DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 57

Type DPR
Publication 2022-04-20
Ultimo aggiornamento 2025-05-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonche' il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il comma 12, dell'articolo 7, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, nel testo introdotto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 2 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2019, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2019-2021, riguardante il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo della Polizia Penitenziaria)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) per il triennio 2019-2021, sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 23 dicembre 2021 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

per la Polizia di Stato:

SIULP;

SAP;

Federazione COISP;

SIAP;

FSP Polizia di Stato - gia' UGL Polizia di Stato - ES-LS;

SILP CGIL;

per il Corpo di polizia penitenziaria:

SAPPE;

OSAPP;

UILPA PP;

SINAPPe;

USPP;

CISL FNS;

CGIL FP/PP;

FSA CNPP;

Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) per il triennio 2019-2021, concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 23 dicembre 2021 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Visti l'articolo 1 commi 436, 437 e 440 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, l'articolo 1, commi 959 e 996, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, l'articolo 30, commi 7-quater, 7-quinquies e 7-septies del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 e l'articolo 1, commi 604 e 605 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visti l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e' stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare e' stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2022 con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa e della giustizia; Decreta:

Titolo I FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1.Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2.Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122: «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.». «Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato: A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo; B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica). 3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.». «Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente. 1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate. 2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo' convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2. 3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. 5. I Lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. 6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali. 7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. 8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa. 9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza. 10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime. 11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni. 12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi. 13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018"» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2018, n. 100. - Si riporta i commi 436, 437 e 440 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»: «436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. 437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». «440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si da' luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione: a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019; b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.». - Si riporta il comma 127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.»: «127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "1.425 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.750 milioni" e le parole: "1.775 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3.375 milioni".». - Si riportano i commi 959 e 996 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.»: «959. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.». «996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno 2021, e' istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori.». - Si riporta il testo dell'articolo 30, commi 7-quater, 7-quinquies e 7-septies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.», convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106: «Art. 30 (Misure per lo sviluppo della sanita' militare e della capacita' produttiva nel settore vaccinale e antidotico). - Omissis. 7-quater. In relazione alla specificita' del ruolo prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e ai peculiari compiti svolti dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di 77 milioni di euro annui, destinata al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021. 7-quinquies. Per le medesime finalita' di cui al comma 7-quater: a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 996 e' sostituito dal seguente: "996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno 2021, e' istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori"; b) all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo"; 2) al comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo". Omissis. 7-septies. Agli oneri derivanti dal comma 7-quater, pari a 77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: a) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, 43 milioni di euro per l'anno 2030 e 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; d) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando: 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 3.038.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021; 2) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.838.400 euro per l'anno 2021, 3.861.200 euro per l'anno 2022 e 1.838.400 euro annui a decorrere dall'anno 2023; 3) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 6.568.800 euro per l'anno 2021, 4.546.000 euro per l'anno 2022 e 6.568.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023; 4) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 12.554.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021.». - Si riportano i commi 604 e 605 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.»: «604. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalita' nel 2021, con modalita' e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 605. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto e' ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nell'allegato 8 annesso alla presente legge, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue di cui al presente comma sono destinate all'incremento delle disponibilita' dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e)». Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

Nuovi stipendi

1.A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico

2.A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico

3.A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico

4.Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5.I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli artt. 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante: «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»: «Art. 2 (Sistema dei parametri stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali. 1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017. Parte di provvedimento in formato grafico 1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, e' attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente (3). 1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni e' attribuito il parametro stipendiale 154,00. 2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale e' determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2. 4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonche' alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2. 5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.». «Art. 3 (Effetti del sistema dei parametri stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.». - La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante: «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120. - Si riporta il comma 10 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»: «10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.». - Si riporta il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018"»: «3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.». Per il comma 440 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si veda nelle note alle premesse.

Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

2.I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3.La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»: «Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.». - Si riporta il testo dell'articolo 172, della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»: «Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.».

Art. 4

Indennita' pensionabile

1.A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico ((1))

Art. 5

Assegno funzionale

1.A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e riferite al sostituto commissario «coordinatore», al sovrintendente capo «coordinatore» dopo quattro anni dall'attribuzione della denominazione e all'assistente capo «coordinatore» dopo quattro anni dall'attribuzione della denominazione, sono incrementate di euro 12,00 annui.

Note all'art. 5: - Si riporta il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»: «2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente: Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 6

Importi una tantum

1.E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico

2.L'elemento retributivo di cui al comma 1 e' corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Art. 7

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

2.Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

3.Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»: «Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato, come da tabella "A" allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche: a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione; b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto. 2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

Art. 8

Lavoro straordinario

1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico ((1))

Art. 9

Trattamento di missione

Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante: «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»: «Art. 1. - Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in localita' distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennita' di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede. Per le ore residuali spettano le indennita' orarie di cui all'articolo 3 della presente legge. Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguire saltuariamente in una medesima localita' sono considerate come missione unica e continuativa quando in 30 giorni consecutivi si superino complessivamente 240 ore. Il cambiamento di localita' nell'espletamento di una missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo sempreche' la distanza minima fra le due localita' sia almeno di 30 chilometri. Per le qualifiche non indicate nella tabella allegata alla presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.».

Art. 10

Orario di lavoro

1.Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00.

Note all'art. 10: - Si riporta il comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018"»: «4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.».

Art. 11

Indennita' di rischio

Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 1 e la tabella A nonche' l'art. 3 e la tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato»: «Art. 1 (Indennita' di rischio). - Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato, che fruiscono dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, compete, ai sensi dell'art. 4 della legge predetta, una indennita' giornaliera di rischio per le prestazioni di lavoro, di cui all'unita tabella A, comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumita' personale. Detta indennita' corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione ai gruppi indicati nella citata tabella A: Parte di provvedimento in formato grafico Resta fermo l'obbligo per le amministrazioni interessate di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonche' delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrita' fisiopsichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.». «Tabella A Gruppo I Prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi di istituto dei servizi antincendi e della protezione civile, compresa anche l'attivita' di addestramento e le esercitazioni. Gruppo II 1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti, in zona controllata superiori a 1,5 rem annuali. 2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua a sostanze chimiche ad alta tossicita', o ai prodotti radiotossici di cui alla tabella 1 annessa al decreto 6 giugno 1968 emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanita'. 3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi alla nitroglicerina. Gruppo III 1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti inferiori a 1,5 rem annuali. 2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione o esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo I dell'allegata tabella B. 3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi non alla nitroglicerina e di propellenti liquidi e solidi. 4) Prestazioni di lavoro comportanti esposizione diretta e continua ai rischi derivanti dalla soffiatura del vetro con mezzi non meccanici. 5) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua ai rischi derivanti dalla costruzione e manutenzione di opere marittime, lagunari e lacuali, compreso escavo porti, purche' eseguite in aria compressa. Gruppo IV 1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo II della allegata tabella B. 2) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a onde elettromagnetiche fino a 10 cm. la cui intensita' possa superare 10 mw/cm². 3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori o ultrasuoni superiori a 95 decibel in luogo aperto o a 85 decibel in luogo chiuso. 4) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a polveri industriali silicee e di amianto e loro composti o derivati. 5) Prestazioni di lavoro in istituti sperimentali o laboratori scientifici o di restauro comportanti esposizione diretta e continua, anche se non contemporanea, ai prodotti tossici e alle sostanze nocive contemplate nel presente regolamento. Gruppo V 1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo III della allegata tabella B. 2) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a raggi ultravioletti ed infrarossi ad elevata intensita' nelle applicazioni di tipo industriale e nella saldatura ad arco. 3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso. 4) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla costruzione e manutenzione di opere marittime, lagunari e lacuali, compreso escavo porti, eseguite con macchinari sintetici su chiatte o natanti. 5) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a vibrazioni o scuotimenti per l'impiego di utensili ad aria compressa o ad asse flessibile nelle opere di costruzione, installazione, manutenzione e rimozione di impianti o di demolizione di macchinari o apparecchiature metalliche. 6) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla fusione o conio dei metalli. 7) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con autotreni, autoarticolati, mezzi fuoristrada ed altri veicoli, per trasporto di cose, con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico. 8) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui [8], nonche' lavori di manutenzione stradale in presenza di traffico. 9) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo impiego, esposizione, contatto con materiali contaminati da virus, nonche' da germi patogeni o da prodotti tossici del metabolismo batterico. 10) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallico. 11) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla concia delle pelli o dalla lavorazione del crine. 12) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori in fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio, o da lavori di bonifica in terreni paludosi. 13) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua alla inalazione di polveri vegetali e minerali non silicee e di quelle derivanti dall'apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre di cotone, lino, canapa, juta e dalla filatura e tessitura della canapa e della juta o dalla lavorazione di fibre sintetiche. 14) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua da parte di personale tecnico-specialistico a rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' istituzionale di vigilanza su stabilimenti, istituzioni, impianti o persone ai fini della osservanza delle norme di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro e pubblica, in relazione alle voci e gruppi di attivita' previste nelle tabelle A e B del presente regolamento, nonche' prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio del controllo sanitario di persone, animali, piante e di prodotti animali e vegetali, nei posti di confine, porti, aeroporti e dogane interne aperti al traffico internazionale. 15) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' istituzionale delle funzioni di controllo e di assistenza tecnica nelle attivita' previste dalle tabelle A e B del presente regolamento. 16) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'attivita' di guardia giurata nei servizi di sorveglianza oppure di attivita' di sorveglianza di impianti per i quali si concretano le condizioni di rischio sia nell'accesso che nello svolgimento dell'attivita' stessa. 17) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attivita' boschive di taglio ed esbosco.». «Art. 3 (Operatori subacquei). - Agli operatori subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una indennita' di rischio nelle misure e con le modalita' di cui all'unita tabella C. Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione. Le apparecchiature di immersione il cui impiego da' titolo alla corresponsione delle indennita' di cui al primo comma sono le seguenti: a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di decompressione a bardo, a terra e subacquea, campane di salvataggio; b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella C): autorespirature o respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi articolati; torrette batiscopiche; c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso. Gli assistenti sanitari che operano all'interno di camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di impiego. L'indennita' di cui al presente articolo non e' cumulabile con le altre analoghe indennita' previste dal presente regolamento. Nei casi di infortunio o di infermita' dipendenti da causa di servizio inerente all'attivita' di immersione, l'indennita' e' dovuta, nei giorni di assenza dal servizio, in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese, delle indennita' orarie percepite nel semestre precedente.». «Tabella C Indennita' di rischio per operatori subacquei Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 12

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennita' supplementari

1.Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, le indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

2.Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, e' da considerarsi in servizio.

Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante: «Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare»: «Art. 8 (Indennita' supplementare di marcia e prontezza operativa). - Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 8 ore, spetta l'indennita' supplementare di marcia nella misura mensile del 180 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e alla anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Agli allievi delle accademie militari, agli allievi ufficiali di complemento, agli allievi sottufficiali, ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le indennita' di cui ai commi precedenti sono corrisposte nella misura mensile di lire 90.000 e ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette forze armate nella misura mensile di lire 60.000.».

Art. 13

Indennita' di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS)

1.L'indennita' mensile di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e' rideterminata dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 1° gennaio 2022, in relazione alla qualifica e all'anzianita' di servizio, nella misura indicata nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico

2.L'indennita' di cui al comma 1 e' cumulabile anche con l'indennita' mensile pensionabile, secondo le modalita' e le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505.

3.Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del Nucleo centrale operativo di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, e' corrisposta l'indennita' di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»: «Art. 9 (Indennita' di impiego per il personale del Nucleo operativo di sicurezza - NOCS). - 1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneita' per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, e' attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un'indennita' mensile stabilita in relazione alla qualifica e all'anzianita' di servizio nella misura indicata nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' cumulabile anche con l'indennita' mensile pensionabile, secondo le modalita' e le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505. 3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del Nucleo centrale di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, e' corrisposta l'indennita' di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.». - Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, recante «Adeguamento di alcune indennita' spettanti alle forze di polizia.». «A decorrere dalla stessa data e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia, le indennita' di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187 , sono cumulabili con l'indennita' mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, delle quali indennita' la piu' favorevole e' cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento.».

Art. 14

Indennita' di presenza notturna e festiva

Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»: «Art. 12 (Indennita' di presenza notturna e festiva ed altre indennita'). - 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di € 4,10 per ciascuna ora.». - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005»: «Art. 6 (Indennita' di presenza festiva). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.».

Art. 15

Indennita' per servizio aviolancistico

1.A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, e' impiegato in qualita' di direttore di lancio o addetto alla sicurezza lancio, e' corrisposta l'indennita' per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.

Art. 16

Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza

1.A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, nell'ambito delle attivita' delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale della Polizia di Stato in servizio presso gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, spetta un'indennita', per turno di servizio, di euro 5,00 per le fasce serali e di euro 10,00 per le fasce notturne, in relazione all'effettivo impiego nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative delle questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati di pubblica sicurezza e dalle sale operative o dalle sale radio degli uffici di Specialita'. Nelle fasce serali e notturne sono ricomprese, rispettivamente, le fasce orarie dalle 19 alle 01, ovvero dalle 18 alle 24 o dalle 19 alle 24, e le fasce orarie dalle 01 alle 07, ovvero dalle 24 alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07.

2.L'indennita' di cui al comma 1 spetta anche al personale che nelle medesime fasce orarie presta servizio nelle sale operative di cui al medesimo comma 1 e concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unita' operative esterne.

3.L'indennita' di cui al comma 1 spetta anche al personale in servizio negli uffici ivi indicati che, nelle stesse fasce orarie, con turni di servizio di durata non inferiore alle tre ore continuative, sulla base di ordini formali di servizio, concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unita' operative esterne sotto il coordinamento delle sale operative di cui al medesimo comma.

4.Al personale impiegato occasionalmente in servizi di controllo del territorio organizzati in turni continuativi nelle fasce di cui al comma 1, l'indennita' di cui al medesimo comma viene corrisposta in ragione dei turni di servizio effettuati.

5.L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con l'indennita' di missione e con le indennita' di ordine pubblico di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164, ferme restando le disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attivita' di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, per le quali e' attribuito il compenso per le attivita' di controllo del territorio e l'indennita' di ordine pubblico. ((1))

6.Con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero dei turni in relazione ai quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie.

Art. 17

Indennita' per il personale in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber

1.A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche professionali nel settore cyber, individuate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, in servizio nelle strutture centrali e periferiche dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazioni, impiegato nei servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale e nella tutela della sicurezza delle reti, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego.

2.L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, altresi', con la stessa decorrenza al personale della Polizia di Stato, in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in attivita' di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici, delle comunicazioni elettroniche e di risposta agli eventi di sicurezza informatica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3.Con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero delle giornate in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione delle stesse per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie. ((1))

Art. 18

Indennita' di specificita' del Corpo di polizia penitenziaria

1.A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di vigilanza ed osservazione detenuti nelle sezioni detentive, di traduzione o di piantonamento di detenuti, nonche' al personale individuato ai sensi dell'articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 spetta un'indennita', per ciascun turno di servizio, non inferiore alle tre ore continuative, di euro 1,50. ((1))

2.Con determinazioni del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunita' sono stabiliti annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero dei rispettivi turni in relazione ai quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute e straordinarie di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie.

Art. 19

Indennita' 41-bis vigilanza detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 14,00 non cumulabile con l'indennita' per servizi esterni.

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