LEGGE 7 dicembre 2023, n. 199
Articolo 23. Diritti doganali e fiscalita' 1. All'arrivo nel territorio di una parte, gli aeromobili utilizzati per il trasporto aereo internazionale dai vettori aerei dell'altra parte, le loro dotazioni normali, di bordo e di terra, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio (compresi i motori), le provviste di bordo (compresi, a titolo esemplificativo, cibo, bevande, bevande alcoliche, tabacco e altri prodotti destinati alla vendita o al consumo dei passeggeri in quantita' limitate durante il volo), nonche' altri articoli destinati all'uso o utilizzati esclusivamente durante l'operazione o la manutenzione dell'aeromobile utilizzato nel trasporto aereo internazionale sono esenti, su di una base di reciprocita', ai sensi della pertinente legislazione applicabile, da tutte le restrizioni alle importazioni, da imposte sulla proprieta' e sul capitale, dazi doganali, accise, diritti e oneri analoghi che sono: a) imposti dalle autorita' nazionali o locali o dall'Unione europea; e b) non sono basati sul costo dei servizi forniti, purche' dette attrezzature e forniture rimangano a bordo dell'aeromobile. 2. Su di una base di reciprocita', ai sensi della legislazione applicabile in materia di una Parte, sono parimenti esenti dalle imposte, tasse, dazi, diritti e oneri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a eccezione degli oneri basati sul costo dei servizi prestati: a) le provviste di bordo introdotte o fornite nel territorio di una parte e imbarcate, in quantita' ragionevoli, per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche nei casi in cui tali provviste siano destinate a essere consumate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio; b) le attrezzature di terra e le parti di ricambio (compresi i motori) introdotti nel territorio di una parte per la manutenzione, la revisione o la riparazione di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale; c) il carburante, i lubrificanti e il materiale tecnico di consumo introdotto o fornito nel territorio di una parte per essere utilizzato nell'aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale, anche nei casi in cui tali forniture siano destinate a essere utilizzate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio; d) le stampe, come previsto dalla normativa doganale di ciascuna parte, introdotte o fornite nel territorio di una parte e prese a bordo per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche nei casi in cui tali articoli siano destinati a essere usati su un tratto della rotta sopra il territorio suddetto; e e) le apparecchiature per la sicurezza da utilizzarsi negli aeroporti o nei terminali merci. 3. In deroga a eventuali disposizioni di senso contrario, nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una delle parti di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel suo territorio e destinato a essere usato in un aeromobile di una compagnia aerea che opera tra due punti del suo territorio. 4. Le dotazioni, provviste e forniture di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere sottoposte alla supervisione o al controllo da parte delle autorita' competenti e non essere trasferite senza il pagamento delle relative tasse e dei relativi diritti doganali. 5. Le esenzioni previste nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui i vettori aerei di una parte abbiano negoziato con un altro vettore aereo, al quale l'altra parte abbia concesso parimenti il beneficio di tali esenzioni, il prestito o il trasferimento nel territorio dell'altra parte degli articoli specificati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 6. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti contraenti di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sui beni venduti ai passeggeri, che non siano destinati al consumo a bordo, nel segmento di servizio aereo tra due punti del proprio territorio nel quale e' permesso l'imbarco o lo sbarco. 7. I bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una parte sono esentati da imposte, dazi doganali, diritti e altri oneri analoghi diversi da quelli basati sul costo del servizio fornito. 8. Le normali dotazioni di bordo, come pure i materiali e le forniture normalmente presenti a bordo dell'aeromobile utilizzato da un vettore aereo di una delle parti, possono essere scaricate sul territorio dell'altra parte solo con l'approvazione delle autorita' doganali di tale territorio. In questo caso possono essere poste sotto il controllo di dette autorita' fino al momento in cui sono riesportate o altrimenti cedute in conformita' della normativa doganale. 9. La stipula del presente accordo non incide sull'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), con l'eccezione dell'imposta sul volume d'affari delle importazioni di beni. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicate le disposizioni di qualsiasi convenzione tra uno Stato membro e l'Ucraina che possano essere in vigore nel momento considerato al fine di evitare la doppia imposizione sul reddito e sul capitale.
Accordo-art. 24
Articolo 24. Oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per il trasporto aereo 1. Ciascuna parte garantisce che gli oneri di uso eventualmente imposti dalle autorita' o organi competenti nella materia ai vettori aerei dell'altra parte per l'utilizzo dei servizi di controllo del traffico aereo e della navigazione aerea, di aeroporti e di infrastrutture e dei servizi per la sicurezza della navigazione aerea siano giusti, ragionevoli, non ingiustamente discriminatori e equamente ripartiti tra le categorie di utenti. Fatto salvo l'articolo 9 del presente accordo, gli oneri di cui trattasi possono riflettere, ma non devono eccedere, il costo totale sostenuto dalle competenti autorita' o organi per fornire le adeguate infrastrutture e servizi aeroportuali e di sicurezza all'interno dell'aeroporto o del sistema aeroportuale. Tali oneri possono comprendere una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti. Le infrastrutture e i servizi il cui uso e' soggetto al pagamento di oneri sono offerti secondo criteri di efficienza ed economia. In ogni caso, tali oneri sono imposti ai vettori aerei dell'altra parte a condizioni non meno favorevoli delle condizioni piu' favorevoli applicate a qualunque altro vettore aereo nel momento in cui tali oneri sono stabiliti. I diritti d'utenza sono stabiliti dalle autorita' o enti competenti delle parti per la riscossione in valuta nazionale o in valuta estera. 2. Ciascuna parte promuove o richiede consultazioni in conformita' della normativa vigente, tra le autorita' o gli organi competenti per la riscossione degli oneri sul proprio territorio e i vettori aerei e/o gli organismi di rappresentanza di questi ultimi, che utilizzano le infrastrutture e i servizi e assicura che le autorita' o gli organi competenti per la riscossione e i vettori aerei, o gli organismi di rappresentanza di questi ultimi, si scambino reciprocamente le informazioni che risultino necessarie ai fini di un riesame adeguato della congruita' di tali oneri di uso, in conformita' dei principi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Ciascuna parte assicura che le autorita' o gli organi competenti per la riscossione degli oneri di uso comunichino agli utenti, con un preavviso ragionevole, ogni proposta di variazione degli oneri di uso, onde consentire a tali autorita' di prendere in considerazione le osservazioni formulate dagli utenti prima dell'effettuazione delle modifiche.
Accordo-art. 25
Articolo 25. Fissazione delle tariffe 1. Le parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera e corretta concorrenza. 2. Le parti non esigono che i prezzi siano depositati o notificati. 3. Se le autorita' competenti di ciascuna delle parti dovessero ritenere che un qualsiasi prezzo non sia coerente con le considerazioni esposte nel presente articolo, ne danno comunicazione appropriata alle autorita' competenti dell'altra parte in questione e possono chiedere consultazioni con tali autorita'. Le consultazioni tra le autorita' competenti possono riguardare questioni quali il carattere iniquo, irragionevole, discriminatorio o sovvenzionato dei prezzi. Tali consultazioni si tengono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Accordo-art. 26
Articolo 26. Contesto concorrenziale 1. Nell'ambito del presente accordo, il titolo IV dell'accordo di associazione o qualsiasi accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Ucraina, si applica salvo nei casi in cui norme piu' specifiche sulla concorrenza e gli aiuti di Stato per il settore del trasporto aereo siano incluse nel presente accordo. 2. Le parti riconoscono che la creazione di un ambiente corretto e concorrenziale per la fornitura dei servizi aerei costituisce un obiettivo comune. Le parti riconoscono che le probabilita' che i vettori aerei adottino pratiche genuinamente concorrenziali sono maggiori quando i vettori aerei operano su base interamente commerciale e non sono sovvenzionati. 3. Gli aiuti di Stato che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o taluni prodotti o servizi dell'aviazione sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra le parti nel settore del trasporto aereo. 4. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, qualsiasi pratica contraria al presente articolo e' valutata sulla base dei criteri che derivano dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza vigenti nell'Unione europea, in particolare quelle indicate nell'allegato VII del presente accordo. 5. Se una parte rileva che nel territorio dell'altra parte esistono condizioni, in particolare dovute a una sovvenzione, che potrebbero pregiudicare le possibilita' di competere dei suoi vettori aerei in modo corretto e su un piede di parita', puo' trasmettere le proprie osservazioni all'altra parte. Puo' inoltre chiedere che si riunisca il comitato misto, come previsto all'articolo 29 del presente accordo. Entro 30 giorni dal ricevimento di una domanda in tal senso, iniziano le consultazioni. Qualora non venga raggiunto un accordo soddisfacente entro 30 giorni dall'inizio delle consultazioni, la parte che ne ha fatto richiesta puo' intervenire per rifiutare, trattenere, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni del vettore aereo o dei vettori aerei interessati, conformemente all'articolo 19 del presente accordo. 6. Le misure di cui al paragrafo 5 del presente articolo sono adeguate, proporzionate e limitate allo stretto necessario, per quanto riguarda la loro portata e la loro durata. Esse sono esclusivamente dirette al o ai vettori aerei che beneficiano di una sovvenzione o delle condizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il diritto delle parti di adottare le misure di cui all'articolo 31 del presente accordo. 7. Ogni parte, previa notifica all'altra parte, puo' prendere contatto con gli organismi governativi responsabili nel territorio dell'altra parte, ivi comprese le amministrazioni a livello statale, regionale e locale, per discutere aspetti relativi al presente articolo. 8. Nessuna disposizione del presente accordo limita o pregiudica il potere delle autorita' garanti della concorrenza delle parti a che tutte le questioni concernenti l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, rientrino sotto la loro esclusiva competenza. Ogni iniziativa adottata ai sensi del presente articolo non pregiudica le azioni intraprese da tali autorita', che saranno pienamente indipendenti dalle azioni adottate ai sensi del presente articolo. 9. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari delle parti in materia di obblighi di servizio pubblico nei territori delle parti. 10. Le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.
Accordo-art. 27
Articolo 27. Statistiche 1. Ciascuna parte fornisce all'altra parte le statistiche richieste dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e, su richiesta, altre informazioni statistiche disponibili che possano ragionevolmente essere richieste per esaminare il funzionamento dei servizi aerei. 2. Le parti cooperano nell'ambito del comitato misto di cui all'articolo 29 per facilitare il reciproco scambio di informazioni statistiche allo scopo di monitorare lo sviluppo dei servizi aerei nell'ambito del presente accordo.
Accordo-art. 28
Articolo 28. Interpretazione e attuazione 1. Le parti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi dello stesso. 2. Ciascuna parte e' responsabile sul proprio territorio per la corretta attuazione del presente accordo. L'Ucraina e' responsabile anche per l'attuazione della legislazione adottata con l'obiettivo di incorporare nel proprio sistema giuridico i requisiti e le norme contenuti negli atti dell'Unione europea relativi al trasporto aereo di cui all'allegato I del presente accordo. 3. Le parti si scambiano tutte le informazioni necessarie e si prestano tutta l'assistenza necessaria in relazione a indagini su eventuali infrazioni alle disposizioni del presente accordo condotte da una delle parti nell'ambito delle proprie competenze secondo quanto previsto nel presente accordo. 4. Quando le parti agiscono in virtu' dei poteri loro conferiti dal presente accordo in questioni in cui l'altra parte abbia un interesse sostanziale e che riguardano le autorita' o imprese dell'altra parte, le competenti autorita' dell'altra parte devono essere adeguatamente informate e avere la possibilita' di presentare osservazioni prima che sia adottata una decisione definitiva. 5. Laddove le disposizioni del presente accordo e degli atti di cui all'allegato I del presente accordo sono identiche nella sostanza alle norme corrispondenti dei trattati UE e agli atti adottati in applicazione di tali trattati, le disposizioni in parola sono interpretate, ai fini della loro attuazione e applicazione, in conformita' delle pertinenti sentenze e decisioni rispettivamente della Corte di giustizia dell'Unione europea, in appresso «la Corte di giustizia», e della Commissione europea.
Accordo-art. 29
Articolo 29. Comitato misto 1. E' istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti, responsabile della gestione del presente accordo del quale assicura la corretta applicazione. A tal fine il comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi espressamente previsti nel presente accordo. 2. Le decisioni del comitato misto sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Esse vengono applicate dalle parti, secondo le rispettive procedure. Le parti si informano reciprocamente sull'espletamento delle suddette procedure e sulla data di entrata in vigore delle decisioni. Quando una decisione adottata dal comitato misto prevede che una delle parti adotti un'azione, tale parte adotta le misure necessarie e ne informa il comitato misto. 3. Il comitato misto adotta, mediante decisione, il proprio regolamento interno. 4. Il comitato si riunisce ogniqualvolta sia necessario su richiesta di una delle parti. 5. Le parti possono inoltre chiedere che si tenga una riunione del comitato misto allo scopo di risolvere ogni questione relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo. Tale riunione del comitato inizia al piu' presto possibile, e comunque non oltre due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, salvo se' concordato diversamente dalle parti. 6. Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, le parti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto. 7. Se a giudizio di una delle parti una decisione del comitato misto non e' stata correttamente applicata dall'altra parte, la prima parte puo' chiedere che la questione sia esaminata dal comitato misto. Se il comitato misto non puo' risolvere la questione entro due mesi dalla data in cui gli e' stata sottoposta, la parte che ne ha fatto richiesta puo' adottare opportune misure di salvaguardia a norma dell'articolo 31 del presente accordo. 8. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, se il comitato misto non adotta una decisione entro sei mesi dalla data in cui gli e' stata sottoposta la questione, le parti possono adottare le opportune misure temporanee di salvaguardia a norma dell'articolo 31 del presente accordo. 9. A norma dell'articolo 20 del presente accordo, il comitato misto esamina le questioni relative agli investimenti bilaterali in partecipazioni di maggioranza o le modifiche nel controllo effettivo dei vettori aerei delle parti. 10. Il comitato misto favorisce la cooperazione tra le parti mediante: a) il riesame delle condizioni di mercato relative ai servizi aerei nell'ambito del presente accordo; b) l'analisi e, nella misura del possibile, l'efficace soluzione delle questioni attinenti all'esercizio di un'attivita' commerciale che possono ostacolare, tra l'altro, l'accesso al mercato e il regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente accordo, in quanto mezzi per garantire pari condizioni di concorrenza, la convergenza normativa e la riduzione dei vincoli regolamentari per gli operatori commerciali; c) la promozione di scambi al livello di esperti su nuove iniziative e sviluppi legislativi o regolamentari, nonche' l'adozione di nuovi strumenti di diritto aeronautico internazionale pubblico e privato, in particolare nei settori della sicurezza (safety e security), dell'ambiente, dell'infrastruttura aeronautica (comprese le fasce orarie), della cooperazione industriale, degli aeroporti, della gestione del traffico aereo, dell'ambiente concorrenziale e della protezione dei consumatori; d) l'esame periodico degli effetti sociali del presente accordo nel corso della sua attuazione, in particolare nel settore dell'occupazione, e la messa a punto di risposte adeguate a preoccupazioni che si rivelino legittime; e) la valutazione di settori potenzialmente propizi a un ulteriore sviluppo del presente accordo, inclusa la raccomandazione di modifiche da apportare allo stesso; f) la definizione, su base consensuale, di proposte, metodologie o documenti di natura procedurale direttamente correlati al funzionamento del presente accordo; g) la valutazione e la messa a punto di interventi di assistenza tecnica nei settori interessati dal presente accordo; e h) la promozione della cooperazione nelle pertinenti sedi internazionali e gli sforzi per stabilire posizioni coordinate.
Accordo-art. 30
Articolo 30. Risoluzione delle controversie e arbitrato 1. In caso di controversie sorte tra le parti in materia di interpretazione o applicazione del presente accordo, le parti si impegnano a risolverle in primo luogo mediante consultazioni formali in sede di comitato misto, in conformita' dell'articolo 29, paragrafo 5, del presente accordo. Nei casi in cui il comitato misto adotta decisioni nell'ambito di questa procedura relativa all'interpretazione o all'applicazione dei requisiti e delle norme di cui all'allegato I del presente accordo, tali decisioni devono rispettare le sentenze della Corte di giustizia relative all'interpretazione dei requisiti e delle norme pertinenti, nonche' le decisioni della Commissione europea che sono prese a norma dei requisiti e delle norme corrispondenti. 2. Ciascuna parte puo' sottoporre qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo che non sia stato possibile risolvere in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo, a un collegio arbitrale composto da tre arbitri, secondo la procedura seguente: a) ciascuna parte designa un arbitro entro 60 giorni dalla data in cui e' stata ricevuta la notifica della richiesta di arbitrato da parte della commissione di arbitrato, inviata dall'altra parte attraverso i canali diplomatici; il terzo arbitro e' designato dagli altri due arbitri entro ulteriori sessanta giorni. Se entro il periodo convenuto una delle parti non ha designato un arbitro, o se non e' stato designato il terzo arbitro, ciascuna parte puo' chiedere al presidente del consiglio ICAO di designare, a seconda del caso, uno o piu' arbitri. Se il presidente del consiglio ICAO e' della stessa nazionalita' di una delle parti, gli arbitri sono nominati dal vicepresidente piu' anziano del consiglio ICAO che non abbia un'incompatibilita' in tal senso; b) il terzo arbitro designato alle condizioni previste alla lettera a) deve essere cittadino di un paese terzo e funge da presidente della commissione di arbitrato; c) la commissione di arbitrato fissa di comune accordo il proprio regolamento interno; e d) fatta salva la decisione finale del collegio arbitrale, le spese iniziali dell'arbitrato sono equamente suddivise fra le parti. 3. A richiesta di una delle parti il collegio arbitrale, puo' ordinare all'altra parte di adottare provvedimenti correttivi provvisori in attesa della decisione definitiva del collegio. 4. Qualsiasi decisione, provvisoria o definitiva, del collegio arbitrale ha carattere vincolante per le parti. Il collegio arbitrale cerca di adottare tutte le decisioni, siano esse provvisorie o definitive, per consenso. Laddove il consenso non sia possibile, il tribunale di arbitrato adotta le decisioni a maggioranza. 5. Se una delle parti non agisce in conformita' di una decisione della commissione di arbitrato adottata ai sensi del presente articolo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica della suddetta decisione, fino a quando persiste tale inosservanza l'altra parte puo' limitare, sospendere o revocare i diritti o privilegi da essa concessi alla parte inadempiente nel quadro del presente accordo.
Accordo-art. 31
Articolo 31. Misure di salvaguardia 1. Fatti salvi gli articoli 7 e 8 del presente accordo e le valutazioni in materia di sicurezza di cui all'allegato III del presente accordo, una parte puo' adottare le opportune misure di salvaguardia se ritiene che l'altra Parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dal presente accordo. Le misure di salvaguardia sono limitate, per portata e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o salvaguardare l'equilibrio del presente accordo. Sono ritenute prioritarie le misure che ostacolano nella minor misura possibile il funzionamento del presente accordo. 2. La parte che prospetta l'adozione di misure di salvaguardia lo comunica senza indugio alle altre parti tramite il comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie. 3. Le parti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato misto al fine di trovare una soluzione comunemente accettabile. 4. Fatti salvi gli articoli 7 e 8 del presente accordo, la parte interessata non puo' adottare alcuna misura di salvaguardia fino a che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se la procedura di consultazione prevista dal paragrafo 3 del presente articolo non si e' conclusa prima di tale scadenza. 5. La parte interessata notifica senza indugio le misure adottate al comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie. 6. Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente articolo e' sospeso non appena la parte inadempiente ottempera alle disposizioni del presente accordo.
Accordo-art. 32
Articolo 32. Divulgazione di informazioni I rappresentanti, i delegati e gli esperti delle parti, nonche' gli altri funzionari che operano nell'ambito del presente accordo, sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare a terzi le informazioni coperte da segreto professionale, in particolare le informazioni in materia di sicurezza e le informazioni relative a societa' o imprese, ai loro rapporti commerciali o ai loro componenti di costi.
Accordo-art. 33
Articolo 33. Disposizioni transitorie 1. L'allegato III del presente accordo stabilisce le disposizioni transitorie e i corrispondenti periodi di applicazione transitoria tra le parti. 2. La graduale transizione dell'Ucraina all'effettiva applicazione dei requisiti e delle norme contenuti negli atti dell'Unione europea relativi all'aviazione civile di cui all'allegato I del presente accordo e l'osservanza delle condizioni previste dall'allegato III del presente accordo sono soggetti a valutazioni che saranno effettuate dalla Commissione europea in cooperazione con l'Ucraina e per quanto riguarda le ispezioni di standardizzazione di sicurezza del trasporto aereo effettuate dall'AESA in conformita' dei requisiti e delle norme specificati nell'allegato I, parte C, del presente accordo. Quando l'Ucraina constata l'avvenuta incorporazione e applicazione delle norme e dei requisiti normativi pertinenti nella propria legislazione, ne informa la Commissione europea chiedendo di procedere alla valutazione. 3. Se la Commissione europea stabilisce che l'Ucraina soddisfa le norme e i requisiti pertinenti, sottopone la questione all'esame del comitato misto affinche' decida se l'Ucraina ha i requisiti necessari per passare al successivo periodo di transizione o ottemperi a tutti i requisiti richiesti. 4. Se la Commissione europea stabilisce che l'Ucraina non soddisfa le norme e i requisiti pertinenti, informa il comitato misto. La Commissione europea successivamente raccomanda all'Ucraina di apportare specifici miglioramenti e fissa, in consultazione con l'Ucraina, un periodo entro il quale le relative carenze possano ragionevolmente essere affrontate. Prima della scadenza del periodo in questione vengono effettuate una seconda e, se necessario, ulteriori valutazioni per verificare se i miglioramenti raccomandati siano stati realizzati in maniera efficace e soddisfacente. 5. Se la Commissione europea stabilisce che le anomalie riscontrate sono state corrette, sottopone la questione al comitato misto affinche' decida di conseguenza e secondo quanto stabilito al paragrafo 3 del presente articolo.
Accordo-art. 34
Articolo 34. Rapporto con altri accordi e/o intese 1. Le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle pertinenti disposizioni previste dagli accordi e/o intese bilaterali vigenti in materia di trasporto aereo fra le parti. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni riguardanti proprieta', diritti di traffico, capacita', frequenze, tipo o cambiamento di aeromobile, code sharing e formazione dei prezzi di un accordo o intesa bilaterale tra l'Ucraina e l'Unione europea o uno Stato membro dell'UE, si applica tra le parti se tale accordo bilaterale e/o accordo e' piu' favorevole, in termini di liberta' per i vettori aerei interessati, o altrimenti piu' favorevoli e a condizione che non vi sia alcuna discriminazione tra gli Stati membri dell'UE e i loro cittadini. Lo stesso vale per le disposizioni che non sono contemplate dal presente accordo. 3. Se le parti diventano parti di un accordo multilaterale o approvano una decisione adottata dall'ICAO o da un'altra organizzazione internazionale che contempli materie disciplinate dal presente accordo, si consultano in sede di comitato misto allo scopo di determinare se il presente accordo debba essere rivisto per tener conto di tali sviluppi.
Accordo-art. 35
Articolo 35. Disposizioni finanziarie Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del presente accordo, le parti assegnano le necessarie risorse finanziarie, anche per quanto riguarda il comitato misto, ai fini dell'attuazione del presente accordo nel quadro dei loro rispettivi territori.
Accordo-art. 36
Articolo 36. Modifiche 1. Il comitato misto puo', su proposta di una parte e in conformita' del presente articolo, decidere per consenso di modificare gli allegati del presente accordo come previsto all'articolo 15, comma 3, lettera a), del presente accordo. 2. Le modifiche degli allegati del presente accordo entrano in vigore dopo che le parti hanno espletato le necessarie procedure interne. 3. Su richiesta di una delle parti e secondo le pertinenti procedure, tenendo conto delle eventuali raccomandazioni da parte del comitato misto, il presente accordo e' riesaminato alla luce dell'applicazione delle sue disposizioni al fine di prendere in considerazione eventuali sviluppi futuri. Qualsiasi conseguente modifica del presente accordo entra in vigore, come previsto all'articolo 38 del presente accordo.
Accordo-art. 37
Articolo 37. Estinzione Ciascuna parte puo', in qualsiasi momento, comunicare per iscritto all'altra parte, attraverso i canali diplomatici, la propria decisione di denunciare il presente accordo. Detta comunicazione e' trasmessa simultaneamente all'ICAO. Il presente accordo cessa i suoi effetti a mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA) in vigore un anno dopo la data della notifica scritta della denuncia, a meno che tale notifica sia ritirata di comune accordo delle parti prima della scadenza di detto periodo.
Accordo-art. 38
Articolo 38. Entrata in vigore e applicazione transitoria 1. Il presente accordo e' ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la data dell'ultima nota dello scambio di note diplomatiche tra le parti che conferma che tutte le necessarie procedure per l'entrata in vigore del presente accordo sono state completate. Ai fini del suddetto scambio, l'Ucraina trasmette al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea la propria nota diplomatica all'Unione europea e ai suoi Stati membri e il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea trasmette all'Ucraina la nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. La nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri contiene la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. 3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo, in conformita' delle loro procedure interne o della loro legislazione nazionale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima nota con la quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure nazionali necessarie per l'applicazione provvisoria o a seconda dei casi per la conclusione del presente accordo. 4. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente accordo.
Accordo-art. 39
Articolo 39. Registrazione presso l'ICAO e il segretariato delle Nazioni Unite Successivamente alla sua entrata in vigore, il presente accordo e tutte le relative modifiche vengono registrati presso l'ICAO e il segretariato delle Nazioni Unite, in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Accordo-art. 40
Articolo 40. Testi facenti fede Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Accordo-Allegato I
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Normattiva
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