DECRETO 11 marzo 2022, n. 55

Type Decreto
Publication 2022-03-11
Ultimo aggiornamento 2022-05-25
State In force
Source Normattiva
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6.Il gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione e alla comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), e comma 4, lettera d-bis), del decreto antiriciclaggio, i dati statistici relativi al numero dei dinieghi di accesso di cui ai commi 2 e 3 e le relative motivazioni, riferibili all'anno solare precedente.

Note all'art. 7: - Per il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 si veda nelle note all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 25 della legge del 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi). - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura. 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati. 4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonche' presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione. 5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo. 5-bis. 6.»

Art. 8

Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati

1.Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono individuati e successivamente modificati e aggiornati le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti previsti dal presente decreto inerenti l'istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e l'accesso alle stesse. Il decreto e' adottato ed entra in vigore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3.I modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarita' effettiva in caso di accesso ai sensi degli articoli 6 e 7, commi 1 e 2, sono adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, che e' adottato ed entra in vigore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 18, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura): «Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). - 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6; b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; c) ; d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. 2. 3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale, incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1, sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo: a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi standard determinati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali di cui all'articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese; b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo; c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonche' mediante la determinazione di diritti annuali per le relative unita' locali. 5. Qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale. 6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalita' compensative tra le diverse tipologie di spesa. 7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale. 8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresi', disciplinate le modalita' di applicazione delle sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni. 9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita l'Unioncamere, e' determinata una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e premialita' istituito presso l'Unioncamere, nonche' i criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio nonche' di sostenere la realizzazione dei programmi del sistema camerale, riconoscendo premialita' agli enti che raggiungono livelli di eccellenza. 10. Per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalla camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, puo' autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto sui risultati dei progetti e' inviato al Comitato di cui all'articolo 4-bis.» - Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile): «Art. 24 (Certificazioni e copie). - 1. I certificati previsti dall'art. 8, comma 8, lettera b), della legge n. 580 del 1993 sono rilasciati sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro. 2. Dall'archivio degli atti e dei documenti sono estratte con modalita' informatiche copie integrali o parziali degli atti. Il costo di tali copie non puo' eccedere il costo amministrativo. 3. Ciascun ufficio rilascia, anche per corrispondenza o con tecniche telematiche, certificati e copie tratti dai propri archivi informatici. Per garantire la tempestivita' della trasmissione dei certificati e delle copie su tutto il territorio nazionale, ciascun ufficio puo' avvalersi del sistema informatico delle camere di commercio, secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro. 4. L'ufficio, durante il tempo necessario per l'archiviazione dei bilanci depositati, rilascia le copie, a richiesta, mediante tecniche non informatiche. 5. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto e gratuito al registro delle imprese attraverso l'interconnessione telematica attivata tra il sistema informatico delle camere di commercio e il sistema informatico dell'Amministrazione della giustizia. 6. La certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni speciali attesta la denominazione, la ditta, l'oggetto e la sede dell'impresa. 7. La certificazione delle societa' semplici esercenti attivita' agricole, costituite da soci con la qualifica di coltivatore diretto, attesta, per ciascun socio, anche la predetta qualifica.»

Sezione III Disposizioni finali

Art. 9

Rapporti con l'Agenzia dell'entrate e con gli Uffici territoriali del Governo

1.L'Agenzia delle entrate e gli Uffici territoriali del Governo forniscono a Unioncamere e al gestore le anagrafiche, comprensive di codici fiscali, delle persone giuridiche di diritto privato, dei trust e degli istituti giuridici affini, di cui siano in possesso in forza degli adempimenti prescritti dall'ordinamento vigente.

2.Le modalita' attuative della fornitura dei dati sono disciplinate con apposite convenzioni, stipulate tra Unioncamere, gli Uffici territoriali del Governo e l'Agenzia delle entrate, in ragione delle rispettive competenze.

Art. 10

Modalita' di dialogo con il sistema di interconnessione dei registri

1.Alle modalita' di dialogo con il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 22 della Direttiva 2017/1132/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, si applicano le specifiche tecniche previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2021 della Commissione del 1° marzo 2021.

Note all'art. 10: - La direttiva 2017/1132/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2017, n. L 169. - Il regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2021 della Commissione del 1° marzo 2021, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 2 marzo 2021, n. L 71.

Art. 11

Trattamento dei dati e sicurezza

1.La Camera di commercio territorialmente competente a ricevere le comunicazioni dei dati e delle informazioni ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4, e' titolare del trattamento degli stessi ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

2.I dati e le informazioni di cui al comma 1, sono resi disponibili nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese in conformita' con quanto disposto dal presente decreto e per un periodo di dieci anni decorrente o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma annuale.

3.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, in ogni caso, prima del trattamento dei dati, il gestore, per conto del titolare del trattamento, predispone un disciplinare tecnico, sottoposto alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

4.Il gestore conserva separatamente nel sistema informativo le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), adottando specifiche misure tecniche e organizzative volte ad assicurare accessi selettivi ai dati personali ivi contenuti da parte dei soli soggetti autorizzati dalla Camera di commercio a effettuare le valutazioni di cui all'articolo 7, comma 3, e rende i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi attraverso l'adozione di tecniche crittografiche.

Note all'art. 11: - Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.

Art. 12

Clausola di invarianza

1.Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti

Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle

finanze, reg.ne n. 895

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