DECRETO 8 gennaio 2024, n. 3
1.L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «7 (Presidente del Consiglio di amministrazione). - 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis del decreto-legge n. 169 del 2022, e cura l'espletamento dei compiti e l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 48, comma 3, della legge di riferimento. In particolare: a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno a seguito delle proposte dei Direttori di cui agli articoli 10 e 10-bis; b) sovrintende, anche tenuto conto degli indirizzi del Ministro della salute di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), al complesso delle attivita' dell'Agenzia, alle Aree e agli Uffici; c) cura, sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, i rapporti con gli Istituti di ricerca pubblici e privati, le societa' scientifiche, le associazioni industriali e le associazioni dei consumatori e dei pazienti e con le organizzazioni e organismi internazionali, ivi comprese le agenzie degli altri Paesi, e con l'EMA; d) stipula la convenzione di cui all'articolo 4, comma 3; e) sottopone al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e consuntivo, predisposto dal Direttore amministrativo; f) in caso di urgenza qualificata, tale da non consentire l'immediata convocazione del Consiglio di amministrazione, adotta provvedimenti di competenza di quest'ultimo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva; g) trasmette al Ministro della salute, dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione, i periodici rapporti informativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d); h) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge e dal presente regolamento. 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Presidente sottopone, su proposta dei responsabili delle direzioni di cui agli articoli 10 e 10-bis, al Consiglio di amministrazione, le deliberazioni relative ai programmi annuali e triennali dell'attivita' dell'Agenzia. 3. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.».
Art. 6
Inserimento dell'articolo 7-bis del regolamento
1.Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: «7- bis (Disposizioni in caso di assenza, revoca, decadenza e incompatibilita' del Presidente). - 1. In caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente svolte dal consigliere di amministrazione designato dal Ministro della salute. 2. Non puo' essere nominato Presidente e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, l'imprenditore in liquidazione giudiziale o chi e' stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacita' di esercitare uffici direttivi. 3. L'incarico di Presidente e' esclusivo e comporta il divieto di svolgere altre attivita' professionali pubbliche e private, anche occasionali. 4. Con la stessa procedura prevista per la nomina, il Presidente puo' essere revocato dall'incarico per comprovate e gravi irregolarita' nell'esercizio dell'attivita' svolta ovvero per il mancato raggiungimento degli obiettivi a lui affidati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).».
Art. 7
Modifiche all'articolo 8 del regolamento
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Funzionamento del Consiglio di amministrazione). - 1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, e comunque ogniqualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno due componenti. 2. L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora e il luogo della seduta e l'ordine del giorno, deve essere inviato, tramite posta elettronica certificata (PEC), almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. 3. Il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando sono presenti almeno quattro componenti su cinque. In caso di mancanza o di irregolarita' dell'avviso di convocazione, il Consiglio di amministrazione si intende comunque regolarmente costituito quando siano intervenuti tutti i suoi componenti. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti al Consiglio di amministrazione puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 4. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal componente designato dal Ministro della salute. 4-bis. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico-scientifico, che, per i profili di rispettiva competenza, informano i consiglieri sulle attivita' compiute e le iniziative adottate. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, i Direttori sono sostituiti da dirigenti dai medesimi all'uopo designati. 5. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di colui che presiede il collegio. 6. Delle sedute del Consiglio di amministrazione e' redatto apposito verbale, a cura di un segretario individuato dal Presidente all'interno dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 17 del presente regolamento.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 9 del regolamento
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Durata, incompatibilita' e decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione). - 1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. 2. Il Presidente e i Consiglieri non possono svolgere attivita' che possano entrare in conflitto con i compiti e gli interessi dell'Agenzia o cagionare nocumento all'immagine della stessa, ovvero comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialita'. 3. Non puo' essere nominato componente del Consiglio di amministrazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, l'imprenditore in liquidazione giudiziale o chi e' stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacita' di esercitare uffici direttivi. 4. I componenti del Consiglio di amministrazione vengono dichiarati decaduti dal Ministro della salute per il venir meno dei requisiti della nomina, nel caso in cui non partecipano per tre volte consecutivamente alle riunioni senza giustificato motivo e nei casi di incompatibilita' di cui al presente articolo. 4-bis. In materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi, si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».
Art. 9
Sostituzione dell'articolo 10 del regolamento
1.L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: «10 (Direttore amministrativo). - 1. L'incarico di Direttore amministrativo e' conferito, nel rispetto delle disposizioni vigenti, con decreto del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a persona in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica, ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, in materia giuridica od economica, o titoli equipollenti od equiparati, secondo le disposizioni vigenti in materia nonche' di requisiti di comprovata professionalita' ed esperienza gestionale e organizzativa. Nel contratto del Direttore amministrativo, stipulato con il Ministro della salute, sono definiti gli obiettivi connessi all'incarico. 2. Il Direttore amministrativo svolge e dirige le attivita' di competenza avvalendosi delle Aree e degli Uffici, assumendone la diretta responsabilita'. In particolare: a) predispone e trasmette al Presidente, per la deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione: 1) lo schema di bilancio preventivo e consuntivo, nonche' i programmi triennali e annuali di attivita' dell'Agenzia accompagnati dai rispettivi documenti di bilancio previsionale e di rendicontazione; 2) gli schemi di regolamenti interni necessari per assicurare il funzionamento dell'Agenzia; 3) la dotazione organica complessiva e la ripartizione tra le aree funzionali delle relative risorse umane, materiali ed economico-finanziarie; b) stipula i contratti e le convenzioni secondo gli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di amministrazione; c) fissa, sentito il Direttore tecnico-scientifico per i profili di competenza, gli obiettivi delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali, ne stabilisce i livelli di responsabilita' ed attua le modalita' di incentivazione economica per il conseguimento degli obiettivi e dei risultati; d) attua la ripartizione tra gli uffici di direzione generale delle relative risorse umane, materiali ed economico-finanziarie; e) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilita' di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali; f) cura gli affari legali e il contenzioso, nonche' le attivita' inerenti alla qualita' delle procedure, le funzioni di segreteria degli organismi collegiali operanti presso l'Agenzia, nonche' le attivita' relative ai sistemi informativi dell'Agenzia. 2-bis. Il Direttore amministrativo, in raccordo con il Direttore tecnico-scientifico: a) predispone lo schema di convenzione di cui al precedente articolo 4, comma 3, del presente regolamento e la sottopone al Presidente; b) predispone i periodici rapporti informativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), del presente regolamento, per l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione ai fini della successiva trasmissione al Ministro della salute. 3. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore amministrativo e' disciplinato con un contratto di lavoro di diritto privato stipulato con il Ministro della salute. Esso ha una durata di cinque anni ed e' rinnovabile.».
Art. 10
Inserimento dell'articolo 10-bis del regolamento
1.Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: «10-bis (Direttore tecnico-scientifico). - 1. L'incarico di Direttore tecnico-scientifico e' conferito, nel rispetto delle disposizioni vigenti, con decreto del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a persona in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica, ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, in discipline sanitarie o titoli equipollenti od equiparati, secondo le disposizioni vigenti in materia nonche' di requisiti di comprovata professionalita' ed esperienza sul piano tecnico-scientifico nel settore dei farmaci. Nel contratto del Direttore tecnico-scientifico, stipulato con il Ministro della salute, sono definiti gli obiettivi connessi all'incarico. 2. Il Direttore tecnico-scientifico svolge e dirige l'attivita' tecnico-scientifica dell'Agenzia avvalendosi delle Aree e degli Uffici. In particolare: a) attua le misure idonee ad assicurare le funzioni di cui all'articolo 48, comma 5, lettere a), b), g), h), i) ed l), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; b) formula proposte ai fini della predisposizione dell'elenco di cui all'articolo 6, comma 3, lettera i), del presente regolamento; c) cura il coordinamento con le attivita' dell'EMA. 3. Il Direttore tecnico-scientifico cura, altresi', in raccordo con il Direttore amministrativo, le attivita' di cui all'articolo 10, comma 2-bis, del presente regolamento. 4. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore tecnico-scientifico e' disciplinato con un contratto di lavoro di diritto privato stipulato con il Ministro della salute. Esso ha una durata di cinque anni ed e' rinnovabile.».
Art. 11
Modifiche all'articolo 11 del regolamento
2.La rubrica dell'articolo 11 e' sostituita dalla seguente: «Revoca, decadenza e incompatibilita' del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico.».
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, come modificato dal presente decreto: «Art. 11 (Revoca, decadenza e incompatibilita' del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico). - 1. Con la stessa procedura prevista per la nomina i Direttori di cui agli articoli 10 e 10-bis possono essere revocati dall'incarico dal Ministro della salute per comprovate irregolarita' nell'esercizio dell'attivita' svolta, per i risultati negativi della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi loro affidati o per il mancato rispetto dei doveri informativi di cui all'art. 10, comma 2-bis, lettera b), del presente regolamento. 2. Non possono essere nominati Direttori di cui agli articoli 10 e 10-bis e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, l'imprenditore in liquidazione giudiziale o chi e' stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacita' di esercitare uffici direttivi. 3. Il rapporto di lavoro dei Direttori di cui agli articoli 10 e 10-bis e' esclusivo e comporta il divieto di svolgere altre attivita' professionali pubbliche e private, anche occasionali. 3-bis. In materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi, si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».
Art. 12
Sostituzione dell'articolo 15 del regolamento
1.L'articolo 15 e' sostituito dal seguente: «15 (Casi particolari di scioglimento degli organi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute puo', motivatamente, essere disposto lo scioglimento degli organi dell'Agenzia per manifesta incapacita' di perseguire gli scopi assegnati all'Agenzia, anche con riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario nel settore dell'assistenza farmaceutica, cosi' come previsto all'articolo 48, comma 13, della legge di riferimento, o in caso di manifesta impossibilita' di funzionamento o per gravi motivi di interesse pubblico, adeguatamente motivati. In caso di scioglimento motivato da ragioni inerenti all'equilibrio economico finanziario nel settore dell'assistenza farmaceutica, la proposta e' formulata dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute.».
Art. 13
Modifiche all'articolo 16 del regolamento
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, come modificato dal presente decreto: «Art. 16 (Commissario straordinario). - 1. Con il decreto di cui all'art. 15, su proposta del Ministro della salute, puo' essere nominato un Commissario straordinario, che assume temporaneamente e per un periodo massimo di tre mesi i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione. 2. Il Commissario deve assicurare la gestione ordinaria, in attesa della ricostituzione degli organi ordinari, avvalendosi dei Direttori di cui agli articoli 10 e 10-bis. 3. Il compenso spettante al Commissario straordinario e' determinato con decreto di nomina.».
Art. 14
Sostituzione dell'articolo 17 del regolamento
1.L'articolo 17 e' sostituito dal seguente: «17 (Assetto organizzativo). - 1. L'Agenzia si articola in due strutture di livello dirigenziale generale che ne assicurano la gestione amministrativa e tecnico-scientifica: a) Direzione amministrativa; b) Direzione tecnico-scientifica. 2. La Direzione generale di cui al comma 1, lettera a), fatte salve le funzioni di supporto al Presidente e al Consiglio di amministrazione, svolge le funzioni di cui all'articolo 10. 3. La Direzione generale di cui al comma 1, lettera b), fatte salve le funzioni di supporto al Presidente e al Consiglio di amministrazione, svolge le funzioni di cui all'articolo 10-bis. 4. Le strutture dirigenziali di livello generale, di cui ai precedenti commi sono complessivamente articolate in 6 Aree di livello dirigenziale non generale e in 43 Uffici dirigenziali di livello dirigenziale non generale. All'individuazione delle Aree e degli Uffici, nonche' dei relativi posti di funzione dirigenziale di livello non generale, alla definizione dei loro compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede ai sensi del comma 5. 5. Con delibera del Consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto dell'articolo 6, comma 2-bis, sono disciplinati il funzionamento e l'ordinamento del personale dell'Agenzia, ed e' rimodulata la ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia disposta a legislazione vigente. L'Agenzia provvede a trasmettere tempestivamente la delibera al Ministero della salute e al Ministro per la pubblica amministrazione. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione, il Ministro della salute, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, approva la delibera o ne chiede il riesame. 6. Le Direzioni generali, di cui al comma 1, nel rispetto delle prerogative del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Aree e degli Uffici compresi nelle Direzioni stesse, operano in modo da assicurare la continuita' delle funzioni dell'Agenzia, da sviluppare la programmazione delle attivita' e dei processi, la circolazione delle informazioni e l'integrazione funzionale tra le attivita' delle Aree e gli Uffici, gestendo ed organizzando le risorse strumentali, finanziarie ed umane ad esse attribuite. 7. Le Aree sono strutture organizzative di livello piu' elevato rispetto agli Uffici nei quali si articolano, per la maggiore complessita' e ampiezza delle funzioni esercitate e la rilevanza strategica delle medesime. Alle stesse e' attribuito l'esercizio di un insieme di funzioni corrispondenti ad ambiti omogenei di intervento su cui insiste l'azione amministrativa dell'Agenzia. 8. Gli Uffici sono strutture organizzative costituiti sulla base della omogeneita' dei processi gestiti o delle competenze richieste. 9. Al conferimento degli incarichi di direzione delle Aree e degli Uffici dirigenziali non generali si provvede con determinazione del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico, in ragione del profilo di competenza e nel rispetto delle vigenti disposizioni. 10. La Conferenza dei dirigenti preposti alle Aree, servizi ed uffici assicura la collegialita' dell'attuazione dei programmi e dei risultati conseguiti. Essa e' convocata e presieduta dal Direttore amministrativo ovvero dal Direttore tecnico-scientifico, in ragione dei profili di competenza. In caso di Conferenza plenaria, presiede il Direttore piu' anziano per eta'. 11. Nell'organizzazione dell'Agenzia e', altresi', previsto un Ufficio stampa e della comunicazione, il cui responsabile e' nominato con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150. 12. Periodicamente, e comunque ogni tre anni, in ragione di eventuali esigenze connesse a nuovi compiti e funzioni istituzionali affidati all'Agenzia, nel rispetto delle modalita' procedimentali di cui all'articolo 6, comma 2-bis, puo' essere modificato l'assetto organizzativo e rimodulata la ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia.».
Art. 15
Sostituzione dell'articolo 19 del regolamento
1.L'articolo 19 e' sostituito dal seguente: «19 (Commissione scientifica ed economica del farmaco). - 1. Nell'ambito dell'Agenzia opera la Commissione scientifica ed economica del farmaco. 2. La Commissione scientifica ed economica del farmaco svolge le funzioni gia' attribuite alla Commissione consultiva tecnico-scientifica e al Comitato prezzi e rimborso, nonche' i compiti attribuitile dall'articolo 48, comma 5, lettere d), e) ed l) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; essa adotta le proprie determinazioni con autonomia sul piano tecnico-scientifico e sanitario e svolge, altresi', attivita' di consulenza tecnico-scientifica. 3. La Commissione scientifica ed economica del farmaco svolge funzioni di supporto tecnico-consultivo all'Agenzia ai fini della contrattazione prevista dall'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 4. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro della salute ed e' composta da dieci membri, di cui il direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia e il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanita', o un suo delegato, sono membri di diritto; quattro membri sono designati dal Ministro della salute, tra persone di comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica nazionale e internazionale, almeno quinquennale, nei settori della valutazione dei farmaci, della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, della farmaco-economia, uno dei quali con funzioni di presidente; un membro e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; tre membri sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti non di diritto durano in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente per una sola volta. 5. Per garantire l'efficacia delle attivita' svolte dalla Commissione, i componenti non di diritto sono designati in modo da assicurare la adeguata eterogeneita' delle competenze nell'ambito dei settori di cui al precedente comma. 6. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore tecnico-scientifico, che e' trasmessa al Ministero della salute. 7. A ciascun componente non di diritto della Commissione spetta un'indennita' annua lorda di euro 25.000,00. 8. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal comma 7 e a quelli derivanti dal funzionamento della Commissione si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettere b), c) e c-bis) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, integrato dal comma 5-quinquies dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.».
Art. 16
Modifiche all'articolo 19-bis del regolamento
2.La rubrica dell'articolo 19-bis e' sostituita dalla seguente: «Revoca, sospensione e decadenza dei componenti non di diritto della Commissione scientifica ed economica del farmaco».
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 19-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, come sostituito dal presente decreto: «Art. 19-bis (Revoca, sospensione e decadenza dei componenti non di diritto della Commissione scientifica ed economica del farmaco). - 1. Le ipotesi di sospensione per conflitto di interessi dei componenti non di diritto della Commissione scientifica ed economica del farmaco sono disciplinate con delibera del Consiglio di amministrazione. I componenti non di diritto devono altresi' dichiarare, all'atto della nomina, di non essere in posizione di conflitto di interessi con l'attivita' della Commissione. I componenti della Commissione scientifica ed economica del farmaco vengono dichiarati decaduti dal Ministro della salute per il venir meno dei requisiti della nomina nonche' nei casi di accertata e mancata rimozione delle cause di incompatibilita'.».
Art. 17
Modifiche all'articolo 22 del regolamento
1.All'articolo 22, comma 2, le parole «Direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente e ai Direttori di cui agli articoli 10 e 10-bis».
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, come modificato dal presente decreto: «Art. 22 (Vigilanza). - 1. L'Agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il Ministro della salute puo' disporre ispezioni anche per la verifica dell'osservanza delle disposizioni impartite e richiedere al Presidente e ai Direttori di cui agli articoli 10 e 10-bis dell'Agenzia i dati e le informazioni sull'attivita' svolta dalla stessa. 3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di adozione dei regolamenti interni, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio con le relative variazioni ed il rendiconto sono trasmessi al Ministero della salute che, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, li approva nei trenta giorni successivi alla ricezione o ne chiede il riesame con provvedimento motivato. Scaduti inutilmente i trenta giorni, gli atti di cui al presente articolo si intendono approvati. In caso di richiesta di riesame, il Consiglio di amministrazione nei successivi dieci giorni puo' recepire le osservazioni e riproporre il nuovo testo per il controllo, oppure puo' motivare in merito alle ragioni per le quali ritiene di confermare il precedente testo. Decorsi venti giorni dalla ricezione dei nuovi atti, i Ministeri vigilanti procedono espressamente di concerto alla approvazione o all'annullamento degli atti. 4. Le variazioni del ruolo organico di cui al precedente comma 3 ed i regolamenti di organizzazione, ivi compresi quelli di cui all'art. 25, comma 2, del presente regolamento, sono approvati con il concerto del Ministero della funzione pubblica. 5. Per l'approvazione degli atti di programmazione dei bilanci si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.».
Art. 18
Modifiche all'articolo 26 del regolamento
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, come modificato dal presente decreto: «Art. 26 (Personale a contratto e comandato). - 1. Ai fini del perseguimento delle funzioni dell'Agenzia e nel limite della disponibilita' delle risorse finanziarie, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico, autorizza in via preventiva ogni anno il numero dei contratti a tempo determinato con personale tecnico o altamente qualificato in possesso di particolari competenze corredate da titoli idonei e gli oneri finanziari connessi, previsti dall'art. 48, comma 7, della legge di riferimento, nonche' i criteri da osservare per la scelta dei contraenti. Alla stipula dei singoli contratti provvede il Direttore amministrativo. Il Direttore amministrativo adotta, inoltre, i provvedimenti che consentono all'Agenzia di avvalersi di personale in posizione di comando, nei limiti di quaranta unita' complessivamente, secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 7, della legge di riferimento.».
Art. 19
Abrogazione dell'articolo 27 del regolamento
1.L'articolo 27 del decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, e' abrogato. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il Ministro della salute Schillaci Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 60
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