LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234
287.I dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia di SARS-CoV-2, di cui all'elenco « Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza COVID-19 », pubblicato nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquistati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, non sono considerati, per gli anni 2020 e 2021, ai fini del computo del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
288.A decorrere dall'anno 2022, per l'aggiornamento dei LEA, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' finalizzato l'importo di 200 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard.
289.All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: « e per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2021 e per l'anno 2022 ».
291.La tabella C allegata al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente l'articolo 33, commi 1 e 2, e la tabella D allegata al medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, concernente l'articolo 33, commi 3 e 5, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla presente legge.
292.Agli oneri derivanti dal comma 290, lettera e), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
293.Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanita', dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e' definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanita', una specifica indennita' di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. (31) (72)
294.Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 293, valutati complessivamente in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
295.Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gia' prorogate dall'articolo 1, comma 425, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2022, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nell'allegato 7 annesso alla presente legge.
296.All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 295, valutato in 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato.
298.Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui e' situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro attraverso un contributo alle spese sanitarie, il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Con il decreto di ripartizione del fondo di cui al primo periodo sono disciplinate le modalita' di accesso al contributo, per il tramite delle universita'.
299.Ai fini del piu' ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell'erogazione della didattica per gli studenti delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola: « Non » e' soppressa e dopo le parole: « attrezzature tecniche o informatiche » sono aggiunte le seguenti: « . E' altresi' ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la piu' recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare ».
300.Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro e, per l'anno 2024, di 1 milione di euro.
301.Al fondo perequativo a sostegno delle universita' non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' assegnata una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Per il riparto delle risorse di cui al primo periodo, il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui al citato articolo 1, comma 521, della legge n. 178 del 2020 tiene conto esclusivamente del riferimento alla quota premiale attribuita ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
303.All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 342 e' sostituito dal seguente: « 342. A decorrere dall'anno 2022, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennita' spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni ».
304.Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e' costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed e' formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione e' riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle istituzioni, definito con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 645 e' abrogato.
305.All'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole da: « , a copertura » fino a: « relativi contratti integrativi » sono soppresse.
306.Al fine di incentivare la partecipazione italiana alle azioni individuali di mobilita' del Programma Erasmus+ e di rispondere adeguatamente all'incremento delle risorse e alla conseguente crescita sostanziale delle azioni di mobilita' degli studenti universitari, e' disposto nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca lo stanziamento annuo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE nella sua qualita' di Agenzia nazionale Erasmus+.
307.Al fine di potenziare la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o post-universitario in Italia da parte di studenti stranieri, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024, a favore dell'associazione Uni-Italia.
309.Ai fini del riconoscimento delle specifiche attivita' svolte nonche' della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di piu' elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, in favore del personale di tali istituzioni e' autorizzata la spesa di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva.
311.La dotazione del Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
312.Al fine di promuovere la competitivita' del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, un apposito fondo, denominato « Fondo italiano per le scienze applicate » con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse del fondo. Nell'ambito di tali criteri sono valorizzate le progettualita' con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.
313.Per le finalita' di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e' disposto lo stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Ai fini del riparto delle risorse di cui al presente comma, il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 tiene conto anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella valutazione della qualita' della ricerca (VQR).
314.All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 240 a 248 sono abrogati.
315.Al fine di riorganizzare e rilanciare le attivita' del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il consiglio di amministrazione dell'ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il « piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ». Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attivita' ai fini dell'applicazione della normativa vigente.
316.Per le finalita' di cui al comma 315, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito un comitato strategico per il rilancio dell'ente (Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica e professionale, con una comprovata conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza, anche gestionale, in enti o organizzazioni complesse, dei quali due sono individuati dal Ministro dell'universita' e della ricerca tra otto nominativi proposti dal presidente del CNR, due sono individuati dal Ministro dell'universita' e della ricerca tra otto nominativi proposti dal comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e uno e' nominato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del comitato strategico spettano un compenso pari ad euro 20.000 annui nonche' gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo complessivo di euro 100.000 annui. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 322.
317.Il piano di cui al comma 315 e' adottato previo parere del comitato di cui al comma 316 ed e' approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sui contenuti del piano il Ministro dell'universita' e della ricerca riferisce alle Camere in apposita audizione.
318.Il piano di cui al comma 315 e' predisposto con il coinvolgimento della rete scientifica e dell'amministrazione, secondo le modalita' stabilite con delibera del consiglio di amministrazione. Per la predisposizione del piano di cui ai commi da 315 a 324, il consiglio di amministrazione del CNR e il comitato di cui al comma 316 possono avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per ciascun incarico e nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 322, lettera b). Gli esperti di cui al presente comma esaminano, in particolare, la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano di fabbisogno, nonche' la documentazione relativa alla programmazione, alla rendicontazione scientifica e alla programmazione economica e finanziaria.
319.Il piano di cui al comma 315 puo' contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento dell'ente, ivi compresa quella riferita alla composizione degli organi, nonche' ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale. Il piano reca, altresi', l'indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell'ente.
320.Il piano di cui al comma 315 si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. L'attuazione del piano e' sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, anche avvalendosi del comitato di cui al comma 316.
321.L'adozione del piano entro il termine di cui al comma 315 consente l'accesso al finanziamento di 20 milioni di euro ai sensi del comma 322, lettera b). L'esito positivo del monitoraggio di cui al comma 320 consente l'accesso al contributo di cui al comma 323.
323.Fermo restando quanto previsto dal comma 321, a decorrere dall'anno 2023, al CNR e' concesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui.
324.Anche al fine di agevolare la realizzazione del piano di cui al comma 315, all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: « 2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprieta' dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. Restano acquisite all'erario le somme gia' corrisposte a qualsiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni gia' effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti ».
325.Al fine di sostenere le attivita' di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo « Xylella fastidiosa » condotte dal CNR e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
326.Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e prorogati fino al 31 marzo 2022, puo' essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine e' prorogato fino a non oltre il 30 giugno 2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, e' incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui al primo periodo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo che, in base al monitoraggio, risulti non spesa e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
327.All'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 ».
328.Per l'anno 2022 e' assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 20 milioni di euro. Il contributo e' ripartito secondo modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
329.Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, e' introdotto, gradualmente e subordinatamente all'adozione del decreto di cui al comma 335, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, nelle classi quarte e quinte, da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell'iscrizione nella correlata classe di concorso « Scienze motorie e sportive nella scuola primaria ».
330.L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria e' prevista per la classe quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonche' di quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 335.
331.Si accede all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 « Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate » o nella classe LM-68 « Scienze e tecniche dello sport » o nella classe LM-47 « Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita' motorie » oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, che abbiano, altresi', conseguito 24 crediti formativi universitari o accademici - CFU/ CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
332.Il docente di educazione motoria nella scuola primaria e' equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non puo' essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.
333.Il contingente dei docenti di educazione motoria di cui al comma 329 e' determinato in ragione di non piu' di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l'insegnamento, rispetto all'orario di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l'orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento. In tale ultimo caso le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza, ferma restando la responsabilita' dei docenti coinvolti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare situazioni di esubero di personale.
334.I posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 335, in fase di prima applicazione, sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, da bandire negli anni 2022 e 2023. Il contenuto del bando, i termini e le modalita' di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalita' di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonche' la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo a carico dei partecipanti sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'entita' del contributo di cui al secondo periodo e' determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le relative graduatorie hanno validita' annuale e in ogni caso perdono efficacia con l'approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso.
335-bis.A decorrere dall'anno 2026, con il medesimo decreto di cui al comma 335 sono rilevati il numero di classi e il numero di posti dell'organico dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59. Al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio di ciascun anno scolastico, non si da' luogo alla rilevazione di cui al primo periodo nonche' al monitoraggio di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove la riduzione prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa.
336.I decreti di cui al comma 335 relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine e grado di istruzione distintamente per regione, con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria.
337.Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 334 non siano approvate in tempo utile per l'assunzione in ruolo dei docenti, i contratti a tempo determinato necessari possono essere attivati anche con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per le classi di concorso A-48 « Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado » e A-49 « Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado ». L'attivazione dei predetti contratti a tempo determinato e' subordinata all'adozione del decreto di cui al comma 335.
338.A decorrere dall'anno 2023, il Ministero dell'istruzione provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 329 a 337, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
339.Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessita' e alla gravosita' delle attivita' che sono chiamati a svolgere, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, e' incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
340.Per le medesime finalita' di cui al comma 339, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 339, e' incrementato di ulteriori 8,3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022, e di 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
341.Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, continuano ad operare le contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale, di cui all'articolo 4 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione in applicazione dell'articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15 luglio 2010.
342.Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 340 si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziate dall'articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
343.All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « l'anno scolastico 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « gli anni scolastici 2021/ 2022, 2022/2023 e 2023/2024 ». All'articolo 1, comma 979, della medesima legge n. 178 del 2020, le parole: « e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 40,84 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro per l'anno 2024 ».
344.Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosita' prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato, nei limiti di cui alla lettera d) del comma 345, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente.
346.L'attuazione del decreto di cui al comma 345 e' affidata agli uffici scolastici regionali.
347.Il Ministero dell'istruzione effettua, entro il termine dell'anno scolastico 2024/ 2025, una valutazione dell'impatto delle disposizioni di cui ai commi da 344 a 346 sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica.
348.All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: « 640 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 750 milioni di euro annui ».
349.Il Fondo per la cultura di cui all'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
350.Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
351.Al fine di potenziare le attivita' commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
352.Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito un fondo, denominato « Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET », con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento previsto. (31)
353.Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l'attivita' di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attivita' in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attivita' nei comuni di cui al presente comma, di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma e ai commi da 354 a 356 per l'esercizio dell'attivita' economica.
354.Per le finalita' di cui al comma 353, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprieta', non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attivita' di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma 353. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalita' dell'immobile.
355.Le agevolazioni di cui ai commi da 353 a 356 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».
356.Il contributo di cui al comma 353 e' erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 353, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
357-bis.((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199)). 357-ter.((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199)). 357-quater. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199)). 357-quinquies. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199)). 357-sexies. I soggetti presso i quali e' possibile utilizzare la Carta della cultura Giovani e la Carta del merito di cui al comma 357 ai fini del pagamento del credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura e ad ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa. I medesimi soggetti di cui al primo periodo, ai fini del pagamento del credito maturato nell'ambito delle edizioni gia' concluse riferite all'iniziativa della Carta elettronica Bonus cultura 18app di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1, comma 357, della presente legge, nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura e ad ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture entro il termine del 31 marzo 2025.
358.((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199)).
359.E' istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023 per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.
361.La restante quota del fondo di cui al comma 359 e' destinata prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni contabili di cui al comma 360, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attivita' di spettacolo dal vivo mediante l'acquisto di beni strumentali, mobili e immobili, nonche' mediante la realizzazione di opere infrastrutturali volte all'adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri e degli altri immobili utilizzati per lo svolgimento delle relative attivita'. Alle somme oggetto di finanziamento corrisponde una riserva indisponibile di pari importo.
362.Con uno o piu' decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabilite le modalita' di assegnazione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 359, nonche' le modalita' di impiego delle risorse assegnate e della relativa rendicontazione. Il commissario straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, svolge l'istruttoria propedeutica all'adozione dei decreti ministeriali di cui al primo periodo e verifica il rispetto da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche di quanto previsto dagli stessi decreti.
363.Quando la fondazione che ha ricevuto il contributo di cui al comma 360 produce nuovo disavanzo d'esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone lo scioglimento del consiglio di indirizzo o del consiglio di amministrazione e la fondazione e' sottoposta ad amministrazione straordinaria. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
364.Al fine di assicurare la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e antisismico degli istituti archivistici nonche' per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato.
365.Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi di cui al comma 364 e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalita' di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 364 nonche' le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati.
366.Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattivita' e alla promozione turistica nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente », con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024. (3)(24)
368.Per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattivita' turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate, nello stato di previsione del Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale », con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.(24)
369.Le risorse annualmente stanziate sui Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono attribuite, per la quota dell'80 per cento, per iniziative cofinanziate dalle regioni e, per la quota del 20 per cento, per iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo. Con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di attuazione dell'accesso ai Fondi di cui ai commi 366 e 368 nonche' di riparto dei medesimi Fondi. Per le risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al secondo periodo del presente comma definisce le modalita' di monitoraggio degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati, nonche' le ipotesi di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi.
369-bis.Con decreto del Ministro del turismo sono assegnate le risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368. Con riferimento alle risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al primo periodo del presente comma definisce altresi' uno specifico piano con il quale sono individuati gli interventi, con indicazione dei codici unici di progetto, dei soggetti attuatori e del cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 368, nonche' le modalita' di revoca secondo quanto previsto nel decreto di cui al comma 369.
370.Per le risorse del Fondo di cui al comma 368, da programmare su base triennale, il decreto di cui al comma 369 e' adottato entro e non oltre il 30 aprile del primo anno di ciascun triennio a decorrere dall'anno 2026, pena la revoca delle risorse della prima annualita' del triennio di riferimento. Le risorse revocate ai sensi del presente comma e del comma 369-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e vi restano acquisite.
371.Il Ministro del turismo presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attivita' svolta e sulle risorse impiegate a valere sui Fondi di cui ai commi 366 e 368.
372.Per le medesime finalita' e per garantire l'effettiva attuazione delle misure di cui ai commi da 366 a 371, all'articolo 8, comma 6-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo periodo, le parole da: « con contratto » fino a: « ventiquattro mesi » sono soppresse e, al quarto periodo, dopo le parole: « di cui al presente comma » sono inserite le seguenti: « per i primi ventiquattro mesi ».
373.All'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: « alle informazioni che vi sono contenute » sono aggiunte le seguenti: « e della loro pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, la banca dati e' accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalita' istituzionali ».
374.Per le finalita' di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
375.E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il « Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria », con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022 e a 140 milioni di euro per l'anno 2023.
376.Il Fondo di cui al comma 375 e' destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonche' a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione.
377.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio 2022-2023, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, e' definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 375.
378.Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.
379.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
380.La dotazione del Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024.
382.Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Ai fini del presente comma, si applica l'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ad eccezione dei periodi primo, terzo e quinto, e i riferimenti ivi contenuti a Expo 2020 Dubai e agli Emirati Arabi Uniti si intendono rispettivamente fatti a Expo 2025 Osaka e al Giappone. Al Commissario generale di sezione e' attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti di fornitura, servizi e lavori da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
383.Per la concessione da parte dello Stato italiano di un contributo annuale da destinare al Conto speciale del Consiglio d'Europa, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
384.Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi piu' poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonche' l'accordo di prestito di cui all'articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust, secondo le modalita' concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
385.Nell'ambito del nuovo accordo di prestito di cui al comma 384, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del Poverty Reduction and Growth Trust, la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere risorse a titolo di dono al Fondo monetario internazionale nei limiti complessivi di 101 milioni di euro, equivalenti a 83 milioni di euro di diritti speciali di prelievo, da ripartire in cinque versamenti annuali di pari importo, da effettuare per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. In relazione a quanto previsto dal presente comma ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni legislative nazionali ed europee, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 20,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da corrispondere alla Banca d'Italia entro il mese di marzo di ciascun anno.
386.Sul prestito autorizzato dal comma 384 e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
387.Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rimborsare alla Banca d'Italia, con valuta antergata al 29 giugno 2021, l'importo di 49 milioni di euro nell'anno 2022, equivalente all'importo di 40,46 milioni di diritti speciali di prelievo versato dalla Banca d'Italia al Fondo monetario internazionale e utilizzato come contributo dell'Italia al programma del medesimo Fondo a favore del Sudan, conformemente alla decisione assunta dal Ministero stesso nell'ambito dell'iniziativa sulla cancellazione del debito dei Paesi piu' poveri fortemente indebitati (HIPC).
388.Al libro terzo, titolo III, capo III, sezione II, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 620 e' aggiunto il seguente: « Art. 620-bis. - (Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa)-1. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi con il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo per finanziare l'approntamento e l'impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa a cio' destinati. La dotazione iniziale del fondo di cui al primo periodo e' pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo di cui al presente comma e' ripartito tra le diverse finalita' di impiego con decreto del Ministro della difesa, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ».
389.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 2 milioni di euro per l'anno 2029, 3,5 milioni di euro per l'anno 2030, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
390.Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo e delle persone in fuga dalle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' incrementata di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
391.Al fine di garantire la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS, e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024.
392.Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalita' di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito un apposito fondo denominato « Fondo per la strategia di mobilita' sostenibile », con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalita' di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonche' le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano. (52) (72)
393.Al fine di promuovere la sostenibilita' della mobilita' urbana, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle citta' di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, ivi comprese le attivita' di progettazione, e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028, 310 milioni di euro per l'anno 2029, 320 milioni di euro per l'anno 2030 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2022, sono definite le modalita' di assegnazione delle risorse da destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero al completamento dell'attivita' di progettazione e sono individuati gli interventi e il soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalita' di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonche' le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati.
394.Per l'accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocita' e alta capacita' (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete centrale (Core Network) della Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), e' autorizzata, in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 420 milioni di euro per l'anno 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di euro per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente comma sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente legge. (52)
395.E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 40 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di 480 milioni di euro per l'anno 2029, di 460 milioni di euro per l'anno 2030, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti 2022-2026 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e RFI. (72)
396.E' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e RFI. (50) (69) (72) (83)
397.E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e ANAS Spa. (52) (69)
399.Per le finalita' di cui al comma 398 e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2022.
400.Per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, quale contributo massimo a favore di Societa' Autostrada tirrenica Spa, al fine di assicurare il riequilibrio delle condizioni economico-finanziarie della concessione.
401.La misura del contributo, da includere nel piano economico-finanziario della societa' concessionaria, e' determinata, nel limite dello stanziamento di cui al comma 400, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili del raggiungimento delle condizioni di equilibrio e sostenibilita' tariffaria della concessione. Il piano economico-finanziario di cui al primo periodo e' predisposto da Societa' Autostrada tirrenica Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformita' alla disciplina regolatoria definita dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al livello di congrua remunerazione del capitale investito definito dalla medesima Autorita' in relazione al contributo pubblico previsto dai commi da 400 a 402 e al correlato profilo di rischio.
402.L'erogazione del contributo di cui al comma 400 e' subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione degli atti convenzionali di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' alla rinuncia da parte di Societa' Autostrada tirrenica Spa alle azioni proposte in tutti i giudizi pendenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativi al rapporto concessorio.
403.Per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, quale contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna.
404.L'erogazione del contributo di cui al comma 403, da includere nel piano economico-finanziario della societa' concessionaria Autostrada regionale Cispadana Spa, e' subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione dell'aggiornamento degli atti convenzionali, previa attestazione da parte di un primario istituto finanziario delle condizioni di bancabilita' del progetto e di sostenibilita' economico-finanziaria della concessione.
405.Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilita' stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e citta' metropolitane, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036. (52) (72)
406.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilita' rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalita', e naturali, quali eventi sismici e dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di approvazione dei piani predisposti dalle regioni, province e citta' metropolitane, di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' le procedure di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio. Con lo stesso decreto sono inoltre definiti i criteri generali per adeguare la progettazione e l'esecuzione di tali opere ai principi ambientali dell'Unione europea.
407.Per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023. I contributi di cui al periodo precedente per l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno. I contributi di cui al primo periodo per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il decreto di cui al periodo precedente in misura pari alla meta' del contributo assegnato per l'anno 2022. La popolazione di riferimento, ai fini del riparto di cui al secondo periodo, e' la popolazione residente al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, disponibile al seguente indirizzo: http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita. Entro il 30 gennaio 2022, il Ministero dell'interno da' comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
408.Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 puo' finanziare uno o piu' interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano gia' integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualita' del bilancio di previsione 2021-2023.
409.Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all'anno 2023.
410.I contributi di cui al comma 407 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 412 e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresi' rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 412.
411.Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 409 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per i contributi relativi all'anno 2023, con decreti del Ministero dell'interno.
412.Il monitoraggio degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano di cui ai commi da 407 a 411 e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022 ». Non trova applicazione l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.
413.Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 407 a 411.
414.I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco e' tenuto a comunicare tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
416.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del fondo e i criteri e le modalita' di riparto tra le regioni e le province autonome, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
417.Al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell'area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto, e' autorizzata la spesa di euro 8.800.000 per l'anno 2022.
418.Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024.
419.Le risorse di cui al comma 418 sono ripartite con le modalita' e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2-quinquies, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2022. Agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 418 si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 7-bis, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021.
420.In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, nonche' per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione pari a 500 milioni in favore del predetto investimento, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l'anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato di previsione e' altresi' istituito, per le medesime celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Le dotazioni di cui al secondo periodo relative agli anni 2022 e 2023 sono erogate, nei limiti di spesa previsti per i rispettivi anni, quale contributo forfettario per l'avvio delle attivita' di coordinamento e delle altre attivita' svolte dalla societa' di cui al comma 427. Una quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, puo' essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 422, al Commissario straordinario per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attivita' giubilari.
421.Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, e' nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, un Commissario straordinario. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario, puo' nominare uno o piu' subcommissari. Per gli oneri correlati alla gestione commissariale e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
422.Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale puo' delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori.
423.Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla societa' "Giubileo 2025" di cui al comma 427. L'ammontare di tale percentuale e' determinato in ragione della complessita' e delle tipologie di servizi affidati alla societa' "Giubileo 2025" e non puo' essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi. Il programma dettagliato deve altresi' individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse gia' disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. Il decreto di cui al comma 422 individua inoltre le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.
424.Gli interventi del programma dettagliato aventi natura di investimento sono monitorati, a cura del soggetto titolare del CUP, tramite i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per tali investimenti le informazioni relative al comma 423 sono desunte da detti sistemi.
425.Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
425-ter.In relazione agli interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del comma 422, si applicano, altresi', in quanto compatibili, le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
425-quater.Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica degli interventi di cui al comma 425-bis garantisce il rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilita', l'autonomia, la sicurezza nonche' la fruibilita' degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilita'.
426.Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonche' di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della societa' di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
427.Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonche' la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, e' costituita una societa' interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata « Giubileo 2025 », che agisce anche in qualita' di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo. In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la societa' "Giubileo 2025" puo' agire in qualita' di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alla societa' « Giubileo 2025 » non si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le societa' direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella societa' « Giubileo 2025 », anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente. In relazione agli interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422, la societa' "Giubileo 2025" puo' sottoscrivere, per l'affidamento di tali interventi, apposite convenzioni con la societa' ANAS S.p.a. in qualita' di centrale di committenza. la selezione degli operatori economici da parte della societa' ANAS S.p.a. puo' avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non e' intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si e' provveduto alla loro esecuzione secondo le modalita' previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici. In relazione alle attivita' affidate ad ANAS S.p.a., la societa' "Giubileo 2025" e' autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al comma 420 destinate alla realizzazione di interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422, oggetto di convenzione, una quota, entro il limite di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilita' analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.a. per le attivita' di investimento.
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