DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 56

Type DPR
Publication 2022-04-20
Ultimo aggiornamento 2025-05-03
State In force
Source Normattiva
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4.Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, per la fruizione della licenza ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.

5.Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2, lettera b), se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al precedente comma 4. Resta esclusa ogni possibilita' di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.

Art. 20

Trattamento economico di trasferimento

2.Nelle stesse condizioni indicate al comma 1 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non oltre i sei mesi.

Art. 21

Tutela della genitorialita'

2.Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attivita' scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.

3.Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo e' escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.

4.Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 22

Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere

1.La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza straordinaria da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.

2.Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilita', e' tenuta a farne richiesta scritta al proprio comandante di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1.

3.Durante il periodo di licenza, alla dipendente e' attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio nonche' della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilita'.

4.L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.

Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante «Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»: «Art. 24. Congedo per le donne vittime di violenza di genere 1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. (Omissis).». Per il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si vedano le note all'articolo 21.

Art. 23

Licenza per aggiornamento scientifico

Note all'art. 23: Per il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si vedano le note all'articolo 21.

Art. 24

Disposizioni finali

1.Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 25

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e all'onere indiretto rilevato ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, complessivamente pari a 612.741.311 euro per l'anno 2022 e a 294.899.870 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede: a. quanto a 317.841.441 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno; b. quanto a euro 294.899.870 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Guerini, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del

Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 1283

Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»: «Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi (Omissis). 7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. (Omissis).». Per il testo dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si vedano le note alle premesse.

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