LEGGE 17 luglio 2020, n. 93
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO IN MATERIA DI ARBITRATO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GIAMAICA PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni in materia di arbitrato che formano parte integrante dell'Accordo. Articolo 1 ARBITRATO OBBLIGATORIO E VINCOLANTE 1. Qualora: a) ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 26 dell'Accordo, una persona abbia sottoposto un caso all'autorita' competente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo; e b) le autorita' competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere tale caso ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 26 dell'Accordo entro un periodo di due anni a decorrere dalla data di inizio di cui al paragrafo 8 o 9 del presente Articolo, a seconda del caso (salvo che, prima della scadenza di tale periodo, le autorita' competenti degli Stati contraenti abbiano concordato un diverso periodo di tempo con riferimento a tale caso ed abbiano informato la persona che ha sottoposto il caso), le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte, se la persona ne fa richiesta per iscritto, ad arbitrato secondo le modalita' indicate negli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo, in conformita' alle regole o procedure concordate dalle autorita' competenti degli Stati contraenti ai sensi delle disposizioni del paragrafo 10 del presente Articolo, 2. Se un'autorita' competente ha sospeso la procedura amichevole di cui al paragrafo 1 poiche' un caso riguardante una o piu' delle stesse questioni e' pendente in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo, il periodo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 si interrompe fino al momento in cui una decisione definitiva sia stata resa in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo oppure fino al momento in cui il caso sia stato sospeso o ritirato. Inoltre, se una persona che ha sottoposto un caso e un'autorita' competente hanno concordato di sospendere la procedura amichevole, il periodo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 si interrompe fino a quando la sospensione sia stata revocata. 3. Se entrambe le autorita' competenti convengono che una persona direttamente interessata dal caso non abbia fornito in tempo utile ogni informazione aggiuntiva rilevante, richiesta da una delle due autorita' competenti successivamente all'inizio del periodo di tempo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1, il periodo di tempo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 e' esteso per un lasso di tempo pari al periodo che ha inizio alla data in cui l'informazione era stata richiesta e che termina alla data in cui l'informazione e' stata fornita, 4. a) La decisione arbitrale concernente le questioni sottoposte ad arbitrato e' attuata mediante l'accordo amichevole riguardante il caso di cui al paragrafo 1. La decisione arbitrale e' definitiva. b) La decisione arbitrale e' vincolante per entrambi gli Stati contraenti, salvo nei seguenti casi: i) se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole che da' attuazione alla decisione arbitrale. In tal caso, il caso non puo' essere oggetto di ulteriore esame da parte delle autorita' competenti. L'accordo amichevole che da' attuazione alla decisione arbitrale concernente il caso si considera non accettato da una persona direttamente interessata dal caso, se ciascuna persona direttamente interessata dal caso non ritira, entro 60 giorni dalla data in cui la notifica dell'accordo amichevole e' inviata alla persona, tutte le questioni risolte nell'accordo amichevole che da' attuazione alla decisione arbitrale dall'esame di qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo o altrimenti termina qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo pendente relativo a tali questioni, coerentemente con detto accordo amichevole; ii) se una decisione definitiva di un tribunale di uno degli Stati contraenti dichiara che la decisione arbitrale e' invalida. In tal caso, la richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1 e' considerata come non presentata e il processo arbitrale e' considerato come non avvenuto (salvo ai fini dell'Articolo 3 (Riservatezza delle procedure di arbitrato) e 7 (Costi delle procedure di arbitrato)) del presente Protocollo. In tal caso, puo' essere presentata una nuova richiesta d'arbitrato, a meno che le autorita' competenti convengano che tale nuova richiesta non e' consentita; iii) se una persona direttamente interessata dal caso promuove un contenzioso, in merito alle questioni che sono state risolte dall'accordo amichevole che da' attuazione alla decisione arbitrale, in qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo. 5. L'autorita' competente che ha ricevuto la richiesta iniziale di procedura amichevole di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 1, entro due mesi di calendario dalla ricezione della richiesta: a) invia una notifica della ricezione della richiesta alla persona che ha sottoposto il caso; e b) invia una notifica di tale richiesta, unitamente ad una copia della richiesta, all'autorita' competente dell'altro Stato contraente, 6. Entro i tre mesi di calendario successivi alla ricezione della richiesta di una procedura amichevole (o di una copia di essa inviata dall'autorita' competente dell'altro Stato contraente) l'autorita' competente: a) notifica alla persona che ha sottoposto il caso ed all'altra autorita' competente l'avvenuta ricezione delle informazioni necessarie a procedere ad un esame nel merito del caso; o b) richiede a tal fine informazioni supplementari a tale persona, 7. Se, ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6, una o entrambe le autorita' competenti hanno richiesto alla persona che ha sottoposto il caso informazioni supplementari necessarie a procedere ad un esame nel merito del caso, l'autorita' competente che ha richiesto le informazioni supplementari, entro tre mesi di calendario dalla ricezione delle informazioni supplementari fomite da tale persona, notifica a tale persona e all'altra autorita' competente: a) che essa ha ricevuto le informazioni richieste; oppure b) che mancano ancora alcune delle informazioni richieste. 8. Se nessuna autorita' competente ha richiesto informazioni supplementari ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6, la data di inizio di cui al paragrafo 1 e' la prima tra: a) la data in cui entrambe le autorita' competenti hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso ai sensi del sottoparagrafo a) del paragrafo 6, e b) la data che segue di tre mesi di calendario la data di notifica all'autorita' competente dell'altro Stato contraente ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 5. 9. Se sono state richieste informazioni supplementari ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6, la data di inizio di cui al paragrafo 1 e' la prima tra: a) l'ultima data in cui le autorita' competenti che hanno richiesto informazioni supplementari hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso e all'altra autorita' competente ai sensi del sottoparagrafo a) del paragrafo 7; e b) la data che segue di tre mesi di calendario la ricezione, da parte di entrambe le autorita' competenti, di tutte le informazioni richieste da una delle autorita' competenti fomite dalla persona che ha sottoposto il caso. Se, tuttavia, una o entrambe le autorita' competenti inviano la notifica di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 7, tale notifica e' considerata quale richiesta di informazioni supplementari ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6. 10. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliscono mediante accordo amichevole (ai sensi dell'Articolo 26 dell'Accordo) le modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, comprese le informazioni minime necessarie affinche' ciascuna autorita' competente proceda ad un esame nel merito del caso. Tale accordo deve essere concluso prima della data in cui le questioni non risolte in un caso possono essere sottoposte per la prima volta ad arbitrato e puo' essere successivamente modificato. 11. Nonostante le altre disposizioni del presente Articolo; a) qualsiasi questione non risolta concernente un caso di procedura amichevole, che altrimenti rientrerebbe nel campo di applicazione della procedura arbitrale prevista dal presente Protocollo, non e' sottoposta ad arbitrato se una decisione su tale questione e' stata gia' resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno dei due Stati contraenti; b) se, in qualsiasi momento successivo alla presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorita' competenti degli Stati contraenti, una decisione concernente la questione e' resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno degli Stati contraenti, il processo arbitrale termina, 12. Nonostante le altre disposizioni del presente Articolo, i seguenti casi sono esclusi dal canopo di applicazione delle disposizioni sull'arbitrato del presente Protocollo: a) casi riguardanti qualsiasi elemento di reddito o capitale cui si applica un'esenzione fiscale o un'aliquota zero; b) casi riguardanti l'applicazione della legislazione nazionale o di disposizioni di accordi internazionali, in presenza di evasione, frode o abuso fiscali; c) casi relativi a persone con doppia residenza; d) casi che comportano sanzioni relative a frode fiscale, dolo e colpa grave.
Protocollo aggiuntivo-art. 2
Articolo 2 NOMINA DEGLI ARBITRI 1. Salvo che le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliscano di comune accordo regole diverse, i paragrafi da 2 a 4 si applicano ai fini degli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo. 2. Le seguenti regole disciplinano la nomina dei membri di un collegio arbitrale: a) Il collegio arbitrale e' composto da tre membri, persone fisiche, con competenze o esperienza in materia di fiscalita' internazionale. b) Ciascuna autorita' competente designa un membro del collegio entro 60 giorni dalla data della richiesta d'arbitrato ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 1 del presente Protocollo. I due membri del collegio cosi' designati nominano, entro 60 giorni dall'ultima designazione, un terzo membro che assume le funzioni di Presidente del collegio arbitrale. Il Presidente non deve avere la nazionalita' ne' essere residente di uno dei due Stati contraenti. c) Ogni membro nominato nel collegio arbitrale deve essere imparziale e indipendente rispetto alle autorita' competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze degli Stati contraenti e a tutte le persone direttamente interessate dal caso (nonche' dei loro consulenti) al momento dell'accettazione della nomina, deve mantenere la propria imparzialita' e indipendenza durante tutto il processo e deve evitare successivamente, per un periodo di tempo ragionevole, qualsiasi condotta che possa pregiudicare l'aspetto di imparzialita' e indipendenza degli arbitri rispetto al processo, d) Ciascuna autorita' competente fornisce una lista di cinque persone indipendenti da nominare come membri del collegio arbitrale. 3. Nel caso in cui l'autorita' competente di uno Stato contraente non nomini un membro del collegio arbitrale secondo le modalita' ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 2 oppure concordati dalle autorita' competenti degli Stati contraenti, l'autorita' competente dell'altro Stato contraente nomina un membro del collegio arbitrale scegliendo una persona dalla lista fornita dal primo Stato contraente ai sensi del paragrafo 2(d) del presente Articolo. 4. Se i due membri del collegio arbitrale inizialmente designati non nominano il Presidente secondo le modalita' ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 2 oppure concordati dalle autorita' competenti degli Stati contraenti, il Presidente viene designato dal funzionario piu' alto in grado del Centro per le Politiche e Amministrazione Fiscali dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico che non abbia la nazionalita' di' alcuno dei due Stati Contraenti.
Protocollo aggiuntivo-art. 3
Articolo 3 RISERVATEZZA DELLE PROCEDURE DI ARBITRATO 1. Soltanto ai fimi dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo, dell'Articolo 27 dell'Accordo, e della legislazione nazionale degli Stati contraenti relative allo scambio di informazioni, alla riservatezza e all'assistenza amministrativa, i membri del collegio arbitrale e un massimo di tre collaboratori per ogni membro (e i potenziali arbitri soltanto nella misura necessaria a verificare la loro capacita' di soddisfare i requisiti per esercitare la funzione di arbitro) sono considerati persone o autorita' alle quali si possono comunicare informazioni. Le informazioni ricevute dal collegio arbitrale o dai potenziali arbitri e le informazioni che le autorita' competenti ricevono dal collegio arbitrale sono considerate informazioni scambiate ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 27 (Scambio di informazioni) dell'Accordo, 2. Le autorita' competenti degli Stati contraenti assicurano che i membri del collegio arbitrale ed i loro collaboratori si impegnino per iscritto, prima di partecipare ad una procedura arbitrale, a trattare qualsiasi informazione concernente la procedura arbitrale in conformita' agli obblighi di riservatezza e di non divulgazione indicati nelle disposizioni dell'Articolo 27 dell'Accordo nonche' ai sensi delle leggi applicabili degli Stati contraenti.
Protocollo aggiuntivo-art. 4
Articolo 4 RISOLUZIONE DI UN CASO PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELL'ARBITRATO Ai fini dell'Articolo 26 dell'Accordo e degli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo, la procedura amichevole nonche' la procedura arbitrale riguardante un caso si conclude se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorita' competenti degli Stati contraenti: a) le autorita' competenti raggiungono un accordo amichevole per risolvere il caso; o b) la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richiesta di procedura amichevole.
Protocollo aggiuntivo-art. 5
Articolo 5 TIPOLOGIA DI PROCESSO ARBITRALE 1. Salvo nella misura in cui le autorita' competenti degli Stati contraenti concordino regole diverse, le seguenti regole si applicano ad una procedura arbitrale ai sensi degli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo: a) Dopo che il caso e' stato sottoposto ad arbitrato, l'autorita' competente di ciascuno Stato contraente sottopone al collegio arbitrale, entro una data stabilita di corame accordo, una proposta di risoluzione di tutte le questioni irrisolte nel caso (tenendo conto di tutti gli accordi precedentemente raggiunti in tale caso dalle autorita' competenti degli Stati contraenti). La proposta di risoluzione si limita all'indicazione di specifici importi monetari (per esempio, riguardanti redditi o spese) oppure, laddove specificato, all'aliquota massima d'imposta applicata ai sensi dell'Accordo, per ciascuna rettifica o questione similare oggetto del caso. Nel caso in cui le autorita' competenti degli Stati contraenti non siano riuscite a raggiungere un accordo su una questione concernente le condizioni per l'applicazione di una disposizione dell'Accordo (qui di seguito indicata come "questione soglia" (threshold question)), quali se una persona fisica sia un residente o se sussista una stabile organizzazione, le autorita' competenti possono sottoporre proposte di risoluzione alternative concernenti le questioni la cui determinazione e' subordinata alla risoluzione di tali questioni soglia. b) L'autorita' competente di ciascuno Stato contraente puo' anche sottoporre all'esame del collegio arbitrale un documento a supporto della propria posizione (position paper). Ciascuna autorita' competente che sottopone una proposta di risoluzione o un documento a supporto della propria posizione (position paper) ne fornisce una copia all'altra autorita' competente entro la data in cui devono essere presentati la proposta di risoluzione ed il documento di posizione «position paper). Ciascuna autorita' competente puo' anche sottoporre al collegio arbitrale» entro una data stabilita di comune accordo, una memoria di replica alla proposta di risoluzione e al documento di posizione (position paper) presentati dall'altra autorita' competente. Copia di ciascuna memoria di replica viene fornita all'altra autorita' competente entro la data in cui deve essere presentata la memoria di replica. c) Il collegio arbitrale sceglie, quale propria decisione, una delle proposte di risoluzione del caso sottoposte dalle autorita' competenti in relazione a ciascuna questione ed a ciascuna questione soglia, e non e' tenuto ad includere una motivazione o qualsiasi altra spiegazione della decisione. La decisione arbitrale e' adottata a maggioranza semplice dei membri del collegio. Il collegio arbitrale presenta la sua decisione per iscritto alle autorita' competenti degli Stati contraenti, La decisione del collegio arbitrale non ha valore di precedente. 2. Prima dell'inizio della procedura arbitrale, le autorita' competenti degli Stati contraenti assicurano che ciascuna persona che ha sottoposto il caso e i suoi consulenti si impegnino per iscritto a non rivelare a qualsiasi altra persona ogni informazione ricevuta nel corso della procedura arbitrale da una delle autorita' competenti o dal collegio arbitrale. La procedura amichevole ai sensi dell'Articolo 26 dell'Accordo, nonche' la procedura arbitrale ai sensi del presente Protocollo, con riferimento al caso termina se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorita' competenti degli Stati contraenti, una persona che ha sottoposto il caso oppure uno dei consulenti di tale persona viola in maniera sostanziale tale impegno.
Protocollo aggiuntivo-art. 6
Articolo 6 ACCORDO SU UNA DIVERSA RISOLUZIONE Nonostante il paragrafo 4 dell'Articolo 1 del presente Protocollo, una decisione arbitrale ai sensi del presente Protocollo non e' vincolante per gli Stati contraenti e non e' attuata se le autorita' competenti degli Stati contraenti concordano una diversa risoluzione di tutte le questioni non risolte entro i tre mesi di' calendario successivi alla comunicazione alle stesse della decisione arbitrale.
Protocollo aggiuntivo-art. 7
Articolo 7 COSTI DELLA PROCEDURA ARBITRALE In una procedura arbitrale ai sensi del presente Protocollo, a meno che le autorita' competenti degli Stati contraenti concordino diversamente, i seguenti costi sono ripartiti equamente tra gli Stati contraenti: (a) le spese delle personalita' indipendenti che corrispondono ad un importo equivalente alla media dell'importo ordinariamente rimborsato ai funzionari apicali degli Stati contraenti interessati; e (b) i compensi delle personalita' indipendenti che sono limitati a 1.000 Euro per persona per ciascun giorno di riunione. I costi sostenuti dalla persona interessata non sono a carico degli Stati contraenti, anche in caso di ritiro della denuncia.
Protocollo aggiuntivo-art. 8
Articolo 8 COMPATIBILITA' 1. Qualsiasi questione non risolta relativa ad un caso di procedura amichevole altrimenti inclusa nell'ambito del processo arbitrale previsto nel presente Protocollo, non e' sottoposta ad arbitrato se la questione rientra nell'ambito di un caso rispetto al quale e' stato precedentemente costituito un collegio arbitrale o un organismo simile ai sensi di un Accordo bilaterale o multilaterale che prevede un arbitrato obbligatorio e vincolante per le questioni non risolte concernenti un caso di procedura amichevole. 2. Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica il rispetto di obblighi piu' ampi con riferimento all'arbitrato relativo a questioni non risolte nel contesto di una procedura amichevole instaurata ai sensi di altri accordi di cui gli Stati contraenti sono o saranno Parti. IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Kingston, il 19 gennaio 2018, in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facendi egualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico
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