DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2023, n. 198
Note all'art. 8: - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni): «Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita' nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 2. Al portavoce e' attribuita una indennita' determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalita'.».
Art. 9
Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato
1.Le Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato garantiscono, nelle materie agli stessi delegati dal Ministro, con il coordinamento dell'Ufficio di Gabinetto, il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati.
2.I Capi delle Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato sono scelti, anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, e nominati dal Ministro, su proposta, rispettivamente, dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato.
3.A ciascuna Segreteria, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 10, comma 1, fino ad un massimo di sette unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 10
Personale degli Uffici di diretta collaborazione
1.Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale degli Uffici di cui all'articolo 9, comma 3, e di quello previsto dal comma 6 del presente articolo, e' stabilito complessivamente in centoquaranta unita'. Entro tale limite complessivo, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.
2.Entro il contingente complessivo di cui al comma 1, possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, nel limite massimo di dieci unita', i soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, di cui decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero, in quelle concernenti l'informazione, la comunicazione istituzionale ed i social media nonche' in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, anche a supporto delle attivita' delegate ai vice Ministri ovvero ai sottosegretari di Stato. Tra i consulenti di particolare professionalita' possono essere individuati consiglieri giuridici, scelti fra i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2. I predetti incarichi, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata qualora venga meno il rapporto fiduciario, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.
3.Nel contingente complessivo di cui al comma 1, e' compreso l'incarico dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 3, comma 6, nonche' specifici incarichi di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165, in numero non superiore a cinque, per lo svolgimento di funzioni attinenti alle attivita' degli Uffici di diretta collaborazione. Tali incarichi possono essere attribuiti dal Capo di Gabinetto anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi attribuiti ai sensi del secondo periodo concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito della dotazione organica del Ministero e nei limiti consentiti dagli atti di individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero.
4.Le posizioni di responsabile degli Uffici di diretta collaborazione, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Capo delle Segreteria del vice Ministro, dal Consigliere diplomatico, dal Capo dell'Ufficio stampa del Ministro, dal Capo della Segreteria del sottosegretario di Stato, nonche' la posizione di Segretario particolare del Ministro sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9, comma 3. Ai predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo. Le posizioni relative ai vice Capi di Gabinetto e al vice Capo dell'Ufficio legislativo, ove non conferite a personale di qualifica dirigenziale, sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
5.L'assegnazione in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo agli Uffici di diretta collaborazione di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, enti, organismi ed imprese pubblici, si applica nel limite massimo del venticinque per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.
6.Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio, mediante unita' di personale, al di fuori del contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9, comma 3, ricomprese nelle aree I e II del Contratto Collettivo Nazionale per il personale del comparto Funzioni Centrali, in numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.
7.Fatta salva la possibilita' di revoca anticipata da parte del Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario, tutte le assegnazioni di personale, gli incarichi di livello dirigenziale, le consulenze ed i contratti a tempo determinato, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, decadono automaticamente, ove non confermati, entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.
Note all'art. 10: - Per l'art. 14, comma 2, secondo periodo, di cui al citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si veda nelle note all'art. 3. - Si riporta l'art. 23 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). - 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parita' di data di maturazione, della maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale. 2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'art. 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita' di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.». - Si riporta l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998). - (Omissis) 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. (Omissis).».
Art. 11
Trattamenti economici
3.Al vice Capo di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 5, in aggiunta al trattamento economico di cui al medesimo comma, spetta un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012.
4.Ai collaboratori, agli esperti ovvero ai consulenti di particolare professionalita' o specializzazione di cui all'articolo 10, comma 2, e' riconosciuto un compenso stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, anche tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio 23 marzo 2012 in attuazione del quadro normativo vigente in materia di limiti retributivi, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Centro di responsabilita' «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero, commisurato alla professionalita' posseduta dal soggetto adeguata all'attivita' richiesta, alle responsabilita' ad essa connesse, al tempo impiegato nello svolgimento della stessa, anche in orari disagiati, alla quantita' e qualita' dell'attivita' medesima nonche' all'utilita' conseguita dall'Amministrazione.
5.Il trattamento economico del personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato e' stabilito dal Ministro, all'atto del conferimento dell'incarico, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Centro di responsabilita' «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero, in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico complessivo annuo lordo del personale del Ministero appartenente all'Area terza del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Funzioni Centrali. Al medesimo personale spettera' l'indennita' accessoria di diretta collaborazione di cui al comma 7.
6.Ai dirigenti di ruolo di livello non generale assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al settanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli e della qualita' della prestazione individuale.
7.Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi effettivi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. La misura ed i criteri di attribuzione dell'indennita' sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 11: - Per l'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 19, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 3. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 (Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2012, n. 89.
Capo II Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 12
Organismo indipendente di valutazione della performance
1.L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato «OIV», esercita, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni a esso attribuite dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), e all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Per le funzioni di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999, l'OIV riferisce direttamente al Ministro.
2.L'OIV e' costituito con decreto del Ministro, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Note all'art. 12: - Si riporta l'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni): «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance e' costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 3. 4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita'; e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al presente Titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'. 4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7. 4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarita' amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti. 5. 6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. 7. 8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.". - Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettera a) e l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: (Omissis) d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico). 2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»: a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico supporta l'attivita' di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e' pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo; (Omissis).». «Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - 1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. (Omissis).». - Si riporta l'art. 14-bis del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: «Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014. 2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione e' effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi del Portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. 3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica. 4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrita' e di competenza individuati ai sensi del comma 1. 5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. 6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti dall'art. 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.".
Art. 13
Struttura dell'Organismo indipendente di valutazione della performance
1.La nomina dell'OIV e' effettuata con decreto del Ministro. L'individuazione avviene tra gli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa procedura selettiva pubblica.
2.La durata dell'OIV e' di tre anni. Il rinnovo e' consentito una sola volta.
3.Indipendentemente dalla composizione monocratica ovvero collegiale, ai componenti dell'OIV spetta un compenso commisurato alla retribuzione di posizione, parte variabile, attribuita ad un dirigente di ruolo di livello generale del Ministero con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede a valere sulle risorse destinate a legislazione vigente al pertinente capitolo di bilancio/piano gestionale del Centro di responsabilita' «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero.
Note all'art. 13: - Per l'art. 19, commi 4 e 10, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 3.
Art. 14
Struttura tecnica permanente
1.Presso l'OIV, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance con funzioni di supporto all'OIV per lo svolgimento delle sue attivita'.
2.Alla Struttura tecnica di cui al comma 1 e' assegnato un contingente di personale non superiore a otto unita', di cui una di qualifica dirigenziale di livello non generale, nell'ambito della dotazione organica del Ministero alla quale si applica il trattamento economico previsto all'articolo 11, comma 6, e sette di qualifica non dirigenziale, cui spetta un trattamento economico accessorio onnicomprensivo da determinare con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 7.
Note all'art. 14: - Per l'art. 14, comma 9, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle note all'art. 12.
Capo III Disposizioni comuni e finali
Art. 15
Modalita' di gestione
1.Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini dell'articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico Centro di responsabilita' amministrativa, articolato in due Centri di costo.
2.La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, all'OIV ed al personale della relativa Struttura tecnica permanente, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, alla responsabilita' del Capo di Gabinetto. Il Capo di Gabinetto puo' delegare i relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'Ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero individuati per la gestione unificata delle spese strumentali.
Note all'art. 15: - Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato): «Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.». - Per l'art. 14, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle note all'art. 12. - Si riporta l'art. 4 del citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279: «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). - 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. 2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva pertinenza.».
Art. 16
Norme finali
1.Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Agli oneri derivanti dagli articoli 12, 13 e 14 si provvede ai sensi dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3.Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 191 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2023 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, reg. n. 400
Note all'art. 16: - Per l'art. 14, comma 11, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle note all'art. 12. - Per i riferimenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 191, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.
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Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)