DECRETO 6 agosto 2021, n. 151
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580: «Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). - 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6; b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; c); d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. 2. 3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale, incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1, sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti stabiliti dall'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo: a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2, nonche' a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi standard determinati ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali di cui all'art. 2 e del relativo fabbisogno, valutato indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese; b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo; c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonche' mediante la determinazione di diritti annuali per le relative unita' locali. 5. Qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale. 6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalita' compensative tra le diverse tipologie di spesa. 7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale. 8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresi', disciplinate le modalita' di applicazione delle sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni. 9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita l'Unioncamere, e' determinata una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e premialita' istituito presso l'Unioncamere, nonche' i criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio nonche' di sostenere la realizzazione dei programmi del sistema camerale, riconoscendo premialita' agli enti che raggiungono livelli di eccellenza. 10. Per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalla camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, puo' autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto sui risultati dei progetti e' inviato al Comitato di cui all'art. 4-bis.».
Art. 8
Procedimenti disciplinari
1.Le sanzioni di cui all'articolo 49-quater, comma 6, del Codice, sono irrogate dal competente ufficio della camera di commercio del luogo in cui e' stata commessa la condotta, previa apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti.
2.L'adozione dei provvedimenti disciplinari e' preceduta dalla citazione dell'interessato a comparire davanti all'ufficio camerale competente, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per controdedurre, nonche' con la specifica indicazione di quanto contestatogli.
3.Del procedimento disciplinare va redatto apposito processo verbale sottoscritto dal dirigente dell'ufficio, o persona da esso delegata, nonche' dal mediatore del diporto sottoposto a procedimento, se costituitosi. La decisione motivata viene comunicata all'interessato entro i quindici giorni successivi dalla data di chiusura del procedimento stesso mediante messaggio di posta elettronica certificata, all'indirizzo iscritto nella posizione REA del mediatore del diporto medesimo.
4.La inibizione perpetua di cui all'articolo 49-quater, comma 11, del Codice, e' pronunciata previa comunicazione all'interessato o al tutore o curatore nei casi delle lettere b) e c) ivi previste.
5.La sospensione di cui all'articolo 49-quater, comma 8, del Codice, e' pronunciata previa comunicazione all'interessato o al tutore o curatore nei casi delle lettere d), e) ed f) ivi previste.
6.Il mediatore sospeso, a norma dell'articolo 49-quater, comma 8, lettera a), del Codice, puo' nuovamente avviare l'attivita' purche' provi che e' stata rinnovata la polizza di assicurazione professionale di cui al medesimo articolo, comma 3, lettera f), e sempre che non sia stato pronunciato un provvedimento disciplinare di cui alle lettere c) e d) del comma 6 del medesimo articolo.
7.Il mediatore sospeso, a norma dell'articolo 49-quater, comma 8, lettere b) e c), del Codice, puo' nuovamente avviare l'attivita' purche' provi che e' venuta a cessare la causa che ne aveva determinato la sospensione.
8.I procedimenti disciplinari che si concludono con un provvedimento di ammonimento, censura, sospensione o inibizione perpetua dell'attivita', di cui all'articolo 49-quater, comma 6, del Codice, sono annotati ed iscritti per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonche', nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.
Art. 9
Modifiche
1.Le modifiche inerenti all'impresa, all'attivita' o ai soggetti di cui all'articolo 3, sono comunicate all'ufficio del registro delle imprese della competente camera di commercio entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione della sezione «MODIFICHE» del modello «MEDIATORI DEL DIPORTO», sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.
Art. 10
Determinazione delle materie e delle modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami abilitanti
1.Possono presentare la SCIA di cui all'articolo 2 gli aspiranti mediatori del diporto che hanno superato gli esami previsti dall'articolo 49-quater, comma 3, lettera e), del Codice, previa frequenza del corso teorico - pratico di cui al comma 4 del predetto articolo 49-quater. La camera di commercio provvede, almeno una volta l'anno, all'espletamento delle prove di esame assicurando la necessaria, massima pubblicita' degli avvisi di concorso e del diario delle prove di esame, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale.
2.Nel caso delle societa', il requisito del superamento degli esami di cui al comma 1, e' verificato in capo al legale rappresentante della stessa.
3.I corsi teorico-pratici, organizzati dalle regioni, anche attraverso soggetti accreditati o specificatamente autorizzati, hanno una durata minima di 90 ore e prevedono l'insegnamento delle materie oggetto dell'esame abilitante di cui al comma 4.
5.All'esame, diretto ad accertare l'attitudine e la capacita' professionale dell'aspirante mediatore del diporto, provvede una commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di esame dal presidente della camera di commercio.
6.La commissione giudicatrice e' presieduta dal segretario generale della camera di commercio, o da persona da esso delegata con qualifica funzionale dirigenziale ovvero, se non presente, da un funzionario di carriera direttiva; e' inoltre composta da altri due membri, uno dei quali docente di scuola secondaria superiore in una delle materie sulle quali vertono le prove di esame, anche in congedo, ed uno indicato dalla Capitaneria di Porto competente per territorio. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della camera di commercio, con qualifica funzionale non inferiore all'area contrattuale C, designato dal segretario generale.
7.Le commissioni giudicatrici provvedono alla compilazione dei verbali relativi ad ogni seduta, che devono essere firmati da tutti i membri e dal segretario.
8.La partecipazione alla commissione giudicatrice puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9.Coloro che non abbiano superato le prove di esame possono essere riammessi a sostenerle ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di notificazione dell'esito dell'esame precedente.
10.I diritti di segreteria per la partecipazione agli esami abilitanti sono stabiliti, modificati e aggiornati con le modalita' di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
11.L'aspirante mediatore del diporto frequenta il corso presso la regione di residenza o di domicilio professionale e sostiene l'esame presso la camera di commercio ove intende iscriversi.
12.I mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, regolarmente iscritti nel registro delle imprese o nella apposita sezione del REA, sono esentati dalla frequenza del corso e dal sostenimento dell'esame.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176: «Art. 5 (Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici). - (Omissis). 5. Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purche' la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista e' titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. Il conferimento e' effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.». - Per il testo dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si veda nelle note all'art. 7. - La legge 12 marzo 1968, n. 478, recante «Ordinamento della professione di mediatore marittimo», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 29 aprile 1968.
Art. 11
Determinazione dei limiti e dei massimali della polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita'.
2.La polizza di cui al comma 1 copre tutti coloro che, all'interno dell'impresa, svolgono a qualsiasi titolo l'attivita'.
3.Lo svolgimento contemporaneo dell'attivita' per piu' imprese, da parte di un mediatore del diporto, comporta l'obbligo di possedere distinte coperture assicurative.
Art. 12
Diritto di stabilimento
1.Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attivita' e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unita' locali per svolgere l'attivita' medesima, hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo.
2.Le imprese di cui al comma 1 si considerano assoggettate all'osservanza del requisito richiesto dal comma 3, lettera f), dell'articolo 49-quater del Codice, se risultano coperte da garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, nello Stato membro in cui sono stabilite, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo.
Art. 13
Libera prestazione di servizi
1.La prestazione temporanea e occasionale dell'attivita' e' consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attivita', se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo.
2.Le disposizioni del presente decreto che prevedono l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o nel REA, non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l'attivita', stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea e non aventi alcuna sede o unita' locale sul territorio italiano.
Note all'art. 13: - Il titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 09 novembre 2007, S.O., reca: «Titolo II (LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI)» - Si riporta il testo dell'art. 20, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»: «Art. 20 (Esercizio di attivita' di servizi in regime di libera prestazione). - (Omissis). 3. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE.».
Art. 14
Entrata in vigore
1.Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 15
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta Il Ministro della giustizia Cartabia
Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 861
Allegato A
Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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