DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2021, n. 223

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2021-12-09
Ultimo aggiornamento 2021-12-27
State In force
Source Normattiva
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2.Il Comitato di Vertice e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dall'Autorita' delegata di cui all'articolo 3 del decreto-legge, ove istituita, che ne dispone la convocazione, ove ritenuta opportuna, ed e' composto dal Direttore generale e dal Vice Direttore generale. Il Capo di Gabinetto dell'Agenzia ne svolge le funzioni di segretario.

3.Per la partecipazione al Comitato non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.

Note all'art. 9: - Per il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si veda nelle note all'articolo 1.

Art. 10

Comitato di coordinamento e programmazione

1.Per assicurare l'unitarieta' di azione e l'allineamento informativo dei Servizi sugli indirizzi e le decisioni strategiche in merito all'organizzazione, al funzionamento e alle attivita' dell'Agenzia, il direttore generale puo' convocare il Comitato di coordinamento e programmazione.

2.Il Comitato e' presieduto dal Direttore generale ed e' composto dal Vice Direttore generale e dai Capi dei Servizi o da loro delegati.

3.Il Comitato si riunisce su convocazione del Direttore generale, che ne definisce l'ordine del giorno.

4.Alle riunioni del Comitato puo' essere invitato a partecipare, in funzione degli argomenti da trattare, anche altro personale dell'Agenzia.

Art. 11

Comitato tecnico-scientifico

1.Ai sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge, e' istituito presso l'Agenzia un Comitato tecnico-scientifico, di seguito Comitato, con funzioni di consulenza e proposta, volto a promuovere la collaborazione con il sistema dell'universita' e della ricerca e con il sistema produttivo nazionale, nonche' a supportare le iniziative pubblico-private in materia di cybersicurezza. Al Comitato possono essere sottoposte, oltre alle questioni in materia di sviluppo di competenze, innovazione, partecipazione a programmi e progetti di cybersicurezza nazionali ed internazionali, comunicazione e promozione della consapevolezza in materia di cybersicurezza, formazione e qualificazione delle risorse umane, nonche' alle questioni afferenti al Centro nazionale di coordinamento, ogni altra tematica individuata dal direttore generale.

4.I componenti del Comitato sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di Vertice, su proposta del direttore generale, restano in carica per due anni e possono essere rinnovati, con la medesima procedura, per un ulteriore anno.

5.Per la partecipazione al Comitato non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.

6.Il Comitato si riunisce, almeno due volte l'anno, su convocazione del presidente o anche su richiesta di almeno tre componenti esterni all'Agenzia.

7.Il presidente ne definisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle proposte dei componenti del Comitato.

Note all'art. 11: - Per il testo dell'articolo 7, comma 1-bis del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 si veda nelle note all'articolo 1.

Art. 12

Organizzazione

Note all'art. 12: - Per il testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 si veda nelle note all'articolo 2. - Si riporta il testo dell'articolo 30 della citata legge 3 agosto 2007, n. 124: «Art. 30. (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica). - 1. E' istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificita' dei compiti del Comitato. 2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attivita' del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. 2-bis. E' compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonche' verificare che le attivita' di informazione previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai principi della presente legge. 3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, e' eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente e' eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.". 4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. 5. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. 6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 5.». - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera l) del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale): «Art. 7. (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. L'Agenzia: a)- i) (omissis) l) provvede, sulla base delle attivita' di competenza del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, alle attivita' necessarie per l'attuazione e il controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro;». - Si riportano il testo degli articoli 51 e 71 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 51. (Sicurezza e disponibilita' dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni). - Con le Linee guida sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati e la continuita' operativa dei sistemi e delle infrastrutture. 1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorita' competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale ambito: a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici; b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali; c) segnala al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni. 2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalita' tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. 2-bis. 2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, aderiscono ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e promossi da AgID secondo le procedure dettate dalla medesima AgID con le Linee guida. 2-quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2, predispongono, nel rispetto delle Linee guida adottate dall'AgID, piani di emergenza in grado di assicurare la continuita' operativa delle operazioni indispensabili per i servizi erogati e il ritorno alla normale operativita'. Onde garantire quanto previsto, e' possibile il ricorso all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento. Per le Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla spesa degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale.». «Art. 71. (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo. 1-bis. 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea. 2.». - Per i riferimenti del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 si veda nelle note alle premesse. - Il regolamento (UE) n. 2019/881 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 7 giugno 2019, n. L 151. - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 10, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: «4. E' compito del Nucleo, nella composizione per la gestione delle crisi, di cui al comma 3, assicurare che le attivita' di reazione e stabilizzazione di competenza delle diverse amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di crisi di natura cibernetica vengano espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b).». - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O..

Art. 13

Codice etico

1.Con provvedimento del Direttore generale e' adottato il codice etico dell'Agenzia che individua i principi guida del comportamento dei dipendenti di ruolo e di tutti coloro che operino a qualsiasi titolo presso l'Agenzia ed e' istituito un garante del codice etico ai fini del controllo della sua osservanza, individuato nell'ambito del personale di ruolo dell'Agenzia. Al garante medesimo non sono attribuiti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese indennita' o emolumenti comunque denominati.

Art. 14

Comitati e commissioni

1.Al fine di assicurare l'efficace svolgimento di attivita' che possano richiedere temporaneamente l'apporto di conoscenze, competenze e professionalita' diversificate, il Direttore generale puo' costituire, anche al di fuori delle strutture di cui all'articolo 4, comma 5, specifici comitati e commissioni, con la possibilita' di prevedere anche la partecipazione di soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

2.Per la partecipazione ai comitati e alle commissioni di cui al comma 1 non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.

Art. 15

Sedi principale e secondarie

1.Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge, l'Agenzia ha sede principale in Roma.

2.Per motivate esigenze istituzionali e nel rispetto dei vincoli di bilancio e tenuto conto della dotazione organica dell'Agenzia, su proposta del Direttore generale, il Comitato di Vertice puo' stabilire la costituzione di una o piu' sedi secondarie in Italia.

3.Lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia di natura internazionale possono essere assicurate anche mediante apposite unita' distaccate presso enti e istituzioni dell'Unione europea ovvero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, presso le Ambasciate e le Rappresentanze italiane operanti nel contesto dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali.

Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: «Art. 5. (Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. E' istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, denominata ai fini del presente decreto «Agenzia», con sede in Roma.».

Titolo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16

Regolamenti e disciplinari

1.Il Direttore generale adotta ogni provvedimento, tra cui regolamenti e disciplinari, necessario all'attuazione delle funzioni dell'Agenzia, anche in attuazione della normativa vigente.

Art. 17

Attuazione

1.In sede di prima applicazione, sino al raggiungimento della dotazione organica complessiva prevista dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge, l'organizzazione dell'Agenzia definita dal presente regolamento, con particolare riferimento alle modalita' di attivazione delle articolazioni di cui agli articoli 4 e 12, viene progressivamente disposta, con provvedimento del direttore generale, secondo criteri di economicita', efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Note all'art. 17: - Per il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 si veda nelle note all'articolo 1.

Art. 18

Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco

Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del

Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 3022

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