DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 2023, n. 231

Type DPR
Publication 2023-12-27
Ultimo aggiornamento 2024-02-29
State In force
Source Normattiva
articles 17
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1.Il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM) opera presso il Ministero, che ne garantisce la gestione tecnica e informatica.

Art. 5

Promozione di indagini volte all'individuazione dei familiari del minore straniero non accompagnato nel Paese d'origine del minore o in Paesi terzi

1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo n. 142 del 2015, per i minori stranieri richiedenti protezione internazionale, il Ministero, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera b), del Testo unico, al fine di garantire il superiore interesse dei minori stranieri non accompagnati, puo' stipulare convenzioni con organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori, nei Paesi d'origine o in altri Paesi, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45 del Testo unico.

2.I programmi diretti a rintracciare e ascoltare i familiari dei minori sono finalizzati a comprenderne il contesto sociale di provenienza e orientare possibili soluzioni di lungo periodo e sono svolti con l'obbligo dell'assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del minore e dei familiari.

3.In seguito al colloquio previsto dall'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015, se non sussiste alcun rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, ed esclusivamente nel suo superiore interesse, la richiesta di attivazione delle indagini familiari deve essere inviata al Ministero da parte dell'autorita' giudiziaria competente, di altre amministrazioni, degli enti locali o di colui che esercita, anche in via temporanea, la tutela. In ogni caso, il minore interessato deve essere informato dello scopo e delle finalita' delle indagini familiari in maniera adeguata alla sua eta' e condizione psicofisica.

4.Il risultato delle indagini familiari riguardanti i minori non accompagnati e' trasmesso immediatamente dal Ministero al soggetto che ne ha fatto richiesta.

Note all'art. 5: - Si riporta l'articolo 45 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: «Art. 45 (Fondo nazionale per le politiche migratorie). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, e' stabilita in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresi' le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalita' per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo. 2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attivita' concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attivita' culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunita'. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalita' indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma. 3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione e' disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.»

Art. 6

Misure di accompagnamento verso la maggiore eta'

1.Al fine di promuovere adeguate misure di accompagnamento verso la maggiore eta', il Ministero, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere d) e g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, puo' adottare, anche mediante accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione e del merito, le regioni, gli enti locali, le istituzioni formative e scolastiche, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, specifici programmi volti a rafforzare i percorsi di integrazione dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, anche dopo il compimento della maggiore eta'.

Capo III Il trattamento dei dati personali contenuti nel SIM

Art. 7

Finalita' e modalita' del trattamento dei dati

1.I dati contenuti nel SIM sono trattati ai fini del censimento e del monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale, nel rispetto del principio del superiore interesse del minore, nonche' secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2.I dati possono essere trattati, nell'ambito delle relative attribuzioni, dai soggetti legittimati all'accesso al SIM ai sensi dell'articolo 11.

3.Il trattamento puo' consistere nelle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altre forme di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione di dati personali; la diffusione dei dati puo' essere effettuata esclusivamente in forma anonima e aggregata, con modalita' che non consentano, neanche indirettamente, l'identificazione degli interessati.

Art. 8

Struttura e contenuto del SIM

Note all'art. 8: - La legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000, S.O. n. 186.

Art. 9

Periodo di conservazione dei dati

1.I dati sono trattati dai soggetti legittimati all'accesso al SIM ai sensi dell'articolo 11, fino al compimento del diciottesimo anno di eta' del minore straniero non accompagnato, salvo il caso di prosieguo della tutela amministrativa ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 47 del 2017.

2.Dopo il compimento della maggiore eta', i dati sono conservati all'interno del SIM esclusivamente per il periodo di tempo, comunque non superiore a cinque anni, necessario agli adempimenti di natura amministrativa, contabile o fiscale e allo svolgimento delle politiche di integrazione rivolte agli interessati, scaduto il quale vengono cancellati o trasformati in forma anonima.

Note all'art. 9: - Si riporta l'articolo 13 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»: «Art. 13 (Misure di accompagnamento verso la maggiore eta' e misure di integrazione di lungo periodo). - 1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non puo' legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni». 2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore eta', pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni puo' disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di eta'.»

Art. 10

Titolare del trattamento dei dati

1.Il Ministero e' il titolare del trattamento dei dati e ne garantisce la sicurezza, secondo le disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 11

Soggetti legittimati all'accesso

2.Il Ministero, nei limiti di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, puo' comunicare i dati contenuti nel SIM alle altre amministrazioni pubbliche e agli organismi internazionali che svolgono attivita' relative ai minori stranieri non accompagnati, quando cio' si renda necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore. Le condizioni e le modalita' di condivisione delle informazioni sono regolate, nel rispetto di quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa che escludano comunque la possibilita' di duplicazione massiva dei dati o la costituzione di banche dati derivate dal SIM.

Art. 12

Profili tecnico-organizzativi e misure di sicurezza

1.Gli aspetti tecnico-organizzativi, i differenti livelli di accesso ai dati contenuti nel SIM, le tipologie di dati trattabili e le operazioni eseguibili da parte dei soggetti legittimati all'accesso ai sensi dell'articolo 11, comma 1, nonche' le misure di sicurezza inerenti al SIM e alla comunicazione dei dati di cui all'articolo 11, comma 2, sono disciplinati da un decreto direttoriale della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero, da adottare nel rispetto dei principi e dei criteri indicati nel presente regolamento, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Capo IV I minori stranieri accolti temporaneamente nel territorio dello Stato

Art. 13

Compiti in materia di minori accolti

Art. 14

Ingresso dei minori accolti

1.I soggetti pubblici e privati, che intendono formulare le richieste di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), presentano domanda al Ministero. La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Ministero, corredata dei dati relativi all'attivita' gia' svolta dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti e i documenti richiesti.

2.Il Ministero valuta la domanda al fine di stabilire la validita' e l'opportunita' dell'iniziativa nell'interesse dei minori. La relativa decisione e' tempestivamente comunicata al proponente e alle autorita' competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione dell'ingresso sul territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi controlli nel corso del soggiorno.

3.La concessione del nulla osta e' subordinata alle informazioni sulla affidabilita' del proponente. Il Ministero puo' richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera, ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative analoghe a quelle di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), localmente gia' realizzate dal proponente. Le informazioni concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la rappresentanza diplomatica competente.

4.Il Ministero puo' valutare anche le informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti, ai fini della valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilita'.

5.Il Ministero rilascia il nulla osta per la realizzazione del programma solidaristico di accoglienza temporanea dei minori, previa acquisizione del nulla osta della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita i minori e previa verifica della completezza delle dichiarazioni e della documentazione presentate da enti, associazioni e famiglie.

6.I proponenti devono comunicare per iscritto al Ministero, entro cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato, specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione deve essere effettuata entro cinque giorni dall'uscita dei minori e degli accompagnatori dal territorio dello Stato. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera.

Art. 15

Soggiorno dei minori accolti

1.La durata totale del soggiorno prevista nei programmi relativi a ciascun minore non puo' superare i centoventi giorni per anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso.

2.Il Ministero puo' proporre alle autorita' competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza e' comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori.

Capo V Disposizioni finali

Art. 16

Clausola di invarianza finanziaria

1.All'attuazione del presente regolamento il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17

Abrogazione

1.Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, e' abrogato.

2.Il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, ovunque ricorra, si intende effettuato al presente regolamento.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Piantedosi, Ministro dell'interno

Nordio, Ministro della giustizia

Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito

Schillaci, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del

merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero

della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali, n. 186

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