DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162

Type Decreto-legge
Publication 2019-12-30
Ultimo aggiornamento 2025-10-16
State In force
Source Normattiva
articles 82
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((1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonche' una piu' incisiva azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilita' previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente gia' destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per l'Agenzia delle entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189))

Art. 40-ter

(Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1.Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente agli anni 2020 ((, 2021 e 2022)), secondo le procedure e le modalita' di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro.

Art. 41

Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare

1.All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica, altresi', alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.».

2.Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 319.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

((2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il decreto di cui al comma 3 e' inoltre stabilito l'eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di registrazione dei piccoli produttori";

b)

il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2020"))

Capo III Misure in materia di innovazione tecnologica

Art. 42

Agenda digitale

1.Per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell'innovazione tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di processi di innovazione tecnologica delle imprese e start-up, nonche' nelle materie dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unita' con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, e' reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. I posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. ((10))

3.All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri.».

Art. 42-bis

(( (Autoconsumo da fonti rinnovabili). ))

((

1.Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, e' consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunita' energetiche rinnovabili secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni e' funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

2.Per le finalita' di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo.

6.Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

7.Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non e' consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne' al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))

Capo IV Disposizioni finanziarie e finali

Art. 43

Disposizioni finanziarie

1.In considerazione del venir meno della necessita' di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019.

2.Le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 82,9 milioni di euro per l'anno 2020.

3.Il ((Fondo sociale per occupazione e formazione,)) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 133 milioni di euro per l'anno 2019.

4.Agli oneri derivanti dal comma 3, dall'articolo 10, comma 3 e dall'articolo 14, comma 1, pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 ((del presente articolo)).

5.Agli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 3, dall'articolo 11, comma 3, pari in termini di indebitamento e fabbisogno a 32,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 ((del presente articolo)).

6.Agli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 1, pari a 50 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 ((del presente articolo)).

7.Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 4, pari a 6,6 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede mediante utilizzo dei minori effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui agli articoli 15, comma 3, lettera b), 20 e 23.

8.Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 3, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

9.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 44

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Tabella

(( Allegato 1 (articolo 39, comma 14-novies) "Tabella 1 (articolo 1, comma 134) )) ((Parte di provvedimento in formato grafico))

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