DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215
1.L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente le modalita' di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2024.
((1-bis. Al fine di garantire la continuita' dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro presso l'Agenzia industrie difesa, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 e a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa))
Art. 10-bis
(( (Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2024). ))
((
1.All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2024" e le parole: "nel 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2024".
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 185.328 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa))
Art. 11
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia
1.L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo ai corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive, e' differita al 31 dicembre 2024. Sino a tale data possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, i magistrati che abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 26-bis del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 o che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, nonche' coloro che nei cinque anni precedenti al termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una frazione del periodo indicato.
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bandi per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive gia' pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal conferimento delle stesse, salvo che lo abbiano frequentato nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo.
3.Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, scade in data antecedente al 31 dicembre 2024, esso e' prorogato fino a tale data.
4.Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-bis, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno.
4-bis.Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023.
4-ter.Per l'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis e' autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5.All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, concernente la possibilita' di delegare al giudice onorario specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilita' genitoriale davanti al tribunale per i minorenni, le parole: «Sino al 30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Sino alla data di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149».
5-bis.All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, concernente la sospensione dell'efficacia di norme in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".
5-ter.All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di dichiarazioni sostitutive degli imprenditori ai fini dell'accesso alla composizione negoziata della crisi, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".
6.((Le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, previste per l'anno 2024, sono differite al mese di aprile 2025.)) Fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti.
6-bis.All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
6-ter.All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
6-quater.All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: "undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".
6-quinquies.All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: "alla sessione da indire per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024".
6-sexies.All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: "undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".
7.All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione, le parole: "sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87," sono sostituite dalle seguenti: "sino al 30 giugno 2024".
9.All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026».
10.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 e' autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
11.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-bis.Al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, lo svolgimento delle prime elezioni dei suddetti organi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' rinviato per un periodo non superiore a sei mesi.
11-ter.Nelle more di una riforma complessiva dell'Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il voto e' espresso da remoto con modalita' telematiche o in presenza per mezzo di schede.
Art. 12
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
2.All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
((2-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, le parole: "per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"))
3.All'articolo 11, comma 8-undecies, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, le parole: «Conseguentemente, il» sono sostituite dalla seguente: «Il» e le parole: «ulteriori sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
4.La durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati ricostituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e' prorogata al 30 aprile 2024.
5.All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo, le parole: «((al 31 dicembre)) 2023» sono sostituite dalle seguenti: «((alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024))» ((e le parole: "del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "del medesimo regolamento (UE) 2020/741")).
((
6-bis.Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di durata dell'incarico del Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".
6-ter.Al comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: "sino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2025".
6-quater.Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro 347.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6-sexies.Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024".
6-septies.All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui di carico, le parole: "termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".
6-octies. All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "8 anni"))
Art. 12-bis
(( (Modifica all'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione). ))
((1. All'articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: "con capacita' complessiva superiore a 13 metri cubi" sono inserite le seguenti: "si applica fino al 31 dicembre 2024 e"»))
Art. 13
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
1.L'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente: «1-quater. In considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, dell'aumento dei tassi di interesse bancario, nonche' degli eccezionali eventi metereologici, verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, ed al fine di garantire liquidita' alle ((imprese agricole nonche' a quelle della pesca e dell'acquacoltura)), fino al 31 dicembre 2024, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva.».
2.All'articolo 8-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, le parole: «l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2023 e 2024.».
((
3-bis.All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle societa' che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: a) fino a 10.000 euro, 0 per cento; b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento; c) oltre 15.000 euro, 100 per cento".
3-ter.Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.
3-quinquies.Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, quale unico strumento programmatico nazionale del settore delle produzioni acquatiche nell'ambito della politica agroalimentare italiana, necessario al raggiungimento di quanto previsto dalla politica comune della pesca dell'Unione europea in materia di conservazione della biodiversita' e di sostenibilita' ambientale, sociale ed economica delle attivita' produttive, il termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023 e' prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale di cui al primo periodo sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2024.
3-sexies.Con uno o piu' provvedimenti direttoriali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanare entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del comma 3-quinquies.
3-septies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste))
Art. 14
Proroga di termini in materia di sport
1.All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».
2.All'articolo 44, comma 8-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, riguardante il termine delle attivita' dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
((
2-bis.Il comma 6-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di comunicazioni ai centri per l'impiego relative a lavoratori sportivi, e' sostituito dal seguente: "6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024".
2-ter.All'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di regime previdenziale di figure professionali sportive, le parole: "entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024".
2-quater.Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare e' superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater, valutati in 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189))
Art. 15
Proroga dell'attivita' della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP
Art. 16
Proroga di termini in materia di editoria
1.Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e comunque non oltre il 30 giugno 2024, e al fine di evitare interruzioni nell'erogazione del servizio, il 35 per cento del valore medio complessivo ((, negli anni 2018-2022,)) dei contratti stipulati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara ((del 2017 e' ripartito)) fra le Agenzie di stampa iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultano titolari di un contratto stipulato in esito alla procedura di cui al bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 16 giugno 2017.
2.Il valore da ripartire per ciascuna Agenzia di stampa ai sensi del comma 1 e' calcolato sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2023, recante «Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale».
3.Le Agenzie di stampa titolari dei contratti ai sensi del comma 1 e 2 provvedono ad erogare i servizi essenziali per il ((Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.
4.Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad acquistare dalle Agenzie di stampa di cui al comma 1 i servizi essenziali per il ((Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) di cui al comma 3 secondo le modalita' previste dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.
((4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il differimento dei termini per la riduzione e l'abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le parole: "settantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantasei mesi"))
5.All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 17
Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016
1.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023, quali soggetti attuatori, a dare continuita' agli interventi del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Per effetto di quanto previsto dal primo periodo i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale.
1-bis.Per le medesime finalita' di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la piu' ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessita' territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta della medesima camera di commercio e' composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche, il termine di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' prorogato di ulteriori novanta giorni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 2024, N. 56. ((14))
Art. 17-bis
(( (Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea). ))
((
1.Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' ulteriormente differito, senza soluzione di continuita', al 31 dicembre 2024. Alle conseguenti attivita' si fa fronte a valere sulle risorse gia' stanziate per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice.
))
Art. 17-ter
(Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia)
1.Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca urbana istituita dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le esenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 46 sono concesse per l'anno 2024. (10) ((11))
2.Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") applicabile in funzione del settore dell'attivita' prevalente svolta dal soggetto beneficiario.
3.All'intervento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
4.Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono utilizzate le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie e rivenienze dei bandi gia' emanati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo Ministero. L'importo delle risorse determinato ai sensi del primo periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 18
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
2.Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019 ((, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo)), e' erogato direttamente al Comitato entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attivita' svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-bis, comma 5-bis, ((introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo)), e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.L'articolo 3-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla ((legge)) 10 agosto 2023, n.112, e' abrogato.
4.All'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento delle attivita' svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalita' ed i criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
((
4-bis.All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le parole: "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
4-ter.All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di incentivi per il lavoro delle persone con disabilita', le parole: "1° agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° agosto 2020".
4-quater.Il contributo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal comma 4-ter del presente articolo, nel limite delle risorse disponibili nel fondo di cui al medesimo comma 1, puo' essere riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato stipulati fino al 30 settembre 2024.
4-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-quater, pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189))
Art. 19
Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza
1.All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».
2.All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».
Art. 20
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
MATTARELLA
Tajani, il Vicepresidente, ex
articolo 8, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
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