DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. 186
Art. 2
Organizzazione centrale e periferica
2.I Dipartimenti di cui al comma 1 si articolano nelle sedici direzioni generali di cui al Capo III, e assicurano l'esercizio organico e integrato delle funzioni del Ministero. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i Capi dei Dipartimenti, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti. Presso ciascun Dipartimento sono istituiti due uffici di livello dirigenziale non generale, nel limite del contingente previsto dall'articolo 18, comma 2. Uno dei due uffici cura il coordinamento delle attivita' di rilievo europeo e internazionale e le relazioni con le Istituzioni sovranazionali, in raccordo con il Consigliere diplomatico del Ministro.
3.Sono strutture decentrate del Ministero ((nove provveditorati regionali e interregionali)) per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, nonche' quattro direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione.
4.Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e' incardinato nell'ambito del Ministero, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di cui all'articolo 14, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5.Sono incardinati nell'assetto organizzativo del Ministero il Consiglio superiore dei lavori pubblici e gli organismi e le istituzioni di cui al capo VI che operano secondo le attribuzioni definite da leggi di settore.
6.I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici costituiscono centri di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Capo II I Dipartimenti
Art. 3
Competenze dei Dipartimenti
2.A ciascun Dipartimento spetta, nelle materie di competenza, la gestione dei procedimenti in materia di infrastrutture strategiche avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in raccordo con la Struttura tecnica di missione.
Note all'art. 3: - La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299.
Art. 4
Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto
Note all'art. 4: - Per la legge 21 dicembre 2021 dicembre 2001, n. 443, si veda nella nota all'art. 3. - Le legge 9 agosto 2017, n. 128 (Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2017, n. 196.
Art. 5
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
5.Dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche dipendono funzionalmente gli Uffici tecnici per le dighe, che costituiscono articolazioni territoriali del Ministero di livello dirigenziale non generale.
Art. 6
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
8.Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione opera il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, cui e' preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero.
8-bis.((Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, opera, alle dipendenze della Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilita' sostenibile (PUMS), designata quale punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, cui e' preposto un dirigente di livello non generale nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero. La Struttura di cui al primo periodo svolge le funzioni strumentali alla piena attuazione del citato regolamento (UE) 2024/1679, comprese le funzioni in materia di supporto e assistenza ai fini dell'adozione e del monitoraggio dei PUMS, nonche' per la predisposizione del programma nazionale per i PUMS.))
Art. 7
Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione
5.Il dirigente preposto alla Direzione generale per gli affari legali ((, societari)) e i contratti pubblici e' il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
6.Il dirigente preposto alla Direzione generale per la digitalizzazione e' il responsabile per la protezione dei dati (RPD) ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Capo III L'organizzazione territoriale
Art. 8
((I Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche))
1.((Costituiscono strutture decentrate del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, i Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche, individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi che seguono:)) a) ((Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova;)) b) ((Provveditorato regionale per le opere pubbliche per la Lombardia, con sede in Milano;)) c) ((Provveditorato regionale per le opere pubbliche per l'Emilia-Romagna con sede in Bologna;)) d) ((Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;)) e) ((Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Toscana, Marche e Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona;)) f) ((Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari;)) g) ((Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Campania e Molise con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso;)) h) ((Provveditorato interregionale per le regioni Puglia e Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza;)) i) ((Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Sicilia e Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro.)) 2. A ciascun Provveditorato ((regionale e)) interregionale e' preposto un dirigente di livello generale denominato «Provveditore per le opere pubbliche», nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. I dirigenti di cui al comma 2 rispondono al Capo del Dipartimento in ordine al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati. 4. Il Provveditore per le opere pubbliche e' datore di lavoro nelle sedi di competenza. 5. Presso ogni sede coordinata il Provveditore per le opere pubbliche, d'intesa con il Capo Dipartimento, che informa previamente il Ministro, nel rispetto del contingente dirigenziale non generale attribuito all'Ufficio decentrato, nomina un dirigente coordinatore e responsabile della sede coordinata al quale possono essere attribuite anche funzioni vicarie. 6. Il Provveditore per le opere pubbliche cura la definizione dei procedimenti pendenti in materia di demanio idrico e opere idrauliche trasferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 9
((Competenze dei Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche))
1.Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i ((Provveditorati regionali e interregionali)) assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater), e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art. 10
((Organizzazione dei Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche))
1.L'organizzazione dei ((Provveditorati regionali e interregionali)) e' ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonche' alla dotazione organica complessiva del Ministero.
2.Presso ciascun ((Provveditorato regionale e interregionale)) opera il Comitato tecnico-amministrativo, di seguito definito Comitato.
4.Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualita' di esperti per la trattazione adi speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.
5.Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce le modalita' di convocazione e deliberazione dei Comitati.
7.Ai componenti ed agli esperti del Comitato non sono corrisposte indennita', emolumenti o rimborsi spese.
8.L'organizzazione, il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i ((Provveditorati regionali e interregionali)) per le opere pubbliche sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 3.
Art. 11
Direzioni generali territoriali
3.I dirigenti di cui al comma 2 rispondono al Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati.
Note all'art. 11: - Per l'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si veda nelle note all'art. 6.
Art. 12
Competenze delle Direzioni generali territoriali
1.Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite alle regioni, anche a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le Direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 12: - Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.), si veda nelle note all'art. 8. - Per l'art. 42, comma 1, lettere c), d) e d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.), si veda nelle note all'art. 9. - Per l'art. 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), si veda nelle note all'art. 9.
Art. 13
Organizzazione delle Direzioni generali territoriali
1.L'organizzazione delle Direzioni generali territoriali e' ispirata, stante la necessita' di assicurare l'erogazione dei servizi all'utenza, al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale di competenza nonche' alla dotazione organica complessiva del Ministero.
2.L'organizzazione, il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le direzioni generali territoriali sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 3.
Capo IV Comando generale del corpo delle capitanerie di porto e altri organismi e istituzioni operanti nel Ministero
Art. 14
Funzioni e compiti del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto
2.Il Comandante generale delle capitanerie di porto - Guardia costiera, sulla base della direttiva annuale generale del Ministro, coordina l'attivita' degli Uffici marittimi.
3.Il vice Comandante generale delle capitanerie di porto svolge funzioni vicarie del Comandante generale e per le quali non percepisce alcun compenso aggiuntivo.
4.Le Capitanerie di Porto - Guardia costiera svolgono gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti, mediante l'impiego di personale, nei limiti e secondo le modalita' previste dalla legge, in ambito nazionale e all'estero, in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle materie di competenza.
Art. 15
Organizzazione marittima
1.Sono uffici marittimi periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipendenti dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, gli uffici di cui all'articolo 16 del codice della navigazione e all'articolo 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, retti da personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e articolati in direzioni marittime, capitanerie di porto, uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia.
2.Gli uffici marittimi di cui al comma 1 svolgono, in sede decentrata, le attribuzioni previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali nelle materie di competenza del Ministero tramite il coordinamento del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
3.Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e al fine di rispondere con tempestivita' ad esigenze di carattere operativo ed organizzativo, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, possono essere individuati nell'ambito della struttura organizzativa di cui al comma 1, le unita', i nuclei, i distaccamenti e i servizi organicamente costituti per i quali il predetto decreto individua i compiti, le mansioni, le dotazioni organiche e la dipendenza funzionale.
Note all'art. 15: - Si riporta l'art. 16 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione): «Art. 16 (Circoscrizione del litorale della Repubblica). - Il litorale della Repubblica e' diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari. Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento e' anche capo del circondario. Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede. [c.n. 17]». - Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione - Navigazione marittima): «Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). - L'ufficio della zona marittima e' denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento Capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo. Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia».
Art. 16
Consiglio superiore dei lavori pubblici
1.Presso il Ministero e' incardinato, con piena autonomia organizzativa e funzionale, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale e' organizzato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'Allegato I.11 al medesimo decreto legislativo.
2.La dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' determinata, nel quadro della dotazione organica di cui all'allegata tabella A, rispettivamente in numero di cinque posizioni dirigenziali generali, di cui una attribuita ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3.L'organizzazione, il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articola il Consiglio superiore dei lavori pubblici sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 18, comma 3.
Note all'art. 16: - Si riporta l'art. 47 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.): «Art. 47 (Consiglio superiore dei lavori pubblici). - 1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' il massimo organo tecnico consultivo dello Stato; opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' dotato di piena autonomia funzionale e organizzativa. 2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' presieduto dal Presidente ed e' costituito dall'Assemblea generale, da quattro Sezioni, dalla Segreteria generale, dal Servizio tecnico centrale e dall'Osservatorio del collegio consultivo tecnico. 3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni, delle province autonome, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, esercita funzioni consultive ed esprime pareri obbligatori esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed economica di competenza statale, dei concessionari statali e sulle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato e pareri facoltativi sui documenti di fattibilita' delle alternative progettuali inseriti nei documenti pluriennali di programmazione dei ministeri competenti. I pareri di cui al primo periodo sono resi se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, e' superiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, o a 50 milioni di euro, negli altri casi. I Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche esprimono parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, e' superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, oppure e' superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro, negli altri casi. Non e' obbligatorio il parere sui progetti di fattibilita' tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50per cento dallo Stato se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, e' inferiore a 25 milioni di euro. 4. Le ulteriori competenze, l'organizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le regole di funzionamento, nonche' le ulteriori attribuzioni sono stabilite e disciplinate nell'allegato I.11. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.11 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.». - L'Allegato I.11 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77. - Per l'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si veda la nota all'art. 6.
Art. 17
Altri organismi operanti nel Ministero
Note all'art. 17: - Per il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 (Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie), si veda la nota alle premesse. - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165 (Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2011, n. 233. - Si riporta l'art. 15-ter, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172: «Art. 15-ter (Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima). - 1. All'art. 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonche' alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti» sono aggiunte le seguenti: ", fino al 30 giugno 2019"; b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonche' ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai trattati internazionali per le reti isolate transfontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonche' ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni adottate ai sensi del presente comma. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto". 2. A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANFS) in materia di reti ferroviarie regionali ed al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed indifferibili attivita', essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2016, nonche' per gestire le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilita' ferroviaria derivanti dal cosiddetto "IV pacchetto ferroviario", l'ANSF medesima e' autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unita' complessive di personale nel biennio 2018-2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area. 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2018 l'ANSF e' autorizzata all'assunzione di 11 funzionari e 9 collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalita' necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria. 4. A decorrere dall'anno 2018 la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a effettuare le investigazioni anche su: a) gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonche' gli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di investigazione definiti al capo V del decreto legislativo 10 agosto 2007, n 162; b) gli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando i criteri e le procedure di investigazione stabiliti dal decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 165; c) gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971 euro a decorrere dell'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 6. All'art. 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento alle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento della sanzione da applicare".». - Per l'art. 223, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.), si veda la nota alle premesse.
Capo V Dotazione organica e norme finali
Art. 18
Determinazione posizioni di livello non generale e delle dotazioni organiche del Ministero
1.La dotazione organica del personale del Ministero e' individuata nella Tabella A allegata al presente regolamento.
2.Il numero delle posizioni dirigenziali di livello generale e quello relativo ai relativi posti di funzione e' determinato in ((quarantatre')) unita', mentre il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale e' determinato in ((duecentodiciotto)) unita'. Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3.Con decreto di natura non regolamentare del Ministro ((...)) si provvede alla individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4.Nell'ambito delle posizioni dirigenziali di livello generale di cui al comma 2 sono previsti, complessivamente, quattro incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali del Ministero, secondo le determinazioni del Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.
5.Nell'ambito del contingente numerico di cui al comma 4, un incarico di livello dirigenziale generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' assegnato al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e fino a tre incarichi di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per lo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 3, commi 4 e 6, del regolamento disciplinante la riorganizzazione dei citati Uffici di diretta collaborazione, ove conferiti.
6.Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' delle famiglie professionali, come determinati dal presente articolo, nelle strutture in cui si articola il Ministero. Detto provvedimento e' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 19
Verifica dell'organizzazione del Ministero
1.Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza.
Note all'art. 19: - Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.): «Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 2. L'incarico di Capo del Dipartimento viene conferito in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il Capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro. 4. Dal Capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il Capo del Dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento; f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; g) puo' proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del Capo del Dipartimento.».
Art. 20
Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni
1.Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 18, comma 3, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale in conformita' alle competenze del rispettivo settore di attribuzione.
2.Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 18, comma 3, le attuali strutture periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attivita' di competenza avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale.
3.Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4.Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate per effetto del presente regolamento, la decadenza dagli incarichi di livello generale e non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, rispettivamente di livello generale e non generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, n. 3971
Note all'art. 20: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2021, n. 191. - Si riporta l'art. 2, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. «Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale). - (Omissis.). 8. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le procedure ed i criteri previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unita' di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, e' costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non puo' superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'art. 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma e' fatta salva la possibilita', per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo art. 19 determini come risultato un numero con decimali, si procedera' all'arrotondamento all'unita' superiore. (Omissis.)». - Per l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si veda nelle note all'art. 6.
Tabella A
((Tabella A Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dotazione organica | Dirigenti di livello generale | 43 | | --- | --- | | Dirigenti di livello non generale | 218 | | Totali dirigenti | 261 | | Area Elevate Professionalita' | 110 | | Area Funzionari | 3.699 | | Area Assistenti | 3.527 | | Area Operatori | 88 | | Totale Aree | 7.424 | | Totale complessivo | 7.685 | di cui un numero fino a tre per lo svolgimento degli incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 6, del relativo regolamento, ove conferiti, e uno presso il Nucleo di cui all'articolo 6, comma 6-septies, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60. **di cui un numero non superiore a sette presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del relativo regolamento, uno nell'ambito della Struttura tecnica permanente per la misurazione delle performance, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del medesimo regolamento e tre presso il Nucleo di cui all'articolo 6, comma 6-septies, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60.))
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