LEGGE 17 luglio 2020, n. 91
Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/2020 Vigenza internazionale del protocollo per l'Italia: 21 febbraio 2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 27 del Protocollo stesso.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Protocol-Protocol
Allegato PROTOCOL ON POLLUTANT RELEASE AND TRANSFER REGISTERS Parte di provvedimento in formato grafico
Protocol-Annex
ANNEX Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO SUI REGISTRI DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI Firmato a Kiev il 21 maggio 2003 Le parti del presente Protocollo rammentando l'articolo 5, paragrafo 9 e l'articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («Convenzione di Aarhus»), riconoscendo che i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti rappresentano un meccanismo importante per accrescere la responsabilita' delle imprese, ridurre l'inquinamento e promuovere lo sviluppo sostenibile, come affermato nella dichiarazione di Lucca adottata nella prima riunione delle Parti della convenzione di Aarhus. visto il principio n. 10 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, visti inoltre i principi e gli impegni concordati nel 1992 alla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, in particolare le disposizioni del capitolo 19 di Agenda 21, prendendo atto del programma per l'ulteriore attuazione di Agenda 21, adottato nel 1997 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua diciannovesima sessione straordinaria, che chiede tra l'altro l'aumento delle capacita' e delle risorse nazionali per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni onde facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni sulle tematiche ambientali di rilevanza mondiale mediante strumenti adeguati, visto il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002, che promuove l'elaborazione di informazioni coerenti ed integrate sulle sostanze chimiche, ad esempio tramite registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, tenendo conto dell'attivita' del Forum intergovernativo sulla sicurezza delle sostanze chimiche, in particolare la dichiarazione di Bahia del 2000 sulla sicurezza delle sostanze chimiche, le priorita' d'intervento dopo il 2000 e il piano d'azione per la creazione di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e la realizzazione di inventari delle emissioni, tenendo inoltre conto delle attivita' intraprese nel quadro del Programma interorganizzazioni per la corretta gestione delle sostanze chimiche, tenendo conto altresi' dell'attivita' dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in particolare la raccomandazione del Consiglio di tale organizzazione in merito alla realizzazione di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, in cui il Consiglio invita i paesi membri a istituire e rendere accessibili al pubblico registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti delle sostanze inquinanti, desiderose di creare un meccanismo che contribuisca a permettere ad ogni individuo delle generazioni presenti e future di vivere in un ambiente adeguato alla sua salute e al suo benessere garantendo l'elaborazione di sistemi di informazione ambientale accessibili al pubblico, desiderose altresi' di garantire che l'elaborazione di siffatti sistemi tenga conto di principi che concorrono allo sviluppo sostenibile, quali l'approccio precauzionale sancito nel principio n. 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, riconoscendo il collegamento tra sistemi adeguati di informazione ambientale e l'esercizio dei diritti sanciti dalla convenzione di Aarhus, constatando la necessita' di cooperare con altre iniziative internazionali in materia di sostanze inquinanti e rifiuti, tra cui la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti del 2012 e la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 1989, riconoscendo che gli obiettivi di un'impostazione integrata volta a ridurre al minimo l'inquinamento e la quantita' di rifiuti prodotti dagli impianti industriali e da altre fonti sono il raggiungimento di un livello elevato di tutela dell'ambiente nel suo insieme, il progresso in direzione di uno sviluppo sostenibile e senza rischi per l'ambiente e la protezione della salute delle generazioni presenti e future, convinte che i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti siano uno strumento efficace sotto il profilo dei costi per promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali, consentire al pubblico di accedere alle informazioni sulle sostanze inquinanti emesse e trasferite all'interno delle diverse comunita' e da una comunita' all'altra e per consentire ai governi di seguire le evoluzioni in atto, dimostrare i progressi compiuti nella riduzione dell'inquinamento, controllare l'attuazione di determinati accordi internazionali, definire le priorita' e valutare i progressi realizzati attraverso le politiche e i programmi in materia ambientale, ritenendo che i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti possano produrre benefici tangibili per il settore industriale migliorando la gestione delle sostanze inquinanti, osservando le possibilita' esistenti di utilizzare i dati dei registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, unitamente alle pertinenti informazioni sanitarie, ambientali, demografiche, economiche o di altro tipo, per comprendere meglio i potenziali problemi, individuare i «punti critici», adottare misure preventive e di attenuazione e definire le priorita' di gestione ambientale, riconoscendo l'importanza di tutelare la privacy delle persone fisiche identificate o identificabili nel trattamento delle informazioni contenute nei registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti secondo quanto disposto dalle norme internazionali applicabili in materia di tutela dei dati, riconoscendo inoltre l'importanza dell'istituzione di sistemi nazionali di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti compatibili a livello internazionale per accrescere la comparabilita' dei dati, osservando che molti Stati membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, la Comunita' europea e le Parti dell'Accordo nordamericano di libero scambio si adoperano per raccogliere da varie fonti dati relativi alle emissioni e ai trasferimenti di sostanze inquinanti e rendere accessibili al pubblico le informazioni in questione e riconoscendo in particolare la lunga e preziosa esperienza di alcuni paesi in questo campo, tenendo conto delle diverse impostazioni adottate per i registri delle emissioni gia' istituiti e dell'esigenza di evitare doppioni e riconoscendo pertanto che e' necessaria una certa flessibilita', sollecitando la graduale realizzazione di registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, sollecitando inoltre l'istituzione di collegamenti tra i registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e i sistemi informativi riguardanti altre emissioni di interesse pubblico, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Scopo Il presente Protocollo ha lo scopo di migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso l'istituzione su scala nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (pollutant release and transfer registers - PRTR) coerenti e integrati nel rispetto delle disposizioni del presente Protocollo, in grado di agevolare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale e di contribuire a prevenire e ridurre l'inquinamento dell'ambiente.
Protocollo-art. 2
Art. 2 Definizioni Ai fini del presente Protocollo: 1. per «Parte» si intende, salvo diversa indicazione, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica di cui all'articolo 24 che abbia convenuto di essere vincolato/a dal presente Protocollo e per il/la quale il Protocollo sia in vigore; 2. per «Convenzione» si intende la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998; 3. per «pubblico» si intende una o piu' persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, organizzazioni o gruppi costituiti da tali persone; 4. per «impianto» si intende una o piu' installazioni sullo stesso sito o su siti attigui, appartenenti o gestite dalla stessa persona fisica o giuridica; 5. per «autorita' competente» si intendono le autorita' nazionali o qualsiasi altro organismo competente designato da una delle Parti per gestire un sistema nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti; 6. per «sostanza inquinante» si intende qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o la salute umana a causa delle loro proprieta' e della loro introduzione nell'ambiente; 7. per «emissione» si intende qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attivita' umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione e lo smaltimento o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue; 8. per «trasferimento fuori sito» si intende lo spostamento oltre i confini dell'impianto di sostanze inquinanti o rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento; 9. per «fonti diffuse» si intendono le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono emettere sostanze inquinanti nel suolo, nell'atmosfera o nell'acqua, il cui impatto combinato su tali comparti puo' essere significativo e per le quali non e' pratico raccogliere relazioni per ciascuna fonte separata; 10. l'aggettivo «nazionale», usato con riferimento agli obblighi imposti dal presente Protocollo alle Parti che sono organizzazioni regionali d'integrazione economica, si intende riferito alla regione in questione salvo diversa indicazione; 11. per «rifiuti» si intendono sostanze od oggetti: a) smaltiti o recuperati, b) destinati allo smaltimento o al recupero, oppure c) da smaltire o da recuperare ai sensi delle leggi nazionali, 12. per «rifiuti pericolosi» si intendono i rifiuti definiti pericolosi ai sensi delle leggi nazionali; 13. per «altri rifiuti» si intendono i rifiuti diversi da quelli pericolosi; 14. per «acque reflue» si intendono le acque usate contenenti sostanze od oggetti disciplinate dalle leggi nazionali.
Protocollo-art. 3
Art. 3 Disposizioni generali 1. Ciascuna Parte adotta i necessari provvedimenti legislativi, regolamentari e di altra natura e le pertinenti misure di esecuzione al fine di attuare il presente Protocollo. 2. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano il diritto delle Parti di mantenere o istituire un registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti piu' ampio o piu' accessibile al pubblico di quanto imposto dal presente Protocollo. 3. Ciascuna Parte adotta le misure atte a garantire che il pubblico e i dipendenti di un impianto che denuncino ad autorita' pubbliche una violazione della normativa nazionale di attuazione del presente Protocollo da parte di un impianto non siano danneggiati, perseguitati o molestati dai responsabili dell'impianto o dalle autorita' pubbliche per avere denunciato la violazione. 4. Nell'attuare il presente Protocollo ciascuna Parte segue l'approccio precauzionale sancito nel principio n. 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992. 5. Per limitare la duplicazione delle relazioni, i sistemi di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti possono essere integrati, nella misura del possibile, con fonti d'informazione esistenti, quali meccanismi di notificazione coperti da licenza o autorizzazione di esercizio. 6. Le Parti si sforzano di raggiungere una convergenza tra i registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.
Protocollo-art. 4
Art. 4 Elementi fondamentali di un sistema di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti Ai sensi del presente Protocollo, ciascuna Parte istituisce e mantiene un registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti accessibile al pubblico che: a) distingue per impianto i dati relativi alle fonti puntuali; b) presenta i dati relativi alle fonti diffuse; c) presenta i dati in funzione della sostanza inquinante o dei rifiuti, a seconda dei casi; d) tiene conto separatamente delle emissioni nell'atmosfera, nel suolo e nell'acqua; e) comprende informazioni sui trasferimenti; f) si basa su relazioni periodiche obbligatorie; g) contiene dati standardizzati e aggiornati, prevede un numero ridotto di soglie di notifica standardizzate ed eventualmente disposizioni circoscritte a tutela della riservatezza; h) e' coerente e concepito in modo da permettere una consultazione agevole e l'accesso da parte del pubblico, anche in forma elettronica; i) permette la partecipazione del pubblico alla sua elaborazione e modifica; j) e' costituito da una banca dati strutturata e computerizzata o da diverse banche dati tra loro collegate e gestite dall'autorita' competente.
Protocollo-art. 5
Art. 5 Concezione e struttura 1. Ciascuna Parte garantisce che i dati conservati nel registro di cui all'articolo 4 siano presentati sia in forma aggregata che in forma disaggregata per consentire di cercare e individuare le emissioni e i trasferimenti in base agli elementi seguenti: a) impianto e ubicazione geografica di quest'ultimo; b) attivita'; c) proprietario o gestore e, se del caso, impresa; d) sostanza inquinante o rifiuti, a seconda dei casi; e) ciascuno dei comparti ambientali in cui la sostanza inquinante e' emessa; f) come indicato all'articolo 7, paragrafo 5, la destinazione del trasferimento e, se del caso, l'operazione di smaltimento o di recupero per i rifiuti. 2. Ciascuna Parte garantisce inoltre che i dati possano essere cercati e individuati in base alle fonti diffuse contemplate nel registro. 3. Ciascuna Parte predispone il proprio registro tenendo conto della possibilita' di un ampliamento futuro e garantendo che siano accessibili al pubblico i dati relativi ad almeno i dieci anni di riferimento precedenti. 4. Il registro e' predisposto in modo da consentirne la consultazione piu' agevole possibile da parte del pubblico con mezzi elettronici quale Internet. In condizioni operative normali esso deve mettere a disposizione le informazioni in maniera continua e immediata con mezzi elettronici. 5. Ciascuna Parte dovrebbe inserire nel proprio registro collegamenti con le proprie banche dati esistenti e accessibili al pubblico su temi connessi alla tutela dell'ambiente. 6. Ciascuna Parte inserisce nel proprio registro collegamenti con i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti delle altre Parti del Protocollo e, ove possibile, con quelli di altri Paesi.
Protocollo-art. 6
Art. 6 Contenuto del registro 1. Ciascuna Parte garantisce che il proprio registro comprenda le informazioni riguardanti: a) l'emissione di sostanze inquinanti da comunicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2; b) i trasferimenti fuori sito da comunicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2; c) l'emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse di cui all'articolo 7, paragrafo 4. 2. Dopo aver valutato l'esperienza acquisita nella messa a punto dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e nell'attuazione del presente Protocollo e tenendo conto degli sviluppi pertinenti a livello internazionale, la riunione delle Parti riesamina le esigenze relative alla comunicazione dei dati ai sensi del presente Protocollo e prende in considerazione gli aspetti seguenti in vista di un suo ulteriore sviluppo: a) revisione delle attivita' di cui all'allegato I; b) revisione delle sostanze inquinanti di cui all'allegato II; c) revisione delle soglie di cui agli allegati I e II; d) inserimento di altri aspetti pertinenti quali le informazioni sui trasferimenti in situ, lo stoccaggio, l'indicazione degli obblighi di comunicazione per le fonti diffuse e l'elaborazione di criteri per l'inserimento delle sostanze inquinanti nei registri ai sensi del presente Protocollo.
Protocollo-art. 7
Art. 7 Obblighi di comunicazione 1. Ciascuna Parte: a) impone al proprietario o al gestore di ciascun impianto soggetto alla sua giurisdizione che intraprende una o piu' delle attivita' di cui all'allegato I superando la relativa soglia di capacita' di cui all'allegato I, colonna 1 e: i) emette qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II in quantita' superiori alle relative soglie di cui all'allegato II, colonna 1; ii) procede al trasferimento fuori sito di qualsiasi sostanza inquinante di cui all'allegato II in quantita' superiori alla relativa soglia di cui all'allegato II, colonna 2, laddove la Parte abbia optato per la presentazione dei dati in funzione della sostanza inquinante oggetto del trasferimento ai sensi del paragrafo 5, lettera d); iii) procede al trasferimento fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l'anno o di altri rifiuti per oltre 2000 tonnellate l'anno, laddove la Parte abbia optato per la presentazione dei dati in funzione dei rifiuti oggetto del trasferimento ai sensi del paragrafo 5, lettera d); oppure iv) procede al trasferimento fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II in quantita' superiori alla relativa soglia di cui all'allegato II, colonna 1b; di assolvere l'obbligo imposto a tale proprietario o gestore ai sensi del paragrafo 2; oppure b) impone al proprietario o al gestore di ciascun impianto soggetto alla sua giurisdizione che intraprende una o piu' delle attivita' di cui all'allegato I raggiungendo o superando la soglia di dipendenti di cui all'allegato I, colonna 2 producendo, lavorando o utilizzando qualsiasi sostanza inquinante di cui all'allegato II in quantita' superiori alla relativa soglia di cui all'allegato II, colonna 3, di assolvere l'obbligo imposto a tale proprietario o gestore ai sensi del paragrafo 2. 2. Ciascuna Parte impone al proprietario o al gestore di un impianto di cui al paragrafo 1 di presentare le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 come prescritto nei paragrafi medesimi in relazione alle sostanze inquinanti e ai rifiuti per i quali e' avvenuto il superamento delle soglie. 3. Per conseguire lo scopo del presente Protocollo una Parte puo' stabilire, in relazione a una particolare sostanza inquinante, di applicare una soglia di emissione oppure una soglia di produzione, lavorazione o utilizzo, purche' cio' aumenti le pertinenti informazioni disponibili nel proprio registro riguardo alle emissioni o ai trasferimenti. 4. Ciascuna Parte garantisce che la propria autorita' competente raccolga o incarica uno o piu' organismi competenti o autorita' pubbliche di raccogliere le informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse di cui ai paragrafi 7 e 8 per includerle nel proprio registro. 5. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti all'obbligo di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 di compilare e presentare alla propria autorita' competente le seguenti informazioni suddivise per impianto: a) nome, indirizzo, ubicazione e attivita' dell'impianto cui si riferiscono le informazioni ed inoltre nome del proprietario o gestore e, se del caso, dell'impresa; b) nome e numero di identificazione di ciascuna sostanza inquinante per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2; c) quantita' di ciascuna sostanza inquinante per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2 emessa nell'ambiente dall'impianto nell'anno di riferimento, sia in forma aggregata sia specificando se l'emissione e' avvenuta nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo, anche per iniezione nel sottosuolo; d) e a seconda dei casi: i) quantita' di ciascuna sostanza inquinante per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2 trasferita fuori sito nell'anno di riferimento, con indicazione separata delle quantita' trasferite a fini di smaltimento e di recupero, nonche' nome e indirizzo dell'impianto che riceve le sostanze inquinanti trasferite, oppure ii) quantita' di rifiuti per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2 trasferiti fuori sito nell'anno di riferimento, con indicazione separata dei rifiuti pericolosi e degli altri rifiuti, delle operazioni di recupero e di smaltimento (verra' indicato rispettivamente con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento ai sensi dell'allegato III) e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, nome e indirizzo del soggetto responsabile dell'impianto di smaltimento o di recupero dei rifiuti e sito effettivo di smaltimento o di recupero che riceve i rifiuti trasferiti; e) quantita' di ciascuna sostanza inquinante presente nelle acque reflue per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2 trasferita fuori sito nell'anno di riferimento; e f) tipo di metodologia utilizzata per ricavare le informazioni di cui alle lettere da c) ad e) ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni, calcoli o stime. 6. Le informazioni di cui al paragrafo 5, lettere da c) ad e) comprendono le informazioni sulle emissioni e i trasferimenti risultanti da attivita' abituali e da circostanze straordinarie. 7. Ciascuna Parte presenta nel proprio registro, con adeguata disaggregazione spaziale, le informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse per le quali la Parte ritiene che le autorita' competenti stiano raccogliendo dati che e' possibile inserire. Laddove ritenga che dati siffatti non esistano, la Parte adotta provvedimenti per avviare, in base alle priorita' nazionali, la comunicazione di dati relativi alle sostanze inquinanti prodotte da una o piu' fonti diffuse. 8. Nelle informazioni di cui al paragrafo 7 sono comprese indicazioni sul tipo di metodologia utilizzata per ricavare le informazioni medesime.
Protocollo-art. 8
Art. 8 Periodo di notificazione 1. Ciascuna Parte garantisce che le informazioni da inserire nel suo registro siano disponibili al pubblico, compilate e presentate nel registro per anno civile. L'anno di riferimento e' l'anno civile cui si riferiscono le informazioni. Per ciascuna Parte, il primo anno di riferimento e' l'anno civile successivo all'entrata in vigore del protocollo per la Parte medesima. La comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7 ha frequenza annua. Il secondo anno di riferimento, tuttavia, puo' essere il secondo anno civile successivo al primo anno di riferimento. 2. Ciascuna Parte che non e' un'organizzazione regionale d'integrazione economica garantisce che l'inserimento delle informazioni nel proprio registro avvenga entro 15 mesi dalla fine di ogni anno di riferimento. Le informazioni relative al primo anno di riferimento, tuttavia, sono inserite nel registro entro due anni dalla fine dell'anno di riferimento. 3. Ciascuna Parte che e' un'organizzazione regionale d'integrazione economica garantisce che l'inserimento nel proprio registro delle informazioni relative a un dato anno di riferimento avvenga entro sei mesi dal termine stabilito per le Parti che non sono organizzazioni regionali d'integrazione economica.
Protocollo-art. 9
Art. 9 Raccolta e registrazione dei dati 1. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 di raccogliere i dati necessari per determinare, ai sensi del paragrafo 2 e con frequenza adeguata, le emissioni e i trasferimenti fuori sito effettuati dall'impianto soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 e di mantenere a disposizione delle autorita' competenti, per i cinque anni successivi alla fine dell'anno di riferimento in questione, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni contenute nei registri. Tale documentazione contiene anche una descrizione della metodologia utilizzata per la raccolta dei dati. 2. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 di utilizzare le migliori informazioni disponibili, tra cui ad esempio dati di monitoraggio, fattori di emissione, equazioni di bilancio di massa, monitoraggio indiretto ed altri calcoli, valutazioni ingegneristiche ed altri metodi. Ove opportuno cio' va fatto seguendo metodologie riconosciute a livello internazionale.
Protocollo-art. 10
Art. 10 Valutazione qualitativa 1. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 di garantire la qualita' delle informazioni comunicate. 2. Ciascuna Parte garantisce che i dati contenuti nel proprio registro siano sottoposti a valutazione qualitativa dall'autorita' competente, in particolare sotto il profilo della completezza, della coerenza e della credibilita', tenendo conto delle linee direttrici eventualmente elaborate dalla riunione delle Parti.
Protocollo-art. 11
Art. 11 Accesso del pubblico alle informazioni 1. Ciascuna Parte garantisce l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel proprio registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti senza prescrivere l'obbligo di far valere un interesse e ai sensi del presente Protocollo, provvedendo anzitutto affinche' il proprio registro sia direttamente consultabile per via elettronica attraverso le reti di telecomunicazione pubbliche. 2. Laddove non sia possibile al pubblico consultare le informazioni contenute nel suo registro in maniera agevole e diretta con mezzi elettronici, ciascuna Parte garantisce che la propria autorita' competente fornisca su richiesta le informazioni in questione con qualsiasi altro mezzo efficace, il piu' rapidamente possibile e comunque entro un mese dalla presentazione della richiesta. 3. Fatto salvo il paragrafo 4, ciascuna Parte garantisce l'accesso gratuito alle informazioni contenute nel suo registro. 4. Ciascuna Parte puo' consentire alla propria autorita' competente di chiedere un corrispettivo in denaro per la riproduzione e l'invio postale delle informazioni specifiche di cui al paragrafo 2, ma tale corrispettivo non supera un importo ragionevole. 5. Laddove non sia possibile al pubblico consultare le informazioni contenute nel suo registro in maniera agevole e diretta con mezzi elettronici, ciascuna Parte facilita l'accesso elettronico al proprio registro in luoghi accessibili al pubblico, ad esempio biblioteche pubbliche, uffici degli enti locali o altri luoghi adatti.
Protocollo-art. 12
Art. 12 Riservatezza 1. Ciascuna Parte puo' autorizzare l'autorita' competente a mantenere riservate le informazioni contenute nel registro qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare: a) le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica; b) lo svolgimento di procedimenti giudiziari, la possibilita' per qualsiasi persona di avere un processo equo o la possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare; c) la riservatezza delle informazioni commerciali e industriali, qualora essa sia tutelata dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici; d) i diritti di proprieta' intellettuale; oppure e) la riservatezza dei dati e/o dei fascicoli personali riguardanti le persone fisiche se queste non hanno acconsentito a divulgare le suddette informazioni al pubblico, qualora tale riservatezza sia tutelata dal diritto nazionale. I suddetti motivi di riservatezza devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonche' del fatto che le informazioni stesse attengano o meno alle emissioni nell'ambiente. 2. Nel quadro del paragrafo 1, lettera c) viene presa in considerazione la divulgazione, secondo le norme dell'ordinamento nazionale, di qualsiasi informazione sulle emissioni utile alla tutela dell'ambiente. 3. Ogniqualvolta siano mantenute riservate informazioni ai sensi del paragrafo 1, il registro indica che tipo d'informazione e' stato omesso, ad esempio fornendo, se possibile, informazioni generiche sulla composizione chimica delle sostanze, nonche' il motivo dell'omissione.
Protocollo-art. 13
Art. 13 Partecipazione del pubblico alla realizzazione dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti 1. Ciascuna Parte garantisce adeguate opportunita' di partecipazione del pubblico alla realizzazione del proprio registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti nel quadro dell'ordinamento nazionale. 2. Ai fini del paragrafo 1, ciascuna Parte offre al pubblico la possibilita' di accedere gratuitamente alle informazioni sulle misure proposte per la realizzazione del proprio registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti nonche' di presentare commenti, informazioni, analisi o pareri pertinenti ai fini del processo decisionale; l'autorita' competente tiene in debita considerazione tale contributo del pubblico. 3. Ciascuna Parte garantisce che, quando sia stata adottata la decisione di istituire o modificare in maniera significativa il proprio registro, siano rese tempestivamente disponibili al pubblico informazioni riguardanti la decisione e le considerazioni su cui essa si fonda.
Protocollo-art. 14
Art. 14 Accesso alla giustizia 1. Nell'ambito della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinche' chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni di tale paragrafo, possa ricorrere dinanzi all'autorita' giudiziaria o ad altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti previsti dai trattati relativi all'oggetto del presente articolo applicabili tra esse.
Protocollo-art. 15
Art. 15 Sviluppo delle capacita' 1. Ciascuna Parte promuove la sensibilizzazione del pubblico riguardo al proprio registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e garantisce la disponibilita' di assistenza e indicazioni utili per la consultazione del registro e per la comprensione e l'utilizzo delle informazioni in esso contenute. 2. Ciascuna Parte dovrebbe provvedere a rafforzare adeguatamente le capacita' degli organismi e autorita' competenti e fornire loro orientamenti utili ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal presente Protocollo.
Protocollo-art. 16
Art. 16 Cooperazione internazionale 1. Le Parti cooperano e si prestano reciproca assistenza nelle forme opportune: a) nell'ambito di iniziative internazionali a sostegno degli obiettivi del presente Protocollo; b) previo consenso tra le Parti interessate, nell'attuazione dei sistemi nazionali previsti dal presente Protocollo; c) condividendo informazioni ai sensi del presente Protocollo sulle emissioni e i trasferimenti di sostanze inquinanti in zone di frontiera; d) condividendo informazioni ai sensi del presente Protocollo sui trasferimenti di sostanze inquinanti tra le Parti. 2. Le Parti incoraggiano la cooperazione reciproca e con le organizzazioni internazionali pertinenti al fine di promuovere: a) la sensibilizzazione del pubblico a livello internazionale; b) il trasferimento di tecnologie; c) la fornitura di assistenza tecnica alle Parti che sono paesi in via di sviluppo e alle Parti le cui economie attraversano una fase di transizione in relazione alle questioni oggetto del presente Protocollo.
Protocollo-art. 17
Art. 17 Riunione delle parti 1. E' istituita una riunione delle Parti. La sua prima sessione ha luogo entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Successivamente, le sessioni ordinarie della riunione delle Parti si tengono subito prima, parallelamente o subito dopo le riunioni ordinarie delle Parti della convenzione, salvo diversa decisione delle Parti del presente Protocollo. La riunione delle Parti convoca una sessione straordinaria se lo decide nel corso di una sessione ordinaria oppure su richiesta scritta di qualsiasi Parte purche', entro sei mesi dalla data in cui il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa ne abbia dato comunicazione a tutte le Parti, la richiesta ottenga il sostegno di almeno un terzo delle Parti. 2. La riunione delle Parti segue in maniera costante l'attuazione e l'evoluzione del presente Protocollo mediante relazioni periodiche delle Parti. A tal fine essa: a) esamina l'istituzione dei registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, promuovendone il potenziamento e la convergenza graduali; b) definisce linee direttrici volte ad agevolare la comunicazione dei dati ad opera delle Parti tenendo conto, al riguardo, dell'esigenza di evitare doppioni; c) elabora un programma di lavoro; d) esamina e, ove opportuno, adotta provvedimenti atti a rafforzare la cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 16; e) istituisce gli organi ausiliari che ritiene necessari; f) esamina e adotta le proposte di modifica del presente Protocollo e dei suoi allegati che ritiene necessarie per perseguire gli scopi del presente Protocollo, ai sensi dell'articolo 20; g) nella sua prima sessione, esamina e adotta consensualmente il proprio regolamento interno e quello dei suoi organi ausiliari, tenendo conto dei regolamenti interni adottati dalla riunione delle Parti della convenzione; h) valuta l'opportunita' di definire consensualmente disposizioni finanziarie e meccanismi di assistenza tecnica per facilitare l'attuazione del presente Protocollo; i) sollecita, ove opportuno, la collaborazione di altri organismi internazionali competenti onde conseguire gli obiettivi del presente Protocollo; j) valuta e adotta qualsiasi ulteriore iniziativa necessaria a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, ad esempio l'adozione di linee direttrici e di raccomandazioni atte a promuoverne l'attuazione. 3. La riunione delle Parti agevola lo scambio di informazioni sull'esperienza acquisita nella comunicazione dei dati relativi ai trasferimenti in funzione della sostanza inquinante e dei rifiuti ed esamina tale esperienza per approfondire la possibilita' di far convergere le due impostazioni tenendo conto dell'interesse del pubblico a disporre delle informazioni ai sensi dell'articolo 1 nonche' dell'efficacia complessiva dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti. 4. Le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica nonche' gli Stati o le organizzazioni regionali d'integrazione economica che, in forza dell'articolo 24, siano ammesse a firmare il presente Protocollo senza tuttavia esserne Parti, nonche' le organizzazioni intergovernative competenti nei campi cui si riferisce il presente Protocollo, sono ammessi a partecipare come osservatori alle sessioni della riunione delle Parti. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono disciplinate dal regolamento interno adottato dalla riunione delle Parti. 5. Qualsiasi organizzazione non governativa che abbia competenza nei settori cui si riferisce il presente Protocollo ed abbia espresso al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa il desiderio di essere rappresentata in una sessione della riunione delle Parti, viene ammessa a parteciparvi in qualita' di osservatrice salvo vi si opponga un terzo delle Parti presenti alla sessione. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono disciplinate dal regolamento interno adottato dalla riunione delle Parti.
Protocollo-art. 18
Art. 18 Diritto di voto 1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte del presente Protocollo dispone di un voto. 2. Per l'esercizio del diritto di voto nelle materie di loro competenza, le organizzazioni regionali d'integrazione economica dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto se i rispettivi Stati membri esercitano il proprio e viceversa.
Protocollo-art. 19
Art. 19 Allegati Gli allegati del presente Protocollo sono parte integrante di esso e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento al presente Protocollo costituisce anche un riferimento agli allegati.
Protocollo-art. 20
Art. 20 Emendamenti 1. Qualsiasi Parte puo' proporre emendamenti al presente Protocollo. 2. Le proposte di emendamento del presente Protocollo sono valutate durante una sessione della riunione delle Parti. 3. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo e' comunicata per iscritto al segretariato, che la trasmette a tutte le Parti, agli altri Stati e organizzazioni regionali d'integrazione economica che abbiano convenuto di essere vincolati dal presente Protocollo e per i quali il Protocollo non sia ancora entrato in vigore e ai firmatari almeno sei mesi prima della sessione durante la quale sara' presentata per l'adozione. 4. Le Parti compiono tutti gli sforzi possibili per raggiungere un accordo per consenso sulle proposte di emendamento del presente Protocollo. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia possibile raggiungere il consenso, come ultimo ricorso l'emendamento e' adottato a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti alla sessione e votanti. 5. Ai fini del presente articolo, per «Parti presenti e votanti» s'intendono le Parti presenti che esprimano un voto favorevole o contrario. 6. Il segretariato comunica qualsiasi emendamento del presente Protocollo adottato a norma del paragrafo 4 al depositario, che lo trasmette a tutte le Parti, agli altri Stati e organizzazioni regionali d'integrazione economica che abbiano convenuto di essere vincolati dal presente Protocollo e per i quali il Protocollo non sia ancora entrato in vigore e ai firmatari. 7. Ogni emendamento che non riguardi un allegato entra in vigore, per le Parti che lo hanno ratificato, accettato o approvato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di almeno tre quarti delle Parti che erano tali al momento dell'adozione dell'emendamento. In seguito, per qualsiasi altra Parte, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta Parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento. 8. Qualora una Parte non accetti un emendamento riguardante un allegato, essa ne informa per iscritto il depositario entro dodici mesi dalla data di trasmissione dell'emendamento da parte del depositario medesimo. Quest'ultimo informa immediatamente tutte le Parti di tutte le notifiche ricevute. Le Parti possono ritirare in qualsiasi momento una precedente notifica di non accettazione, e in tal caso l'emendamento dell'allegato entra in vigore per la Parte interessata. 9. Allo scadere di dodici mesi dalla data di trasmissione da parte del depositario ai sensi del paragrafo 6, l'emendamento di un allegato entra in vigore per le Parti che non hanno presentato una notifica al depositario ai sensi del paragrafo 8, a condizione che in quel momento non piu' di un terzo delle Parti che erano tali al momento dell'adozione dell'emendamento abbia presentato una notifica relativa ad esso. 10. Se un emendamento di un allegato e' collegato direttamente a un emendamento del presente Protocollo, il nuovo emendamento entra in vigore soltanto al momento dell'entrata in vigore dell'emendamento del Protocollo.
Protocollo-art. 21
Art. 21 Segretariato Il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa svolge le seguenti funzioni di segretariato per il presente Protocollo: a) preparazione e assistenza in relazione alle sessioni della riunione delle Parti; b) trasmissione alle Parti delle relazioni e delle altre informazioni ricevute a norma del presente Protocollo; c) comunicazione delle attivita' del segretariato alla riunione delle Parti; d) qualsiasi altra funzione determinata dalla riunione delle Parti sulla base delle risorse disponibili.
Protocollo-art. 22
Art. 22 Controllo dell'osservanza del Protocollo Nella sua prima sessione la riunione delle Parti stabilisce per consenso procedure di cooperazione e meccanismi istituzionali di natura extragiudiziale, non contenziosa e consultiva volti a valutare e promuovere l'osservanza delle disposizioni del presente Protocollo e ad affrontare i casi di mancata osservanza. Nello stabilire tali procedure e meccanismi, la riunione delle Parti esamina tra l'altro l'opportunita' di accettare informazioni trasmesse dal pubblico su questioni connesse al presente Protocollo.
Protocollo-art. 23
Art. 23 Risoluzione delle controversie 1. Qualora sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo sorga una controversia fra due o piu' Parti, queste cercano di risolverla attraverso negoziati o attraverso qualsiasi altro mezzo pacifico di risoluzione delle controversie da esse ritenuto opportuno. 2. All'atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo, o in qualsiasi momento successivo, uno Stato puo' dichiarare per iscritto al depositario di riconoscere come obbligatorio, per ogni controversia non risolta a norma del paragrafo 1, uno o entrambi i seguenti mezzi di risoluzione delle controversie nei confronti delle Parti che accettino lo stesso obbligo: a) il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia; b) la procedura di arbitrato definita nell'allegato IV. Le organizzazioni regionali di integrazione economica possono rendere una dichiarazione di effetto equivalente con riferimento all'arbitrato, secondo le procedure di cui alla lettera b). 3. Se le parti della controversia hanno accettato entrambi i mezzi di risoluzione indicati nel paragrafo 2, la controversia viene deferita unicamente alla Corte internazionale di giustizia, salvo che le parti non decidano diversamente.
Protocollo-art. 24
Art. 24 Firma Il presente Protocollo e' aperto alla firma a Kiev (Ucraina) dal 21 al 23 maggio 2003 in occasione della Quinta conferenza ministeriale «Ambiente per l'Europa» e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 31 dicembre 2003 e puo' essere sottoscritto da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e dalle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani membri delle Nazioni Unite alle quali gli Stati membri abbiano trasferito le proprie competenze nelle materie disciplinate dal presente Protocollo, inclusa la competenza a concludere trattati su tali materie.
Protocollo-art. 25
Art. 25 Depositario Il Segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di depositario del presente Protocollo.
Protocollo-art. 26
Art. 26 Ratifica, accettazione, approvazione e adesione 1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all'articolo 24 da cui e' stato sottoscritto. 2. Il presente Protocollo e' aperto all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all'articolo 24 a decorrere dal 1° gennaio 2004. 3. Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica di cui all'articolo 24 che diventi Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte e' soggetta a tutti gli obblighi imposti dal Protocollo stesso. Qualora uno o piu' Stati membri di tale organizzazione siano Parti del presente Protocollo, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilita' ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo stesso. In tal caso, l'organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare contemporaneamente i diritti previsti dal presente Protocollo. 4. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna organizzazione regionale di integrazione economica di cui all'articolo 24 dichiara il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Dette organizzazioni informano inoltre il depositario di ogni modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.
Protocollo-art. 27
Art. 27 Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono computati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri. 3. Per ogni Stato od organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o vi aderisca dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato od organizzazione.
Protocollo-art. 28
Art. 28 Riserve Non sono ammesse riserve al presente Protocollo.
Protocollo-art. 29
Art. 29 Denuncia Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei propri confronti, ciascuna Parte puo' in qualsiasi momento denunciare il Protocollo mediante notifica scritta al depositario. La denuncia ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua ricezione presso il depositario.
Protocollo-art. 30
Art. 30 Testi facenti fede L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, e' depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Kiev il ventuno maggio duemilatre'. (Seguono le firme)
Protocollo-Allegato I
Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-Allegato II
Allegato II Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-Allegato III
Allegato III Parte A Operazioni di smaltimento («D») - Deposito sul o nel suolo (ad esempio in discarica) - Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli) - Iniezioni in profondita' (ad esempio iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali) - Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune) - Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente) - Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione - Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino - Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nella presente parte - Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nella presente parte (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, neutralizzazione, precipitazione) - Incenerimento a terra - Incenerimento in mare - Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera) - Raggruppamento prima di una delle operazioni elencate nella presente parte - Ricondizionamento prima di una delle operazioni elencate nella presente parte - Deposito prima di una delle operazioni indicate nella presente parte Parte B Operazioni di recupero («R») - Utilizzo come combustibile (senza incenerimento diretto) o come altro mezzo per produrre energia - Rigenerazione/recupero dei solventi - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi - Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche - Rigenerazione degli acidi o delle basi - Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti - Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori - Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli - Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia - Uso di materiali residui ottenuti con una delle operazioni di recupero gia' indicate nella presente parte - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni di recupero gia' indicate nella presente parte - Accumulo di materiale da sottoporre a una delle operazioni indicate nella presente parte
Protocollo-Allegato IV
Allegato IV Arbitrato 1. Qualora una controversia venga sottoposta ad arbitrato in forza dell'articolo 23, paragrafo 2 del presente Protocollo, la parte o le parti notifica(no) la materia del contendere attraverso i canali diplomatici alla o alle controparti e al segretariato, indicando in particolare gli articoli del presente Protocollo di cui e' controversa l'interpretazione o l'applicazione. Il segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti del presente Protocollo. 2. Il tribunale arbitrale si compone di tre membri. Le due parti della controversia nominano ciascuna un arbitro; i due arbitri cosi' nominati designano di comune accordo un terzo arbitro che assume le funzioni di presidente. Questi non deve essere cittadino di alcuna delle parti della controversia, ne' risiedere nel territorio di una di esse, ne' essere al servizio di una di esse, ne' essersi gia' occupato della questione a qualsiasi titolo. 3. Se il presidente del tribunale arbitrale non e' stato designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, su richiesta di una parte della controversia, designa il presidente entro un ulteriore termine di due mesi. 4. Se una parte della controversia non procede alla nomina di un arbitro entro due mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, l'altra parte informa al riguardo il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un ulteriore termine di due mesi. Non appena designato, il presidente chiede alla parte che non ha nominato l'arbitro di provvedere alla nomina entro due mesi. Decorso inutilmente tale termine, il presidente ne informa il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che procede alla nomina entro un ulteriore termine di due mesi. 5. Il tribunale decide a norma del diritto internazionale e delle disposizioni del presente Protocollo. 6. Ogni tribunale istituito ai sensi del presente allegato stabilisce il proprio regolamento interno. 7. Le decisioni del tribunale, tanto sulle questioni di procedura quanto su quelle di merito, sono prese a maggioranza dei membri. 8. Il tribunale prende qualsiasi provvedimento opportuno per l'accertamento dei fatti. 9. Le parti della controversia agevolano l'attivita' del tribunale arbitrale ed in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione: a) forniscono al tribunale tutti i documenti, i servizi e le informazioni utili; b) se necessario, mettono il tribunale in condizione di citare testimoni o periti e di raccogliere le loro deposizioni. 10. Le parti e gli arbitri tutelano il segreto di tutte le informazioni riservate acquisite durante il procedimento arbitrale. 11. Il tribunale puo', su richiesta di una delle parti, raccomandare l'adozione di misure provvisorie di salvaguardia. 12. Se una delle parti della controversia non compare dinanzi al tribunale o rinuncia a difendere la propria causa, l'altra parte puo' chiedere al collegio di continuare il procedimento e di emettere la decisione finale. L'assenza o la rinuncia di una parte a difendere la propria causa non osta allo svolgimento del procedimento. Prima di pronunciare la decisione finale, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata in fatto e in diritto. 13. Il tribunale arbitrale puo' conoscere e decidere delle domande riconvenzionali direttamente connesse all'oggetto della controversia. 14. Salvo che il tribunale arbitrale decida altrimenti in considerazione delle particolari circostanze del caso, le spese del tribunale, compresa la remunerazione dei suoi membri, sono sostenute dalle parti in eguale misura. Il tribunale tiene un registro delle proprie spese e fornisce alle parti un rendiconto conclusivo. 15. Ogni Parte del presente Protocollo che abbia, riguardo all'oggetto della controversia, un interesse giuridicamente rilevante e che possa subire gli effetti di una decisione sul caso, puo' intervenire nel procedimento previo consenso del tribunale. 16. Il tribunale arbitrale pronuncia la decisione entro cinque mesi dalla sua costituzione salvo che ritenga necessaria una proroga per un termine non superiore a cinque mesi. 17. La decisione del tribunale arbitrale deve essere motivata. Essa e' definitiva e vincolante per tutte le parti della controversia. La decisione viene comunicata dal tribunale arbitrale alle parti e al segretariato. Il segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti del presente Protocollo. 18. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione o all'esecuzione della decisione finale puo' essere sottoposta da una di esse al tribunale arbitrale che l'ha emessa, o se questo non puo' essere investito della questione, ad un altro tribunale costituito a tal fine nello stesso modo del primo.
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