DECRETO 17 aprile 2023, n. 73
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, e dell'art. 31, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 29 (Principi in materia di trasparenza). - 1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente. (Omissis).» «Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni). - 1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP e' nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unita' organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita' medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui e' nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento e' obbligatorio e non puo' essere rifiutato. (Omissis).».
Art. 5
Modalita' e criteri per la determinazione e la liquidazione dell'incentivo
1.L'ottanta per cento del fondo e' ripartito dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, sulla base delle percentuali definitive e con le modalita' e i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa, nell'ambito delle percentuali individuate negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, tenuto conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonche' dell'entita' e della complessita' dell'opera, servizio o fornitura, previo accertamento delle attivita' svolte dal dipendente incaricato. Agli accordi di contrattazione decentrata integrativa, di cui al primo periodo, e' assicurata idonea forma di pubblicita'.
2.Per gli incarichi conferiti, nel periodo di vigenza dell'articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per attivita' di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di verifica preventiva della progettazione, la ripartizione di cui al comma 1 e' operata, sulla base delle percentuali definitive e con le modalita' e i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa, nell'ambito delle percentuali individuate nell'allegato A.
3.Ai dipendenti che collaborano nello svolgimento delle funzioni tecniche, esclusi i collaboratori del RUP e del direttore dei lavori, spetta una quota non superiore al 15 per cento di quella prevista per la relativa tipologia di attivita' tecnica. L'importo percepito dal singolo collaboratore non puo' essere superiore al 60 per cento dell'importo percepito dal responsabile delle attivita' per le quali e' prestata la collaborazione.
4.Qualora i beneficiari degli incentivi appartengano a ruoli diversi del personale delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero, le percentuali applicabili sono individuate negli accordi conclusi, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale dell'amministrazione civile, se il soggetto che conferisce l'incarico e' un dirigente della carriera prefettizia o dell'area delle funzioni centrali, ovvero con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, se il soggetto che conferisce l'incarico appartiene all'uno o all'altro dei predetti ruoli.
5.L'importo dell'incentivo non e' soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
6.Fermo restando il rispetto del limite massimo degli incentivi che possono essere corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche se da diverse amministrazioni, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del codice, le somme erogate ai sensi del presente regolamento non concorrono nell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
7.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113, comma 5-bis, del codice, ai fini dell'erogazione degli incentivi, la struttura che opera come stazione appaltante, accertato il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei predetti incentivi, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento, provvede al versamento delle relative somme, al bilancio dello Stato, sul capitolo 2439 «entrate di pertinenza del Ministero dell'interno» nell'ambito del quale sono istituiti appositi articoli distinti per il versamento delle somme da erogare al personale della Polizia di Stato, ovvero al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero al personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno. Gli importi spettanti a titolo di incentivo sono comprensivi anche dell'Irap e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Nel medesimo capitolo 2439 sono versate le risorse di cui all'articolo 113, comma 4, del codice.
8.Le Direzioni centrali competenti o gli Uffici equiparati del Ministero, accertate le entrate sul capitolo di cui al comma 7, ne richiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, la riassegnazione su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero. Con apposito provvedimento si procede al riparto del fondo di cui al primo periodo tra i capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie del personale dei diversi centri di responsabilita' dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo.
9.Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 1, comma 1, lett. aa), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, vedasi nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 113, commi 2, 3, 4 e 5-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, vedasi nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante: «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1999.
Art. 6
Termini per le prestazioni rese ai fini della corresponsione dell'incentivo
1.La corresponsione dell'incentivo e' disposta, secondo le modalita' indicate dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, previo accertamento delle specifiche attivita' svolte, sulla base di motivata proposta del RUP, che, a tal fine, redige apposita relazione in cui, attesta che le prestazioni affidate sono state correttamente rese.
4.Qualora successivamente all'avvio della procedura di affidamento il relativo procedimento si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato delle funzioni tecniche, con provvedimento motivato, il dirigente, o in mancanza, il responsabile del servizio, sentito il RUP, determina la quota di incentivo spettante al dipendente in relazione alle attivita' effettivamente svolte.
Art. 7
Modifica o sostituzione del dipendente incaricato
1.Nei casi, consentiti dalla normativa vigente, di modifica dell'incarico o di sostituzione dei dipendenti svolgenti le funzioni tecniche, ai predetti spetta l'incentivo per le sole attivita' effettivamente svolte.
2.La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, previo accertamento delle attivita' effettivamente svolte compiuto dal RUP, ovvero da quello subentrante, nel caso di sostituzione del RUP inizialmente incaricato.
Art. 8
Riduzione e perdita degli incentivi e revoca dell'incarico per ingiustificati incrementi dei tempi
1.Nell'ipotesi in cui, previa comunicazione al personale interessato ai fini dell'attivazione del contraddittorio, sia accertato un incremento dei tempi, non conforme alle disposizioni del codice, imputabile, almeno a titolo di colpa, al personale incaricato e da questi non validamente giustificato, l'importo da corrispondere quale incentivo e' ridotto con provvedimento motivato del dirigente o, in mancanza, del responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.
2.Per il caso in cui si verifichi un incremento dei tempi, ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi viene applicata una penale dell'1 per cento per ciascuna settimana intera di ritardo sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del 10 per cento dell'incentivo previsto, oltre il quale il dirigente o, in mancanza, il responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante dispone con provvedimento motivato la revoca dell'incarico e la determinazione della quota di incentivo eventualmente spettante in relazione alle attivita' effettivamente svolte. La revoca dell'incarico e' tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni.
3.La perdita del diritto all'incentivo e', altresi', disposta dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, con provvedimento motivato, nel caso in cui non abbia avuto inizio l'esecuzione del contratto per cause imputabili, almeno a titolo di colpa, al comportamento del dipendente incaricato.
4.In sede di contrattazione decentrata integrativa, di cui all'articolo 113, comma 3, primo periodo, del codice, sono definiti i criteri e le modalita' di accertamento dei presupposti di applicazione del comma 1 del presente articolo, tenuto conto della completezza della funzione svolta, della competenza e professionalita' dimostrate e degli ulteriori aspetti volti ad assicurare la celerita' e l'efficienza delle varie fasi del processo.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle premesse.
Art. 9
Penalita' per gravi errori od omissioni incidenti sull'incremento dei costi
1.Non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'amministrazione ovvero che determinino l'incremento dei costi.
2.L'accertamento della sussistenza delle cause indicate al comma 1 e' di competenza del dirigente, o in mancanza, del responsabile del servizio, che vi provvede con provvedimento motivato previa comunicazione al personale interessato al fine di attivare il contradditorio.
Art. 10
Perizie di variante e suppletive e modifiche dei contratti nei periodi di efficacia
1.In caso di modifiche, nonche' di varianti, dei contratti di appalto in corso di validita', nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del codice, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, il fondo di cui al presente regolamento e' riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del fondo a seguito della variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo rispetto al quale e' stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del 2 per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del codice.
2.Nei casi di cui al comma 1, la liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del fondo, viene effettuata a tutti i soggetti aventi diritto secondo le aliquote di cui all'articolo 3.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle premesse.
Art. 11
Attivita' svolte da centrali di committenza o stazioni appaltanti diverse dall'amministrazione dell'interno
1.Qualora l'amministrazione si avvalga di una centrale di committenza, il fondo e' destinato ai dipendenti di tale centrale sulla base della ripartizione prevista dal regolamento dell'amministrazione o dell'ente che funge da centrale di committenza e, ove non esistente, dal presente regolamento, salvo che l'avvalimento della centrale sia a titolo oneroso ed esclusa in ogni caso la funzione di programmazione della spesa per investimenti.
2.Nell'ipotesi in cui il Ministero, come amministrazione usuaria, intenda avvalersi di altra amministrazione come stazione appaltante, si applica al proprio personale dipendente, che partecipi o collabori allo svolgimento di funzioni tecniche, il regolamento incentivi di quest'ultima e, ove non esistente, il presente regolamento.
Il Ministro: Piantedosi
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, n. 2145
Allegato A
Allegato A (articolo 5)
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| PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER LAVORI |
+===================================================================+
| Attivita' | % |
+=========================================================+=========+
|Programmazione della spesa per investimenti | 2 - 4 % |
+---------------------------------------------------------+---------+
|R U P |20 - 24 %|
+---------------------------------------------------------+---------+
|Predisposizione e controllo delle procedure di gara ed | |
|esecuzione dei contratti pubblici |10 - 13 %|
+---------------------------------------------------------+---------+
|Valutazione preventiva dei progetti |10 - 14 %|
+---------------------------------------------------------+---------+
|Direzione dei lavori |18 - 24 %|
+---------------------------------------------------------+---------+
|Collaudo tecnico-amministrativo |17 - 22 %|
+---------------------------------------------------------+---------+
|Collaudo statico |8 - 14 % |
+---------------------------------------------------------+---------+
| | |
+===================================================================+
|attivita' incentivate solo per il periodo di vigenza del d.l. |
|32/2019, art. 1, comma 1, lett. aa) |
+=========================================================+=========+
|Attivita' di progettazione in tema di sicurezza | | |(redazione del Documento di indirizzo alla progettazione)| 3 - 7% |
+---------------------------------------------------------+---------+
|Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | 2 - 4% |
+---------------------------------------------------------+---------+
|Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | 2 - 4% |
+---------------------------------------------------------+---------+
|Verifica preventiva della progettazione | 8 - 12% |
+---------------------------------------------------------+---------+
Note operative: 1) Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo e' ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:
=====================================================================
| UFFICIO DEL RUP |
+===================================================================+
| RESPONSABILE | | | DEL PROCEDIMENTO | COLLABORATORI |
+==================+================================+===============+
| % Incentivo | Numero di collaboratori | % Incentivo |
+==================+================================+===============+
| 100,00 % | 0 | 0,00 % |
+------------------+--------------------------------+---------------+
| 90,00 % | 1 | 10,00 % |
+------------------+--------------------------------+---------------+
| 80,00 % | 2 | 20,00 % |
+------------------+--------------------------------+---------------+
| 70,00 % | Pari o superiore a 3 | 30,00 % |
+------------------+--------------------------------+---------------+
2) Qualora siano nominati i collaboratori del Direttore dei lavori, l'incentivo e' ripartito tra Direttore dei lavori e collaboratori secondo il seguente prospetto:
=====================================================================
| UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI |
=====================================================================
| DIRETTORE | | | DEI LAVORI | DIRETTORE DEI LAVORI OPERATIVO/ISPETTORE DI CANTIERE|
+=============+=======================================+=============+
| | Numero di Direttori dei lavori | | | % Incentivo | operativi e di Ispettori di cantiere | % Incentivo |
+=============+=======================================+=============+
| 100,00% | 0 | 0,00 % |
+-------------+---------------------------------------+-------------+
| 80,00 % | 1 | 20,00 % |
+-------------+---------------------------------------+-------------+
| 60,00 % | 2 | 40,00 % |
+-------------+---------------------------------------+-------------+
| 40,00 % | Pari o superiore a 3 | 60,00 % |
+-------------+---------------------------------------+-------------+
Allegato B
Allegato B (Articolo 5) PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE
Attivita' %
Programmazione della spesa per investimenti 2 - 4 %
R U P 26 - 34 %
Predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici 18 - 26 %
Direzione dell'esecuzione del contratto 21 - 27 %
Verifica di conformita' 18 - 24 %
Note operative: 1) Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo e' ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:
=====================================================================
| UFFICIO DEL RUP |
+===================================================================+
|RESPONSABILE DEL | | | PROCEDIMENTO | COLLABORATORI |
+=================+=================================+===============+
| % Incentivo | Numero di collaboratori | % Incentivo |
+=================+=================================+===============+
| 100,00% | 0 | 0,00 % |
+-----------------+---------------------------------+---------------+
| 90,00 % | 1 | 10,00 % |
+-----------------+---------------------------------+---------------+
| 80,00 % | 2 | 20,00 % |
+-----------------+---------------------------------+---------------+
| 70,00 % | Pari o superiore a 3 | 30,00 % |
+-----------------+---------------------------------+---------------+
2) Qualora sia costituito l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), l'incentivo e' ripartito tra DEC e collaboratori secondo il seguente prospetto:
=====================================================================
| UFFICIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) |
=====================================================================
| DEC | COLLABORATORI |
+================+==================================+===============+
| % Incentivo | Numero di collaboratori | % Incentivo |
+================+==================================+===============+
| 100,00% | 0 | 0,00 % |
+----------------+----------------------------------+---------------+
| 80,00 % | 1 | 20,00 % |
+----------------+----------------------------------+---------------+
| 60,00 % | 2 | 40,00 % |
+----------------+----------------------------------+---------------+
| 40,00 % | Pari o superiore a 3 | 60,00 % |
+----------------+----------------------------------+---------------+
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