DECRETO 14 dicembre 2021, n. 226
7.Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi puo' essere, altresi', decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, secondo modalita' definite dai regolamenti di ateneo, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo.
8.I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge o dai regolamenti di dottorato, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non e' prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
9.I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 6, 7 e 8 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
10.Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», e' rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato e' redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed e' corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
11.La tesi, unitamente alla relazione sulle attivita' svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, e' esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno e' un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, e' in ogni caso ammessa alla discussione.
12.La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione, nominata con le modalita' stabilite nel regolamento del dottorato, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. In ogni caso, la commissione e' composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non piu' di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2. In ogni caso la commissione e' composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimita' un particolare rilievo scientifico, puo' attribuire la lode.
13.Le attivita' formative svolte dai dottorandi in una o piu' sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).
Art. 9
Borse di studio
1.Fermo restando il disposto di cui all'articolo 8, comma 3, possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.
2.Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, con le procedure stabilite dal regolamento del dottorato, previa verifica positiva del completamento del programma di attivita' previsto per ciascun anno. Se la borsa di studio non e' rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato e' reinvestito dal soggetto che ha attivato il corso per il finanziamento di dottorati di ricerca.
3.L'importo minimo della borsa di studio e' stabilito con decreto del Ministro. L'incremento della borsa di studio e' stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attivita' di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti. Tale periodo puo' essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
4.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, e' assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati.
5.Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo, si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 2.
6.Fatte salve le verifiche relative al completamento del programma delle attivita' annuali previste dal corso di dottorato, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilita'.
Art. 10
Dottorato industriale
1.I soggetti di cui all'articolo 3, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, possono chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo.
3.Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attivita' dei dottorandi.
5.Resta in ogni caso ferma la possibilita' di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attivita' di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
Note all'art. 10: - Si riporta l'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 («Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144, S.O. 34: «Art. 45 (Apprendistato di alta formazione e di ricerca). - 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita' di ricerca, nonche' per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita' professionale all'esito del corso annuale integrativo. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita', anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'art. 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresi', il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'art. 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita' di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'art. 46, comma 1. La formazione esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. 3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita' di ricerca o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita' imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e' disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all'art. 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 11
Dottorati di interesse nazionale
1.Il Ministero favorisce l'attivazione dei dottorati di interesse nazionale e ne prevede le modalita' di cofinanziamento.
3.I soggetti di cui al comma 2, lettera c), assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale con le modalita' di cui all'articolo 8, previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.
Art. 12
Diritti e doveri dei dottorandi
1.Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 e di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b). Il collegio dei docenti, secondo modalita' definite dai regolamenti di ateneo, puo' autorizzare il dottorando a svolgere attivita' retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilita' delle medesime attivita' con il proficuo svolgimento delle attivita' formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. I regolamenti di ateneo possono stabilire un limite massimo al reddito del dottorando, compatibile con la borsa di studio e, in ogni caso, non superiore all'importo della borsa medesima.
2.Per ciascun dottorando e' ordinariamente previsto lo svolgimento di attivita' di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
3.I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attivita' di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonche', entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attivita' di didattica integrativa. Per le attivita' di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
4.La borsa di studio del dottorato di ricerca e' soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
5.I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attivita' di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'articolo 9, comma 4.
6.Rimane ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
7.Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio e' erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
8.I regolamenti di ateneo prevedono una rappresentanza dei dottorandi nel collegio di dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.
Note all'art. 12: - Si riporta il comma 1, lettera b), dell'art. 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali») pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2003, n. 160: «Art. 1 (Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilita'). - 1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilita' internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» e, a decorrere dall'anno 2003, e' ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalita' determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalita' di cui all'art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268: a) (omissis) b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato di cui all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;» - Si riporta il comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 («Ripubblicazione del testo della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1995, n. 198, S.O. n. 106: «26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.» - Si riporta l'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 («Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita'.»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1984, n. 229: «Art. 2. - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti [1]. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.» - Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 («Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2012, n. 126. - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 (Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternita' e paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247.
Art. 13
Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato
Art. 14
Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato
1.Per le finalita' di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, il Ministero cura l'aggiornamento e l'integrazione dell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, che contiene, in aggiunta ai dati individuati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 aprile 2004, adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1-bis, le specifiche informazioni sulle pubblicazioni scientifiche realizzate durante il corso di dottorato, ivi compresa la tesi di dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali. Con ulteriore decreto adottato ai sensi dello stesso articolo 1-bis, comma 2, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede alla individuazione specifica di tali dati, che devono essere trasmessi alla predetta Anagrafe dalle Universita', ed alla identificazione delle misure tecniche e organizzative nel rispetto della normativa vigente.
2.Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Universita' deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.
Note all'art. 14: - Si riporta il comma 1 dell'art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170 (recante «Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2003, n. 110: «Art. 1-bis (Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita'). - 1. Per i fini di cui all'art. 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita', avente, in particolare, i seguenti obiettivi: a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio; b) promuovere la mobilita' nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti; c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi; d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonche' le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi; e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie; f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.». - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 aprile 2004 (Definizione delle modalita' e dei contenuti delle prove di ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, con gli allegati A, B, C, per l'anno accademico 2004-2005) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2004, n. 109. - Si riporta il comma 2 dell'art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170 (recante «Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2003, n. 110: «2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle universita' e da trasmettere periodicamente, con modalita' telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.».
Art. 15
Corsi di dottorato di ricerca dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica
1.Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro sono definite le modalita' di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2.I corsi di dottorato di ricerca di cui al presente articolo sono attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonche' dalle Istituzioni non statali gia' autorizzate al rilascio di titoli di diploma accademico di secondo livello ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
Note all'art. 15: - Si riporta il comma 5 dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 («Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati») pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: «5. Le istituzioni di cui all'art. 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonche' di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'art. 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso.». - Si riporta il comma 1 dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 («Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati») pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: «Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.». - Si porta l'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 («Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.») pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243: «Art. 11 (Istituzioni non statali). - 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali gia' esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformita' dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la disponibilita' di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale. 2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformita' dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato e' integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attivita' formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali. 4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie gia' abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.».
Art. 16
Monitoraggio dell'attuazione
1.Il Ministero, anche avvalendosi dell'ANVUR, monitora l'attuazione del presente regolamento, con particolare riferimento all'ampliamento dell'offerta di corsi di dottorato e all'impatto della formazione dottorale anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche, nonche' dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovativita'.
Art. 17
Disposizioni finali e transitorie
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45.
2.Restano validi gli accreditamenti gia' concessi, fino al termine della relativa scadenza quinquennale, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
3.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le Universita' e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, adeguano i regolamenti di dottorato.
4.Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato di cui all'articolo 11, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, e' presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, adotta la decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio.
Note all'art. 17: - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45 (Regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2013, n. 104.
Art. 18
Disposizioni finanziarie
1.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate e l'ANVUR vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il Ministro: Messa
Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 3123
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