DECRETO 13 aprile 2022, n. 101
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, v. le note all'art. 4. - Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente: «Art. 6 (Utilizzo del domicilio digitale). - 1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee guida. 1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni e' effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.] 1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti e' l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e' l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo e' l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater. 1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformita' della copia informatica del documento notificato all'originale e' attestata dal responsabile del procedimento in conformita' a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis. 2. - 2-bis.».
Art. 6
Requisiti finanziari
1.Per l'iscrizione nell'albo sono richieste le misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria di cui all'articolo 1, comma 807 della citata legge n. 160 del 2019.
2.L'esistenza del requisito finanziario del capitale interamente versato non puo' essere comprovata con l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 1, comma 807, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, v. le note alle premesse. - Il testo dell'art. 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, e' il seguente: «Art. 89 (Avvalimento). - 1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacita' di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacita' di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacita' sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacita' di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonche' il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporra' dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresi', alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtu' del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullita', la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacita' economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacita' tecniche e professionali, questi puo' avvalersi, se necessario, della capacita' di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'ambito temporale di validita' del sistema di qualificazione. 3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacita' l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresi' indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purche' si tratti di requisiti tecnici. 4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. 5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 6. E' ammesso l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie. L'ausiliario non puo' avvalersi a sua volta di altro soggetto. 7. In relazione a ciascuna gara non e' consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu' di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 8. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale e' rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria puo' assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonche' l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorita' tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresi' l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicita'. 10. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 11. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonche' i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.».
Art. 7
Requisiti tecnici
Art. 8
Requisiti di onorabilita' e professionalita'
Note all'art. 8: - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226. - Il codice civile, libro V - Del lavoro, titolo XI, reca "Disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi". - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81.
Art. 9
Cause di incompatibilita'
2.Resta ferma l'applicazione delle altre norme in materia di incompatibilita' previste, in via generale, dalla legislazione vigente.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, e' il seguente. «Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. 3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti. 3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative. 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica. 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. 7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. 11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. 12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. 13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica , tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. 15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.».
Art. 10
Iscrizione nell'albo
1.L'iscrizione nell'albo e' subordinata al riconoscimento da parte della Commissione nei confronti degli organi societari e dei soci delle societa' dei prescritti requisiti di onorabilita' e professionalita' e dell'assenza di cause di incompatibilita' di cui agli articoli 8 e 9, nonche', nei confronti delle societa', dell'idoneita' finanziaria, tecnica e organizzativa alla gestione delle attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali di cui agli articoli 6 e 7. L'iscrizione e' altresi' subordinata alla verifica della sussistenza delle dichiarazioni di cui all'articolo 5.
Art. 11
Attestazione dell'iscrizione nell'albo
1.Per la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelli di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali e delle attivita' di supporto di cui all'articolo 1, comma 2, l'iscrizione nell'albo e' attestata, a norma del citato articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da apposita autocertificazione. L'eventuale inesistenza dei requisiti attestati comporta, oltre a quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche la cancellazione dall'albo e la decadenza dalle gestioni, ai sensi degli articoli 14 e 16.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, v. le note all'art. 4. - Il testo dell'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' il seguente: «Art. 76 (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e' aumentata da un terzo alla meta'. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.».
Art. 12
Obblighi degli iscritti in ordine alla revisione annuale
Art. 13
Poteri istruttori e vigilanza
1.Al fine di consentire alla Commissione la valutazione dei requisiti per l'iscrizione e per la verifica della loro permanenza, nonche' l'adozione dei prescritti provvedimenti in ordine alla gestione dell'albo, la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze effettua, a supporto della Commissione medesima, le attivita' istruttorie da questa ritenute necessarie per verificare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento.
2.Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della Guardia di finanza che, nell'esercizio dei poteri ad essa istituzionalmente attribuiti, acquisisce informazioni relativamente agli iscritti, ai richiedenti l'iscrizione nonche' agli enti affidanti.
Art. 14
Cancellazione dall'albo
1.La cancellazione dall'albo puo' essere richiesta dalla societa' iscritta in qualsiasi momento.
3.La cancellazione dall'albo comporta la decadenza da tutte le gestioni.
Note all'art. 14: - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91. - Per il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, v. le note alle premesse.
Art. 15
Sospensione dell'iscrizione nell'albo
2.La Commissione assegna un termine non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi giorni, ulteriormente prorogabile fino a un massimo di altri centoventi giorni, per la regolarizzazione degli adempimenti prescritti, decorso inutilmente il quale procede alla cancellazione a norma dell'articolo 14, comma 2.
3.La sospensione dall'albo inibisce la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi ma non comporta decadenza dalle gestioni in atto.
Note all'art. 15: - Il Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 4 maggio 2016, n. 119. - Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante le disposizioni sul codice dell'amministrazione digitale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.
Art. 16
Decadenza
Art. 17
Effetti della decadenza
1.La societa' decaduta cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio, e' privata di ogni potere in ordine alle procedure di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle entrate dell'ente affidante ed e' tenuta all'immediata consegna di tutta la documentazione inerente il servizio affidato. La mancata consegna comporta l'escussione da parte dell'ente affidante della cauzione prestata a garanzia della gestione.
2.Nel caso di decadenza dalla gestione, il rappresentante legale dell'ente locale diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attivita' inerente il servizio e procede, per il tramite dei competenti uffici, all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il gestore stesso.
Art. 18
Provvedimento di cancellazione, sospensione e decadenza
1.La cancellazione, la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni sono disposte con apposito provvedimento della Commissione, a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al gestore alcun diritto ad indennizzo.
Note all'art. 18: - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Capo II Commissione per la gestione dell'Albo
Art. 19
Composizione della Commissione
3.Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti della Commissione dichiarano ai sensi del citato articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilita' di cui al comma 2.
4.Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario in servizio presso la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze con profilo professionale non inferiore ad area III, che puo' essere sostituito da un impiegato con pari qualifica.
Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, v. le note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, v. le note all'art. 4.
Art. 20
Competenze della Commissione
1.La Commissione provvede all'esame delle istanze di iscrizione e della relativa documentazione, al fine di valutare il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti tecnici, finanziari, di onorabilita' e professionalita' necessari per l'iscrizione e di verificare la sussistenza delle dichiarazioni di cui all'articolo 5 e l'assenza delle cause di incompatibilita'. La Commissione dispone altresi' in ordine ai necessari adempimenti istruttori, da effettuare per il tramite della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2.La Commissione provvede all'esame delle richieste di cancellazione e sospensione dall'albo, alla revoca o decadenza dalla gestione, nonche' alla revisione della sussistenza dei requisiti necessari per il permanere dell'iscrizione, a norma del citato articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Art. 21
Funzionamento della Commissione
1.Le riunioni della Commissione sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza. A parita' di voti prevale quello del presidente.
2.Il funzionamento della Commissione e' disciplinato con norme deliberate dalla Commissione stessa.
3.I verbali che contengono, anche in allegato, le deliberazioni della Commissione sono sottoscritti, anche in forma digitale, dal presidente, dal segretario e da tutti i membri presenti alla riunione. Le comunicazioni delle deliberazioni sono effettuate dal presidente della Commissione.
Art. 22
Durata in carica dei componenti
1.I componenti della Commissione durano in carica per tre anni e possono essere confermati nell'incarico.
2.In caso di sostituzione di uno dei componenti della Commissione nel corso del triennio, il sostituto dura in carica per il residuo periodo.
3.Ai componenti della Commissione e al segretario non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.
Capo III Disposizioni finali
Art. 23
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1.Il decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, recante il «Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» e il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 2000, n. 89, concernente il «Regolamento recante norme relative alla commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da adottare ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono abrogati.
2.Le iscrizioni nell'albo eseguite ai sensi del citato decreto n. 289 del 2000 continuano a produrre effetti anche a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento. Gli iscritti presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, una dichiarazione, resa ai sensi del citato articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in cui attestano l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione nell'albo.
3.I membri della Commissione nominati a norma del menzionato decreto n. 89 del 2000 rimangono in carica fino alla nomina della Commissione di cui al precedente articolo 19, effettuata con decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 24
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 aprile 2022 Il Ministro: Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1134
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)