DECRETO 9 settembre 2022, n. 168

Type Decreto
Publication 2022-09-09
Ultimo aggiornamento 2022-11-07
State In force
Source Normattiva
articles 138
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1.Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per la promozione a vice questore aggiunto le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 13, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 3; 2) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di Capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonche' da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, o l'assunzione di particolari responsabilita', fino a punti 3; 3) corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, di aggiornamento e dei seminari, fino a punti 2; 4) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 3), fino a punti 0,5; 5) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferiti dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici o amministrativi, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 2,5; 6) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti

2.B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito, fino a punti 1,5; 2) diplomi di specializzazione universitaria, conseguiti presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1; 3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5; 4) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1; 5) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5; 6) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attivita' istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5; 7) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; 8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

Art. 52

Prove d'esame

1.Le prove d'esame per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto consistono in una prova scritta ed in una prova orale.

2.La prova scritta, della durata di otto ore, consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, finalizzato a verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla nuova qualifica dirigenziale.

4.Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.

5.Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta.

6.L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.

7.La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Capo IV Concorsi per l'accesso ai ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici Sezione I Concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori

Art. 53

Cause di esclusione dal concorso

Art. 54

Prove d'esame

1.Alle prove d'esame del concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35.

Art. 55

Titoli valutabili

1.Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per l'accesso al ruolo degli ispettori, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue: A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 13, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 4; 2) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 2; 3) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5; 4) corsi del Settore aereo individuati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche' i corsi disciplinati dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adottato ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, superati con una valutazione finale, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, dei corsi di aggiornamento e dei seminari, fino a punti 2; 5) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 4), fino a punti 0,5; 6) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5; 7) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 1,5. B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) diploma di laurea, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2, fino a punti 1; 2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5; 3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 0,5; 4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5; 5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1; 6) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1; 7) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attivita' istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5; 8) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; 9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

Note all'art. 55: - Per il testo dell'art. 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note all'art. 47.

Sezione II Concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici

Art. 56

Cause di esclusione dal concorso

Art. 57

Prove d'esame

1.Le prove d'esame, costituite da una prova scritta teorico-pratica e da una prova orale, vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazioni richiesti dal bando di concorso e sono finalizzate ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni degli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici.

2.Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37.

Art. 58

Titoli valutabili

1.Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue: A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 13, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 4; 2) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 2; 3) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5; 4) corsi attinenti al settore e al profilo professionale, qualora previsto, per il quale si concorre, del Settore aereo individuati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche' i corsi disciplinati dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adottato ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, superati con una valutazione finale, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, dei corsi di aggiornamento e dei seminari, fino a punti 2; 5) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 4), fino a punti 0,5; 6) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5; 7) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 1,5. B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1. Il diploma di laurea deve essere ulteriore rispetto a quello: 1.1) richiesto dalla legge per l'accesso al settore di psicologia e al settore del servizio sanitario; 1.2) propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2; 2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5; 3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 0,5; 4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5; 5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1; 6) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1; 7) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attivita' istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5; 8) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; 9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

Note all'art. 58: - Per il testo dell'art. 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note all'art. 47.

Capo V Concorsi per l'accesso ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici

Art. 59

Cause di esclusione dai concorsi

Art. 60

Prova scritta

1.La prova scritta consiste in un questionario articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione professionale dei candidati anche a livello pratico ed operativo, somministrabile dall'Amministrazione della pubblica sicurezza anche mediante supporti informatici e/o audiovisivi.

2.Se il questionario di cui al comma 1 e' articolato in domande a scelta multipla, a ciascun quesito sono attribuite cinque risposte, di cui una sola esatta.

3.Il questionario verte per il venti per cento su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali.

4.Le materie che possono formare oggetto del questionario sono italiano, storia d'Italia a partire dal 1815, geografia fisica, politica ed economica dell'Italia, educazione civica, nozioni di diritto penale, di procedura penale, di legislazione di pubblica sicurezza e leggi speciali, di ordinamento e regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

5.La prova si intende superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

6.La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati.

Art. 61

Titoli valutabili

1.Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per l'accesso ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue: A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 6, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 2,5; 2) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 1; 3) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 0,5; 4) corsi del Settore aereo individuati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche' i corsi disciplinati dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adottato ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, superati con una valutazione finale, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, dei corsi di aggiornamento e dei seminari. Per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici i corsi devono essere attinenti al settore logistico-amministrativo, fino a punti 0,5; 5) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 4), fino a punti 0,5; 6) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 0,5; 7) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 0,5. B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 4, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) diploma di laurea, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1; 2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5; 3) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attivita' istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5; 4) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; 5) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

Note all'art. 61: - Per il testo dell'art. 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note all'art. 47.

Art. 62

Formazione ed approvazione delle graduatorie

1.Oltre a quanto previsto dall'articolo 8, gli assistenti capo che hanno superato la selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e vincitori anche del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami.

2.Gli assistenti capo tecnici che hanno superato la selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo di cui all'articolo 20-quater, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 e vincitori anche del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 20-quater, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami.

Note all'art. 62: - Per il testo dell'art. 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 20-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica), si veda nelle note alle premesse.

Titolo IV Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso alla banda musicale della polizia di stato

Art. 63

Requisiti di idoneita' fisica e psichica e cause di non idoneita'

2.Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermita' indicate nella Tabella 4 allegata che fa parte integrante del presente regolamento.

Art. 64

Requisiti attitudinali

1.Per i candidati ai concorsi pubblici per la nomina a maestro direttore e a maestro vice direttore della Banda musicale della Polizia di Stato l'esame attitudinale e' diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso indicati al numero 1 della Tabella 5 allegata che fa parte integrante del presente regolamento.

2.Per i candidati ai concorsi pubblici per la nomina a orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato l'esame attitudinale e' diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso indicati al numero 2 della Tabella 5, che fa parte integrante del presente decreto.

Parte II Modalità di svolgimento dei corsi di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli e alle carriere del personale della polizia di stato, dei corsi di formazione dirigenziale e dei corsi di aggiornamento professionale per i funzionari della polizia di stato Titolo I Disposizioni generali e comuni

Art. 65

Ambito di applicazione

Note all'art. 65: - Per il testo degli articoli 4, 5-ter, 6, 32, 33, 47, 48 e 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78): «Art. 52 (Aggiornamento professionale e formazione specialistica). - 1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'articolo 44 del presente decreto, all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato provvede anche l'Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori percorsi formativi. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito ed aggiornato un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute. 2. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici della Polizia di Stato, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' stabilita, d'intesa con l'Amministrazione, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento.». - Per il testo degli articoli 6-bis, 24-quater e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 5, 20-quater, 25-bis e 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica), si veda nelle note alle premesse.

Art. 66

Articolazione dei corsi e delle attivita' formative

1.I corsi sono istituiti con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e hanno, di norma, carattere residenziale.

2.Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, per particolari esigenze e obiettivi o per straordinarie contingenze di carattere sanitario, organizzativo od operativo, possono essere stabilite diverse modalita' di svolgimento dei corsi e delle prove di esame anche in video-collegamento, in modalita' e-learning o in modalita' decentrata e telematica.

3.Per oggettive esigenze organizzative e logistiche, i vincitori dello stesso concorso possono essere ripartiti tra piu' istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato.

4.Di massima le attivita' didattiche si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedi' al venerdi', e sono articolate in periodi didattici e pause di intervallo della durata di cinquantacinque minuti ciascuno, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le attivita' didattiche possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi e in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei corsisti al recupero, nelle quattro settimane successive, delle giornate di riposo settimanale o festivo eventualmente non fruite.

5.L'attivita' formativa e' definita dal calendario settimanale delle attivita' predisposto dalla direzione degli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato che costituisce, per i corsisti, orario di servizio. Durante i periodi di applicazione pratica, di tirocinio applicativo e di addestramento operativo, ove previsti, la programmazione delle attivita' e' stabilita dal dirigente dell'Ufficio o del Reparto presso cui tali attivita' si svolgono e costituisce orario di servizio.

6.Per l'erogazione dei contenuti didattici la direzione degli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato puo' ripartire i corsisti in unita' didattiche la cui composizione puo' variare in ragione delle esigenze formative e logistiche.

7.Per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori della medesima procedura scrutinale o concorsuale presso gli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato, il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, puo' disporre l'articolazione di ciascun corso di formazione in piu' cicli.

8.A tutti i vincitori del medesimo concorso pubblico, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica dei frequentatori del primo ciclo; la decorrenza economica, invece, coincide con il giorno dell'effettiva immissione in servizio.

9.A tutti i vincitori del medesimo concorso interno, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo.

10.Durante il percorso formativo i corsisti possono essere sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione, anche mediante la somministrazione di questionari o lo svolgimento di colloqui.

11.Nei corsi finalizzati anche al conseguimento di master universitari o all'acquisizione di crediti formativi universitari i corsisti non possono fare valere gli eventuali esami universitari sostenuti prima dell'ammissione al corso.

12.Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 98, l'ordine di iscrizione in ruolo di tutti i corsisti e' determinata sulla base della graduatoria finale del corso.

Art. 67

Piano della formazione

1.Con il decreto istitutivo del corso e' approvato il Piano della formazione adottato su proposta del direttore della Scuola Superiore di Polizia (di seguito: Scuola) per i corsi di cui al Titolo II e del direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato (di seguito: Ispettorato) per i corsi di cui al Titolo III.

2.Il Piano della formazione individua le aree di insegnamento, le materie, i relativi programmi, gli esami, le altre prove, gli obiettivi e la durata dei periodi di applicazione pratica e di tirocinio applicativo, ove previsti.

3.Nei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli agenti e assistenti tecnici, degli ispettori e degli ispettori tecnici e alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, tranne che per il personale gia' appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, il conseguimento dell'abilitazione al tiro, secondo i rispettivi piani della formazione, costituisce condizione necessaria per il conseguimento dell'idoneita' al servizio di polizia.

4.Il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza puo' delegare il direttore della Scuola e il direttore dell'Ispettorato ad integrare il programma previsto dal Piano della formazione con lezioni, conferenze, seminari e tavole rotonde su argomenti ritenuti di rilevante interesse o di attualita'.

5.Il direttore della Scuola e il direttore dell'Ispettorato possono autorizzare la partecipazione dei corsisti a visite didattiche finalizzate alla conoscenza di Uffici e Reparti della Polizia di Stato o di altri Enti e Istituzioni che rivestono un particolare interesse in ragione dell'attivita' svolta.

6.Per i corsi di aggiornamento e i seminari a cura della Scuola, il Piano della formazione individua gli esami o le altre prove quando gli obiettivi formativi lo richiedono.

Art. 68

Incarichi di insegnamento

1.Salvo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adotta i provvedimenti per il conferimento degli incarichi di insegnamento.

2.Gli incarichi di insegnamento possono essere revocati con i provvedimenti di cui al comma 1, qualora siano sopravvenuti motivi o esigenze che non consentano la prosecuzione dell'incarico.

3.Per le attivita' di insegnamento e per le attivita' di addestramento fisico e tecnico-operativo svolte dal personale della Polizia di Stato presso gli istituti, centri e scuole dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' corrisposto il compenso orario di cui all'articolo 60, sesto comma, della legge 1° aprile 1981, n, 121, salvo che il docente o l'istruttore vi rinunci espressamente; in tal caso l'attivita' formativa o addestrativa e' resa durante l'orario di servizio.

Note all'art. 68: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256 (Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia): «Art. 8 (Incarichi di docenza). - 1. Fatte salve le disposizioni che prescrivono una preliminare autorizzazione o altro atto di consenso, gli incarichi di docenza per ogni singolo corso, con l'assegnazione del numero di ore di insegnamento, sono conferiti con decreto del direttore della Scuola. 2. Per le esigenze di cui al comma 1, i docenti dei singoli corsi sono scelti tra dirigenti delle amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, nonche' tra esperti di comprovata professionalita'. 3. Gli incarichi di docenza possono essere revocati, con il decreto di cui al comma 1, a richiesta del docente o, con provvedimento motivato, quando siano sopravvenuti gravi motivi che non consentano la prosecuzione dell'espletamento dell'incarico.». - Si riporta il testo dell'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): «Art. 60 (Istruzione e formazione professionale). - 1. Gli istituti di istruzione per la formazione del personale della Polizia di Stato sono i seguenti: 1) scuole per agenti di polizia; 2) istituti per sovrintendenti di polizia; 3) istituto di perfezionamento per ispettori di polizia; 4) Istituto superiore di polizia; 5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento. 2. Nei programmi e' dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalita' e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la piu' alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilita' e capacita' di iniziativa. 3. Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere chiamati a svolgere attivita' di insegnamento docenti universitari o di istituti specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, purche' abilitati per le materie corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse, inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato, nonche' magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli di Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole discipline, i quali abbiano comunicato la propria disponibilita' al direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. 4. Per l'insegnamento delle materie specialistico-professionali ed operative, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di istruttore o della necessaria professionalita', nonche' ad esperti. Per motivi di contingente necessita' gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli istituti interessati, aventi la qualifica non inferiore a quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento presso un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano nominati supplenti annuali del provveditore agli studi, possono essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di Stato, purche' l'orario di insegnamento non superi complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti compatibile con l'attivita' di insegnamento che il docente deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro di polizia e' considerato come servizio non di ruolo prestato presso le scuole statali. 5. Coloro che sono chiamati a svolgere attivita' di insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attivita' di insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura generale gia' in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della L. 11 giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della L. 27 ottobre 1975, n. 608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono utilizzati fino al collocamento a riposo. 6. Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene corrisposto un compenso orario stabilito con le modalita' indicate nell'articolo 13 del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione. 7. 8.».

Art. 69

Assenze

1.I corsisti giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attivita' didattiche compatibili con il proprio stato, a giudizio del funzionario della carriera dei medici di Polizia in servizio presso l'Ufficio sanitario dell'istituto, centro o scuola ove si svolge il corso, ovvero, nel caso di didattica a distanza, presso un altro Ufficio o Reparto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2.Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti dalle vigenti disposizioni per le dimissioni dai corsi, si computano le giornate di effettiva attivita' didattica.

3.La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attivita' previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto periodi didattici, costituisce assenza da una giornata didattica.

4.Non sono considerate di assenza le giornate in cui il corsista ha reso testimonianza davanti all'Autorita' giudiziaria, ivi comprese quelle eventualmente necessarie al raggiungimento dell'ufficio giudiziario.

5.I periodi di congedo straordinario o di aspettativa, fruiti a qualsiasi titolo, costituiscono assenza dall'attivita' didattica.

6.I corsisti, di norma, fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica.

7.Nel caso di assenza per gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita che impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il corsista, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica, a condizione che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle diverse procedure concorsuali disciplinate nella Parte I del presente regolamento.

8.I corsisti la cui assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, ovvero dipendente da causa di servizio, qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneita' psico-fisica al servizio.

9.Le corsiste, la cui assenza e' stata determinata da maternita' sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei frequentatori del corso dal quale sono state dimesse, andando a occupare, in quella graduatoria finale, la posizione che sarebbe loro spettata in base alla valutazione complessiva conseguita al termine del corso frequentato. Nella indicazione della sede di assegnazione, esse precedono i frequentatori del corso al quale hanno effettivamente preso parte.

10.Le corsiste che in ragione del loro stato di gravidanza non possono prendere parte ad alcune attivita' del percorso formativo, sono ammesse a frequentarle in apposita sessione straordinaria, comprensiva dell'eventuale relativo esame, da svolgersi anche dopo la conclusione del corso di formazione. Esse sono collocate, ai soli fini dell'iscrizione in ruolo, nella graduatoria finale del corso nel posto che sarebbe loro spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria, ferma restando la stessa decorrenza giuridica degli altri frequentatori del corso.

11.Per coloro che accedono ai corsi di formazione successivamente al loro inizio, il numero massimo consentito di giorni di assenza e' proporzionalmente ridotto in ragione della data di effettivo accesso al corso.

12.Se la durata dei corsi e' individuata soltanto nel minimo o soltanto nel massimo, il numero massimo delle assenze consentite e' proporzionalmente modificato in ragione dell'aumento o della riduzione della durata effettiva di ciascun corso.

13.Quando il computo del numero massimo delle assenze riporta valori decimali, questo e' approssimato per eccesso all'unita' superiore.

14.I provvedimenti di dimissione e di espulsione dai corsi sono adottati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto di istruzione, centro o scuola della Polizia di Stato.

Art. 70

Sessioni straordinarie

1.I corsisti che per malattia o altro giustificato motivo, accertato dal presidente della Commissione d'esame, non possono sostenere nella sessione ordinaria gli esami e le altre prove fissati dal Piano della formazione, ovvero che non li hanno superati per insufficiente profitto, sono ammessi ad apposita sessione straordinaria, che puo' essere prevista anche nell'ambito dell'esame finale.

2.I corsisti che non superano, nella sessione ordinaria o in quella straordinaria, gli esami e le altre prove previste dal Piano della formazione sono dimessi dal corso.

3.I corsisti che, senza giustificato motivo accertato dal presidente della Commissione d'esame, non si presentano agli esami e alle altre prove previste dal Piano della formazione sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.

4.I corsisti che per malattia, o per altro grave motivo, accertato dal presidente della Commissione di esame, non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro dieci giorni decorrenti dalla riacquistata idoneita' al servizio o dal venire meno del grave motivo.

5.I corsisti giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami e le altre prove previsti dal Piano della formazione compatibili con il proprio stato, a giudizio del funzionario della carriera dei medici di Polizia in servizio presso l'Ufficio sanitario dell'istituto, centro o scuola ove si svolge il corso, ovvero, nel caso di didattica a distanza, presso un altro Ufficio o Reparto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 71

Comitati di vigilanza

1.Per assicurare il corretto svolgimento delle prove d'esame e delle altre prove previste dal Piano della formazione, le commissioni d'esame possono essere affiancate da comitati di vigilanza nominati dai direttori degli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato i cui componenti sono individuati tra il personale della Polizia di Stato, in servizio presso l'istituto, centro o scuola ove si svolge il corso, con composizione variabile, in relazione alle specifiche esigenze.

Titolo II Svolgimento dei corsi presso la scuola superiore di polizia Capo I Disposizioni generali

Art. 72

Ambito di applicazione

Note all'art. 72: - Per il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note all'art. 65. - Per il testo degli articoli 4, 32 e 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse.

Sezione I Struttura e organizzazione dei corsi

Art. 73

Giuramento e obblighi

1.I corsi che si svolgono a cura della Scuola hanno carattere residenziale o sono erogati a distanza. Le attivita' didattiche previste dal Piano della formazione possono essere erogate in modalita' frontale, di video-collegamento o mediante pacchetti di e-learning.

2.Ciascun frequentatore dei corsi di formazione di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), quale primo atto solenne, presta giuramento ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253. I frequentatori che superano l'esame finale dei medesimi corsi e che sono dichiarati idonei al servizio di polizia rinnovano il giuramento, rispettivamente, ai sensi degli articoli 4, comma 4, 32, comma 4, e 47, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000.

3.Durante la frequenza dei corsi non e' ammessa la partecipazione ad attivita' didattiche diverse da quelle previste dal Piano della formazione.

Note all'art. 73: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo al giuramento di fedelta' dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati (n. 37, allegato 1, L. n. 50/1999)): «Art. 2 (Momento del giuramento e relativa formula). - 1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, prestano giuramento al momento della assunzione in servizio, davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, secondo la formula seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene». 2. Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dall'impiego. 3. Il giuramento non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.». - Per il testo degli articoli 4, 32 e 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse.

Art. 74

Articolazione e finalita' dei corsi

1.Oltre a quanto previsto dall'articolo 68, l'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo studio ed alla ricerca individuale e di gruppo, l'organizzazione delle attivita' culturali e sportive e i periodi applicativi di cui agli articoli 85, 90 e 92 costituiscono percorsi formativi coerenti con le finalita' fissate dal presente regolamento. Allo stesso fine concorrono le regole di comportamento e ogni altra attivita' stabilita dalla Scuola.

2.Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei, i percorsi formativi si articolano in moduli in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dal Piano della formazione. Con provvedimento del direttore della Scuola sono previsti i relativi esami, prove o verifiche, il cui esito concorre alla formazione della graduatoria finale secondo quanto disciplinato dal Piano della formazione.

Art. 75

Organizzazione e gestione dei corsi

1.A ciascuno dei corsi di formazione di cui al Capo II e' preposto un funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore a quella dei frequentatori.

2.Il direttore della Scuola puo' ripartire i frequentatori di ogni corso in piu' sezioni, ciascuna non superiore a cinquanta unita', per assicurare l'efficacia dell'attivita' didattica.

3.A ciascuna delle sezioni puo' essere preposto un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica superiore a quella dei frequentatori, la cui attivita' e' coordinata dal funzionario preposto al corso.

4.Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 sono di natura esclusiva e sono conferiti dal direttore della Scuola.

6.Per le finalita' di cui al presente articolo con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza puo' essere disposta la temporanea assegnazione, presso la Scuola, di funzionari della Polizia di Stato in possesso di specifici requisiti professionali.

Art. 76

Commissioni degli esami e delle altre prove

1.Le commissioni degli esami e delle altre prove previste dal Piano della formazione sono nominate con provvedimento del direttore della Scuola, in conformita' ai criteri individuati dal decreto istitutivo del corso.

2.Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in piu' sottocommissioni.

3.Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi o il conseguimento di titoli universitari sono costituite in conformita' con la normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei. Le stesse commissioni sono integrate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o qualifica equiparata in qualita' di componente e da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo ed equiparate, con funzioni di segretario, preferibilmente in servizio presso la Scuola, entrambi nominati con decreto del direttore della Scuola, in conformita' ai criteri individuati dal Piano della formazione.

Art. 77

Commissione degli esami finali

1.La Commissione degli esami finali e' nominata con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del direttore della Scuola ed e' composta da quest'ultimo, che la presiede, e da un numero pari di componenti, non inferiore a quattro e non superiore a sei, individuati tra i docenti del corso. Le sottocommissioni sono composte da un numero di componenti non inferiore a tre.

2.Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo ed equiparate, preferibilmente in servizio presso la Scuola.

3.Con lo stesso decreto di nomina sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, in caso di impedimento dei titolari.

Sezione II Valutazione degli esami, dell'esame finale, delle altre prove e formulazione dei giudizi di idoneità

Art. 78

Valutazione degli esami e delle altre prove

1.Gli esami, compreso quello finale, e le altre prove previste dal Piano della formazione dei corsi di cui al Capo II sono valutati con votazione espressa in trentesimi. Gli stessi si intendono superati con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 79

Esame finale

1.L'esame finale dei corsi di cui al Capo II consiste nella discussione di una tesi, anche a carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nel Piano della formazione, ovvero nella presentazione di un progetto appositamente elaborato anche in gruppi di frequentatori, purche' a ciascuno di essi sia riconducibile il rispettivo contributo, in funzione delle esigenze di innovazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 80

Attribuzione del giudizio di idoneita'

1.Il giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, previsto dagli articoli 4, comma 4, 5-ter, comma 3, 32, comma 4, e 47, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000 al termine del corso di formazione iniziale, sono espressi dal direttore della Scuola, sentiti i direttori di Servizio, i responsabili delle articolazioni di livello divisionale del Servizio Didattica, il funzionario di cui all'articolo 75, comma 1, del presente regolamento.

4.I giudizi sono sintetizzati in una nota valutativa, con l'attribuzione di un punteggio da zero a tre per ogni singolo parametro.

5.L'idoneita' e' conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a diciotto trentesimi. L'idoneita' non e' in ogni caso conseguita, a prescindere dal punteggio riportato, qualora il frequentatore abbia ottenuto il punteggio di zero anche in un solo parametro.

Note all'art. 80: - Per il testo degli articoli 4, 5-ter, 32 e 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse.

Art. 81

Individuazione dei profili professionali dei frequentatori

1.Il direttore della Scuola, dopo aver attribuito il giudizio di idoneita' di cui all'articolo 80, individua, nell'ambito dei profili professionali di cui al comma 2, quelli in relazione ai quali, anche ai fini di cui all'articolo 94, comma 2, ciascun frequentatore mostra le maggiori predisposizioni all'impiego, tenuto conto del giudizio di idoneita', delle valutazioni conseguite in ciascun esame e su ogni altra prova, anche finalizzata all'analisi delle competenze, nonche' sulle inclinazioni comunque emerse e documentate durante l'intero percorso formativo.

Art. 82

Graduatoria finale

1.La graduatoria finale dei corsi di cui al Capo II e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato secondo la previsione del comma 5.

2.Il punteggio complessivo e' formato calcolando la media ponderata tra la votazione finale conseguita nel concorso, riportata in centodecimi, e il voto finale del corso, in ragione, rispettivamente, dei coefficienti percentuali di trenta e di settanta.

4.Ai fini del calcolo della relativa media, agli esami superati in sessione straordinaria, cui il frequentatore e' stato ammesso per insufficiente profitto, e' attribuito il voto di diciotto trentesimi.

Capo II Corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari della polizia di stato Sezione I Corso per l'accesso alla qualifica di commissario

Art. 83

Finalita' didattiche

1.Il corso e' finalizzato alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 334 del 2000.

2.Tra gli obiettivi formativi del corso e' compreso il conseguimento del master universitario di secondo livello, funzionale allo sviluppo di conoscenze di particolare rilievo per l'assolvimento dei compiti istituzionali, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

Note all'art. 83: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78): «Art. 2 (Funzioni). - 1. Il personale della carriera dei funzionari di Polizia, di cui all'articolo 1, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' e quelle allo stesso personale attribuite dalle disposizioni vigenti, nonche' la direzione di uffici o reparti, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. Allo stesso personale e' affidata la direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. 2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino alla qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con autonoma responsabilita' decisionale e corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresi', all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. Il medesimo personale e' il diretto collaboratore degli appartenenti alle qualifiche superiori della stessa carriera e li sostituisce nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. Se titolari del relativo incarico, nonche' nella sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati di pubblica sicurezza, i commissari capo esercitano anche le attribuzioni di Autorita' locale di pubblica sicurezza. Lo stesso personale svolge, altresi', con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni di direzione di uffici e reparti non riservati al personale delle qualifiche superiori, nonche' funzioni di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche nell'ufficio cui e' assegnato. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, privilegiando l'impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonche' nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialita' e dei reparti specialistici. Con il medesimo decreto sono, altresi', individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono, in via prioritaria, attribuite ai commissari capo. 3. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, rivestono la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ad eccezione dei primi dirigenti che svolgono funzioni vicarie. Il medesimo personale, oltre ad esercitare, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorita' di pubblica sicurezza: a) svolge le funzioni indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed e' preposto agli uffici di particolare rilievo e complessita' secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, determinati con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito della relativa dotazione organica. In relazione alle esigenze di funzionalita', le funzioni previste per i vice questori aggiunti e i vice questori possono essere svolte dai funzionari che rivestono entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi; b) svolge funzioni ispettive e quando e' preposto agli uffici o reparti o istituti d'istruzione ha, altresi', la responsabilita' dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. Quando e' preposto ad uffici aventi autonomia amministrativa esercita i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma; c) dirige gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.».

Art. 84

Articolazione del corso

1.Il corso e' articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2.Sono ammessi al secondo ciclo i commissari frequentatori che superano gli esami e le altre prove previste dal Piano della formazione quali obiettivi formativi del primo ciclo e che ottengono il giudizio d'idoneita', ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000.

3.Al termine del primo ciclo formativo, i commissari frequentatori ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.

4.Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi formativi previsti dal Piano della formazione per il secondo ciclo, i commissari frequentatori sono ammessi a sostenere l'esame finale e, dichiarati idonei al servizio di polizia, ricevono la sciarpa tricolore, insegna della funzione di pubblica sicurezza.

5.Ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 334 del 2000, i commissari frequentatori che non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.

Note all'art. 84: - Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il comma 1-bis dell'art. 5 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78): «1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.».

Art. 85

Finalita', durata, gestione ed organizzazione del periodo applicativo

1.La durata del periodo applicativo, e' stabilita dal Piano della formazione. Esso puo' essere svolto in contesti temporali diversi, anche non consecutivi, presso Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, operanti in aree differenziate di impiego.

2.Le modalita' di applicazione dei commissari frequentatori alle attivita' svolte dagli Uffici o Reparti sono curate dai funzionari coordinatori, coadiuvati da funzionari affidatari.

3.I funzionari coordinatori sono individuati nei dirigenti degli Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o in dirigenti da questi delegati. Essi vigilano sul regolare svolgimento del periodo applicativo e favoriscono il graduale inserimento dei commissari frequentatori nei vari settori di attivita' attraverso il contatto costante con i funzionari affidatari.

4.I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili delle articolazioni interne degli Uffici o Reparti ove vengono assegnati i commissari frequentatori. Essi illustrano ai commissari frequentatori le modalita' di organizzazione e di direzione dei servizi di istituto nei principali settori di attivita', i relativi aspetti amministrativi, nonche' i profili di gestione delle risorse umane e strumentali.

5.La Scuola, d'intesa con i dirigenti degli uffici interessati, assicura la supervisione sulle attivita' del periodo applicativo, anche a mezzo di funzionari appositamente delegati dal direttore della Scuola.

6.Per i funzionari coordinatori e per quelli affidatari, l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio.

Art. 86

Criteri di impiego applicativo

1.Durante il periodo applicativo i commissari frequentatori partecipano alle attivita' in qualita' di osservatori, sotto la responsabilita' e la guida dei funzionari della Polizia di Stato preposti alle stesse, al solo scopo di prendere conoscenza delle concrete modalita' di svolgimento dei servizi.

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