DECRETO 28 giugno 2022, n. 146

Type Decreto
Publication 2022-06-28
Ultimo aggiornamento 2022-10-03
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 8: - Si riporta l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.: «Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002. 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. 3-ter; 4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15. 5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di personale. 6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al servizio ispettivo. 7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita': a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze; b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale; c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare; d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale. 9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo. 11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli. 12. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998". 13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione. 14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11. 16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. 20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3. 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni dell'articolo 51. 20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite. 21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 22. Al fine dell'attuazione dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu' favorevoli". Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi. 23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 24. 25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica. 26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente. 27. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo. 28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto d'ufficio.». - Si riporta l'articolo 35, comma 5-bis, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.».

Art. 9

Bando di concorso

1.Il bando di concorso e' adottato con decreto del Direttore generale del personale scolastico che provvede, altresi', alla definizione delle modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente decreto e disciplina, tra l'altro: a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'articolo 2; b. il contingente di posti messi a bando, suddivisi per regione; c. il termine, il contenuto e le modalita' di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso; d. l'organizzazione delle prove concorsuali e il relativo calendario; e. le modalita' di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale; f. i documenti richiesti per l'assunzione; g. l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 10

Commissioni esaminatrici

1.La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di DSGA e' nominata con decreto del dirigente preposto all'USR individuato dal bando quale responsabile della procedura selettiva sulla base dei criteri indicati dalla Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3.

2.La Commissione e' composta da un presidente e due componenti e puo' comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non piu' di quattro anni alla data di pubblicazione del Bando. In sede di prova orale, la commissione e' integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.

3.Il presidente e' scelto tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici e i dirigenti amministrativi dei ruoli del Ministero o di altra amministrazione. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero e uno tra i DSGA. Salvo i casi di motivata impossibilita', e' garantito l'equilibrio di genere, evitando che i componenti delle commissioni siano per piu' di due terzi dello stesso sesso.

4.I dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i dirigenti amministrativi che aspirano ad essere nominati presidenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo di appartenenza per almeno 7 anni.

5.I dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero e i DSGA che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni.

6.I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il servizio non di ruolo.

7.I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il servizio non di ruolo.

8.Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, e' prevista la nomina di un supplente. Il presidente e i componenti, inclusi i membri aggregati e i supplenti, devono possedere i requisiti indicati dal presente decreto.

9.A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.

10.Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unita', al fine di assicurare la celerita' delle operazioni concorsuali e di consentire lo svolgimento contestuale della prova orale, le commissioni esaminatrici possono essere suddivise, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, oltre ai membri aggregati e ai supplenti. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. I presidenti, i componenti e i segretari aggiunti delle sottocommissioni, sono individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalita' previste per la commissione principale. Alle sottocommissioni e' preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta e' integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite.

11.La commissione e le eventuali sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

12.I compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso sono disciplinati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020.

Note all'art. 10: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, recante: «Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale», e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale 17 settembre 2015, n. 216. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020, recante: «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2020, n. 225.

Art. 11

Criteri di precedenza nella nomina delle commissioni

1.Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del Decreto del Direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attivita' di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; b. titolo di studio di cui all'allegato A; c. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito delle materie oggetto d'esame.

2.Nel caso di assenza o indisponibilita' di aspiranti in possesso del requisito di servizio di cui all'articolo 10, comma 5, i dirigenti preposti agli USR derogano a tale requisito.

Note all'art. 11: - Si riporta l'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O. «Art. 51 (Universita' e ricerca). - 1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario riferito alle universita' statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun Ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996. 2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1° gennaio 1999 alle universita' statali, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalita' operative per l'attuazione delle disposizioni predette. 4. 5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole "a standard dei costi di produzione per studente" sono inserite le seguenti: ", al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario". Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' il comma 1 dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le universita' statali definiscono e modificano gli organici di Ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1° gennaio 1998 alle universita' statali e agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo. 6. 7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' l'ENEA. All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5. 8. Il comma 93 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito alle universita', con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi". Il comma 94 del citato articolo 1 della legge n. 662 del 1996 e' abrogato. 9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unita' previsionale di base "Ricerca scientifica", capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi gia' disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonche' delle disponibilita' a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina le priorita' e le modalita' di impiego del Fondo per specifici progetti. 10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». - La legge 4 novembre 2005 n. 230, recante: «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari», e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale 5 novembre 2005, n. 258. - Si riporta l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.: «Art. 22 (Contratti di ricerca). - 1. Le universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. 2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non puo', in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o paternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalita' di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o piu' aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o piu' aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche' le modalita' di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale. 4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonche' di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono altresi' concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purche' il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione. 5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca e' utile ai fini della previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. 6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo e' stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non puo' essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati. 7. Il contratto di ricerca non e' cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilita' internazionale per motivi di ricerca. 8. Il contratto di ricerca non e' compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche. 9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, ne' possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

Art. 12

Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso

1.Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del concorso: a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale; b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti; c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti; d. essere stati collocati a riposo da piu' di quattro anni dalla data di pubblicazione del Bando; e. a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche o elettive parlamentari, regionali o negli Enti locali o l'incarico di sindaco o di assessore, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; f. avere relazioni di parentela, affinita' entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o piu' concorrenti; g. aver organizzato, gestito o diretto, a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, corsi aventi l'esclusiva finalita' di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei DSGA; h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Art. 13

Disposizioni relative alle regioni e province autonome

1.Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

2.Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'Ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire apposito bando per i posti di DSGA presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.

Il Ministro: Bianchi

Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2022

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e

politiche sociali, reg.ne prev. n. 2103

Note all'art. 13: - Si riporta l'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante: «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56: «Art. 13 (Riconoscimento della minoranza slovena). - 1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento ed ai principi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.».

Allegato A

Allegato A (Articolo 2, comma 1) Titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo di accesso alla procedura concorsuale per il profilo professionale di DSGA Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Allegato B (Articolo 3, comma 4) Programma d'esame per l'accesso al profilo professionale di DSGA A. Materie di esame A.1 Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferimento al diritto dell'Unione europea Il sistema delle fonti del diritto pubblico e amministrativo. La Costituzione. Le fonti, principi e istituti del diritto dell'Unione Europea. Rapporti tra il diritto dell'Unione Europea e il diritto nazionale Lo Stato e gli enti pubblici. Tipologie delle organizzazioni amministrative: ministeri, agenzie, enti, societa' con partecipazione pubblica, autorita' indipendenti Gli enti territoriali. Ordinamento, funzioni e poteri delle Regioni e degli enti locali. Rapporti organizzativi: gerarchia, direzione, autonomia, indipendenza, coordinamento Il rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici: dirigenti e dipendenti Le situazioni giuridiche soggettive. Diritti soggettivi e interessi legittimi L'attivita' dell'amministrazione pubblica: funzione attiva, consultiva e di controllo. La disciplina dei controlli. Il controllo di gestione, il controllo strategico. Il controllo interno Discrezionalita' amministrativa e tecnica Gli atti e i provvedimenti amministrativi. La patologia degli atti amministrativi Il procedimento amministrativo, la formazione degli atti con particolare riferimento al DPR 445/2000 e al D.lgs 82/2005 e relative regole tecniche. Trasparenza, Protezione dei dati personali e accesso agli atti, con particolare riferimento agli atti della scuola. Gli accordi e i contratti della Pubblica Amministrazione La responsabilita' della pubblica amministrazione e dei suoi agenti La giustizia amministrativa. Il sistema di tutela giurisdizionale. A.2 Diritto civile Le obbligazioni in generale. Le fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni pecuniarie. L'adempimento. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento. L'inadempimento e la responsabilita'. Obbligazioni con pluralita' di soggetti. Le modifiche soggettive del rapporto obbligatorio Il contratto in generale. Il contratto e gli atti unilaterali. Validita' e invalidita' del contratto. Rappresentanza. Effetti del contratto. Risoluzione e rescissione del contratto. Interpretazione del contratto. Responsabilita' contrattuale. Libro IV, Titolo III - Dei singoli contratti La responsabilita' patrimoniale. Le cause di prelazione. La conservazione della garanzia patrimoniale. La responsabilita' civile. A.3 Contabilita' pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche La finanza e la contabilita' pubblica (finanza pubblica), le fonti ed i principi della finanza, il bilancio, la formazione del bilancio e la manovra finanziaria. La contabilita' delle Istituzioni Scolastiche: Le fonti normative, leggi e regolamento di contabilita'; La gestione finanziaria e contabile, i principi della gestione finanziaria, le risorse finanziarie (procedure e titoli giuridicamente validi di previsione e accertamento delle entrate); Le scritture contabili obbligatorie; Il Programma annuale, la gestione dell'esercizio finanziario, verifiche e modifiche al Programma annuale; Il Conto Consuntivo; Il servizio di tesoreria La gestione patrimoniale delle istituzioni scolastiche: gli inventari, ruolo compiti e responsabilita' del DSGA. L'attivita' negoziale delle istituzioni scolastiche: Le fonti normative; Le fasi del processo di definizione della spesa (determina, selezione dei fornitori - criteri di scelta e confronto delle offerte -, impegno di spesa e liquidazione); Le diverse tipologie di contratto; Il Mercato elettronico della PA e le centrali di committenza. Compiti dei revisori dei conti. Il rendimento dei conti: conti amministrativi e conti giudiziari. Il rendiconto finanziario. Conto del bilancio e conto del patrimonio. Il funzionario delegato. Il sistema dei controlli: il controllo nell'amministrazione dello Stato. I controlli di legittimita' e regolarita' amministrativa e contabile. Il controllo di gestione. Il controllo successivo sulla gestione di pertinenza della Corte dei conti: il procedimento di controllo e le modalita' di svolgimento. La responsabilita': penale, disciplinare, amministrativa e civile, con particolare riferimento al personale scolastico. La responsabilita' dirigenziale. La responsabilita' patrimoniale del dipendente scolastico. La giurisdizione della Corte dei conti: i giudizi di conto e di responsabilita'. I rimedi giurisdizionali. L'esecuzione delle decisioni. La scuola e i fondi strutturali UE. A.4 Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato Principi generali del diritto sindacale. La liberta' sindacale nella Costituzione e nel c.d. Statuto dei lavoratori. L'autonomia collettiva (la struttura della contrattazione collettiva, l'inderogabilita' e l'efficacia del contratto collettivo) Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, Norme CCNL Comparto Scuola vigenti. Lo sciopero e le altre forme di lotta sindacale (la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nelle leggi 146/1990 e 83/2000) Il rapporto di lavoro subordinato: natura e caratteristiche. Differenze rispetto al contratto di lavoro autonomo. La tipologia dei rapporti di lavoro (a tempo indeterminato, a termine, apprendistato e lavoro temporaneo) Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Il processo di privatizzazione. Le riforme nel pubblico impiego (dal decreto Brunetta alla riforma Madia) L'accesso ai pubblici uffici e organizzazione degli uffici. La dirigenza pubblica. Il rapporto di pubblico impiego del personale ATA, con particolare riferimento al DSGA. I doveri del pubblico dipendente. Il codice di comportamento. La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti: il whistleblowing. Il dovere di esclusivita'. I diritti dell'impiegato. Il sistema dei controlli. Poteri e obblighi del datore di lavoro. La responsabilita' dell'impiegato. Il luogo della prestazione di lavoro. La mobilita'. Orario, ferie, permessi congedi. Estinzione del rapporto di impiego. Controversie di lavoro nel pubblico impiego. A.5 Legislazione scolastica La scuola e la formazione nella Costituzione italiana. L'organizzazione amministrativa (centrale e periferica) del Ministero dell'Istruzione. Il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (T.U. delle disposizioni normative vigenti in materia di istruzione) e successive modificazioni L'istituzione scolastica autonoma La gestione dell'offerta formativa La governance della scuola Le competenze delle autonomie territoriali in materia di istruzione Il sistema educativo di istruzione e formazione La scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione Il secondo ciclo di istruzione Norme comuni ai cicli scolastici La scuola dell'inclusione Scuola trasparente e digitale A.6 Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico Il personale della scuola. Dirigente scolastico e docenti. Inquadramento funzionale e giuridico. La gestione delle relazioni sindacali. La contrattazione integrativa di istituto. Il personale delle istituzioni educative. Il personale supplente. DSGA e personale A.T.A. Inquadramento funzionale e giuridico. Il rapporto di lavoro del personale A.T.A.. Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Gli istituti specifici: organici ATA e mobilita'. I diritti e doveri del personale A.T.A. La responsabilita' disciplinare del personale A.T.A. DS e DSGA, competenze a confronto. Le competenze del DSGA. Il potere di firma del DSGA. Le funzioni delegabili dal DS. Il DSGA e gli Uffici amministrativi della scuola. Le attivita' della segreteria. La gestione documentale della scuola. Documenti amministrativi e dematerializzazione nella scuola. I documenti informatici e il sistema delle firme. La posta elettronica certificata. Il sito istituzionale. L'archivio, il protocollo informatico. Le autocertificazioni. I fascicoli scolastici. Il Regolamento di istituto. L'organizzazione della sicurezza nella scuola. A.7 Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione Il reato in generale. Delitti contro la Pubblica Amministrazione: da articolo 314 ad articolo 335 bis, da articolo 357 ad articolo 360, codice penale.

Allegato C

Allegato C (Articolo 6, comma 4) Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di DSGA Parte di provvedimento in formato grafico

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