DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2022, n. 121

Type DPR
Publication 2022-06-17
Ultimo aggiornamento 2025-09-04
State In force
Source Normattiva
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10.Resta ferma la destinazione al fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 delle risorse di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251. Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.

11.Gli oneri di cui al comma 4 rimangono a valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.

Art. 8

Indennita' di servizio operativo

1.Al fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali all'attivita' di servizio l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli operativi, specialistici e ai ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 e' riconosciuta l'indennita' di servizio operativo.

2.L'indennita' di servizio operativo e' attribuita al personale di cui al comma 1 che effettua turnazioni o orario giornaliero, assegnato a funzioni correlate all'attivita' operativa di soccorso nonche' ad altri servizi operativi di istituto.

6.A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, per le attivita' svolte dal personale di cui al comma 2, e' riconosciuta, in ragione della qualifica di appartenenza e del connesso grado di responsabilita', una maggiorazione dell'indennita' di cui al presente articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo di euro 881.098 annui: euro 1,00 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 1,20 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 2,00 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua turnazioni di dodici ore; euro 1,15 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 1,40 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 2,30 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua turnazioni di dodici ore; euro 1,30 al giorno, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 1,55 al giorno, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 2,60 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua turnazioni di dodici ore; euro 1,35 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 1,60 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 2,70 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore; euro 1,40 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 1,70 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 2,80 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore.

7.Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, possono essere destinate nell'ambito degli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad incrementare le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 5, a decorrere dall'anno 2022.

8.L'indennita' di servizio operativo non e' cumulabile con le indennita' di cui agli articoli 7 e 9 ed e' cumulabile con gli emolumenti spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

9.L'indennita' di cui al comma 1 compete al personale dichiarato parzialmente inidoneo al servizio di istituto che permane nel settore operativo, laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

10.Resta ferma la destinazione al fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 delle risorse di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251. Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.

11.Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 rimangono a valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.

Art. 9

Indennita' di funzione tecnica e professionale

1.Al fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali all'attivita' di servizio l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza, e' riconosciuta l'indennita' di funzione tecnica e professionale.

2.L'indennita' di funzione tecnica e professionale e' attribuita al personale di cui al comma 1 che effettua orario giornaliero o turnazioni in considerazione delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza, anche a integrazione delle attivita' svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

3.L'indennita' di funzione tecnica e professionale sostituisce il compenso di produttivita' giornaliera di cui all'articolo 3 dell'accordo stralcio del 8 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6.A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, per le attivita' svolte dal personale di cui al comma 1, e' riconosciuta, in ragione della qualifica di appartenenza e del connesso grado di responsabilita', una maggiorazione dell'indennita' di cui al presente articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo di euro 365.732 annui: euro 0,52 al giorno, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 0,62 al giorno, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 1,04 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore; euro 0,60 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 0,72 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 1,20 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore; euro 0,68 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 0,81 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 1,35 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua turnazioni di dodici ore; euro 0,70 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 0,84 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 1,40 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore; euro 0,73 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 0,88 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 1,45 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore.

7.Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, possono essere destinate nell'ambito degli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad incrementare le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 5, a decorrere dall'anno 2022.

8.L'indennita' di funzione tecnica e professionale non e' cumulabile con le indennita' di cui agli articoli 7 e 8.

9.Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.

10.Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 rimangono a valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.

11.Con accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono altresi' definiti, nell'ambito delle attivita' svolte dal personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza del medesimo Corpo nazionale e per un importo pari a euro 300.000 annui, specifici interventi volti a incentivare la produttivita' del personale medesimo. ((1))

Art. 10

Pronta disponibilita'

1.Al fine di integrare il dispositivo di soccorso in caso di calamita' e assicurare il pronto impiego in caso di necessita', e' istituito il servizio di pronta disponibilita' del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assegnato alle strutture centrali e territoriali con particolare riferimento al personale che espleta attivita' specialistiche e specializzate.

2.Il personale, individuato prioritariamente su base volontaria e con criteri di equita' e di rotazione, incaricato dal dirigente per il servizio di pronta disponibilita', e' tenuto a garantire la costante contattabilita', l'arrivo alla sede di servizio con la massima tempestivita' e comunque entro un'ora dalla convocazione. Il personale e' considerato in orario straordinario dall'ingresso in sede fino alla conclusione delle attivita' che hanno determinato il richiamo.

3.((Ferma restando l'osservanza di un periodo di recupero psico-fisico tra turni di servizio e di pronta disponibilita' di almeno 12 ore, con appositi accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono definite: a) le modalita' di contatto e di svolgimento dei servizi di pronta disponibilita' diurna e notturna del personale che espleta attivita' specialistiche e specializzate, del personale che espleta funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e del personale dei ruoli tecnico-professionali nonche' gli eventuali limiti massimi di turni mensili individuali; b) le misure del compenso per l'effettuazione del servizio di pronta disponibilita', nel limite di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del presente decreto e dell'eventuale relativa maggiorazione, a decorrere dall'anno 2026, per i casi di impiego effettivo nei servizi istituzionali inferiori a due ore; c) l'implementazione delle misure di cui alla lettera b), nel limite delle risorse stanziate, a decorrere dall'anno 2022, nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.))

4.Al personale del ruolo degli ispettori antincendi, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative dell'articolo 65, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, ferma restando l'eventuale revisione dei vigenti accordi integrativi nazionali anche in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

5.La corresponsione dei compensi di cui al presente articolo decorre dal perfezionamento degli accordi di cui al comma 3.

Art. 11

Alimentazione del Fondo di amministrazione

3.La costituzione del fondo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 avviene nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

4.Il fondo di cui al comma 1 e' incrementato rispettivamente di euro 26.196, di euro 32.964 e di euro 24.449 per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Note all'art. 11: - Per il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, si veda nelle note all'articolo 7. - Per il testo dell'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, si veda nelle note all'articolo 10. - Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»: «Art. 37. (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti). - 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalita' della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l'individuazione delle modalita' della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalita' delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. 3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni gia' in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma 2. 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. 7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo. 7-bis. La formazione di cui al comma 7 puo' essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. 7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificita' della formazione nonche' l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attivita' formative devono essere svolte interamente con modalita' in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. 8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 11. Le modalita', la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50 lavoratori. 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attivita' del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivita' di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. 14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, e' riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalita' di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.» - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, recante: «Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»: «Art. 17. (Convenzioni). - 1. Gli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale, e il Dipartimento della pubblica sicurezza stipulano con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base, rispettivamente, del centro di responsabilita' "Protezione civile e servizi antincendi" e del centro di responsabilita' "Pubblica sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 2. Gli introiti derivanti dalle attivita' formative e addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati al capitolo concernente il Fondo per la produttivita' collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.» - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante «Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 339: «Art. 3. - 1. Per le finalita' di cui al presente decreto, le regioni, fermo restando il disposto di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'interno, per l'utilizzo, compatibilmente con le contingenti disponibilita', di personale e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assumendone in carico le relative spese. 2. Le regioni provvederanno a versare gli importi previsti dalle convenzioni su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.» - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: «3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40 per cento al fine dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della qualita' del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento al fine di assicurare la valorizzazione di una piu' efficace attivita' di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare all'istituzione di una speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»: «365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': a) - b) Omissis c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.» - Si riporta il testo dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»: «Art. 43. (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttivita'). - 1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonche' una migliore qualita' dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. 2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attivita' pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonche' eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune puo' inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonche' i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalita' tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilita' di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi cosi' ottenuti, pari al 5 per cento, e' destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilita' che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilita' di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalita', con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attivita' non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonche' ogni altra disposizione speciale in materia. 3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilita' che hanno effettuato la prestazione. 5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilita' amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La meta' degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio e' pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo e' destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione. 6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unita' previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), nonche' alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unita' previsionale di base "accordi ed organismi internazionali" (interventi), di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio e affari finanziari". 7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le modalita' determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del "comparto Ministeri", ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334

Art. 12

Utilizzo del Fondo di amministrazione

2.I limiti spesa di cui al comma 1, lettere a) e b) non operano con riferimento alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri medesimi.

3.Le risorse di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto anche nelle more dell'accertamento per ciascun anno di competenza della consistenza delle risorse di cui ai successivi commi 2 e 3, del suddetto articolo, fermo restando quanto previsto dal comma 1 per la corresponsione degli emolumenti accessori in base alle vigenti disposizioni, sono utilizzate per promuovere il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali, con la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato da definire mediante accordi integrativi nazionali ovvero accordi decentrati di livello centrale e periferico.

5.Le risorse di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto, all'esito dell'accertamento della relativa consistenza, possono essere utilizzate, con ricorso ad accordi integrativi nazionali, per l'implementazione degli emolumenti accessori di cui al comma 1, potendo superare il limite di spesa ivi indicato, nonche' di quelli definiti ai sensi del comma 4.

Art. 13

Importi una tantum

1.E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico

2.L'elemento retributivo di cui al comma 1 e' corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a quindici giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a quindici giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Art. 14

Trattamento di trasferta

3.Al personale inviato in trasferta a supporto di delegazioni ufficiali dell'amministrazione, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, spettano i rimborsi e le agevolazioni previsti per i componenti della predetta delegazione.

5.Al personale che svolge le attivita' di cui al comma 4 spetta la somma forfettaria onnicomprensiva e giornaliera di euro 20,66 lordi in luogo del rimborso del costo per il pasto e di euro 20,66 lordi per il pernottamento.

6.Al personale che fruisce del rimborso di cui al comma 2 spetta l'indennita' di cui al comma 1, lettera a), primo alinea, ridotta del settanta per cento; non e' ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera.

7.Al personale inviato in trasferta spetta un'anticipazione non inferiore al settantacinque per cento del trattamento complessivo presumibilmente maturato ai sensi del presente articolo.

8.L'indennita' di cui al comma 1, lettera a), non spetta in caso di trasferte di durata inferiore alle quattro ore. Nel caso di sostituzioni necessarie per assicurare la composizione delle squadre di soccorso nell'ambito del territorio provinciale in cui insiste la sede di servizio, il dipendente si avvale della mensa obbligatoria di servizio, qualora disponibile ovvero ha diritto ai servizi sostitutivi della mensa. Resta fermo il riconoscimento dei rimborsi previsti dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

9.Ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, l'indennita' di cui al comma 1, lettera a), non spetta laddove la sede di destinazione coincida con la localita' di residenza ovvero di dimora abituale, comunicata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

10.Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi duecentoquaranta giorni di trasferta continuativa nella medesima localita'.

11.Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e successive modifiche e integrazioni.

12.E' disapplicato, limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 31 dicembre 2021, l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 aprile 2002 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 maggio 2000.

13.((Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione e' rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario a tariffa base.))

Titolo II ISTITUTI NORMATIVI

Art. 15

Tutela legale

1.Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indagato o imputato ovvero convenuto in giudizio per responsabilita' civile e amministrativa per fatti inerenti al servizio, che intenda avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio dell'Amministrazione, una somma che, anche in modo frazionato, non puo' superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.

2.Resta ferma la disciplina dei rimborsi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135.

Note all'art. 15: Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135: «Art. 18. (Rimborso delle spese di patrocinio legale). - 1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilita' civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilita'. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.»

Art. 16

Orario di servizio

1.L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Orario di servizio). - 1. L'orario di servizio delle strutture operative centrali e territoriali in cui si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' fissato, di norma, in ventiquattro ore continuative. 2. L'orario di servizio degli uffici non operativi centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' fissato di norma dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedi' al venerdi' ed e' articolato al fine di accrescere l'efficienza dell'Amministrazione tenendo presenti le finalita' e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalita' maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in generale.».

Art. 17

Orario di lavoro

Note all'art. 17: - Per il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificato dal presente decreto si veda nelle note all'art. 7.

Art. 18

Particolari articolazioni dell'orario di lavoro

Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificato dal presente decreto: «Art. 9. (Particolari articolazioni dell'orario di lavoro). - 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge, in alternativa alle tipologie di orario di lavoro di cui all'articolo 8, altre particolari articolazioni dell'orario di lavoro, correlate: a) all'esigenza di assicurare il soccorso tecnico urgente in caso di eventi calamitosi; b) all'ubicazione delle sedi di servizio, con particolare riferimento ai distaccamenti delle isole minori; c) a peculiari caratteristiche dei servizi di istituto e di soccorso tecnico urgente; d) alle esigenze dei reparti volo in relazione ai limiti di impiego degli equipaggi di volo fissati dall'Autorita' aeronautica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; e) alle specifiche esigenze dei distaccamenti aeroportuali in relazione all'orario di operativita' dello scalo; f) alle esigenze di assicurare la continuita' dei servizi informatici e di telecomunicazioni nonche' delle attivita' tecnico-professionali correlate al soccorso. 2. Il personale dei ruoli di rappresentanza svolge particolari articolazioni dell'orario di lavoro, organizzato anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, correlate: a) alle esigenze del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse in relazione all'attivita' sportiva agonistica nonche' di allenamento e di preparazione atletica individuale e collegiale; b) alle esigenze della Banda musicale in relazione all'attivita' concertistica, alle relative prove, nonche' allo studio e alla preparazione individuale. 3. I criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) ed f) e al comma 2, sono oggetto della procedura di concertazione di cui all'articolo 35.»

Art. 19

Orario di lavoro del personale che presta servizio nelle isole minori

1.Al fine di assicurare la continuita' del servizio di soccorso tecnico urgente, il personale operativo che presta servizio presso i distaccamenti di Lampedusa, Lampedusa Aeroporto, Pantelleria, Pantelleria Aeroporto, Lipari, Ischia, Capri, La Maddalena, Portoferraio, Venezia Lido, non ivi residente, effettua un orario di lavoro articolato in turni di 24 ore di lavoro e 72 ore di riposo.

2.Il personale operativo che presta servizio nelle isole minori, ivi residente, effettua un orario di lavoro articolato secondo l'ordinaria turnazione 12/24 - 12/48, ovvero, in alternativa, 24/72 previa procedura di concertazione con le organizzazioni sindacali a livello locale da attivarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3.In caso di eccezionali situazioni dovute ad avversita' meteorologiche, che non rendano possibili i collegamenti aerei e navali, il personale in servizio nella sede insulare puo' essere trattenuto in servizio oltre l'orario di cui ai commi precedenti, con corresponsione di compenso straordinario, dando l'informazione alle delegazioni locali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.

Art. 20

Individuazione dei distaccamenti disagiati

1.I distaccamenti da considerarsi sedi disagiate sono individuati con decreto del Capo Dipartimento, su proposta del Capo del Corpo, sulla base dei seguenti criteri: comuni con meno di 15.000 abitanti, classificati dall'Agenzia per la coesione territoriale come zone di cintura distanti oltre 100 km dal capoluogo di provincia ovvero come aree interne; distanza del distaccamento dalla sede centrale del Comando; tempo di percorrenza dalla sede del distaccamento alla sede centrale del Comando in relazione alla situazione plano-altimetrica delle vie di comunicazione stradali; assenza di una stazione ferroviaria nel comune sede del distaccamento che garantisca adeguati collegamenti in corrispondenza delle fasce orarie di cambio turno; altimetria massima del percorso stradale di collegamento dal distaccamento alla sede centrale del Comando anche in relazione alle caratteristiche della zona climatica.

2.Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile definisce i parametri applicativi dei criteri di cui al comma 1, ((previa contrattazione integrativa)).

3.Il personale operativo non residente nei comuni sede dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con essi confinanti effettua un orario di lavoro articolato in turni di 24 ore di lavoro e 72 ore di riposo. Il personale operativo residente nei comuni sede dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con essi confinanti effettua un orario di lavoro articolato secondo l'ordinaria turnazione 12/24 - 12/48, ovvero, in alternativa, 24/72, previa concertazione a livello locale, da attivarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4.A seguito di richiesta motivata del Comandante, previa informazione delle delegazioni locali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, una sede territoriale puo' essere, con decreto del Capo Dipartimento su proposta del Capo del Corpo, considerata disagiata per un periodo di tempo determinato, non superiore a ventiquattro mesi ovvero fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, se ubicata in territorio per cui sussiste la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in presenza di situazioni temporanee del tutto eccezionali che compromettono le infrastrutture viarie.

Art. 21

Emergenze locali

1.((Per emergenze di durata continuativa presumibilmente superiore a 48 ore e per le quali non e' stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il personale inviato in missione svolge, nei limiti della durata dell'emergenza e nell'ambito dello specifico monte ore di lavoro straordinario autorizzato annualmente con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il seguente orario di lavoro: a) operazioni di ricerca e soccorso di persone disperse o in imminente pericolo di vita: 24 ore su 24; b) operazioni di soccorso e primarie attivita' di messa in sicurezza e mitigazione del rischio residuo: 16 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attivita' nel periodo di riposo obbligatorio; c) operazioni di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione fino al cessare delle esigenze: 13 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attivita' nel periodo di riposo obbligatorio.))

2.((Nei casi di cui al comma 1 l'avvicendamento del personale appartenente ad altre regioni avviene di norma entro settantadue ore, sulla base di quanto pianificato e disposto dal direttore regionale o interregionale competente per territorio che assicura il coordinamento dell'impiego delle risorse pervenute, anche ai fini della gestione logistica e amministrativa. La movimentazione del personale proveniente da altre regioni e' disposta dalla Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo per il tramite del Centro Operativo Nazionale (CON). La gestione delle attivita' tecniche e operative e' assicurata in modo da garantire la piena continuita', sotto la direzione tecnica del Comandante dei vigili del fuoco competente per territorio che attesta lo svolgimento dei servizi.))

3.Al rientro in sede il personale impiegato nelle emergenze di cui al comma 1 deve osservare un periodo di riposo per il recupero psico-fisico di almeno ventiquattro ore, sulla base delle attivita' espletate. I turni di servizio, ove ricompresi nel periodo di riposo, devono essere recuperati.

Art. 22

Mensa

1.Per il personale impiegato in turnazioni di almeno dodici ore continuative l'orario di lavoro e' comprensivo del tempo per la consumazione del pasto. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei servizi di ristorazione in essere, i pasti diurno e serale sono, di norma, fruiti gratuitamente presso la mensa di servizio; previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto e con le relative delegazioni regionali possono essere assicurati servizi sostitutivi della mensa. Nel caso i predetti servizi sostitutivi consistano nel buono pasto, dovranno essere assicurate opportune modalita' di distribuzione al fine di contenere i tempi di erogazione degli stessi.

2.Il personale che effettua orario di lavoro giornaliero, dopo sei ore continuative di lavoro, e' tenuto ad osservare una pausa di durata non inferiore a trenta minuti. Il medesimo personale, qualora effettui un orario di lavoro ordinario o straordinario, autorizzato, di durata non inferiore a sette ore al netto della pausa, ha diritto al servizio di mensa versando un contributo pari al venti per cento del costo del pasto; laddove non e' presente la mensa di servizio, il predetto personale ha diritto ai servizi sostitutivi della mensa corrisposti con una riduzione del venti per cento. Il personale che effettua almeno nove ore di lavoro ha diritto al servizio di mensa gratuito ovvero, laddove non sia presente il servizio di mensa, ai servizi sostitutivi della mensa. ((A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025 il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre due ore rispetto alla normale turnazione diurna di 12 ore, e di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione notturna di 12 ore ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto.))

3.Il personale impegnato in corsi di formazione e aggiornamento professionale di durata giornaliera non inferiore alle otto ore ha diritto ad usufruire del servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero dei servizi sostitutivi della mensa.

4.Nel rispetto delle turnazioni di servizio, al personale impiegato in eventi calamitosi e' garantito il servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero i servizi sostitutivi della mensa, senza decurtazione dei trenta minuti di pausa, qualora ricorra la necessita' di continuita' del servizio.

Art. 23

Assegnazione temporanea

Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificato dal presente decreto: «Art. 12. (Assegnazione temporanea). - 1. L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare e personale debitamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero temporaneo all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile, a condizione che l'interessato comprovi, per ciascun periodo, l'attualita' delle condizioni. 1-bis. Costituiscono gravissimi motivi di carattere familiare e personale, che devono essere documentati con certificazione medica attestante: a) la patologia del dipendente non ostativa alla prestazione di servizio, tale da richiedere assistenza da parte dei congiunti e/o terapie presso strutture sanitarie specialistiche assenti nella sede di servizio o in sedi limitrofe; b) la patologia del coniuge/figli/genitori del dipendente che comporti pericolo di vita o gravissimo pregiudizio per l'integrita' fisica, anche nel caso di temporaneo ricovero, e la necessita' di relativa assistenza, a condizione che la patologia non si configuri esclusivamente di carattere cronico o di durata non determinabile e, come tale, implicante soluzioni assistenziali di tipo permanente. 1-ter. Costituisce, altresi', gravissimo motivo di carattere familiare il ricongiungimento a figli minori o a congiunti sottoposti a tutela, per sopravvenute circostanze che pongano solo in capo al dipendente la necessita' di assistenza temporanea, a condizione che venga comprovata l'impossibilita' da parte del soggetto che prima garantiva l'assistenza stessa e il carattere temporaneo della situazione. 3. (soppresso)»

Art. 24

Congedo ordinario

Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificato dal presente decreto: «Art.13. (Congedo ordinario). - 1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, le indennita' connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilita'. 2. La durata del congedo ordinario e' di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Per il personale che effettua le turnazioni 12/24 e 12/48, la durata del congedo ordinario e' di sedici turni, comprensivi dei turni equivalenti alle due giornate previste dalla suddetta norma. 3. Per i primi tre anni di servizio, computando anche il periodo del corso di formazione iniziale, la durata del congedo ordinario e' di trenta giorni, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Per il personale che effettua le turnazioni 12/24 - 12/48, la durata del congedo ordinario e' di quindici turni, comprensivi dei turni equivalenti alle due giornate previste dalla suddetta norma. 4. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, spettano altresi' quattro giornate di riposo al personale che effettua orario giornaliero, ovvero due turni di riposo al personale che effettua turni di servizio di dodici ore, da fruire nell'arco dell'anno solare. 6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario e' determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente conserva il diritto al congedo ordinario in tutte le ipotesi di assenza dal servizio in cui la normativa vigente ne preveda la maturazione. 8. Il congedo ordinario costituisce un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile, salvo quanto previsto dal comma 16. Di norma deve essere fruito nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente e, nel caso di personale turnista, deve essere distribuito equamente tra turni diurni e notturni. La concessione o il diniego del congedo richiesto deve essere comunicato al dipendente in forma scritta entro un termine congruo dalla presentazione dell'istanza, tenuto anche conto delle eventuali esigenze prospettate dall'interessato. 9. L'amministrazione assicura al dipendente il frazionamento del congedo ordinario in piu' periodi, compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio. La fruizione del congedo ordinario dovra' avvenire nel rispetto dei turni di congedo ordinario prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di congedo ordinario nel periodo 1° giugno-30 settembre. 10. Per il personale impiegato in turni la fruizione del congedo ordinario dovra' avvenire nel rispetto della programmazione prestabilita, assicurando comunque al dipendente, che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno 8 turni (4 diurni e 4 notturni) di congedo ordinario nel periodo 1° giugno-30 settembre. 11. Qualora il congedo ordinario gia' in godimento sia interrotto o sospeso per eccezionali esigenze di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento del congedo ordinario, nonche' all'indennita' di missione qualora prevista, per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di congedo ordinario non goduto. 12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento del congedo ordinario nel corso dell'anno, le giornate di congedo ordinario dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravita', il periodo di congedo ordinario potra' essere fruito entro l'anno successivo. 13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovra' fruire del congedo ordinario residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza. In caso di impedimento derivante da malattia del dipendente alla fruizione congedo ordinario residuo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza, la relativa fruizione puo' avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l'anno, compatibilmente con le esigenze di servizio. 14. Il congedo ordinario e' sospeso da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per piu' di 3 giorni. L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione. 15. Il periodo di congedo ordinario non e' riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento del congedo ordinario, al rientro dalla malattia, deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui ai commi 12 e 13. 16. Il congedo ordinario maturato e non goduto per esigenze di servizio e' monetizzabile solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. 17. Al personale appartenente ai ruoli che espletano funzioni tecnico-operative, con anzianita' di servizio superiore a 28 anni, il congedo ordinario e' incrementato di un giorno.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, recante «Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni»: «Art. 1. - 1. Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.»

Art. 25

Permessi

Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificato dal presente decreto: «Art. 17. (Permessi). - 1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; decesso o documentata grave infermita' del coniuge, di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni all'anno per evento, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il permesso per lutto puo' essere fruito entro sette giorni lavorativi dal decesso. 2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati. Nei permessi di cui al presente comma rientra l'effettuazione di testimonianze per fatti non di ufficio, nonche' l'assenza motivata da gravi calamita' naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e piu' favorevoli disposti dalle competenti autorita'. 3. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio che puo' essere richiesto anche entro i quarantacinque giorni successivi all'evento. In caso di partecipazione ai corsi di formazione di ingresso, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' richiedere il permesso retribuito di cui al presente comma dopo la conclusione dei medesimi corsi. 4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono il congedo ordinario e sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio. 5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le indennita' connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilita'. 6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato ed integrato dall'art. 19 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono il congedo ordinario. 7. Il dipendente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a permessi retribuiti per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge prevedono la concessione di permessi o congedi straordinari comunque denominati. Tra queste ultime assumono particolare rilievo l'art. 1 della legge n. 584/1967, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 107/1990, e l'art. 5, comma 1, della legge n. 52/2001, che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo. 8. La durata dei permessi previsti dal presente articolo e' corrispondente alla durata della giornata lavorativa di sei ore. Per il personale inserito in turni si considera l'equivalenza in ore. In caso di fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva del turno, le ore eccedenti vengono scomputate dal monte ore individuale della banca delle ore del dipendente. In sede di contrattazione integrativa potranno essere definite modalita' diverse da quelle disciplinate dal presente comma. Il permesso relativo alla donazione gratuita del sangue, in quanto concesso allo scopo del recupero fisico del dipendente, copre comunque le ventiquattro ore successive alla donazione, a prescindere dal fatto che la prestazione si effettui in orario giornaliero ovvero in turni.»

Art. 26

Cessione solidale del congedo ordinario

1.((Su base volontaria e a titolo gratuito, il dipendente puo' cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia esigenza di prestare assistenza a figli che necessitino di cure costanti, e/o al coniuge convivente, ovvero al convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero ai genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonche' ai genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata: a) le giornate di congedo ordinario, nella propria disponibilita', eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse.))

2.I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessita' considerate nel comma 1 possono presentare specifica richiesta all'Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di congedo ordinario e giornate di riposo per una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

3.((L'Amministrazione rende tempestivamente nota la richiesta a tutto il personale in servizio, anche in sedi diverse da quella di appartenenza del dipendente richiedente, garantendo l'anonimato del richiedente.))

4.I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

5.Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e' effettuata in misura proporzionale da tutti gli offerenti.

6.Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

7.Il dipendente richiedente puo' fruire delle giornate cedute solo dopo la completa fruizione delle giornate di congedo ordinario o di festivita' soppresse, nonche' dei permessi e dei riposi compensativi allo stesso spettanti.

8.Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le giornate di congedo ordinario e di riposo acquisite rimangono nella disponibilita' del richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione.

9.Ove cessino le condizioni di necessita' legittimanti prima della fruizione, totale o parziale, del congedo ordinario e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilita' degli offerenti secondo un criterio di proporzionalita'.

10.La presente disciplina potra' essere oggetto di revisione ai fini di una possibile estensione ad altri soggetti e per altre esigenze di natura solidale.

Art. 27

Assenze per malattia

Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificato dal presente decreto: «Art. 15. (Assenze per malattia). - 1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verra' corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del predetto periodo di 18 mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'episodio morboso in corso. 2. Superato tale periodo, al dipendente che ne abbia fatto richiesta puo' essere concesso, in casi particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sara' dovuta retribuzione. In tale ipotesi, qualora l'amministrazione ritenga di accogliere la richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo, procedera' con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, all'accertamento delle sue condizioni di salute anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Tale accertamento e' effettuato mediante visita medico-collegiale durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia. 3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione puo', salvo particolari esigenze, disporre la cessazione del rapporto di lavoro. 3-bis. L'Amministrazione puo' richiedere, previo parere del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale e secondo le procedure di cui al comma 2, l'accertamento della idoneita' psicofisica del dipendente, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneita' permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilita' di rendere la prestazione. 4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da Tbc ed altre particolari malattie. 6. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia e' il seguente: a) intera retribuzione fissa e continuativa, per i primi 9 mesi di assenza, con esclusione di qualsiasi compenso accessorio comunque denominato collegato alla presenza in servizio; b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 7. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonche' i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie, visite specialistiche, esami diagnostici e follow up specialistico. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dalla lettera a) del comma 6. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni. Rientrano nella disciplina del presente comma anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacita' lavorativa. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove e' stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente. La procedura per il riconoscimento della grave patologia e' attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui al presente comma. La disciplina del presente comma si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. 8. La disciplina di cui al comma 7 si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessita', relativamente alla gravita' dello stato di invalidita', sia debitamente documentata. 9. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 7, l'Amministrazione favorisce un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. 10. Nel caso di malattia insorta nell'arco della giornata lavorativa durante l'orario di servizio, qualora il dipendente abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata non sara' considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il dipendente, ai fini del completamento dell'orario, recuperera' le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalita' con il dirigente, anche ai sensi dell'art. 27. Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sara' considerata assenza per malattia e il dipendente potra' invece utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo di pari entita'. 11. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo giustificato impedimento. 12. Il dipendente e' tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante strumento telematico, idoneo a garantire la certezza dell'invio il certificato medico di giustificazione dell'assenza, nel rispetto della normativa vigente, entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 13. L'Amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso l'ente competente. 14. Il dipendente, che durante l'assenza eventualmente dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito. 15. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, e' tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche nei giorni non lavorativi e festivi, nelle fasce orarie di reperibilita' determinate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. 16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilita', dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 17. I controlli di malattia non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino. 18. Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilita' di terzi, il dipendente e' tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.»

Art. 28

Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

1.Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di diciotto ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

2.I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

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