativi al fine di strutturare la collaborazione nei settori summenzionati e in ogni altra area di cooperazione che potra' essere congiuntamente concordata ai sensi del presente Accordo. Di seguito si riportano i cinque accordi attuativi iniziali, che saranno firmati contestualmente al presente Accordo, e che formano parte integrante dello stesso: a. Supporto all'Agenzia Nazionale Spaziale del Kenya; b. Accesso ai dati ai dati di osservazione della Terra e ai dati scientifici; c. Istruzione e Formazione; d. Telemedicina; e e. Istituzione del Centro Regionale per l'Osservazione della Terra.
Accordo-art. IV
ARTICOLO IV Consiglio Congiunto dei Ministri 1. Le Parti istituiranno un Consiglio Congiunto dei Ministri, di seguito denominato "il Consiglio", il quale avra' la funzione di organo supremo di indirizzo strategico e politico della Base e delle altre aree di cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia spaziali. Essa sara' composto dai Ministri designati di volta in volta dalle Parti. 2. Le funzioni del Consiglio consisteranno in: a. Definizione delle politiche e delle attivita' di indirizzo con riferimento agli obiettivi dell'Accordo; b. Valutazione e approvazione delle raccomandazioni formulate dal Comitato Direttivo Congiunto; c. Valutazione e, ove possibile, risoluzione di controversie fra le Parti che potranno scaturire dall'attuazione del presente Accordo, ai sensi dell'Articolo XIV. 3. Il Consiglio si riunira' almeno una volta ogni due (2) anni o su richiesta del Comitato Direttiva Congiunto. Il Consiglio puo' adottare decisioni tramite lo scambio di Note se e quando ne emerga la necessita'. 4. A tal fine, il Governo della Repubblica Italiana designa il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca quale autorita' responsabile per l'attuazione del presente Accordo. 5. Il Governo della Repubblica del Kenya designa il Ministero della Difesa quale Ministero responsabile per l'attuazione del presente Accordo.
Accordo-art. V
ARTICOLO V Comitato Direttivo Congiunto 1. Al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo, le Parti concordano di istituire un Comitato Direttivo Congiunto, di seguito denominato "il Comitato", composto dai Segretari Generali o altra carica equivalente dei rispettivi Ministeri e dai Direttori delle rispettive Agenzie Spaziali Nazionali. Tale Comitato provvedera', tra l'altro a: a. esaminare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e, ove necessario, sottoporre all'approvazione da parte di entrambi i Governi ogni emendamento inteso ad assicurare una sua piu' agevole attuazione, conformemente all'Articolo XVII del presente Accordo; b. definire e sottoporre all'approvazione da parte di entrambi i Governi i programmi di cooperazione a sostegno dell'attuazione dell'Articolo III di cui sopra; c. monitorare i progressi dei programmi e delle attivita' di cooperazione intrapresi ai sensi del presente Accordo; d. prendere in esame e, ove possibile, risolvere controversie che potranno insorgere nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo in conformita' con l'Articolo XIV; e. esaminare ai fini dell'approvazione il possibile impegno e/o coinvolgimento di Terzi nell'uso della Base, e qualsiasi relativo accordo ai sensi dell'Articolo X del presente Accordo; f. nominare il presidente dell'Organo di Gestione Congiunto in base ad un sistema di rotazione; g. esaminare ai fini dell'approvazione i programmi di lancio secondo le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto; h. esaminare ai fini dell'approvazione le politiche di condivisione di dati, secondo le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto; i. esaminare ai fini dell'approvazione le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto sul rendimento economico della Base e qualsiasi misura raccomandata dall'Organo di Gestione Congiunto al fine di assicurare il corretto adempimento degli impegni e degli obblighi della Base; j. considerare qualsiasi altra proposta avanzata dall'una o dall'altra Parte nell'ambito del presente Accordo; k. esaminare ai fini dell'approvazione i piani strategici e i programmi di lavoro annuali, secondo le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto; 1. promuovere e assicurare lo scambio di informazioni tra le Parti. 2. I rappresentanti del Governo della Repubblica del Kenya e del Governo della Repubblica Italiana si alterneranno alla Presidenza del Comitato. 3. Il Comitato si riunira' almeno una volta nell'anno solare, in Kenya o in Italia, secondo quanto sara' congiuntamente concordato.
Accordo-art. VI
ARTICOLO VI Organo di gestione congiunto 1. Le Parti gestiranno congiuntamente la Base e a questo scopo istituiranno un Organo di gestione congiunto, di seguito denominato "l'Organo di gestione". 2. L'Organo di gestione sara' composto da figure tecniche designate dai competenti Ministeri, Agenzie Spaziali Nazionali e da qualsiasi altra persona che ciascuna delle Parti potra' designare. Ciascuna Parte nominera' 3 (tre) membri dell'Organo di Gestione e potra' nominare consulenti. 3. L'Organo di gestione si riunira' ogni qualvolta si rendera' necessario per lo svolgimento dei propri compiti, e in ogni caso almeno tre (3) volte per ciascun anno finanziario. 4. La convocazione degli incontri straordinari dell'Organo di gestione avviene su richiesta del Presidente dell'Organo di gestione, o su richiesta di un terzo dei suoi componenti. 5. Salvo quanto diversamente stabilito dalla maggioranza di tutti i componenti dell'Organo di gestione, le convocazioni per ogni incontro sono inviate a ciascun componente dell'Organo di gestione con un preavviso di almeno 14 giorni. 6. Le Parti, in base ad un sistema di rotazione, designano il Presidente dell'Organo di Gestione fra i propri Rappresentanti presso l'Organo di gestione, per la durata di 2 (due) anni. 7. Le funzioni dell'Organo di Gestione includeranno: a. valutare e raccomandare al Comitato i piani strategici e il programma di lavoro annuale per la Base; b. valutare e formulare osservazioni sul Bilancio delle attivita' della Base; c. fornire alle Parti, tramite il Comitato, un resoconto esauriente ogni quattro mesi sullo stato di avanzamento di tutte le attivita' ed i progressi della Base; d. valutare e raccomandare al Comitato l'approvazione dei programmi di lancio dalla Base; e. esaminare e sottoporre alla valutazione da parte del Comitato il possibile impegno e/o coinvolgimento di Terzi nell'utilizzo della Base ai sensi dell'Articolo X del presente Accordo; f. valutare e raccomandare al Comitato politiche di condivisione dei dati, sulla base delle disposizioni preesistenti in materia di condivisione e divulgazione dei dati e proprieta' intellettuale, e assicurare l'attuazione delle stesse; g. esaminare e raccomandare al Comitato aree di attivita' della Base di cui all'Articolo II dell'Accordo; h. esaminare il rendimento economico della Base e raccomandare al Comitato misure per assicurare il corretto adempimento degli impegni e degli obblighi della Base; i. esaminare le esigenze di personale della Base e relativi termini e condizioni di servizio per tutto il personale; j. adempiere ad ogni altro compito assegnato di volta in volta dal Comitato; k. considerare le richieste di rinnovo dei contratti stipulati con Terzi; l. esaminare e riorganizzare la struttura manageriale della Base San Marco; m. sviluppare gli schemi di servizio del personale; n. prendere in considerazione e propone tutti i piani per le risorse umane e l'approvvigionamento dei servizi necessari alla Base. 8. Salvo quanto previsto dal presente articolo, l'Organo di Gestione puo' deliberare in merito alle proprie procedure.
Accordo-art. VII
ARTICOLO VII Gestione della Base 1. La Base avra' un Direttore designato dal Governo della Repubblica Italiana tramite l'Agenzia Spaziale Italiana. 2. Il Direttore sara' responsabile in materia di: a. gestione quotidiana delle attivita' della Base; b. protezione operativa e sicurezza della Base; c. preparazione dei piani di lavoro annuali e dei piani strategici da sottoporre all'Organo di Gestione; d. sviluppo di politiche di condivisione dei dati, prendendo in considerazione le disposizioni preesistenti in materia di condivisione e divulgazione dei dati e proprieta' intellettuale, assicurandone l'attuazione; e. convocazione di riunioni dell'Organo di Gestione, in consultazione con il suo Presidente; f. gestione finanziaria oculata della Base e adempimento di impegni e obblighi della Base; g. individuazione e presentazione all'Organo di Gestione delle esigenze della Base in termini di personale; h. partecipazione ad attivita' di sensibilizzazione per promuovere la conoscenza e l'utilizzo di applicazioni di scienza spaziale nella pianificazione e nello sviluppo nazionale, in collaborazione con l'Agenzia spaziale del Kenya o con altra Agenzia analoga cosi' come sara' nominata; i. svolgimento di altre funzioni di volta in volta assegnate dall'Organo di Gestione. 3. La Base avra' un Vice-Direttore che sara' nominato dal Governo della Repubblica del Kenya. 4. Il Vice-Direttore agira' in rappresentanza del Direttore in tutte le funzioni di cui all'art. VII(2), fatta salva l'assunzione di impegni finanziari per la Base. 5. Il Governo della Repubblica Italiana, per il tramite dell'Agenzia Spaziale Italiana, e in consultazione con l'Organo di gestione, potra' assumere e/o distaccare unita' dello staff scientifico presso la Base. 6. Il Governo della Repubblica del Kenya, in consultazione con l'Organo di gestione, potra' distaccare unita' dello staff scientifico presso la Base, nei ruoli e con le funzioni che saranno decise di comune accordo dalle Parti. 7. Le Parti concordano che lo staff tecnico-amministrativo sara' reclutato nella Repubblica del Kenya fra cittadini keniani qualificati.
Accordo-art. VIII
ARTICOLO VIII Prerogative ed obblighi del Governo della Repubblica Italiana 1. Il Governo della Repubblica Italiana rispondera' degli obblighi correlati e delle attivita' condotte in attuazione del presente Accordo. 2. Il Governo della Repubblica Italiana avviera' programmi di formazione per cittadini della Repubblica del Kenya ai sensi dell'Articolo III, secondo quanto congiuntamente concordato tra le Parti. 3. Il Governo della Repubblica Italiana promuovera' progetti di sviluppo per la comunita' dell'area di Ngomeni (Contea di Kilifi) in conformita' con l'Articolo III, secondo quanto verra' concordato tra le Parti. 4. Il Governo della Repubblica Italiana nominera' i propri rappresentanti al Consiglio, al Comitato ed all'Organo di gestione, di cui agli Articoli IV, V e VI rispettivamente, inclusi i Presidenti designati in base ad un sistema di rotazione. 5. Il Governo della Repubblica Italiana, per il tramite dell'Agenzia Spaziale Italiana: a) nominera' il Direttore e lo staff scientifico della Base, ai sensi dell'Articolo VII del presente Accordo; b) sara' responsabile dei costi operativi per il funzionamento quotidiano della Base, le infrastrutture e la connessione alla rete internazionale e i programmi e le attivita' spaziali, conformemente alle disposizioni del documento di Visione Strategica del Governo della Repubblica Italiana nei termini in cui sara' approvato; c) contribuira' al costo dell'istituzione e del funzionamento del Centro Regionale per l'Osservazione della Terra di cui all'Articolo III, sulla base di un Accordo attuativo concluso da entrambe le Parti; d) corrispondera' alla Repubblica del Kenya la somma di USD 250.000,00 (duecentocinquantamila dollari USA) su base annuale, quale compenso per l'utilizzo dei terreni messi a disposizione per la Base, cosi' come stabilito all'inizio del presente Accordo; successivamente l'entita' del compenso sara' aggiornata dalle Parti ogni 5 (cinque) anni, con un incremento di 50.000 USD; e) corrispondera' un compenso per ogni lotto ulteriore di terreno acquisito; f) versera' al Governo della Repubblica del Kenya il 50% dei profitti derivanti da contratti con Terzi per i servizi commerciali forniti dalla Base, inclusi, ma in maniera non esclusiva, i servizi di lancio, servizi di telemetria e controllo dei satelliti, servizi di comunicazione, acquisizione di dati, sorveglianza e navigazione, con l'eccezione di accordi di cooperazione che non comportino lo scambio di fondi; g) riscuotera' da ogni Parte Terza e versera' al Governo del Kenya una indennita' di autorizzazione annuale di USD 50.000 per l'uso della Base; detta indennita' di autorizzazione sara' oggetto di revisione ogni (5) anni per la durata dell'Accordo. h) fornira' al Governo della Repubblica del Kenya i dati sul personale non keniano adibito in Kenya ad attivita' relative alla Base e la lista di tutte le attrezzature destinate alla Base, precedentemente al loro arrivo nella Repubblica del Kenya; i) fornira' al Governo della Repubblica del Kenya, su base annuale, rapporti sullo stato di avanzamento delle attivita' e dei progressi relativi alla cooperazione ai sensi del presente Accordo, da sottoporre alla valutazione da parte del Comitato ai sensi dell'Articolo V; j) presentera' domanda al Governo della Repubblica del Kenya per l'assegnazione di frequenze e licenze e fornira' tutte le informazioni tecniche richieste per il rilascio di frequenze; k) sottoporra' in anticipo al Governo della Repubblica del Kenya, con preavviso di almeno sessanta (60) giorni rispetto alla data pianificata per il lancio, i dettagli tecnici ed amministrativi relativi a ciascun lancio orbitale e suborbitale programmato. Tali dettagli includeranno: (i) informazioni sugli accordi contrattuali; (ii) proprietario e tipo di vettore, potenza di propulsione, combustibile, numero degli stadi e Paese di origine; (iii) dettagli sul satellite, incluso il numero dei carichi imbarcati, il loro peso individuale, gli strumenti trasportati, il tipo di dati, la loro utilizzazione ed i finanziatori; (iv) traiettoria orbitale e periodo di permanenza in orbita; o (v) ogni altro dettaglio che dovesse essere necessario; l) comunichera' all'Autorita' per l'Aviazione Civile keniana (KCAA) della Repubblica del Kenya, con preavviso di almeno 60 giorni prima del lancio, date e orari relativi al lancio di satelliti e piattaforme suborbitali; m) assegnera', in consultazione con il Vice-Direttore e l'Organo di gestione, incarichi allo staff scientifico distaccato dal Governo della Repubblica del Kenya relativi alle attivita' della Base, secondo quanto verra' concordato tra le Parti. 6. Il Governo della Repubblica Italiana adottera' le misure amministrative necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni del presente Articolo.
Accordo-art. IX
ARTICOLO IX Prerogative ed obblighi del Governo della Repubblica del Kenya 1. Il Governo della Repubblica del Kenya rispondera' degli obblighi correlati e delle attivita' condotte in attuazione del presente Accordo. 2. Il Governo della Repubblica del Kenya ricevera' ed esaminera', entro un lasso di tempo ragionevole, i programmi presentati dal Comitato e, se approvati, adottera' tutte le misure amministrative necessarie e concedera' le relative autorizzazioni. 3. Il Governo della Repubblica del Kenya provvedera' a: a) designare un Vice-Direttore ai sensi dell'Articolo VII(3); b) individuare, in consultazione con l'Organo di gestione, lo staff scientifico da distaccare presso la Base in conformita' all'Articolo VII.6; c) individuare, in consultazione con il Governo della Repubblica Italiana, le esigenze di formazione e il personale da sottoporre a programmi formativi, ai sensi dell'Articolo III. 4. Il Governo della Repubblica del Kenya adottera' tutte le misure necessarie, ivi compresi i controlli interni ed il pattugliamento del territorio posto sotto la propria sovranita' e giurisdizione, che riterra' necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento della Base e la sicurezza dei beni e delle persone che vi lavorano. 5. Il Governo della Repubblica del Kenya valutera' e fornira' l'autorizzazione scritta al lancio di satelliti e piattaforme suborbitali. 6. Il Governo della Repubblica del Kenya ricevera' e valutera' per l'approvazione l'uso di tutte le attrezzature per le comunicazioni, ivi compresa l'assegnazione di frequenze e licenze, in conformita' con i vigenti regolamenti del Governo del Kenya e con i pertinenti regolamenti in materia di radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT). 7. Il Governo della Repubblica del Kenya facilitera' il leasing o la messa a disposizione di terreni aggiuntivi, finalizzati all'espansione della Base da parte del Governo della Repubblica Italiana. 8. Il Governo della Repubblica del Kenya, in consultazione col Governo della Repubblica Italiana, individuera' progetti di sviluppo da realizzare nell'area di Malindi (Contea di Kilifi), ai sensi dell'Articolo III. 9. Il Governo della Repubblica del Kenya, entro un lasso di tempo ragionevole, ispezionera', verifichera' e, se soddisfatto, approvera' tutte le attrezzature destinate all'utilizzo presso la Base. 10. Il Governo della Repubblica del Kenya favorira' il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'importazione, l'esportazione, il trasporto, l'installazione e l'uso delle attrezzature presso la Base, incluse quelle utilizzate per un periodo di tempo limitato in connessione con un progetto specifico. 11. Il Governo della Repubblica del Kenya facilitera' il rilascio di: a) visti per il personale adibito alle attivita' presso la Base in conformita' alle leggi del Kenya; b) permessi di lavoro per personale non keniano assunto in Kenya in conformita' con la Legge sull'Immigrazione ed altre leggi attinenti. 12. Il Governo della Repubblica del Kenya nominera' i propri rappresentanti al Consiglio, Comitato ed Organo di Gestione di cui agli Articoli IV, V e VI rispettivamente, inclusi i Presidenti designati in base ad un sistema di rotazione. 13. Il Governo della Repubblica del Kenya adottera' tutte le misure necessarie per favorire l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal Kenya di personale del Governo della Repubblica Italiana impiegato in Kenya in relazione alle attivita' correlate all'oggetto del presente Accordo. 14. Il Governo della Repubblica del Kenya esaminera', ai fini dell'approvazione, tutti gli Accordi di Parti Terze per l'utilizzo della Base, entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Comitato direttivo congiunto di detti accordi, ai sensi dell'Articolo V.1 e) del presente accordo. 15. Il Governo della Repubblica del Kenya fornira' al Governo della Repubblica Italiana, su base annuale, i resoconti di avanzamento delle attivita' e dei progressi della cooperazione ai sensi del presente Accordo per la valutazione da parte del Comitato ai sensi dell'Articolo V. 16. Il Governo della Repubblica del Kenya adottera' le misure amministrative necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni del presente Articolo.
Accordo-art. X
ARTICOLO X Uso della Base da parte di Terzi 1. Le Parti acconsentiranno all'uso della Base da parte di Terzi ai sensi degli Articoli V.1 e) V1.7 e). 2. Le attivita' e i servizi eseguiti da e per conto di Terzi all'interno o tramite la Base saranno regolati per mezzo di contratti approvati ai sensi dell'articolo IX.14 del presente Accordo. 3. Nel rispetto degli accordi conclusi ai sensi dell'Articolo X (2), le Parti non saranno esentate dalle proprie responsabilita', di cui rispettivamente agli Articoli VIII e IX. 4. Nell'esaminare le domande presentate dall'una o l'altra Parte, le Parti dovranno tenere in particolare considerazione i programmi rientranti nel quadro di iniziative spaziali Europee (Agenzia Spaziale Europea ed Unione Europea) ed Africane.
Accordo-art. XI
ARTICOLO XI Responsabilita' 1. In caso di qualsiasi danno arrecato a qualunque proprieta' o persona all'interno o all'esterno della Base in ragione delle attivita' di cui all'Articolo II, la responsabilita' del Governo del Kenya sara' assunta dal Governo della Repubblica Italiana. Il Governo della Repubblica Italiana sara' tenuto al risarcimento del danno arrecato, fermo restando il diritto del Governo della Repubblica Italiana ad essere risarcito da terzi qualora il danno in questione sia causato da atti o omissioni da parte di terzi. Il Governo della Repubblica del Kenya sara' ritenuto responsabile laddove la perdita o il danno siano stati causati da colpa grave o da atto o omissione intenzionale dei propri dipendenti o agenti. 2. (a) Rispetto alle attivita' relative ai lanci orbitali e suborbitali, il Governo della Repubblica Italiana, tramite l'Agenzia Spaziale Italiana, attivera' polizze assicurative individuali con una o piu' Societa' di Assicurazione autorizzate in Kenya ed approvate dall'Autorita' keniana di Regolamentazione delle Assicurazioni. (b) Ferme restando le pertinenti disposizioni della Convenzione Internazionale sulle Responsabilita' per i danni causati da oggetti spaziali del 29 marzo 1972, la polizza di assicurazione coprira', come congiuntamente assicurati, il Governo della Repubblica del Kenya, i cittadini e i residenti nella Repubblica del Kenya. 3. In caso di azioni legali, cause o rivendicazioni portate avanti nei confronti del Governo della Repubblica del Kenya in merito o in relazione alle attivita' condotte presso la Base, il Governo della Repubblica Italiana provvedera' ad indennizzare ed a liberare il Governo della Repubblica del Kenya da responsabilita' per perdite e rivendicazioni relative a lesioni o danni, costi, oneri e spese o ad essi riconducibili, ad eccezione dei casi in cui l'azione legale, la causa o la rivendicazione sia causata da colpa grave o da atto o omissione intenzionale dei Governo della Repubblica del Kenya o di soggetto che agisca per suo conto.
Accordo-art. XII
ARTICOLO XII Verifiche ed ispezioni 1. Al fine di assicurare la conformita' con gli scopi, gli obiettivi e le disposizioni del presente Accordo, il Governo della Repubblica del Kenya avra' diritto di: a. chiedere spiegazioni all'Organo di gestione sulle attivita' in corso presso la Base; b. accedere, ispezionare ed esaminare in qualsiasi momento la Base, il registro di inventario e le attrezzature della Base, nonche' ogni altra pertinenza situata in Kenya; c. essere regolarmente informato sullo stadio di programmazione, preparazione ed attuazione dei progetti e dei programmi della Base. 2. Subordinatamente alle disposizioni dell'Articolo XIII, le ispezioni, le visite, i controlli, l'acquisizione di dati e informazioni ecc., saranno eseguiti da personale esplicitamente autorizzato dal Governo della Repubblica del Kenya nel pieno rispetto della segretezza, riservatezza e protezione dei dati.
Accordo-art. XIII
ARTICOLO XIII Riservatezza Qualsiasi materiale scambiato od originato nell'ambito del presente Accordo dovra' essere usato, trasmesso, conservato, trattato e tutelato in conformita' con le leggi e le normative previste dai rispettivi Governi. Tali informazioni non potranno essere rivelate ad alcuna parte terza senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. XIV
ARTICOLO XIV Risoluzione delle Controversie 1. Qualsiasi controversia fra le Parti riguardante l'interpretazione e l'attuazione del presente Accordo sara' risolta, nei limiti del possibile, tramite consultazioni e trattative nell'ambito del Comitato e del Consiglio istituiti a norma degli Articoli V e IV del presente Accordo. 2. In caso di controversia tra il Governo della Repubblica del Kenya ed il Governo della Repubblica Italiana, manifestata per iscritto da una delle Parti, e qualora entro tre mesi il Consiglio, agendo in conformita' con l'Articolo IV, non abbia potuto risolvere la controversia, i due Governi si incontreranno immediatamente allo scopo di risolvere la questione entro tre mesi. 3. Tutte le controversie tra le Parti relative o sorte in connessione ad esistenza, validita', interpretazione, adempimento ed estinzione dell'Accordo (o di qualsiasi disposizione dello stesso), che le Parti non siano in grado di risolvere tra di loro, saranno sottoposte e definitivamente risolte tramite Arbitrato Internazionale.
Accordo-art. XV
ARTICOLO XV Conferimento di Beni al Governo della Repubblica del Kenya 1. In conformita' con l'Accordo firmato dalle Parti il 14 marzo 1995 relativo alla Base San Marco di Malindi per il lancio ed il controllo di satelliti, alla scadenza del presente Accordo o in qualsiasi altro momento precedente, formalmente concordato dal Consiglio, o in caso di recesso in conformita' con l'articolo XVIII (3), il Governo della Repubblica Italiana trasferira' tutti i diritti e proprieta' relativi alla Base. Le Parti potranno raggiungere un'intesa sull'utilizzo congiunto della Base dopo la scadenza del presente Accordo. 2. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo XV(1), il Governo della Repubblica Italiana conservera', durante il periodo di validita' dell'Accordo, la piena proprieta' dei beni, delle attrezzature e delle installazioni della Base ad eccezione del terreno assegnato per l'utilizzo e le attivita' della Base che continuera' a rimanere di proprieta' dei Governo della Repubblica del Kenya. Il Governo del Kenya conservera' piena proprieta' di qualsiasi bene, attrezzatura e istallazione acquisita durante il periodo di validita' dell'Accordo. 3. I beni della Base non saranno soggetti ad alcuna forma di sequestro, requisizione o confisca da parte del Governo della Repubblica del Kenya e saranno immuni da qualsiasi forma di vincolo amministrativo o giudiziario salvo che il conferimento abbia avuto luogo a norma dell'Articolo XV(1) del presente Accordo.
Accordo-art. XVI
ARTICOLO XVI Legislazione applicabile/di riferimento Tutte le attivita', operazioni ed azioni inevitabilmente connesse al funzionamento della Base saranno eseguite in conformita' con le Leggi della Repubblica del Kenya. L'Accordo sara' attuato in conformita' con gli obblighi internazionali delle Parti inclusi, per la Parte Italiana, gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione europea.
Accordo-art. XVII
ARTICOLO XVII Emendamenti, Modifiche e Revisioni 1. Il presente Accordo potra' essere modificato in qualsiasi momento, per iscritto, con il reciproco consenso delle Parti, da formalizzarsi attraverso uno scambio di note, una volta soddisfatti gli adempimenti di legge di ciascuna Parte. 2. Gli emendamenti entreranno in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si informeranno dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali. 3. Le Parti condurranno una revisione di medio periodo sul funzionamento e l'attuazione dell'Accordo. I criteri di revisione saranno congiuntamente concordati dalle Parti.
Accordo-art. XVIII
ARTICOLO XVIII Entrata in Vigore, Durata e Denuncia 1. Il presente accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le parti si informeranno dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali. 2. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di quindici (15) anni e potra' essere rinnovato per un periodo che le Parti potranno congiuntamente concordare. 3. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo XIV, ciascuna delle Parti potra' denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento dopo aver notificato per iscritto tale intenzione con un preavviso di almeno dodici (12) mesi e l'Accordo terminera' in concomitanza con la scadenza del preavviso. Detta notifica o denuncia non avra' effetto sul pagamento di eventuali debiti, rivendicazioni o risarcimenti, ne' esonerera' alcuna delle Parti da qualsiasi responsabilita' in cui sara' fino a quel momento incorsa nei confronti dell'altra Parte, in applicazione del presente Accordo. 4. Un preavviso di recesso potra' essere emesso in occasione della revisione di medio periodo, nel caso in cui una delle Parti abbia trasgredito in maniera sostanziale ai propri obblighi derivanti dall'Accordo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente Accordo. Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo Attuativo Centro Regionale Osservazione Terra-art. 1
PROTOCOLLO ATTUATIVO Dell'Accordo tra il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica italiana per il Programma San Marco presso il Luigi Broglio-Malindi Space Centre, Kenya Sulla ISTITUZIONE DI UN CENTRO REGIONALE PER L'OSSERVAZIONE DELLA TERRA QUESTO Accordo Attuativo e' stipulato fra il Governo della Repubblica del Kenya, da una parte, e dall'Agenzia Spaziale Italiana, per conto del Governo della Repubblica Italiana, dall'altra parte, da qui in avanti chiamate singolarmente "Parte" o collettivamente le "Parti" (la quale espressione, se il contesto lo consente, include anche i rispettivi successori o aventi causa) Preambolo CONSIDERATO CHE il Governo della Repubblica del Kenya a il Governo della Repubblica italiana hanno firmato l'Accordo per il Programma San Marco presso il LUIGI BROGLIO - MALINDI SPACE CENTRE, da qui in avanti chiamato anche l'"Accordo"; TENUTO CONTO CHE l'articolo III (7) dell'Accordo prevede la conclusione di Accordi Attuativi al fine di dare esecuzione all'Accordo; CONSIDERATO CHE la cooperazione per l'istituzione di un Centro Regionale di Osservazione della Terra e' prevista all'articolo III, commi (2) e (3) dell'Accordo; CONSIDERANDO l'importanza delle applicazioni di Osservazione della Terra in vari settori economici; LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE Articolo 1 - Scopi e Obiettivi Lo scopo di questo Accordo Attuativo e' di fornire un quadro di riferimento per la cooperazione fra il Governo della Repubblica del Kenya e L'Agenzia Spaziale Italiana, relativamente all'assistenza per: 1.1 L'istituzione di un Centro Regionale per l'Osservazione della Terra in Kenya; 1.2 La fornitura delle infrastrutture necessarie per l'acquisizione, l'elaborazione, l'accesso, la distribuzione e l'archiviazione di dati, prodotti e servizi di Osservazione della Terra; 1.3 La promozione dell'accesso e dell'uso di dati, prodotti e servizi di Osservazione della Terra, da parte di utenti finali in Kenya, nella Regione Orientale e Centro-Orientale africana; 1.4 La promozione della ricerca e dello sviluppo di applicazioni nel campo dell'Osservazione della Terra.
Protocollo Attuativo Centro Regionale Osservazione Terra-art. 2
Articolo 2 - Aree di Cooperazione 2.1 Le Parti intendono cooperare nelle seguenti aree: a) istituzione e sviluppo di un Centro Regionale di Osservazione della Terra; b) fornitura delle apparecchiature e delle infrastrutture necessarie per l'acquisizione, l'elaborazione, l'accesso, la distribuzione e l'archivio di dati, prodotti e servizi di Osservazione della Terra; c) formulazione di linee guida specifiche per l'accesso e l'uso di dati, prodotti e servizi di Osservazione della Terra; d) sviluppo delle risorse umane e infrastrutturali; e) trasferimento tecnologico e di conoscenza nell'acquisizione, nell'elaborazione, nella distribuzione e nell' archiviazione di dati; f) ricerca e sviluppo; g) ogni altra area che possa essere concordata congiuntamente tra le Parti.
Protocollo Attuativo Centro Regionale Osservazione Terra-art. 3
Articolo 3 - Forme di Cooperazione 3.1 Le Parti intendono cooperare attraverso le seguenti modalita': a) effettuazione di un'analisi di fattibilita' e di analisi della valutazione dei bisogni dell'utenza; b) istituzione di infrastrutture chiave per l'acquisizione, l'elaborazione, l'accesso, la distribuzione e l'archiviazione di dati, prodotti e servizi di Osservazione della Terra in Kenya; c) fornire, mantenere e operare le strutture del Centro Regionale di Osservazione della Terra a Malindi - BSC per l'acquisizione, l'elaborazione di primo livello, il trasferimento e l'archiviazione di dati, prodotti e servizi di' Osservazione della Terra; d) sviluppo del Centro regionale di Osservazione della Terra per l'acquisizione, l'elaborazione di altro livello, l'accesso, la distribuzione e l'archiviazione di dati, prodotti e servizi di Osservazione della Terra e per il suo mantenimento e le sue operazioni a Nairobi o in altro luogo appropriato; e) formulazione di politiche specifiche per l'accesso e l'utilizzo di dati, prodotti e servizi di Osservazione della Terra; f) assistenza al Governo Keniano in attivita' di supporto all'utenza; g) programmazione e fornitura di programmi di formazione per personale Keniano; h) programmi di ricerca e sviluppo congiunti; i) presentazione di domande congiunte a programmi di finanziamento Europei o internazionali di Osservazione della Terra; j) promozione di attivita' e iniziative congiunte a livello nazionale ed internazionale; k) scambi di visite di esperti; l) ogni altra forma di cooperazione che possa essere concordata congiuntamente tra le Parti.
Protocollo Attuativo Centro Regionale Osservazione Terra-art. 4
Articolo 4 - Attuazione dell'Accordo 4.1 Le Parti identificheranno congiuntamente le aree chiave di priorita' ed elaboreranno un Piano di Azione e di attuazione entro sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore di questo Accordo. 4.2 Sara' creato un Comitato di Gestione Congiunta per supervisionare la creazione e il funzionamento del Centro Regionale di Osservazione della Terra. Il Comitato sara' formato dalle persone designate dalle agenzie attuatrici nazionali nel numero di due membri per Parte, i quali riporteranno al Comitato Direttivo Congiunto, come previsto dall'Articolo V (c) dell'Accordo. 4.3 Le Parti condurranno una valutazione dell'attuazione del presente Accordo Attuativo, ogni due anni dopo la sua entrata in vigore, per il suo continuo miglioramento.
Protocollo Attuativo Centro Regionale Osservazione Terra-art. 5
Articolo 5 - Agenzie Attuatrici 5.1 Ai fini dell'attuazione di questo Accordo per la parte italiana, l'Agenzia attuatrice sara': • L'Agenzia Spaziale Italiana 5.2 Ai fini dell'attuazione di questo Accordo per il Governo della Repubblica del Kenya, l'Agenzia attuatrice sara': • Il Ministero della Difesa o qualunque altra agenzia che sara' nominata
Protocollo Attuativo Centro Regionale Osservazione Terra-art. 6
Articolo 6 - Diritti di proprieta' intellettuale 6.1 Qualsiasi diritto di proprieta' intellettuale relativo a, oppure interesse in, qualunque innovazione o opera sviluppata nel corso dell'esecuzione del presente Accordo esclusivamente da una Parte o da una delle sue entita' correlate (ad esempio, contraenti o subcontraenti), sara' di proprieta' di tale Parte o del suo organo correlato. La ripartizione dei diritti di proprieta' intellettuale tra tale Parte e le sue entita' correlate sara' determinata in base alle leggi, ai regolamenti e alle obbligazioni contrattuali di tale Parte. 6.2 Se una qualsiasi ricerca condotta congiuntamente dalle Parti, dovesse produrre una invenzione, una innovazione o un'opera che include diritti di proprieta' intellettuale, le Parti, in buona fede, si dovranno consultare e dovranno concordare la ripartizione dei diritti di proprieta' intellettuale relativi a, o interessi in, tale innovazione o opera e dovranno concordare le responsabilita', i costi e le azioni da intraprendere per costituire e mantenere detti diritti di proprieta' intellettuale.
Protocollo Attuativo Centro Regionale Osservazione Terra-art. 7
Articolo 7 - Modifiche Il presente Accordo Attuativo puo' essere modificato mediante reciproco consenso scritto tra le Parti. Le modifiche entreranno in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche mediante la quale le Parti si comunicheranno formalmente che le loro rispettive procedure interne sono state completate.
Protocollo Attuativo Centro Regionale Osservazione Terra-art. 8
Articolo 8 - Risoluzione delle Controversie Per qualunque controversia tra le Parti relativa all'interpretazione o all'attuazione di questo Accordo Attuativo si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'articolo XIV dell'Accordo bilaterale.
Protocollo Attuativo Centro Regionale Osservazione Terra-art. 9
Articolo 9 - Entrata in vigore, durata e risoluzione 9.1 Questo Accorcio Attuativo sara' firmato da entrambe le Parti e produrra' i suoi dreni alla data di entrata in vigore dell'Accordo bilaterale. 9.2 Questo Accordo Attuativo rimarra' in vigore per la durata dell'Accordo bilaterale. 9.3 Ciascuna Parte puo' risolvere questo Accordo Attuativo in qualunque momento dando un preavviso scritto di dodici (12) mesi attraverso i canali diplomatici prestabiliti e l'Accordo Attuativo decadra' automaticamente alla scadenza del preavviso. La risoluzione di presto Accordo Attuativo non sollevera' le Parti dalle loro obbligazioni sorte prima della cessazione dell'Accordo Attuativo, a meno che non sia diversamente concordato tra le Parti per iscritto.
Protocollo Attuativo Centro Regionale Osservazione Terra-art. 10
Articolo 10 - Interpretazione 10.1 Per tutte le questioni non trattate espressamente o non previste da questo Accordo Attuativo si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'Accordo bilaterale. 10.2 Nel caso di conflitto tra le disposizioni di questo Accordo Attuativo e quelle dell'Accordo bilaterale, queste ultime prevarranno.
Protocollo Attuativo Centro Regionale Osservazione Terra-art. 11
Articolo 11 - Firma In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivamente Governi e attraverso i loro strumenti costitutivi, hanno firmato il presente Accordo Attuativo. Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo Attuativo Supporto Agenzia Nazionale Spaziale Keniana-art. 1
PROTOCOLLO ATTUATIVO Dell'Accordo tra il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica italiana per il Programma San Marco presso il Luigi Broglio-Malindi Space Centre, Kenya Relativo al SUPPORTO ALL'AGENZIA NAZIONALE SPAZIALE KENIANA QUESTO PROTOCOLLO ATTUATIVO e' stipulato tra il Governo della Repubblica del Kenya, da una parte, e l'Agenzia Spaziale Italiana, per conto del Governo della Repubblica Italiana dall'altra parte, qui di seguito denominati singolarmente come "Parte" e collettivamente come "Parti" (tali espressioni, se il contesto lo ammette, includono anche i rispettivi successori o gli aventi causa) Preambolo CONSIDERATO CHE il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica italiana hanno firmato l'Accordo per il Programma San Marco presso il LUIGI BROGLIO - MALINDI SPACE CENTRE, da qui in avanti chiamato anche "l'Accordo"; TENUTO CONTO CHE l'articolo III (7) dell'Accordo prevede la conclusione di Accordi attuativi al fine di dare esecuzione dell'Accordo; CONSIDERATO CHE il supporto e il miglioramento delle capacita' dell'Agenzia Spaziale del Kenya o di altra agenzia che sara' istituita dai Governo del Kenya e' riconosciuto come area di cooperazione dall'articolo III (1) dell'Accordo; RICONOSCENDO il desiderio del Governo della Repubblica del Kenya di istituire e rendere operativa l'Agenzia Spaziale Keniana, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE Articolo 1 - Scopi e Obiettivi Lo scopo di questo Accordo Attuativo e' di fornire un quadro di riferimento per la cooperazione fra il Governo della Repubblica del Kenya e l'Agenzia Spaziale Italiana, relativamente all'assistenza per l'istituzione e l'avvia dell'Agenzia Spaziale Keniana.
Protocollo Attuativo Supporto Agenzia Nazionale Spaziale Keniana-art. 2
Articolo 2 - Aree di Cooperazione 2.1 Le Parti coopereranno nelle seguenti aree: a) supporto legale e istituzionale per l'istituzione dell'Agenzia Spaziale Keniana; b) sviluppo delle competenze; c) supporto per la gestione dello sviluppo di programmi spaziali sostenibili di breve, medio e lungo termine; d) sviluppo delle risorse umane e infrastrutturali; e) qualunque altra area che possa essere mutualmente concordata dalle Parti.
Protocollo Attuativo Supporto Agenzia Nazionale Spaziale Keniana-art. 3
Articolo 3 - Forme di Cooperazione 3.1 Le Parti intendono sviluppare la cooperazione come segue: a) Assistenza tecnica in termini di personale, software, attrezzature e distacco di esperti delle agenzie spaziali nazionali di ciascuna delle Parti; b) Programmi di stage e formazione per i dipendenti del Segretariato Nazionale dello Spazio; c) Organizzazione di, partecipazione a, e ospitalita' di conferenze nazionali e internazionali e simposi sulla scienza e tecnologia spaziale e sulle discipline correlate; d) Organizzazione e partecipazione a corsi di Politica Spaziale; e) Presentazione congiunta di domande a programmi di finanziamento Europei ed Internazionali; f) Accesso ad opportunita' che l'ASI possa avere con altre agenzie spaziali; g) Sviluppo di programmi spaziali sostenibili di corto, medio e lungo termine; h) Ogni altra forma di cooperazione che possa essere mutualmente concordata dalle Parti.
Protocollo Attuativo Supporto Agenzia Nazionale Spaziale Keniana-art. 4
Articolo 4 - Attuazione dell'Accordo 4.1 Le Parti identificheranno congiuntamente le aree chiave di priorita' ed elaboreranno un Piano di Azione e di attuazione entro sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore di questo Accordo. 4.2 Le Parti condurranno una valutazione dell'attuazione del presente Accordo Attuativo ogni due anni dopo la sua entrata in vigore, per il suo continuo miglioramento.
Protocollo Attuativo Supporto Agenzia Nazionale Spaziale Keniana-art. 5
Articolo 5 - Agenzie attuatrici 5.1 Ai fini dell'attuazione di questo Accordo da parte italiana, l'Agenzia attuatrice sara': • l'Agenzia Spaziale Italiana 5.2 Ai fini dell'attuazione di questo Accordo, da parte del Governo della Repubblica del Kenya, l'Agenzia attuatrice sara': • Ministero della Difesa o altra Agenzia che sara' nominata.
Protocollo Attuativo Supporto Agenzia Nazionale Spaziale Keniana-art. 6
Articolo 6 - Diritti di proprieta' intellettuale 6.1 Qualsiasi diritto di proprieta' intellettuale relativo a, o interesse in, qualunque innovazione o opera sviluppata nel corso dell'esecuzione del presente Accordo esclusivamente da una Parte o da una delle sue entita' correlate (ad esempio, contraenti o subcontraenti), sara' di proprieta' di tale Parte o del suo organo correlato. La ripartizione dei diritti di proprieta' intellettuale tra tale Parte e le sue entita' conciate sara' determinata in base alle leggi, ai regolamenti e alle obbligazioni contrattuali di tale Parte. 6.2 Se una qualsiasi ricerca condotta congiuntamente dalle Parti, dovesse produrre una invenzione, una innovazione o un'opera che include diritti di proprieta' intellettuale, le Parti, in buona fede, si dovranno consultare e dovranno concordare la ripartizione dei diritti di proprieta' intellettuale relativi a, o interessi in, tale innovazione o opera e dovranno concordare le responsabilita', i costi e le azioni da intraprendere per costituire e mantenere detti diritti di proprieta' intellettuale.
Protocollo Attuativo Supporto Agenzia Nazionale Spaziale Keniana-art. 7
Articolo 7 - Modifiche Il presente Accordo Attuativo puo' essere modificato mediante reciproco consenso scritto delle Parti. Le modifiche entreranno in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche mediante la quale le Parti si comunicheranno formalmente che le loro rispettive procedure interne sono state completate.
Protocollo Attuativo Supporto Agenzia Nazionale Spaziale Keniana-art. 8
Articolo 8 - Risoluzione delle Controversie Per qualunque controversia tra le Parti relativa all'interpretazione e/o attuazione di questo Accordo attuativo si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'articolo XIV dell'Accordo bilaterale.
Protocollo Attuativo Supporto Agenzia Nazionale Spaziale Keniana-art. 9
Articolo 9 - Entrata in vigore, durata e risoluzione 9.1 Questo Accordo Attuativo sara' firmato da entrambe le Parti' e produrra' i suoi effetti alla data della entrata in vigore dell'Accordo bilaterale. 9.2 Questo Accordo Attuativo rimarra' in vigore per la durata dell'Accordo intergovernativo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kenya. 9.3 Ciascuna Parte puo' risolvere questo Accordo Attuativo in qualunque momento dando un preavviso scritto di dodici (12) mesi attraverso i canali diplomatici prestabiliti e l'Accordo Attuativo decadra' automaticamente alla scadenza del preavviso. La risoluzione di questo Accordo Attuativo non sollevera' le Parti dalle loro obbligazioni sorte prima della cessazione dell'Accordo, a meno che non sia diversamente concordato tra le Parti per iscritto.
Protocollo Attuativo Supporto Agenzia Nazionale Spaziale Keniana-art. 10
Articolo 10 - Interpretazione 10.1 Per tutte le questioni non trattate espressamente o non previste da questo Accordo Attuativo, si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'Accordo bilaterale. 10.2 Nel caso di conflitto tra le disposizioni di questo Accordo Attuativo e quelle dell'Accordo bilaterale, queste ultime prevarranno.
Protocollo Attuativo Supporto Agenzia Nazionale Spaziale Keniana-art. 11
Articolo 11 - Firma In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi e strumenti costitutivi, hanno firmato il presente Accordo Attuativo. Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo Attuativo Telemedicina-art. 1
PROTOCOLLO ATTUATIVO Dell'Accordo tra il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica italiana per il progetto San Marco presso il Centro Spaziale "Luigi Broglio" di Malindi in Kenya Sulla Telemedicina QUESTO ACCORDO ATTUATIVO e' stipulato tra il Governo della Repubblica del Kenya, da una parte, e l'Agenzia Spaziale Italiana, per conto del Governo della Repubblica Italiana dall'altra parte qui di seguito denominati singolarmente come "Parte" e collettivamente come "Parti" (le espressioni, se il contesto lo richiede, includono anche i rispettivi successori o gli aventi causa) Preambolo CONSIDERANDO che il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica Italiana hanno firmato l'Accordo per il Programma San Marco presso il Centro Spaziale "Luigi Broglio" di Malindi in Kenya, qui di seguito riportato anche come l'"Accordo"; PRESO ATTO CHE l'articolo III (7) dell'Accordo prevede la conclusione di accordi attuativi al fine di dare esecuzione all'Accordo stesso; CONSIDERANDO CHE la cooperazione in materia di telemedicina e' prevista all'Articolo II, comma 2, lettera e) dell'Accordo; RICONOSCENDO il desiderio del Governo della Repubblica del Kenya di promuovere e dare priorita' a sensibili risorse e a specifiche attivita' di ricerca e tecnologie per affrontare il problema delle numerose malattie non trasmissibili in Kenya; LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE Articolo 1 - Finalita' e Obiettivi L'obiettivo del presente Accordo Attuativo e' di: 1.1 Fornire un quadro normative supplementare per la cooperazione tra le Parti per la promozione, il supporto e il sostegno della ricerca al fine di fornire informazioni alla politica e potenziare programmi per la prevenzione e il controllo di malattie non trasmissibili in Kenya; 1.2 Promuovere l'accesso ai servizi medici per le popolazioni nelle aree remote della Repubblica del Kenya; 1.3 Promuovere l'uso delle tecnologie di telemedicina negli istituti sanitari in Kenya.
Protocollo Attuativo Telemedicina-art. 2
Articolo 2 - Aree di Cooperazione 2.1 Le Parti intendono cooperare nelle seguenti aree: a) Trasferimento di conoscenze nel campo della telemedicina e predisposizione di corsi di formazione per il personale medico del Kenya; b) Sviluppo di infrastrutture per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in Kenya; c) Prevenzione e trattamento di patologia; d) Ricerca e sviluppo; e) Fornitura di apparecchiature mediche e associate applicazioni; f) Ogni altra area che sia concordata congiuntamente tra le Parti.
Protocollo Attuativo Telemedicina-art. 3
Articolo 3 - Forme di Cooperazione 3.1 Le Parti intendono cooperare nelle seguenti forme: a) Intraprendendo un'analisi di valutazione dei fabbisogni; b) Sostenendo la creazione di punti di accesso alle infrastrutture ASI-Net nella Repubblica del Kenya; c) Istituendo un hub satellitare a Malindi per connettere i punti di accesso in Kenya e a Roma; d) Sostenendo programmi di formazione per il personale interessato keniano; e) Istituzione di infrastrutture e installazione di apparecchiature medicali di telemedicina negli istituti sanitari del Kenya; f) Fornendo a selezionate istituzioni mediche in Kenya apparecchiature di telecomunicazioni e di tele-cardiologia ECG (Elettro Cardio Graph); g) Programmi congiunti di ricerca e sviluppo; h) Richieste congiunte per finanziamenti nell'ambito di programmi europei e/o internazionali di telemedicina; i) Scambio di visite di esperti; j) Assistenza al sistema sanitario nazionale keniano per la programmazione e la gestione sanitaria; k) Promozione di attivita' e programmi congiunti sulla telemedicina a livello nazionale e internazionale; l) Supporto all'utilizzo di apparecchiature mediche e di telemedicina; m) Ogni altra forma di cooperazione che possa essere concordata congiuntamente tra le Parti.
Protocollo Attuativo Telemedicina-art. 4
Articolo 4 - Attuazione dell'Accordo 4.1 Le parti identificheranno congiuntamente aree chiave di priorita' ed elaboreranno un piano di Azione e un piano di attuazione entro sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. 4.2 Sara' istituito un Comitato Congiunto di Telemedicina per gestire il programma di telemedicina. Il Comitato sara' composto dalle persone designate dalle agenzie attuatrici nazionali, nel numero di due persone per Parte, le quali riporteranno al Comitato Direttivo Congiunto, istituito ai sensi dell'art. V dell'Accordo. 4.3 Le Parti condurranno una valutazione dell'attuazione del presente Accordo Attuativo, ogni due anni dopo la sua entrata in vigore, per il suo continuo miglioramento.
Protocollo Attuativo Telemedicina-art. 5
Articolo 5 - Agenzie attuatrici 5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo per la parte italiana, l'agenzia attuatrice sara': • L'Agenzia Spaziale Italiana 5.2 Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo per il Governo della Repubblica dei Kenya, l'agenzia attuatrice sara': • Il Ministero della Difesa o tale altra agenzia che sara' nominata.
Protocollo Attuativo Telemedicina-art. 6
Articolo 6 - Diritti di proprieta' intellettuale 6.1 Qualsiasi diritto di proprieta' intellettuale relativo a, oppure interesse in, qualunque innovazione opera sviluppata nel corso dell'esecuzione del presente Accordo esclusivamente da una Parte o da una delle sue entita' correlate (ad esempio, contraenti o subcontraenti), sara' di proprieta' di tale Parte o del suo organo correlato. La ripartizione dei diritti di proprieta' intellettuale tra tale Parte e le sue entita' correlate sara' determinata in base alle leggi, ai regolamenti e alle obbligazioni contrattuali di tale Parte. 6.2 Se una qualsiasi ricerca condotta congiuntamente dalle Parti, dovesse produrre una invenzione, una innovazione o un opera che include diritti di proprieta' intellettuale, le Parti, in buona fede, si dovranno consultare e dovranno concordare la ripartizione dei diritti di proprieta' intellettuale relativi a, o interessi in, tale innovazione o opera e dovranno concordare le responsabilita', i costi e le azioni da intraprendere per costituire e mantenere detti diritti di proprieta' intellettuale.
Protocollo Attuativo Telemedicina-art. 7
Articolo 7 - Modifiche Il presente Accordo Attuativo puo' essere modificato mediante consenso scritto delle Parti. Le modifiche entreranno in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche mediante la quale le Parti comunicheranno formalmente che le loro rispettive procedure interne sono state completate.
Protocollo Attuativo Telemedicina-art. 8
Articolo 8 - Risoluzione delle Controversie Per qualunque controversia tra le Parti relativa all'interpretazione e/o attuazione di questo Accordo Attuativo si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'articolo XIV dell'Accordo bilaterale.
Protocollo Attuativo Telemedicina-art. 9
Articolo 9 - Entrata in vigore, durata e risoluzione 9.1 Questo Accordo Attuativo sara' firmato da entrambe le Parti e produrra' i suoi effetti alla data di entrata in vigore dell'Accordo bilaterale. 9.2 Questo Accordo Attuativo rimarra' in vigore per la durata dell'Accordo bilaterale. 9.3 Ciascuna Parte puo' risolvere questo Accordo Attuativo in qualunque momento dando un preavviso scritto di dodici (12) mesi attraverso i canali diplomatici prestabiliti e l'Accordo Attuativo decadra' automaticamente alla scadenza del preavviso. La risoluzione di questo Accordo Attuativo non sollevera' le Parti dalle loro obbligazioni sorte prima della cessazione dell'Accordo, a meno che non sia diversamente concordato tra le Parti per iscritto.
Protocollo Attuativo Telemedicina-art. 10
Articolo 10 - Interpretazione 10.1 Per tutte le questioni non trattate espressamente o non previste da questo Accordo Attuativo si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'Accordo bilaterale. 10.2 In caso di conflitto tra le disposizioni di questo Accordo Attuativo e quelle dell'Accordo bilaterale, queste ultime prevarranno.
Protocollo Attuativo Telemedicina-art. 11
Articolo 11 - Firma In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi e attraverso i loro rispettivi strumenti costitutivi, hanno firmato il presente Accordo di Attuazione. Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo Attuativo accesso dati di osservazione della Terra e ai dati scientifici-art. 1
PROTOCOLLO ATTUATIVO Dell'Accordo tra il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica Italiana per il progetto San Marco presso il Centro Spaziale "Luigi Broglio" di Malindi in Kenya Sull'accesso ai dati di osservazione della Terra e ai dati scientifici QUESTO ACCORDO ATTUATIVO e' stipulato tra il Governo della Repubblica del Kenya, da una parte, e l'Agenzia Spaziale Italiana, dall'altra parte, per conto del Governo della Repubblica Italiana qui di seguito denominati singolarmente come "Parte" e collettivamente come "Parti" (le espressioni, se il contesto lo ammette, includono anche i rispettivi successori o gli aventi causa) Preambolo CONSIDERATO che il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica Italiana hanno firmato l'Accorda per il Programma San Marco presso il Centro Spaziale "Luigi Broglio" di Malindi in Kenya, qui di seguito riportato anche come I "Accordo"; PRESO ATTO CHE l'articolo III (7) dell'Accordo dispone la conclusione di accordi attuativi al fine di dare esecuzione all'Accordo stesso; CONSIDERANDO CHE la cooperazione in materia di Osservazione della Terra, applicazioni e servizi; acquisizione di dati satellitari; servizi di tracking e telemetria; ricerca in ambito atmosferico e applicazioni e servizi di Navigazione e posizionamento, e' riconosciuta all'Articolo II comma (2) lettere (b), (f), (g), (i) e (j) dell'Accordo; RICONOSCENDO il desiderio del Governo della Repubblica del Kenya di promuovere e dare priorita' a risorse sensibili e a specifiche applicazioni, formazione, ricerche e tecnologie attraverso l'accesso e l'uso di dati di Osservazione della Terra e di dati scientifici spaziali in Kenya; LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE Articolo 1 - Definizioni 1.1 "COSMO-SkyMed" o "Constellation of small Satellites for the Mediterranean basin Observation" e' una costellazione italiana di 4 satelliti di dimensione media, ognuno equipaggiato con un sensore SAR (Radar ad apertura sintetica) ad alta risoluzione; 1.2 "MODIS" o "Moderate Resolution imaging Spectroradiometer" e' uno strumento chiave a bordo dei satelliti di Osservazione della Terra, "Terra" (EOS AM) e "Aqua" (EOS PM); 1.3. "Terra" e' un satellite della NASA realizzato con collaborazioni multi-nazionali per la ricerca scientifica lanciato nel dicembre 1999 con a bordo cinque sensori per lo studio delle interazioni fra l'atmosfera terrestre, le terre emerse, gli oceani e l'energia radiante; 1.4 "Aqua" e' un satellite della NASA realizzato con collaborazioni multi-nazionali per la ricerca scientifica lanciato nel maggio 2004 con a bordo sei sensori per lo studio delle precipitazioni, l'evaporazione e il ciclo dell'acqua; 1.5 "ERS" o "Satellite Europeo di telerilevamento" e' un satellite lanciato nell'aprile del 1995 per misurare il contenuto dell'ozono nell'atmosfera e monitorare la coperture vegetale. La missione scientifica e' terminata il 4 luglio 2011 e il satellite e' stato successivamente deorbitato; 1.6 "Landsat" e' una serie di satelliti di osservazione della terra, gestiti congiuntamente dalla NASA e dal U.S. Geological Survey fin dal 1972. L'ultimo satellite, Landsat 7 lanciato nell'aprile 1999, ha come scopo primario di aggiornare l'archivio globale delle immagini satellitari fornendo immagini aggiornate e prive di nuvole. 1.7 "ENVISAT" o "Satellite Ambientale" e' un satellite di osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea lanciato nel marzo 2002 con l'obiettivo di soddisfare il requisito della continuita' delle missioni europee di Osservazione della Terra, fornendo parametri aggiuntivi di osservazione per migliorare gli studi ambientali. Il controllo del satellite e' stato perso in data 8 aprile 2012.
Protocollo Attuativo accesso dati di osservazione della Terra e ai dati scientifici-art. 2
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