DECRETO 22 maggio 2023, n. 86

Type Decreto
Publication 2023-05-22
Ultimo aggiornamento 2023-07-04
State In force
Source Normattiva
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1.L'autorizzazione puo' essere modificata, sospesa o revocata dall'autorita' competente nel caso in cui il titolare non osservi le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ivi comprese quelle relative al monitoraggio, e non rispetti gli obiettivi di qualita' di cui alla Parte III, Sezione II, Titolo II del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2.Qualora si verifichino situazioni di emergenza nell'area di escavo o di destinazione o fenomeni di inquinamento, l'autorita' competente puo' procedere, con provvedimento motivato, all'immediata sospensione di tutte o di parte delle attivita' oggetto dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3.In presenza di fenomeni di inquinamento marino o costiero, ovvero qualora si determinino situazioni di rischio per la sicurezza della navigazione od interferenze con i legittimi usi del mare, la Capitaneria di porto puo' disporre, con provvedimento motivato, l'immediata sospensione, ai sensi dell'articolo 21-quater della legge n. 241 del 1990, di tutte o di parte delle attivita' oggetto dell'autorizzazione, dandone immediata comunicazione all'autorita' competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Il Ministro della salute Schillaci

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, reg. n. 2074

Note all'art. 5: - Per la parte terza, Sezione II, titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'articolo 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 21-quater (Efficacia ed esecutivita' del provvedimento). - 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o differito per una sola volta, nonche' ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non puo' comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.»

Allegato I

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