DECRETO 4 aprile 2023, n. 59

Type Decreto
Publication 2023-04-04
Ultimo aggiornamento 2025-02-25
State In force
Source Normattiva
articles 24
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Note all'art. 12: - Il testo dell'articolo 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 189, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 216, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo' essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione. 2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare: a) per i rifiuti non pericolosi: 1) le quantita' massime impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo; 3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; b) per i rifiuti pericolosi: 1) le quantita' massime impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti; 3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito; 4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero; 5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale risulti: a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1; b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti; c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere; d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di eventuali impianti mobili; e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero. 4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. 6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto. 7. Alle attivita' di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero. 8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, determina modalita', condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonche' dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento. 8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto. 8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni. 8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento: a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attivita'; c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento: a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attivita'; c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo. 8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione. 9. - 15.» - Si riporta il testo dell'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.: «Art. 76 (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e' aumentata da un terzo alla meta'. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.» - Il testo dell'articolo 258, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 71, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: «Art. 71 (Modalita' dei controlli). - 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicita' delle dichiarazioni di' cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalita' di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.»

Art. 13

Tempistiche di iscrizione

2.Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1.

3.Ai fini del comma 1, il numero dei dipendenti e' calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 14

Contributo annuale e diritto di segreteria

1.La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI e' assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, ai sensi dell'articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, nella misura e con le modalita' indicate nell'allegato III.

2.Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unita' locale, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).

3.Il contributo annuale per il primo anno e' versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione. Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale e' versato entro il 30 aprile di ciascun anno, come indicato nell'allegato III.

4.Ogni variazione all'iscrizione e' soggetta al pagamento del diritto di segreteria, secondo le modalita' di cui all'allegato III.

Note all'art. 14: - Il testo dell'articolo 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 15

Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI

1.A decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, secondo le modalita' di cui all'articolo 21.

2.La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione. Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non e' dovuta. I soggetti di cui all'articolo 18 trasmettono i dati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione.

3.A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono tenuti alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi, emessi con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 8. I dati relativi al formulario sono trasmessi dai soggetti che producono o trasportano rifiuti e dai destinatari secondo le procedure di cui all'articolo 21.

4.Nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, il produttore puo' richiedere al trasportatore la trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi. Nel caso di trasporto di propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati di cui al comma 3 procede il produttore iniziale.

5.Ai fini di cui al presente articolo, gli operatori assicurano l'interoperabilita' del loro sistema gestionale con il RENTRI, nel rispetto delle procedure definite ai sensi dell'articolo 21.

6.Il RENTRI rende disponibile agli operatori, un servizio di consultazione delle informazioni sulle autorizzazioni dei trasportatori e dei destinatari, presenti nella sezione Anagrafica.

Note all'art. 15: - Il testo dell'articolo 188-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 16

Sistemi di geolocalizzazione

1.Ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, ai fini di quanto previsto all'articolo 188-bis, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo e nel rispetto dei principi di limitazione della finalita' e della conservazione di cui all'articolo 5, par. 1, lett. b) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679.

Note all'art. 16: - Il testo dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'articolo 13. - Il testo dell'articolo 188-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Il regolamento (UE) n. 679/2016, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 17

Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

1.A decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la disponibilita' delle tecnologie di cui all'articolo 16 e' requisito di idoneita' tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.Il Comitato nazionale, con propria delibera, definisce le modalita' e le tempistiche per l'aggiornamento delle iscrizioni in essere.

Art. 18

Deleghe

1.I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di cui al Titolo III del presente regolamento, anche con riferimento alle attivita' di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3.I produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema.

4.Le modalita' per la gestione delle deleghe di cui al presente articolo sono definite con le procedure operative di cui all'articolo 21 che assicurano modalita' semplificate, anche in considerazione delle deleghe gia' rilasciate con riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Note all'art. 18: - Il testo dell'articolo 183, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'articolo 1. - Il testo degli articoli 189 e 190, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 19

Utilizzo e accesso ai dati presenti nel RENTRI

1.Il RENTRI e' interconnesso telematicamente con il catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed alla banca dati di cui alla legge n. 70 del 1994, secondo le regole tecniche di interoperabilita' fra i sistemi informativi, definite dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

2.Le modalita' di interoperabilita' di cui al comma 1, i tempi e gli standard per la fruizione degli stessi sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito dei decreti direttoriali di cui all'articolo 21.

3.A partire dalla prima annualita' successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge.

4.Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende disponibili, in via telematica, le informazioni contenute nel RENTRI ad altri enti, amministrazioni ed organi di controllo preliminarmente accreditati presso il RENTRI per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.

Note all'art. 19: - Il testo dell'articolo 189, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 1, della legge n. 70 del 1994, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 2, della citata legge n. 70 del 1994: «Art. 2 (Presentazione del modello unico di dichiarazione). - 1. Il modello unico di dichiarazione e' presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, entro il termine stabilito dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1. 2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento provvede a trasmettere il modello unico di dichiarazione alle diverse amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, e all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i diritti di segreteria da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, comprensivi degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4. 4. Il modello unico di dichiarazione sostituisce ogni altra dichiarazione, comunicazione, denuncia o notificazione obbligatorie previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1. 5. Sui dati contenuti nel modello unico di dichiarazione in possesso delle pubbliche amministrazioni e' esercitato il diritto di accesso ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241

Art. 20

Servizi di supporto alla transizione digitale

1.Tramite il RENTRI il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica mette a disposizione un servizio per i singoli operatori al fine di agevolare l'assolvimento degli adempimenti agli obblighi di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alla trasmissione dei dati.

2.Tramite il RENTRI il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende disponibili i servizi per l'utilizzo in interoperabilita' degli strumenti di autenticazione e sottoscrizione digitale nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale e dalle regole tecniche definite dall'AgID.

3.Le modalita' operative di cui all'articolo 21 disciplinano la fruizione dei servizi di cui al presente articolo.

Art. 21

Modalita' operative

2.I decreti direttoriali di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito del RENTRI.

Note all'art. 21: - Il regolamento (UE) n. 679/2016, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 22

Trasmissione di documentazione prevista da Regolamenti CE

1.Le procedure per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 nonche' del documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e le relative modalita' di interoperabilita' sono definite dalla Direzione generale competente in materia, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Note all'art. 22: - Il regolamento (UE) n. 1013/2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 «regolamento sui sottoprodotti di origine animale», e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300.

Titolo IV DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI

Art. 23

Abrogazioni

1.A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) sono abrogati il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148.

Note all'art. 23: - Il decreto ministeriale n. 145 del 1° aprile 1998 (Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109. - Il decreto ministeriale n. 148 del 1° aprile 1998 (Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1998, n. 110.

Art. 24

Disposizioni finali

1.Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, reg.ne n. 1798

Allegato

Allegato ALLEGATO I REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO (Articolo 4, comma 1) ALLEGATO II FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE (Articolo 5, comma 1) ALLEGATO III CONTRIBUTO ANNUALE E DIRITTO DI SEGRETERIA (Articolo 14) 1. I contributi sono definiti nella misura riportata nella tabella I al presente allegato. Tabella I

CLASSI DI UTENTI DIRITTO DI SEGRETERIA CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno) CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo)

Articolo 13, comma 1, lettera a) € 10,00 € 100,00 € 60,00

Articolo 13, comma 1, lettera b) € 10,00 € 50,00 € 30,00

Articolo 13, comma 1, lettera c) € 10,00 € 15,00 € 10,00

2.

I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) - enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu' di 50 dipendenti, e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18 - versano al momento dell'iscrizione, per ogni unita' locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualita' successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unita' locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo). 3. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) - enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu' di 10 dipendenti - versano al momento dell'iscrizione, per ogni unita' locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualita' successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unita' locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo). 4. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) - tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto-legge n. 135 del 2018 - versano al momento dell'iscrizione, per ogni unita' locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualita' successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unita' locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo). 5. Ogni variazione all'iscrizione e' soggetta al pagamento di un diritto di segreteria nella misura indicata alla voce 36.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2012 recante Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle Camere di Commercio e relativa approvazione della tabella A. 6. I diritti di segreteria, il CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno) e il CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo), sono corrisposti con le modalita' di pagamento previste per le pubbliche amministrazioni. Parte di provvedimento in formato grafico

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