DECRETO 12 luglio 2023, n. 114
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137): «Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 2. Si intende per: a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalita' di educazione e di studio; b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; (207) c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalita' di studio e di ricerca; d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di eta' antica; e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto; f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilita' sociale.» - Si riporta il testo dell'articolo 32, primo comma, della citata legge 18 aprile 1975, n. 110: «Art. 32 (Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei).- Salva la normativa concernente le armi in dotazione alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato e fermo restando quanto stabilito nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulle cose di interesse storico o artistico, i direttori dei musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti ad enti morali, cui e' affidata la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra o di parte di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redigere l'inventario dei materiali custoditi su apposito registro ai sensi dell'art. 16, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Omissis.»
Art. 30
Controllo sulle operazioni di accesso, consultazione, immissione e aggiornamento dei dati
1.I responsabili degli uffici e dei comandi di cui all'articolo 16, comma 1, verificano periodicamente che le interrogazioni del SITAM siano effettuate per le finalita' previste dal presente regolamento.
2.Nei confronti del personale in servizio presso le Prefetture-UTG e presso le Questure il controllo e' esercitato, rispettivamente, dal viceprefetto vicario e dal dirigente che svolge le funzioni vicarie del Questore.
3.La Questura puo' sempre richiedere informazioni agli utenti, al fine di accertare la correttezza delle operazioni di trattamento dei dati effettuati. A tale scopo, la Questura puo' utilizzare i riepiloghi mensili di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a).
Art. 31
Adempimenti nel caso di mancato funzionamento del SITAM
1.Nel caso in cui il SITAM non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere g), h), limitatamente agli operatori dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso le Questure, ed i), effettuano le registrazioni dei dati previste dal presente regolamento su supporti cartacei ovvero su supporti informatici conformi agli standard di sicurezza stabiliti dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.
2.Al fine di salvaguardare la possibilita' di effettuare i controlli di pubblica sicurezza, gli armaioli e gli intermediari trasmettono, anche per via telematica, alla Questura competente per territorio, i dati registrati sui supporti provvisori entro il giorno successivo a quello cui le registrazioni si riferiscono.
3.Successivamente al ripristino della regolare funzionalita', i soggetti di cui al comma 1 provvedono ad inserire tempestivamente nel SITAM i dati registrati sui supporti provvisori, anche al fine di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 35 e 55 TULPS.
Note all'art. 31: - Per il testo degli articoli 35 e 55, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, v. nelle note alle premesse.
Art. 32
Violazione dei dati personali
1.In caso di violazione dei dati personali si applica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 51 del 2018.
Note all'art. 32: - Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51: «Art. 26 (Notifica al Garante di una violazione di dati personali). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, in caso di violazione di dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione al Garante con le modalita' di cui all'articolo 33 del regolamento UE. 2. Se la violazione dei dati personali riguarda dati personali che sono stati trasmessi dal o al titolare del trattamento di un altro Stato membro, le informazioni previste dal citato articolo 33 del regolamento UE sono comunicate, senza ingiustificato ritardo, al titolare del trattamento di tale Stato membro.»
Art. 33
Scambio d'informazioni con gli Stati membri dell'Unione europea e con Stati terzi
1.In caso di trasferimento definitivo di un'arma da fuoco verso uno Stato membro, le pertinenti informazioni raccolte nel SITAM sono comunicate a tale Stato per il tramite dell'autorita' nazionale, previa verifica della loro esattezza, aggiornamento e completezza. In caso di trasferimento definitivo di un'arma da fuoco da uno Stato membro verso il territorio nazionale, le informazioni sono ricevute dall'autorita' nazionale, la quale provvede all'inserimento nel SITAM.
2.La comunicazione e la ricezione delle informazioni di cui al comma 1 avviene in modalita' elettronica, utilizzando il sistema di informazione del mercato interno («IMI») tra le autorita' competenti, in conformita' a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/686.
3.Nel caso di esportazione o importazione a titolo definitivo verso o da uno Stato terzo, lo scambio delle pertinenti informazioni e' consentito in conformita' agli accordi o alle intese sottoscritte e rese esecutive con tali Stati, qualora non in contrasto con gli atti normativi interni o dell'Unione europea. La comunicazione puo' anche avvenire per via telematica, assicurando l'adozione di misure adeguate per garantire la riservatezza e l'integrita' delle informazioni trasmesse.
Note all'art. 33: - Per il regolamento delegato (UE) del 16 gennaio 2019, n. 686, v. nelle note alle premesse.
Capo VI Norme finali e transitorie
Art. 34
Entrata in funzione del SITAM
1.Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede ad ultimare il SITAM entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro e non oltre i successivi tre mesi il predetto Dipartimento assicura che siano completate le attivita' organizzative e propedeutiche, ivi comprese quelle riguardanti l'assegnazione delle credenziali di autenticazione ai soggetti di cui agli articoli 22 e 23, necessarie per la messa in funzione del SITAM e che il CED renda disponibili al SITAM stesso i dati relativi alle armi e alle parti di arma di cui all'articolo 28, commi 1 e 3, al fine di garantire la migliore funzionalita' del sistema.
2.Il Dipartimento della pubblica sicurezza rende noto il completamento delle attivita' di cui al comma 1 mediante pubblicazione di un apposito avviso sul proprio sito istituzionale.
3.A decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, gli utenti possono presentare alla Questura le richieste di primo rilascio dell'abilitazione per l'accesso al SITAM ai sensi dell'articolo 24.
4.Il SITAM e' reso operativo decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5.Le disposizioni di cui al Capo V trovano applicazione a decorrere dal termine previsto dal comma 4.
Art. 35
Oneri informativi introdotti
1.Gli oneri informativi introdotti dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono indicati nell'Allegato D.
Note all'art. 35: - Si riporta il testo dell'articolo 7, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese): «Art. 7 (Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese) 1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalita' definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmette al Parlamento. 4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilita' dei dirigenti preposti agli uffici interessati, sono individuate le modalita' di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo.»
Art. 36
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'espletamento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, in ordine agli stanziamenti previsti per le attivita' di gestione e manutenzione del sistema. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il Ministro dell'interno Piantedosi Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Visto, il Guadasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, reg.ne n. 2803 --------------- Nota redazionale Il testo delle firme e' gia' integrato con le correzioni apportate
dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 19/08/2023, n. 193 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Allegato A
Allegato A art. 4, comma 2 DATI RELATIVI ALLE ARMI DA FUOCO E ALLE PARTI D'ARMA DA FUOCO 1. Per le armi da fuoco insieme alle sue parti, il SITAM contiene i seguenti dati inseriti in appositi campi identificativi: a) fabbricante o assemblatore (codice fiscale, partita Iva o ragione sociale); b) Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio; c) numero di serie; d) anno di fabbricazione o assemblaggio; e) tipo (ad esempio carabina, fucile, pistola, ...); f) marca; g) modello, ove presente; h) calibro; i) marcatura applicata alle relative parti nel caso in cui questa differisca dalla marcatura unica applicata sul telaio o sul fusto dell'arma stessa. Qualora la parte dell'arma sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della marcatura, essa e' contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico digitale, che trovera' collocazione nel presente campo; l) codice identificativo corrispondente alla classificazione effettuata dal Banco Nazionale di Prova; m) classificazione dell'arma nella categoria europea effettuata dal Banco Nazionale di Prova (ivi compreso il cambiamento, a seguito di interventi tecnici, della categoria o della sottocategoria dell'arma da fuoco di cui all'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE); n) dati identificativi dell'operatore economico o privato che cede l'arma (cedente, comodante, esportatore, riparatore, venditore, ecc.); o) dati identificativi dell'operatore economico o privato che acquisisce l'arma (acquirente, cessionario, comodatario, importatore, riparatore, ecc..); p) dati identificativi del detentore e luogo di detenzione; q) operazioni aventi ad oggetto l'arma e la data in cui le stesse sono state effettuate (quali ad esempio: cessione, acquisto, acquisto per successione, acquisto per ritrovamento, cambio luogo detenzione, comodato, trasferimento intracomunitario, demilitarizzazione, disattivazione, esportazione, importazione, riparazione, vendita, rottamazione, ecc.); r) prezzo dell'arma (il dato deve essere inserito dagli operatori economici, ex articolo 54 R.D. 6 maggio 1940, n. 635); s) estremi del titolo abilitativo esibito per l'acquisto dell'arma (nulla osta all'acquisto di armi; licenza di porto d'armi; licenza ex articolo 31 TULPS, collezione di armi antiche ex D.M. 28 aprile 1982, ecc.); t) estremi della licenza o autorizzazione nell'ipotesi di esportazione, importazione o trasferimento intracomunitario (indicare la denominazione del titolo autorizzatorio, l'autorita' che lo ha emesso e la data del rilascio); u) eventuali ulteriori dati facoltativi. 2. Per le armi da fuoco antiche, l'inserimento e' limitato ai dati conosciuti o comunque rilevabili dalla denuncia o da qualunque altra certificazione o documentazione presentata dall'interessato, ai sensi dell'articolo 38 TULPS. 3. I dati di cui alle lettere da a) ad h) costituiscono gli elementi della marcatura unica (di cui all'articolo 11, primo comma, della legge n. 110 del 1975).
Allegato B
Allegato B art. 4, comma 2 DATI RELATIVI ALLE ARMI DIVERSE DA QUELLE DA FUOCO ED ALLE REPLICHE DI ARMI ANTICHE AD AVANCARICA A COLPO SINGOLO 1. Per le armi diverse da quelle da fuoco il SITAM contiene i seguenti dati inseriti in appositi campi identificativi: a) fabbricante o assemblatore (codice fiscale o partita Iva, ragione sociale); b) Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio; c) numero di serie; d) anno di fabbricazione o assemblaggio; e) tipo (ad esempio carabina, fucile, lancia siringhe, pistola, ...); f) marca; g) modello, ove presente; h) calibro; i) numero di verifica di conformita' (nell'ipotesi di arma da sparo a modesta capacita' offensiva, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule); l) dati identificativi dell'operatore economico o privato che cede l'arma (cedente, comodante, esportatore, riparatore, venditore, ecc.); m) dati identificativi dell'operatore economico o privato che acquisisce l'arma (acquirente, cessionario, comodatario, importatore, riparatore, ecc.); tale dato e' richiesto per il privato solo nel caso di acquisto da operatore economico; n) dati identificativi del detentore e luogo di detenzione (nell'ipotesi di arma da sparo, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule); o) operazioni aventi ad oggetto l'arma e la data in cui sono state effettuate (quali ad esempio: acquisto, acquisto per successione, acquisto per ritrovamento, cambio luogo detenzione, comodato, trasferimento intracomunitario, demilitarizzazione, disattivazione, esportazione, importazione, riparazione, vendita, ecc.); p) prezzo dell'arma (il dato deve essere inserito dagli operatori economici, ex articolo 54 R.D. 6 maggio 1940, n. 635); q) estremi del titolo abilitativo esibito per l'acquisto dell'arma (o del documento di riconoscimento dell'acquirente maggiorenne qualora trattasi di arma da sparo a modesta capacita' offensiva, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule o di replica di arma antica ad avancarica a colpo singolo); r) codice identificativo corrispondente alla classificazione effettuata dal Banco Nazionale di Prova, (nell'ipotesi di arma da sparo, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule); s) eventuali ulteriori dati facoltativi.
Allegato C
Allegato C art. 4, comma 2 DATI RELATIVI ALLE MUNIZIONI 1. Per le munizioni, il SITAM contiene i seguenti dati inseriti in appositi campi identificativi: a) produttore ovvero colui per il quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformita' alle prescrizioni (codice fiscale o partita Iva, ragione sociale); b) denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme; c) numero di identificazione del lotto delle munizioni oggetto dell'operazione; d) quantita' di confezioni delle munizioni oggetto dell'operazione; e) quantita' di cartucce contenute nell'unita' elementare di imballaggio; f) calibro; g) tipo (palla in piombo, palla in ottone, ecc.); h) luogo di fabbricazione; i) dati identificativi dell'operatore economico o privato che cede le munizioni (cedente, esportatore, venditore, ecc.); l) dati identificativi dell'operatore economico o privato che acquisisce le munizioni (acquirente, cessionario, importatore, ecc.); m) dati identificativi del detentore e luogo di detenzione; n) estremi del titolo abilitativo esibito per l'acquisto (nulla osta all'acquisto di munizioni; licenza di porto d'armi; licenza ex articolo 47 TULPS); o) operazioni aventi ad oggetto le munizioni e la data in cui sono state effettuate (quali ad esempio: acquisto, acquisto per ritrovamento, cambio luogo detenzione, comodato, trasferimento intracomunitario, esportazione, importazione, vendita, ecc.); p) eventuali ulteriori dati facoltativi.
Allegato D
Allegato D art. 35 ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE Oneri eliminati I) Denominazione Obbligo di tenuta e di compilazione del registro su supporto cartaceo ex articoli 35 e 55 TULPS delle operazioni giornaliere aventi ad oggetto le armi e le munizioni. Riferimento normativo interno Articolo 11, comma 3, decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104 Articolo 24, comma 5, dell'intervento regolatorio
Comunicazione o dichiarazione
Domanda
Documentazione da conservare
Altro
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Cosa cambia per il cittadino e/o impresa Gli [articoli 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art35) e [55 TULPS](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art55) prevedono che i soggetti, titolari delle necessarie licenze di polizia per l'esercizio di attivita' di impresa o professionali in materia di armi e munizioni (d'ora in poi indicati come: «armaioli»), nonche' gli intermediari [ex articolo 31-bis TULPS](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art31bis) (d'ora in poi indicati come: «intermediari»), sono obbligati a tenere e conservare appositi registri sui quali devono annotare le «operazioni» giornaliere aventi ad oggetto i predetti materiali. Non essendo stata ancora compiutamente attuata la previsione di cui all'articolo 16, terzo comma, del Regolamento di esecuzione del predetto [TULPS](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773) sulla tenuta informatica dei registri di polizia, gli operatori in discorso hanno conservato i registri delle operazioni in tema di armi e munizioni su supporto cartaceo. L'[articolo 11 del decreto legislativo n. 104/2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018;104~art11) punta a superare definitivamente questa situazione. La disposizione, nel prevedere l'istituzione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza di un sistema informatico per la tracciabilita' delle armi e delle munizioni (SITAM), stabilisce che i cennati operatori economici e professionali immettano i dati relativi alle attivita' svolte nella «piattaforma» e che tale adempimento venga a sostituire l'obbligo di tenuta e compilazione del registro cartaceo ([articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 104/2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018;104~art11-com3)). Questa soluzione viene ad essere attuata nel dettaglio dal presente intervento regolatorio che, in particolare agli articoli 13 e 24, consente che gli operatori economici e professionali assolvano agli obblighi di registrazione prescritti dagli [articoli 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art35) e [55 TULPS](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art55), attraverso l'immissione dei pertinenti dati nel SITAM. In tal modo, viene sancito il definitivo superamento dell'obbligo di tenuta del registro cartaceo e la sua sostituzione con il semplice inserimento dei pertinenti dati in una «repository» attestata e gestita dalle competenti «strutture» dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. II) Denominazione Obbligo di comunicare ogni mese alla Questura territorialmente competente le generalita' dei soggetti che hanno acquistato armi o munizioni ([articoli 35, comma 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art35-com4), e [55, primo comma, TULPS](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art55-com1)). Riferimento normativo interno Articolo 11, comma 5, dell'intervento regolatorio
Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro
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Cosa cambia per il cittadino e/o impresa Gli operatori economici e professionali sono tenuti, ai sensi degli articoli 35, comma 4, e 55, primo comma, TULPS, a comunicare ogni mese le generalita' dei soggetti che hanno acquistato le armi e le munizioni. L'articolo 11, comma 5, dell'intervento regolatorio sopprime questo obbligo, prevedendo che esso sia assolto direttamente dal SITAM. III) Denominazione Obbligo di annotare sui registri ex articoli 35 e 55 TULPS le operazioni compiute riguardanti le armi comuni e le munizioni. Riferimento normativo interno Articolo 27 dell'intervento regolatorio Cosa cambia per il cittadino Con l'adozione del presente intervento regolatorio, viene meno l'obbligo di annotare sul registro cartaceo le operazioni compiute giornalmente aventi ad oggetto le armi e le munizioni. IV) Denominazione Obbligo di versamento dei registri cartacei ex articoli 35 e 55 TULPS alla Questura, al momento della cessazione dell'attivita' di impresa e professionale riguardante le armi e le munizioni. Riferimento normativo interno Articolo 11, comma 3, decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104 Articoli 11, comma 5, e 24, comma 5, dell'intervento regolatorio
Comunicazione o dichiarazione
Domanda
Documentazione da conservare
Altro
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Cosa cambia per il cittadino e/o impresa La sostituzione dei registri su supporto cartaceo con l'immissione dei dati nel SITAM istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno determina, conseguentemente, il venir meno dell'adempimento di cui trattasi, a carico degli operatori economici, di versare i predetti registri cartacei alle Questure. Oneri introdotti I) Denominazione Richiesta di abilitazione per il collegamento al SITAM Riferimento normativo interno [Articolo 11, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;104~art11-com1) e [3, decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;104~art11-com3) Articolo 13, comma 1, dell'intervento regolatorio
Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro
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Cosa cambia per il cittadino e/o impresa L'obbligo di richiedere l'abilitazione per il collegamento al SITAM costituisce un onere informativo di nuova introduzione. Esso deriva dal criterio direttivo dettato dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 104/2018, secondo cui gli «armaioli» e gli «intermediari» adempiono validamente agli obblighi di registrazione stabiliti dagli articoli 35 e 55 TULPS attraverso l'immissione dei dati nel SITAM. L'intervento regolatorio prevede che, per effettuare tale immissione, gli «armaioli» e gli «intermediari» debbano richiedere alla Questura territorialmente competente un'abilitazione al collegamento al SITAM. L'abilitazione e' concessa previa la semplice verifica del fatto che il richiedente rientri effettivamente nelle categorie di operatori economici e professionali riconducibili alle nozioni di «armaiolo» e «intermediario», postulate dall'articolo 2, comma 1, lettere d) e p) dell'intervento regolatorio. II) Denominazione Comunicazione mensile delle operazioni effettuate da parte degli utenti titolari di un regime di identificazione elettronica non notificato dallo Stato membro Riferimento normativo Articolo 17, comma 4, dell'intervento regolatorio
Comunicazione o dichiarazione
Domanda
Documentazione da conservare
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Cosa cambia per il cittadino e/o impresa L'articolo 17, comma 4, dell'intervento regolatorio stabilisce che l'«armaiolo» o l'«intermediario» che non ha l'abilitazione per l'accesso al SITAM in quanto titolare di un regime di identificazione elettronica non ancora notificato dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE 910/2014, continua a tenere il registro delle operazioni giornaliere di cui agli articoli 35 e 55 TULPS e adempie alla comunicazione mensile prevista dai medesimi articoli 35 e 55 TULPS su supporto informatico sottoscritto con firma qualificata secondo le modalita' indicate nella «home page» del relativo «sito web». Poiche' la comunicazione mensile e la tenuta del registro delle operazioni giornaliere rappresentano obblighi gia' previsti dai richiamati articoli 35 e 55 TULPS, la disposizione in esame, piu' che un obbligo informativo di nuova introduzione, costituisce la modalita' esecutiva di un onere gia' sussistente. Ed invero, l'articolo 17, comma 4, del presente regolamento, da un lato conferma gli obblighi gia' esistenti in capo ai suindicati operatori economici di tenuta del registro e della comunicazione mensile e, dall'altro, introduce nuove modalita' di adempimento della comunicazione su supporto informatico sottoscritto con firma qualificata secondo le modalita' indicate nella «home page» del relativo «sito web». III) Denominazione Comunicazione dello smarrimento o del furto delle credenziali di accesso al SITAM Riferimento normativo interno Articolo 26, comma 5, dell'intervento regolatori
Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro
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Cosa cambia per il cittadino e/o impresa L'articolo 26, comma 5, dell'intervento regolatorio introduce in capo ai titolari delle credenziali di accesso al SITAM un nuovo adempimento, consistente nell'obbligo di segnalare immediatamente all'articolazione competente per la gestione del SITAM (allocata nella Questura) l'eventuale furto o smarrimento delle medesime credenziali. IV) Denominazione Obbligo per gli utenti di immettere nel SITAM i dati relativi alle operazioni aventi ad oggetto armi e munizioni Riferimento normativo interno Articolo 27, comma 1, dell'intervento regolatorio Articolo 31, comma 1, dell'intervento regolatorio
Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro
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Cosa cambia per il cittadino e/o impresa L'articolo 27, comma 1, dell'intervento regolatorio sostituisce con l'immissione nel SITAM delle informazioni di cui agli Allegati A, B e C, l'obbligo di annotare su registri cartacei i dati di cui agli articoli 35 e 55 TULPS riguardanti le operazioni aventi ad oggetto armi e munizioni. L'articolo 31 prevede che, in caso di malfunzionamento del SITAM, tale comunicazione sia assolta temporaneamente con la registrazione dei dati su supporti cartacei o informatici conformi agli standard di sicurezza.
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