DECRETO 30 agosto 2023, n. 142

Type Decreto
Publication 2023-08-30
Ultimo aggiornamento 2023-10-16
State In force
Source Normattiva
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6.I consorzi per l'istruzione nautica compilano il registro di iscrizione degli allievi, vidimato in osservanza delle disposizioni di cui al comma 3.

7.I registri di cui ai commi 3 e 6 sono compilati giornalmente in ordine cronologico, numerati progressivamente in ogni loro pagina e tenuti a disposizione delle amministrazioni competenti per cinque anni.

8.Durante le esercitazioni pratiche, a bordo dell'unita' e' tenuta una copia della SCIA, recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato dal SUAP, nonche' copia delle domande di ammissione agli esami degli allievi presenti a bordo, completa di visto dell'autorita' marittima o dell'ufficio motorizzazione civile presso cui sono state presentate. Le domande, accompagnate da un documento d'identita' personale, costituiscono autorizzazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13

Cessazione dell'attivita'

1.Il titolare o legale rappresentante della scuola nautica comunica al SUAP l'avvenuta cessazione dell'attivita' e trasferisce gli allievi iscritti che non hanno completato i corsi e gli esami ad altra scuola nautica indicata dall'allievo.

Art. 14

Consorzi di scuole nautiche

1.L'attivita' di scuola nautica puo' essere esercitata anche in forma di consorzio di scuole nautiche secondo le disposizioni di cui agli articoli da 2602 a 2615-ter del codice civile. Salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, ai consorzi si applicano le disposizioni del presente regolamento riferite alle scuole nautiche.

2.Il legale rappresentante del consorzio presenta la SCIA secondo le modalita' di cui agli articoli 3 e 5, indica le scuole aderenti al consorzio e dichiara che la sede del consorzio e' in uno dei comuni in cui ha sede una delle scuole nautiche consorziate e che le scuole nautiche aderenti al consorzio hanno sede nella medesima provincia ove e' ubicato il consorzio, fatta salva l'ipotesi di autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse, purche' limitrofi al comune in cui e' ubicata la sede del centro stesso.

3.Al consorzio possono essere iscritti soltanto gli allievi provenienti dalle scuole nautiche aderenti allo stesso, previa annotazione sull'apposito registro.

4.Ciascuna scuola nautica aderente a un consorzio deve svolgere, per i propri allievi, almeno i corsi teorici e pratici finalizzati al conseguimento delle patenti nautiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) a motore e puo' demandare al consorzio, integralmente o parzialmente, corsi teorici e pratici finalizzati al conseguimento delle altre patenti nautiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c).

5.Le scuole nautiche continuano ad esercitare autonomamente le attivita' non demandate al consorzio.

6.Le scuole nautiche comunicano all'amministrazione competente, entro quindici giorni, l'adesione ovvero il recesso da un consorzio nonche' ogni informazione relativa a variazioni nello svolgimento dei corsi direttamente eseguiti o delegati.

Art. 15

Istituti tecnici

1.La SCIA presentata al SUAP dagli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, ai sensi dell'articolo 49-septies, comma 9, del codice, e' sottoscritta dal dirigente scolastico. L'amministrazione competente trasmette la relativa documentazione agli uffici scolastici regionali competenti per territorio ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui al comma 9 del presente articolo.

4.L'istituto tecnico produce all'amministrazione competente il registro d'iscrizione degli allievi per l'apposizione del visto. Analoga procedura deve essere seguita nel caso di esaurimento delle pagine del registro.

5.I requisiti e le condizioni previsti per la presentazione della SCIA devono permanere per tutto il periodo di esercizio dell'attivita'.

7.Il dirigente scolastico, per motivate esigenze documentate, puo' sospendere l'esercizio dell'attivita' per un periodo massimo di dodici mesi, previa comunicazione al SUAP, decorsi inutilmente i quali senza che l'attivita' sia regolarmente ripresa, l'attivita' si intende cessata.

8.Nei casi di modifica della denominazione, sospensione volontaria, ripresa o cessazione dell'attivita', la comunicazione e' effettuata al SUAP nei modi stabiliti dal presente regolamento.

9.L'attivita' di vigilanza amministrativa prevista dall'articolo 49-septies, comma 9, del codice, e' esercitata dagli Uffici scolastici regionali di riferimento ed e' limitata alle condizioni e ai requisiti di cui al presente articolo e all'articolo 17 del presente regolamento.

Note all'art. 15: - Per il testo dei commi 4, 6, 9 e 14 dell'art. 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 3.

Art. 16

Autoscuole

1.Alle autoscuole di cui all'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 che presentano la SCIA per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies del codice e del presente regolamento.

Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si vedano le note all'art. 7. - Per il testo dell'art. 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le note all'art. 1.

Art. 17

Modalita' di svolgimento dei controlli

1.L'attivita' di vigilanza delle amministrazioni competenti e' esercitata sulle scuole nautiche, le sedi secondarie e i luoghi di ormeggio ubicati nel territorio di competenza, anche tramite forme di collaborazione istituzionale con le amministrazioni a vario titolo coinvolte. Dette amministrazioni assicurano il coordinamento dei controlli nel caso di scuole nautiche aventi sedi o luoghi di ormeggio ubicati nei territori ricadenti nella competenza territoriale di amministrazioni diverse.

Art. 18

Diffida, sospensione e interdizione

1.In caso di irregolarita', omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attivita' di scuola nautica ovvero in caso di perdita dei requisiti prescritti, le amministrazioni competenti adottano, tenuto conto della gravita' della fattispecie, un provvedimento motivato di diffida, di sospensione o di interdizione dall'esercizio dell'attivita'.

Art. 19

Attivita' pubblicitaria

1.Le scuole nautiche e i consorzi di scuole nautiche possono svolgere pubblicita' informativa sulle attivita' di formazione e preparazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

2.La pubblicita' e tutte le informazioni diffuse con qualunque mezzo, anche informatico, devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altre scuole nautiche, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. In ogni caso, le informazioni devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

Art. 20

Tariffario

1.La scuola nautica presenta il tariffario all'amministrazione competente per territorio ai fini dell'apposizione del visto. Analoga procedura deve essere seguita in caso di modifiche del tariffario.

2.Il tariffario deve rispettare gli importi minimi indicati nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si puo' procedere ad aggiornare le tariffe di cui all'allegato III.

4.Le amministrazioni competenti, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottano un modello di tariffario che le scuole nautiche sono tenute ad utilizzare.

Art. 21

Trattamento dei dati e misure di riservatezza e sicurezza

1.L'amministrazione competente e' titolare del trattamento dei dati personali raccolti relativi all'esercizio delle scuole nautiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), dei dati attestanti l'insussistenza o il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del codice richiamato dall'articolo 3, comma 2, lettera l) del presente regolamento, nonche' dei dati personali inerenti al provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attivita', o di interdizione dall'esercizio dell'attivita'. Il titolare effettua il trattamento dei dati personali per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche' a quelle nazionali vigenti.

2.L'amministrazione competente assicura che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3.Le scuole nautiche e i consorzi sono titolari del trattamento dei dati anagrafici degli insegnanti di teoria, degli istruttori pratici, dei dati anagrafici e di quelli relativi al trasferimento o provenienza degli allievi, nonche' della tenuta e l'aggiornamento del registro d'iscrizione degli allievi.

4.Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentito il Garante della protezione dei dati personali, vengono individuati, nel rispetto, in particolare, dei principi di proporzionalita' rispetto alla specifica finalita' perseguita e di minimizzazione, le modalita' e i tempi di conservazione dei dati personali, da limitarsi al tempo strettamente indispensabile alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attivita' oggetto di autorizzazione, nonche' le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza del trattamento, con particolare riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679.

Note all'art. 21: - Per il testo dell'art. 49-septies, comma 6, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE): «Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). - 1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 1-bis. I dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto delle finalita' istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanita', dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta' e, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni anche mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), aventi finalita' compatibili con quelle sottese al trattamento, con le modalita' e per le finalita' fissate con decreto del Ministro della salute, ai sensi del comma 1, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal presente codice, dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilita'. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico; b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonche' rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalita'; c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili; d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli; e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato; f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonche' documentazione delle attivita' istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari; g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonche' l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche; h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo; i) attivita' dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale; l) attivita' di controllo e ispettive; m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni; n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalita' giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonche' rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali; o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore; p) obiezione di coscienza; q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria; r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunita' religiose; s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci; t) attivita' amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di sangue umano; u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumita' fisica; v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale; z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili; bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario; cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan); dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunita' nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilita' civile, disciplinare e contabile, attivita' ispettiva. 3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2-septies.». - Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.

Art. 22

Regime transitorio

1.Le scuole nautiche e i consorzi gia' in esercizio adeguano lo svolgimento della propria attivita' alla disciplina di cui all'articolo 49-septies del codice e al presente regolamento, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ovvero, se antecedente, entro la data di presentazione della prima SCIA di variazione. Con riferimento alle unita' da diporto, l'adeguamento e' conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 10 agosto 2021, recante adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalita' di svolgimento delle prove, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 28 settembre 2021.

2.Trascorso il periodo di cui al comma 1 senza che le scuole nautiche e i consorzi si siano adeguati alle disposizioni del presente regolamento, l'amministrazione competente invia ai soggetti interessati una diffida ad adempiere entro l'ulteriore termine di due mesi, trascorso il quale adotta il provvedimento di interdizione dall'esercizio dell'attivita'.

3.Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i dati che le amministrazioni competenti trasmettono, entro il 31 gennaio e con riferimento all'annualita' precedente, al medesimo Ministero.

Note all'art. 22: - Per il testo dell'art. 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le note all'art. 1. - Per i riferimenti normativi del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 10 agosto 2021, si vedano le note alle premesse.

Art. 23

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2.Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro dell'istruzione e del merito Valditara Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato dalla Corte dei conti il 10 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, reg.ne n. 3141

Allegato I

Allegato I (Articolo 4) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

Allegato II (Articolo 11)

Patente nautica lezioni di teoria (ore) esercitazioni pratiche individuali unita' a motore della durata di 1 ora esercitazioni pratiche individuali unita' a vela e motore della durata di 1 ora

D, tipo D1 5 5

A C D, tipo D2 entro 12 miglia 20 5 5

A C D, tipo D2 senza limite dalla costa 40 (20 se in possesso di patente entro 12 miglia) 5 (non necessarie se in possesso di patente entro 12 miglia dalla costa) 5 (non necessarie se in possesso di patente entro 12 miglia dalla costa con abilitazione a vela)

B 60 5

Allegato III

Allegato III (Articolo 20) TARIFFARIO

Patente Motore € Vela €

cat. D, tipo D1 700,00

cat. A-C-D, tipo D2, entro 12 miglia dalla costa 1.100,00 1.100,00

integrazione da entro 12 miglia a senza limiti 600,00 600,00

cat. A-C-D, tipo D2 senza alcun limite dalla costa 1.400,00 1.400,00

cat. B 3.000,00

Uscite pratiche supplementari a quelle gia' incluse nei corsi

uscite pratiche a motore 1 ora 90

uscite pratica a vela 1 ora 90

uscite pratiche nave 500

Le tariffe si intendono comprensive di ogni altro onere posto a carico dei clienti, al netto delle spese amministrative di presentazione della domanda di ammissione all'esame, di rilascio della patente nautica e del certificato medico. Le tariffe si intendono comprensive di ogni altro onere posto a carico dei clienti, al netto delle spese amministrative di presentazione della domanda di ammissione all'esame, di rilascio della patente nautica e del certificato medico.

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