DECRETO 26 gennaio 2023, n. 45

Type Decreto
Publication 2023-01-26
Ultimo aggiornamento 2023-04-26
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 9: - Il testo dell'articolo 242-ter, del decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 252, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - (Omissis). 4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale e' attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentito il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e dell'Istituto superiore di sanita' nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione puo' essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attivita' al Ministero della transizione ecologica. Qualora il Ministero della transizione ecologica accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo Ministero. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 241 del 1990: «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - (Omissis). 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. (Omissis).».

Art. 10

Criteri per la valutazione delle interferenze

Art. 11

Modalita' di controllo

1.Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le funzioni di controllo in merito al rispetto delle disposizioni del presente regolamento sono esercitate dalla provincia e dall'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competenti, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'Agenzia regionale verifica, in particolare, anche mediante ispezioni, prelievi ed analisi, i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

2.La verifica in ordine alla qualificazione degli interventi e delle opere secondo le categorie di cui all'articolo 5 compete all'Autorita' procedente.

Capo IV Norme transitorie e finali

Art. 12

Norme transitorie e finali

1.Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017.

2.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonche' con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe vigenti.

Il Ministro: Pichetto Fratin

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione

ecologica, n. 1165

Note all'art. 12: - Il testo dell'articolo 242-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 25, del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, e' riportato nelle note all'articolo 7.

Allegato

Allegato (articolo 2, comma 1, lettera d) Requisiti tecnico-costruttivi che devono essere contestualmente presenti: 1) Interventi/opere che necessitano di uno scavo di progetto di profondita' non superiore a 1,5 m dal piano di campagna. Gli scavi non devono interessare la porzione satura dell'acquifero, dovendosi mantenere costantemente all'interno dell'orizzonte insaturo del terreno. In deroga al primo periodo, nell'ambito dell'orizzonte saturo del terreno e' consentito l'inserimento di elementi puntuali (es. plinti 1,5×1,5 m max) o fondazioni su pali sufficientemente distanziati tali da non interferire in maniera significativa con il deflusso delle acque sotterranee. Il limite di profondita' pari a 1,5 m di scavo di progetto puo' essere aumentato di ulteriori 50 cm nel caso di esecuzione di opere lineari. Sono esclusi i pozzi di emungimento per le finalita' di cui al Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2) Interventi/opere con area di intervento non superiore al 15 per cento della parte del lotto (intero sito) non occupata da strutture ed infrastrutture edilizie permanenti e comunque non superiori a 2500 m². La condizione n. 2 non si applica: a) alle opere lineari di cui all'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006; b) agli impianti fotovoltaici sino a 10 MW nonche' alle opere connesse; c) alle unita' sperimentali per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Requisiti ambientali: Le indagini necessarie a verificare i requisiti ambientali, eseguite prima della realizzazione degli interventi/opere, devono essere sufficientemente rappresentative dell'estensione dell'area di intervento. Nella tabella 1 sono riportati i requisiti ambientali il cui rispetto, congiuntamente al rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, consente di qualificare gli interventi/opere come non soggetti a valutazione delle interferenze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento. Ai fini della dimostrazione dei requisiti ambientali, per ogni sondaggio/saggio di scavo i campioni sono prelevati alle seguenti profondita': un campione rappresentativo del primo metro di profondita'; un campione di terreno rappresentativo della quota di progetto del fondo scavo prevista per l'intervento/opera; un campione di terreno rappresentativo della frangia capillare qualora la stessa sia rinvenibile ad una profondita' inferiore ai 5 metri dal piano campagna. Per soggiacenza della falda maggiore di 5 m, l'indagine puo' arrestarsi con il prelievo di un campione alla profondita' di 5 m. La presenza di sostanze volatili nei terreni in concentrazione superiore alla concentrazione soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso (CSC) impone che siano previste in fase progettuale/esecutiva misure di mitigazione volte a tutelare i lavoratori e fruitori dell'area, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008. I requisiti ambientali non possono ritenersi rispettati qualora le indagini condotte rilevino, a qualsiasi profondita', la presenza di rifiuti. All'esito della fase di caratterizzazione dell'area di intervento, i requisiti ambientali si intendono rispettati nei seguenti casi: Tabella 1

CASO [C] Alla profondita' del fondo scavo di progetto [C] In frangia capillare NOTE/ PRESCRIZIONI

CASO 1 <CSC <CSC L'intervento/opera non insiste su volumi di terreno potenzialmente contaminato, ovvero per i suoli risulta conforme alle CSR approvate ai sensi dell'

articolo 242, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 , e l'intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifica il modello concettuale definitivo approvato.

CASO 2 <CSC

CSC L'intervento/opera: a) non deve interessare la frangia capillare e il suo stato di potenziale contaminazione o contaminazione in profondita'; b) non deve prevedere la presenza prolungata dell'uomo. Qualora le concentrazioni superiori alle CSC siano riferibili a sostanze volatili, in fase progettuale/esecutiva dell'opera devono essere previste misure di mitigazione volte a tutelare i lavoratori e fruitori dell'area.

CASO 3

CSC <CSC I valori di concentrazione sono stati riportati al di sotto delle CSC mediante le procedure semplificate di cui all'allegato 4, titolo V, parte quarta, del

decreto legislativo n. 152 del 2006 , rimuovendo le sorgenti secondarie afferenti all'insaturo (1° caso).

[C] - concentrazione riscontrata CSC - concentrazione soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso CSR - concentrazione soglia di rischio

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