LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178

Type Legge
Publication 2020-12-30
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
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915.Per l'attuazione del comma 914 e' autorizzata la spesa di euro 585.000 per l'anno 2021 e di euro 1.770.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

916.Le amministrazioni di cui ai commi da 908 a 915 comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unita' di personale effettivamente assunte ai sensi dei medesimi commi da 908 a 915 e i relativi oneri da sostenere a regime.

918.Le assunzioni di cui al comma 917 del presente articolo sono effettuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

919.A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziare assegnate all'Arma dei carabinieri sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa per riconoscere l'indennita' di cui all'articolo 52, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, al personale incaricato di comando di stazioni e tenenze dell'organizzazione territoriale sono incrementate di 7,6 milioni di euro annui.

920.Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 919, pari a 7,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

922.L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 18 unita' per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 50 unita' per l'anno 2023. La dotazione organica della carriera diplomatica e' incrementata, nel grado iniziale di segretario di legazione, di 18 unita' a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 18 unita' a decorrere dall'anno 2022 e di ulteriori 50 unita' a decorrere dall'anno 2023. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 434.927 per l'anno 2021, di euro 2.174.636 per l'anno 2022, di euro 4.687.548 per l'anno 2023 e di euro 8.311.940 annui a decorrere dall'anno 2024.

923.In aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2021, 100 dipendenti della II Area funzionale, posizione economica F2, e 50 dipendenti della III Area funzionale, posizione economica F1, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi gia' banditi. E' a tal fine autorizzata la spesa di euro 1.394.600 per l'anno 2021 e di euro 5.578.399 annui a decorrere dall'anno 2022.

924.All'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «nel limite di un contingente complessivo pari a 2.920 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.000 unita'». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, come rideterminato dal primo periodo, e' autorizzata la spesa di euro 1.711.860 per l'anno 2021, di euro 3.526.432 per l'anno 2022, di euro 3.632.225 per l'anno 2023, di euro 3.741.191 per l'anno 2024, di euro 3.853.427 per l'anno 2025, di euro 3.969.030 per l'anno 2026, di euro 4.088.101 per l'anno 2027, di euro 4.210.744 per l'anno 2028, di euro 4.337.066 per l'anno 2029 e di euro 4.467.178 annui a decorrere dall'anno 2030.

925.Al fine di dare attuazione a un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonche' di assicurare la piena efficacia dell'attivita' di prevenzione e di repressione dei reati, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi, un contingente complessivo di 1.080 unita' di personale amministrativo non dirigenziale, di Area II, posizione economica F1, cosi' ripartito: 290 unita' a decorrere dal 1° giugno 2021, 240 unita' a decorrere dal 1° novembre 2021 e 550 unita' a decorrere dal 1° gennaio 2022. L'assunzione di personale di cui al primo periodo e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante lo scorrimento delle graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021. (42) (55)

926.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 925 e' autorizzata la spesa di euro 7.844.587 per l'anno 2021 e di euro 32.659.734 per l'anno 2022.

927.L'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e' abrogato.

929.All'articolo 22, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «750.000 euro per l'anno 2019,» sono inserite le seguenti: «a 1.500.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per l'anno 2022,».

931.Per l'attuazione del comma 930, lettera c), e' autorizzata la spesa di 5,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

932.In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul patrimonio culturale e' consentita la proroga per un periodo massimo di sei mesi, nel limite di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti. Al personale di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

933.Per l'attuazione del comma 932 e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2021.

934.Al fine di potenziare le attivita' derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della Politica agricola comune per il periodo 2021-2027, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, e' incrementata di euro 363.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

935.A seguito dell'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, al fine di garantirne la funzionalita', la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e' incrementata complessivamente di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

936.Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca connesse all'assolvimento di obblighi nei confronti dell'Unione europea e internazionali nel campo della formazione superiore e della ricerca e, in particolare, alla nuova programmazione europea della ricerca, la dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca e' incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla copertura delle tre posizioni dirigenziali di livello non generale di cui al periodo precedente si provvede anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad avviare le relative procedure. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 941.

937.Il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, per il biennio 20212022, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' della vigente dotazione organica, a bandire una o piu' procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a 56 unita' da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

939.PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GIUGNO 2025, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2025, N. 109. Nella prova orale di cui alla lettera b) del comma 938 e' valorizzato il possesso di adeguate conoscenze informatiche e digitali nonche' di un'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GIUGNO 2025, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2025, N. 109. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GIUGNO 2025, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2025, N. 109. La graduatoria definitiva e' formata sulla base dei punteggi conseguiti in ciascuna delle fasi di cui al comma 938, le cui rispettive proporzioni sono adeguatamente bilanciate nel bando.

940.Le assunzioni di cui al comma 939 sono autorizzate in deroga all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tale fine e' autorizzata la spesa di 724.057 euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 941.

941.Agli oneri derivanti dai commi 936 e 940, pari a 1.183.807 euro per l'anno 2021 e a 459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per l'anno 2021, quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 683.807 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui al citato articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

942.Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'istruzione connesse anche alle iniziative relative agli impegni sovranazionali europei, la vigente dotazione organica del predetto Ministero e' incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale. Nelle more dell'entrata in vigore dei conseguenti regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione, le tre posizioni dirigenziali di cui al primo periodo sono destinate alla struttura di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Alla copertura delle tre posizioni dirigenziali non generali di cui al presente comma si provvede anche mediante concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a indire le relative procedure.

943.All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «ricompresi nei crateri» sono inserite le seguenti: «del sisma del 2002,».

946.All'articolo 14, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

947.All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole da: «31 dicembre 2020» fino a: «secondo periodo del medesimo comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal secondo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016».

948.Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 946 e 947, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2021.

949.Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e' prorogato al 31 dicembre 2021.

950.Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal comma 949, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2021.

952.Il termine di trenta giorni indicato al terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' prorogato al 31 marzo 2021.

953.Allo scopo di soddisfare le esigenze dei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una delle amministrazioni indicate nel citato comma 3, che risulti in possesso, al 31 dicembre 2020, dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che abbia maturato, anche presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1, e che sia stato titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o piu' delle predette amministrazioni, si applica, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione stessa e senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, il comma 11-bis del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

954.Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, sono attribuite ai singoli comuni della regione Campania le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da liquidare e gia' assegnate, pari a: euro 43.787.690,62 dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008; euro 12.951.040,54 dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2010; euro 16.524.443,20 dalla deliberazione del CIPE n. 45/2012 del 23 marzo 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2012. Inoltre tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilita' speciali dei comuni, aperte e risultanti dal conto della Banca d'Italia al 31 dicembre 2018, sono assegnate ai comuni per il completamento degli interventi di ricostruzione.

955.Al fine di garantire lo svolgimento in modalita' decentrata e digitale dei concorsi unici di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico e la formazione del personale pubblico, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di poli territoriali avanzati, anche mediante il recupero e riuso e il cambio di utilizzo degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata.

956.A fini di cui al comma 955, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' stipulare appositi accordi con l'Agenzia del demanio, con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e con le altre amministrazioni titolari di idonei beni immobili.

957.Per le finalita' di cui ai commi 955 e 956 del presente articolo, le risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono attribuite, per l'anno 2021, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

958.I commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono abrogati.

959.Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. (34)

960.All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 366 e' inserito il seguente: «366-bis. Allo scopo di garantire la continuita' didattica per gli alunni con disabilita', il fondo di cui al comma 366 e' rifinanziato in misura pari a 62,76 milioni di euro nell'anno 2021, a 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, a 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro nell'anno 2026, a 956,28 milioni di euro nell'anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, e' incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'incremento derivante dall'attuazione del presente comma non si applicano le disposizioni del comma 373».

961.Il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinati alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilita'. Tale formazione e' finalizzata all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilita' e a garantire il principio di contitolarita' nella presa in carico dell'alunno stesso. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalita' attuative, prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unita' formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalita' di monitoraggio delle attivita' formative di cui al presente comma.

962.Al fine di realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilita', per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/ 2023 e 2023/2024 sono stanziati 10 milioni di euro per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, destinati alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilita' certificata ai sensi della citata legge n. 104 del 1992. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalita' di assegnazione delle risorse dedicate e il relativo monitoraggio.

963.Al fine di regolare l'assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici di apprendimento diagnosticati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 della citata legge n. 170 del 2010, senza l'impiego delle risorse professionali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, erogate in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

964.Al fine di trasformare in contratto a tempo pieno il contratto di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolatici, di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 2020, nonche' di assumere, fino a un massimo di 45 unita', con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtu' della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti di cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse. A tal fine e' autorizzata la spesa di 56,17 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, di 60,76 milioni di euro per l'anno 2029, di 61,56 milioni di euro per l'anno 2030 e di 61,62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

965.All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-sexies e' aggiunto il seguente: «5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, i posti di cui al comma 5-ter che siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo la procedura di cui ai commi da 5-ter a 5-sexies, sono destinati, su istanza di parte, ai soggetti di cui al comma 5-sexies che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, e' predisposta un'apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito in attuazione del comma 5-sexies. Alle conseguenti assunzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 5-sexies, sesto, settimo, ottavo e nono periodo. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma».

966.Al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalita' della strumentazione informatica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 230-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' prorogato al 30 giugno 2021. A tal fine e' autorizzata la spesa di 13,80 milioni di euro per l'anno 2021.

967.Al fine di assicurare stabilmente quanto previsto dal comma 966 del presente articolo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' incrementata di 1.000 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle scuole di cui al citato comma 966. Le facolta' assunzionali del personale assistente tecnico sono corrispondentemente incrementate di 1.000 unita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di 9,26 milioni di euro per l'anno 2021, di 31,43 milioni di euro per l'anno 2022, di 30,51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 31,16 milioni di euro per l'anno 2027 e di 32,44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

968.La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 1.000 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al citato articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015, il contingente di 1.000 posti e' ripartito tra le regioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 11,67 milioni di euro per l'anno 2021, di 38,43 milioni di euro per l'anno 2022, di 37,32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 38,48 milioni di euro per l'anno 2027 e di 40,79 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

969.Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 60 milioni di euro annui. Per l'anno 2023, in deroga alle disposizioni del citato articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2017, una quota parte dell'incremento, pari a euro 1.500.000, e' destinata al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017. A tal fine e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

971.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 970 e' autorizzata la spesa di euro 1.446.158 per l'anno 2021, di euro 3.615.396 per l'anno 2022 e di euro 2.169.238 per l'anno 2023.

972.All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «, nelle quali la percentuale di idonei e' elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unita' superiore» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle quali, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, non sono previsti limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei non vincitori».

973.All'articolo 32-ter, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «elevata al 50 per cento» sono soppresse.

974.All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023».

976.Le disposizioni di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 975 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.

977.A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale gia' collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che non abbia optato per la permanenza nello stesso Ministero, e' ricollocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di 70 unita'. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 64 del 2017 i contratti di lavoro gia' afferenti alle soppresse casse scolastiche.

978.Per gli anni scolastici 2021/ 2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita', ridotto fino a 300 unita' per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non puo' essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto e' assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche. Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilita' regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresi' derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi.

979.Per l'attuazione di quanto previsto al comma 978 e' autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021, 40,84 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro per l'anno 2024.

980.All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies sono inseriti i seguenti: «18-novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al comma 17-ter, le facolta' assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-decies. 18-decies. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a bandire procedure selettive, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa vigente, nei limiti assunzionali di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La validita' dei titoli conseguiti all'estero e' subordinata alla piena validita' del titolo nei Paesi ove e' stato conseguito e al suo riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati il contenuto del bando, i termini e le modalita' di presentazione delle domande, la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalita' e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie. Il decreto fissa altresi' il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione e svolgimento della procedura. 18-undecies. Le graduatorie di cui al comma 18-decies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del medesimo comma 18-decies, a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma 18-decies. Ogni due anni, inoltre, per i candidati gia' collocati nelle predette graduatorie e' previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento».

981.Al fine di evitare la ripetizione di somme gia' erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo con una dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell'ultrattivita' riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattivita'. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e ricerca».

982.Per l'attuazione del comma 981 e' autorizzata la spesa di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

983.Il comma 7 dell'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente: «7. A decorrere dall'anno 2021, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, pari a 20 milioni di euro annui, e' destinata ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa e un'ulteriore quota parte, pari a 30 milioni di euro annui, e' destinata ad aumentare per il medesimo personale l'indennita' di amministrazione, le cui misure sono determinate in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021. L'utilizzo delle predette risorse e' subordinato alla progressiva riduzione, sino al raggiungimento del numero di 20.000 unita', della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata dalla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, da operare in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

985.Per l'attuazione delle disposizioni del comma 984, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 984, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, di euro 32.318.063 per l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347 per l'anno 2024, di euro 151.510.382 per l'anno 2025, di euro 187.987.418 per l'anno 2026, di euro 195.007.907 per l'anno 2027, di euro 196.566.668 per l'anno 2028, di euro 199.622.337 per l'anno 2029, di euro 202.387.875 per l'anno 2030, di euro 204.480.113 per l'anno 2031, di euro 205.659.245 per l'anno 2032, di euro 206.733.517 per l'anno 2033, di euro 208.639.130 per l'anno 2034, di euro 210.838.415 per l'anno 2035 e di euro 213.454.024 annui a decorrere dall'anno 2036.

986.Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870 per l'anno 2025, da iscrivere in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno da ripartire tra le amministrazioni interessate con le modalita' di cui al comma 984.

987.Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale si riferisce l'autorizzazione ad assumere, le amministrazioni comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi di cui ai commi 985 e 986.

988.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

989.Al fine di mantenere elevati i livelli operativi e di efficienza del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nonche' di fare fronte agli accresciuti compiti di garanzia della sicurezza della navigazione, dei passeggeri e delle merci trasportate, al comma 1 dell'articolo 815 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) 3.500 fino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.030 per l'anno 2024, 4.180 per l'anno 2025, 4.230 per l'anno 2026 e 4.250 dall'anno 2027 in servizio permanente».

990.All'articolo 585, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da h-septies) a h-vicies) sono sostituite dalle seguenti: h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04; h-octies) per l'anno 2024: 94.904.738,87; h-novies) per l'anno 2025: 101.061.280,69; h-decies) per l'anno 2026: 103.337.793,52; h-undecies) per l'anno 2027: 104.418.929,64; h-duodecies) per l'anno 2028: 104.698.134,11; h-terdecies) per l'anno 2029: 104.975.165,92; h-quaterdecies) per l'anno 2030: 105.252.197,73; h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 106.044.951,54; h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 106.808.612,95; h-septiesdecies) per l'anno 2033: 107.628.048,67; h-duodevicies) per l'anno 2034: 108.410.280,29; h-undevicies) per l'anno 2035: 109.192.511,91; h-vicies) per l'anno 2036: 109.459.022,53; h-vicies semel) a decorrere dall'anno 2037: 109. 570.365,55.

991.Ai fini del comma 989 e' autorizzata la spesa di euro 798.668,25 per l'anno 2023, euro 1.636.713,28 per l'anno 2024, euro 2.474.758,30 per l'anno 2025, euro 3.312.803,33 per l'anno 2026, euro 4.150.848,35 per l'anno 2027, euro 4.190.225,12 per l'anno 2028, euro 4.227.429,23 per l'anno 2029, euro 4.264.633,34 per l'anno 2030, euro 4.301.837,45 per l'anno 2031, euro 4.339.041,56 per l'anno 2032, euro 4.487.588,68 per l'anno 2033, euro 4.598.931,70 per l'anno 2034, euro 4.710.274,72 per l'anno 2035, euro 4.821.617,74 per l'anno 2036 ed euro 4.932.960,76 annui a decorrere dall'anno 2037.

992.Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 989 e 990, comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di 29.120 euro per l'anno 2023, 58.240 euro per l'anno 2024, 87.360 euro per l'anno 2025, 116.480 euro per l'anno 2026 e 145.600 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

993.Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle citta' metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

994.All'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021».

995.Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma della polizia locale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

996.Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno 2021, e' istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori.

997.Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attivita' derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonche' dalle ulteriori esigenze connesse all'attivita' di sostegno al settore agricolo, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

999.All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Con il medesimo decreto ministeriale puo' essere altresi' stabilita un'ulteriore quota, eccedente i vigenti limiti di spesa, di ammontare non superiore a 15 milioni di euro annui, da destinare al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265».

1000.All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 28 e' inserito il seguente: «28-bis. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Corpo della guardia di finanza sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate al programma 5 "Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica" nell'ambito della missione 7 "Ordine pubblico e sicurezza" e al programma 3 "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali" nell'ambito della missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1001.Il Corpo della guardia di finanza collabora con l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato ai fini dello svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, effettuata per conto dello Stato italiano, nonche' dei servizi di scorta relativi ai medesimi beni.

1003.L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato stipula un'apposita convenzione con il Corpo della guardia di finanza per definire il numero di unita' di personale da impiegare nel limite previsto dal comma 1002 nonche' le modalita' operative della collaborazione di cui al comma 1001 e di sostenimento degli oneri di cui al comma 1002, anche ai sensi dell'articolo 2133 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1004.Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, nonche' di rafforzare le attivita' ispettiva, di certificazione e di vigilanza e controllo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente incremento delle relative dotazioni organiche vigenti, 10 unita' di personale di livello dirigenziale non generale, 151 unita' di personale appartenente alla prima qualifica professionale, 145 unita' di personale appartenente al ruolo tecnico-ispettivo e 72 ispettori di volo.

1005.Il reclutamento del personale di cui al comma 1004 del presente articolo avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1006.L'ENAC provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1004 e 1005, quantificati in euro 6.053.109 per l'anno 2021 e in euro 24.212.434 annui a decorrere dall'anno 2022, con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

1007.L'ENAC comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unita' di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 1004 e 1005 e gli oneri da sostenere a regime.

1008.All'Agenzia del demanio, relativamente ai beni devoluti allo Stato a seguito di eredita' vacanti di cui all'articolo 586 del codice civile, situati nel territorio nazionale, sono affidate la gestione e la valorizzazione, in aggiunta alle funzioni gia' esercitate in ordine agli immobili, dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonche' dei diritti e dei beni immateriali. Ai fini del funzionamento del sistema di gestione l'Agenzia del demanio puo' stipulare convenzioni con altre amministrazioni e con enti specializzati pubblici e privati. Per assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma le risorse stanziate sul capitolo 3901 in favore dell'Agenzia del demanio sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, per un importo pari a euro 500.000, da utilizzare nelle forme e nei limiti dell'autonomia gestionale propria di un ente pubblico economico.

1009.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinati i criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato.

1011.All'articolo 26, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) provvede, per le esigenze dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze di cui all'articolo 93 del regolamento, all'impiego operativo e alla diretta amministrazione dei correlati fondi del settore funzionamento volti ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro».

1012.All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f-bis) i risparmi di cui alla lettera d) sono iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa sulla base delle previsioni effettuate per l'esercizio finanziario di riferimento e sono resi disponibili nell'esercizio finanziario successivo a quello oggetto di accertamento».

1013.Al fine di potenziare lo strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2021 per l'incremento delle capacita' tecnico-operative della Scuola interforze per la difesa NBC.

1014.Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli interventi volti all'incremento delle capacita' tecnico-operative della Scuola interforze per la difesa NBC, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1013.

1015.Nel processo penale, all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perche' il fatto non sussiste, perche' non ha commesso il fatto o perche' il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, e' riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500.

1016.Il rimborso di cui al comma 1015 e' liquidato in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1017.Il rimborso di cui al comma 1015 e' riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruita' del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonche' di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilita'.

1019.Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015, nonche' le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 1020, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto e' stato sottoposto e alla durata del giudizio.

1020.Per la finalita' dei commi da 1015 a 1019, nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni per gli anni 2021 e 2022 ed euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, che costituisce limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015.

1021.Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui ai commi da 1015 a 1020 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1022.Le disposizioni dei commi da 1015 a 1021 si applicano nei casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1023.Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unita', dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unita' e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 di un contingente di 5.000 unita' di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. (25) (66)

1024.Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1023 del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021, di euro 149.721.230 per l'anno 2022 e di euro 137.070.683 per l'anno 2023, con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per l'anno 2022, di euro 147.250.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e, per l'anno 2023, di euro 134.600.000 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

1025.Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021.

1026.Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1025 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 9.659.061, di cui euro 2.127.677 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 7.531.384 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

1027.Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e la continuita' nell'erogazione dei servizi, il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementato di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

1028.Per il personale dirigenziale contrattualizzato del Ministero dell'interno e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2021, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa di 1.200.000 euro da destinare al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'area Funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1029.In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre amministrazioni statali, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9 milioni di euro.

1030.Per l'esercizio delle funzioni istituzionali nonche' per le maggiori responsabilita' ad esse connesse, ai direttori delle ragionerie territoriali dello Stato situate nei capoluoghi di regione, comprese le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione delle sette posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' corrisposta una maggiorazione del 20 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Il relativo fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti e' incrementato di 1.100.000 euro a decorrere dall'anno 2021 anche per le finalita' di cui al primo periodo. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.100.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1031.Al fine di garantire, per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2021, la funzionalita' del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 2.160.800 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

1032.Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo per la funzionalita' del medesimo Ministero con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, finalizzato al potenziamento delle dotazioni e dei mezzi da destinare alle attivita' svolte per la riscossione delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

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