DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 novembre 2023, n. 230
Note all'art. 27: - Si riporta l'articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29.11.2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28.01.2009: «Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;» - Si riporta l'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20.05.1993, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19.07.1993: «Art. 1-ter (Fondo per lo sviluppo). - 1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorita' per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonche' per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo e' stabilita in 10 milioni di euro. 2. I criteri e le modalita' di utilizzo delle disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i criteri di priorita' per l'attribuzione delle risorse e con riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonche' i criteri di selezione dei soggetti a cui e' attribuita la gestione dei programmi di sviluppo locale connessi. 3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' avvalersi delle societa' di promozione industriale partecipate dalle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonche' della GEPI S.p.A. 4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. 5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalita' stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale». - Si riporta l'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 03.07.2012. «Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro). - 1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente piu' di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. La stessa prestazione puo' essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. 2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. 3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in relazione agli obblighi. 4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro. 5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al comma 1 il datore di lavoro e' obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni. 6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento l'INPS procede alla escussione della fideiussione. 7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le modalita' previste per il pagamento delle pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito della relativa contribuzione figurativa. 7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. 7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro procede al recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991, relativamente ai lavoratori interessati, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della presente legge. Resta inoltre ferma la possibilita' di effettuare nuove assunzioni anche presso le unita' produttive interessate dai licenziamenti in deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991». - Si riporta l'articolo 41 decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23.09.2015: «Art. 41 (Contratto di espansione). - 1. In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis, e per gli anni 2022 e 2023, salvo quanto previsto al comma 1-ter, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unita' lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attivita', nonche' la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro piu' razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalita', l'impresa puo' avviare una procedura di consultazione, secondo le modalita' e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria. 1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unita' lavorative in organico di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a 100 unita', e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis, a 100 unita', calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalita' produttiva o di servizi. 1-ter. Per gli anni 2022 e 2023 il limite minimo di unita' lavorative in organico di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalita' produttiva o di servizi. 1-quater. Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano piu' di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, e' possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-bis, previsti nell'originario contratto di espansione. 2. Il contratto di cui al comma 1 e' di natura gestionale e deve contenere: a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione; b) la programmazione temporale delle assunzioni; c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; d) relativamente alle professionalita' in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonche' il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5. 3. In deroga agli articoli 4 e 22, l'intervento straordinario di integrazione salariale puo' essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi. 4. Ai fini della stipula del contratto di espansione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica il progetto di formazione e di riqualificazione nonche' il numero delle assunzioni. 5. Per i lavoratori che si trovino a non piu' di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennita' mensile, ove spettante comprensiva dell'indennita' NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, cosi' come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo gia' coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non piu' di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennita' mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennita' mensile e' ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata e' ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unita' lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilita' di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro e' obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l'anno 2022, 219,6 milioni di euro per l'anno 2023, 264,2 milioni di euro per l'anno 2024, 173,6 milioni di euro per l'anno 2025 e ((68,4 milioni di euro)) per l'anno 2026. (124) 6. La prestazione di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo puo' essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 gia' costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi. 7. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dai commi 5 e 5-bis e' consentita una riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non puo' essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro puo' essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione e' stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021, di 256,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 469 milioni di euro per l'anno 2023 e di 317,1 milioni di euro per l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al comma 3 e al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 8. L'impresa e' tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione che puo' intendersi assolto, previa idonea certificazione definita con successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella cui e' adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l'effettivita' della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sara' adibito il lavoratore. Ai lavoratori individuati nel presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 24-bis. Il progetto, che e' parte integrante del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le modalita' attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali, e' distinto per categorie e garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016. 9. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennita', ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5. 10. Il contratto di espansione e' compatibile con l'utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto legislativo, compreso quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014».
Art. 28
Direzione generale per le politiche previdenziali
Note all'art. 28: - Si riporta il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante: «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 01.08.1994: «7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e' composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e' nominato un membro supplente».
Art. 29
Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative
2.Il titolare dell'incarico di direzione generale di cui al presente articolo presiede la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Note all'art. 29: - Si riportano gli articoli 6, 12, 51, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30.04.2008: «Art. 6 (Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente; b) un rappresentante del Ministero della salute; c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) un rappresentante del Ministero dell'interno; f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione; g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale; m) un rappresentante dell'ANMIL. 2. Per ciascun componente puo' essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresi' partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative ((alle differenze di genere e a quelle relative)) alla materia dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). 3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo' istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione. 4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse. 5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni. ((Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalita' e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l) )). 6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del ((Ministero del lavoro e delle politiche sociali)) appositamente assegnato. 7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. 8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente; b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all'articolo 5; c) definire le attivita' di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'articolo 11; d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni; f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; La Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle suddette procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime. g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificita' dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilita' sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente; i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro; i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalita' previste dall'articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio. (16) l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione; m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30. ((La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.)) m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarita' dei settori di riferimento; m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante; m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La Commissione monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.». «Art. 12 (Interpello). - 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. 2. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione e' integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. 3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attivita' di vigilanza». «1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.». - Si riporta il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante: «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1.08.1994: «7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e' composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e' nominato un membro supplente».
Art. 30
Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi
2.Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano cinque uffici di staff di livello dirigenziale non generale, di cui uno per l'Autorita' di Audit, uno per il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e uno per la comunicazione istituzionale.
3.Il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi e' articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale e ventuno uffici di livello dirigenziale non generale, compresi cinque posti funzioni presso gli Uffici di staff del Capo Dipartimento.
5.Nell'ambito del Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi opera l'Unita' di missione per il coordinamento delle attivita' di gestione degli interventi previsti nel PNRR, istituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2021.
Note all'art. 30: - Si riportano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 06.07.2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14.8.2012: «3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonche' le attivita' di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., e sono svolte sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti. Ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettivita' e per l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal Dipartimento. Analoga facolta' e' riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti al sistema di finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio 2021 con uno o piu' provvedimenti del Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, sentita la SOGEI Spa, gli importi dei corrispettivi previsti dalla convenzione per la realizzazione e gestione delle attivita' informatiche dello Stato 2013-2016 sono rideterminati, in conseguenza della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli Dipartimenti, secondo criteri di ripartizione definiti ed applicati nell'ambito della convenzione, ivi inclusi quelli applicati nell'ambito delle attivita' di customer satisfaction, approvati dal Comitato di governo della convenzione relativamente all'anno precedente. Gli effetti della convenzione di cui al quarto periodo e degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati cessano a seguito dell'efficacia di tutti gli accordi previsti al secondo e al terzo periodo. Il Dipartimento delle finanze, ai sensi dall'articolo 56, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stipula, d'intesa con le Agenzie fiscali e gli altri enti della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto regolativo con la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il Sistema informativo della fiscalita'. Fino alla stipula del nuovo atto regolativo, continuano ad avere vigore gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la SOGEI Spa. 3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attivita' di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attivita' di manutenzione e lavori pubblici. La medesima societa' svolge, inoltre, le attivita' ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. La Consip S.p.A. puo', altresi', svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonche' i tempi e le modalita' di realizzazione delle attivita', si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi». - Si riporta l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 81, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 09.06.2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7.8.2021: «Art. 6 (Piano integrato di attivita' e organizzazione). - 1. Per assicurare la qualita' e la trasparenza dell'attivita' amministrativa e migliorare la qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attivita' e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190. 2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce: a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa; b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale; c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalita' di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali; d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attivita' e dell'organizzazione amministrativa nonche' per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformita' agli indirizzi adottati dall'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione; e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonche' la pianificazione delle attivita' inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati; f) le modalita' e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilita' alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita'; g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parita' di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. 3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' le modalita' di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale. 5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo. 6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalita' semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti. 6-bis. In sede di prima applicazione il Piano e' adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. 7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6. 7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonche' le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attivita' di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi 8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane. 8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonche' di garantire la piena applicazione delle attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita' degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati». - Si riporta il comma 7 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13-11-2012: «7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione, che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».
Art. 31
Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali
2.Presso la Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali, opera la Segreteria principale di sicurezza NATO-UE/S.
Art. 32
Direzione per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica
Art. 33
Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca
2.Il titolare dell'incarico di Direzione generale di cui al presente articolo assume le funzioni di Responsabile per la transizione al digitale di cui all'articolo 17 del Codice dell'Amministrazione digitale.
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