DECRETO 7 dicembre 2023, n. 234
Note all'art. 6: - Si riportano gli articoli 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112: «Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 2. 2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID). 2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e imprese; d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete; f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 2-septies. 2-octies. 2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo' avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identita' digitali e dai gestori di attributi qualificati. 2-undecies. I gestori dell'identita' digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresi' in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici)). L'identita' digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati, secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 3. 3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e la carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e' stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. 3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati, in qualita' di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identita' digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identita' digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operativita' delle funzionalita' necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi. Art. 64-bis (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformita' alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i fornitori di identita' digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilita' tra i diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1 e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualita' di cui all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall'AgID con le Linee guida. 1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete, nel rispetto del principio di neutralita' tecnologica, tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla societa' di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. 1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalita' digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021. 1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.».
Art. 7
Servizi per le pubbliche amministrazioni
2.I servizi individuati in fase di prima applicazione nell'Allegato 2 «Servizi resi disponibili da ANIST», nonche' quelli ulteriori che potranno essere resi disponibili, consentono l'utilizzazione dell'ANIST tramite l'interoperabilita' con le Anagrafi regionali degli studenti, nonche' con le altre banche dati istituite a livello regionale, provinciale e locale, di cui all'articolo 62-quater, comma 6, lettera b), del CAD.
3.In attuazione dell'articolo 62-quater, comma 3, del CAD, l'ANIST mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio, mediante appositi servizi resi disponibili per il tramite della PDND, ai fini della loro fruizione da parte dell'ANPR.
Note all'art. 7: - Per l'art. 62-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note alle premesse.
Art. 8
Accesso e consultazione dell'ANIST alle banche dati di interesse nazionale
1.Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, al fine di disporre, ove necessario, dei dati anagrafici degli studenti di cui all'Allegato 3, recante «Consultazione ANIST-ANPR» registrati nell'ANPR, l'ANIST consulta l'ANPR ai sensi dell'articolo 62, comma 5, del CAD, mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma digitale nazionale.
2.L'ANIST assicura alle anagrafi e banche dati delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici istituite presso il Ministero il costante allineamento dei dati di cui all'Allegato 4, recante «Allineamento ANIST- ANNCSU», con l'ANNCSU per quanto attiene la codifica e il georiferimento degli indirizzi e dei numeri civici in queste contenuti ai sensi dell'articolo 60, comma 2-bis, del CAD per il tramite dei servizi resi fruibili dalla Piattaforma digitale nazionale.
Note all'art. 8: - Per l'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta, in particolare, l'art. 60 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Art. 60 (Base di dati di interesse nazionale). - 1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza e' rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2. 2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilita' e interoperabilita' e sono realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni. 2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida e mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter. 2-ter. 3. 3-bis. In sede di prima applicazione, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale: a) repertorio nazionale dei dati territoriali; b) anagrafe nazionale della popolazione residente; c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis; d) casellario giudiziale; e) registro delle imprese; f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242; f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA); f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503. f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-quater. 3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua, aggiorna e pubblica l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-bis. 4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.».
Art. 9
Titolarita' del trattamento dei dati
1.Il Ministero e' titolare del trattamento dei dati resi disponibili dall'ANIST nell'erogazione dei servizi.
2.Le istituzioni scolastiche mantengono la titolarita' del trattamento dei dati di propria competenza e ne assicurano la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento ai sensi del presente decreto.
3.Le regioni, i comuni, le citta' metropolitane, le province, le istituzioni scolastiche e le pubbliche amministrazioni sono titolari del trattamento dei dati, resi disponibili da ANIST, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), per le funzioni di propria competenza.
4.La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' designata responsabile del trattamento dei dati dal Ministero, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Note all'art. 9: - Si riporta il comma 15 dell'art. 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147: «15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il Consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del Codice civile.».
Art. 10
Garanzie e misure di sicurezza
Art. 11
Disposizioni finali e finanziarie
1.Al fine di garantire l'efficace attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, l'operativita' dell'ANIST e' avviata entro sette mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
2.Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di natura non regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, si provvede alla definizione delle specifiche tecniche dei servizi resi dall'ANIST ritenute necessarie per l'avvio dell'operativita'. All'aggiornamento e agli sviluppi delle predette specifiche tecniche, nonche' all'ampliamento dei servizi erogati dall'ANIST, si provvede con decreto del Ministero.
3.Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con l'Autorita' delegata all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene disciplinata l'estensione dell'ambito applicativo dell'ANIST all'anagrafe dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), al fine di individuare nuovi servizi a completamento dell'attuazione della delega, secondo il cronoprogramma di cui all'Allegato 6. Con il progressivo ampliamento dell'ambito applicativo e dei servizi erogati dall'ANIST, dalle anagrafi e banche dati esistenti, sono espunte le informazioni e i servizi resi disponibili dall'ANIST sulla PNDN.
4.Con cadenza biennale, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero effettua un monitoraggio sull'attuazione dell'ANIST, sulla base di criteri di analisi quantitativi e qualitativi, pubblicandone gli esiti sul proprio sito internet istituzionale.
5.Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Ministro dell'istruzione e del merito Valditara
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 242
Note all'art. 11: - Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2021, n. 108. - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato - regioni. 2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Per l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note alle premesse.
Allegato 1
Articolo 4, comma 2 Allegato 1 "Descrizione dei dati resi disponibili da ANIST» I dati resi disponibili dall'ANIST, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) del presente decreto, sono i seguenti: Dati relativi agli esiti dei percorsi scolastici presso qualsiasi istituzione scolastica (articolo 4, lettere a), b), c)) un flag binario che identifica se il soggetto e' attualmente frequentante una istituzione scolastica, oppure non frequentante; se attualmente frequentante una istituzione scolastica, sono registrati: il codice meccanografico dell'istituto principale, la denominazione dell'istituto principale, il codice meccanografico del plesso, la denominazione del plesso, l'anno di corso, l'esito sulla verifica della frequenza e il percorso di studi (ove applicabile); per ogni titolo di studio conseguito (rilasciato da istituzione scolastica di ogni ordine e grado), viene riportata la tipologia di qualifica/diploma conseguito (denominazione e codice del titolo conseguito), il voto finale (ove applicabile) e l'indicazione della lode, l'anno scolastico e l'istituto di conseguimento. Dati anagrafici relativi agli studenti (articolo 4, lettere d)) per ogni studente, ovvero ex-studente, registrato in ANPR sono contenuti i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale e ID ANPR (ove attribuito ai sensi di Legge); per ogni studente, ovvero ex-studente, non registrato in ANPR sono contenuti i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita; I dati di cui alle lettere a), b) c) dell'articolo 4 sopra descritti, sono rappresentati nella tabella seguente: Dati relativi agli esiti dei percorsi scolastici degli studenti, con particolare riferimento agli esami finali di ogni ciclo e agli esiti di qualifica per ogni titolo di studio conseguito
Nome campo
Descrizione
Caratteristiche
Fonte
Denominazione Titolo Denominazione del titolo conseguito Elemento obbligatorio ANS
Anno Conseguimento
Anno scolastico di conseguimento del diploma/qualifica
Elemento obbligatorio
ANS
Codice Indirizzo Maturita' Sidi Codice indirizzo di maturita' Elemento obbligatorio (solo per il II grado) ANS
Descrizione indirizzo di maturita' Descrizione indirizzo di maturita' Elemento obbligatorio (solo per il II grado) ANS
Voto Finale Voto del titolo conseguito (numerico) Elemento obbligatorio ANS
Lode Lode si/no Elemento facoltativo ANS
Qualifica Titolo
Tipo di qualifica conseguita (se applicabile)
Elemento obbligatorio(se applicabile)
ANS
Istituto Titolo Denominazione dell'istituto principale di conseguimento del titolo Elemento obbligatorio ANS
Codice istituto principale Codice meccanografico dell'istituto principale di conseguimento del titolo Elemento obbligatorio ANS
Codice scuola
Codice meccanografico del plesso di frequenza
Elemento obbligatorio
ANS
Denominazione scuola Denominazione plesso di frequenza Elemento obbligatorio ANS
Anno di corso
Anno di corso relativo alla frequenza
Elemento obbligatorio
ANS
Esito Verifica Frequenza Esito sulla verifica della Frequenza valorizzato con: 1 = Frequentante; 2=Non Frequentante; 3 = Frequentante ma con anno di corso differente; 4 = Non piu' frequentante Elemento obbligatorio ANS
Percorso Percorso di studio riferito al II Grado Elemento obbligatorio ANS
Dati relativi agli edifici scolastici (articolo 4, lettera b) Per ogni edificio scolastico, sono contenuti i seguenti dati: Dati relativi agli edifici scolastici
Nome campo Descrizione Caratteristiche Fonte
codice agenzia delle entrate
Codice amministrativo assegnato ai Comuni italiani dall'Agenzia delle Entrate e utilizzato nella composizione dei codici fiscali
Elemento obbligatorio
SNAES
Codice ISTAT Codice amministrativo assegnato ai Comuni italiani dall'Istat, ottenuto dalla concatenazione del Codice Provincia con il progressivo del Comune Elemento obbligatorio SNAES
denominazione urbanistica generica (dug) [0..1] Denominazione Urbanistica Generica o specie, identificativa della tipologia di area di circolazione Elemento obbligatorio SNAES
denominazione ufficiale [0..1] Denominazione Ufficiale attribuita all'area di circolazione, dal Comune, ai sensi delle norme vigenti Elemento obbligatorio SNAES
civico Valore del numero civico assegnato all'accesso esterno secondo la successione naturale dei numeri. Elemento obbligatorio SNAES
esponente [0..1] Parte letterale del numero civico, ove presente Elemento obbligatorio (se applicabile) SNAES
specificita' [0..1] valore utilizzato in presenza di uno specifico metodo di classificazione della numerazione civica, validata dall'Istat (es. ROSSO e NERO) Elemento obbligatorio (se applicabile) SNAES
Istituto Titolo valore del numero civico assegnato all'accesso esterno espresso in metri, utilizzato in caso di adozione del sistema metrico anziche' della successione naturale dei numeri. Elemento obbligatorio (se applicabile) SNAES
Allegato 2
Articolo 6 Articolo 7, comma 2. Allegato 2 «Servizi resi disponibili da ANIST» Il presente documento descrive i servizi che ANIST assicura ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto. Servizi di consultazione per i cittadini 1. Accesso ai servizi L'accesso ai servizi da parte del cittadino registrato in ANIST e' possibile dall'area riservata del Portale ANIST, previa identificazione mediante le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del CAD, ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del medesimo CAD. 2. Profilo utente Dopo aver completato l'accesso all'area riservata del Portale ANIST, il cittadino registrato in ANIST puo' decidere se completare un proprio profilo utente, fornendo un proprio indirizzo email di contatto e/o numero telefonico. 3. Servizio per la consultazione e richiesta di rettifica dei propri dati Dopo aver completato l'accesso all'area riservata del Portale ANIST, il cittadino registrato in ANIST puo' consultare esclusivamente i dati personali contenuti in ANIST ad esso riferiti. E' assicurata la possibilita' di presentare richiesta di rettifica dei dati contenuti in ANIST, presentando apposita istanza tramite il Portale ANIST. 4. Servizio per la richiesta di certificati Dopo aver completato l'accesso all'area riservata del Portale ANIST, il cittadino registrato in ANIST puo' richiedere e ottenere in via telematica il rilascio di un certificato concernente esclusivamente i dati personali contenuti in ANIST ad esso riferiti. I certificati disponibili sono i seguenti: - certificato relativo alla verifica della frequenza del percorso di studio degli studenti (dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del presente decreto); - certificato relativo ai titoli conseguiti presso qualsiasi istituzione scolastica (dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del presente decreto). La lista e i modelli dei certificati disponibili sono pubblicati sul portale ANIST, dove sono resi disponibili anche eventuali aggiornamenti e le lingue straniere in cui possono essere rilasciati. Prima della formazione del certificato, viene visualizzata un'anteprima del certificato per consentire al richiedente di verificare la correttezza dei dati. Nell'Anteprima non e' apposto alcun contrassegno e, in diagonale, e' apposta la dicitura «ANTEPRIMA». A seguito della conferma di emissione da parte del richiedente, viene prodotto il certificato in formato .pdf, con le seguenti caratteristiche: riporta il logo del Ministero dell'Istruzione e del merito e la dicitura: «Anagrafe nazionale dell'istruzione»; e' sottoscritto con il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell'Istruzione e del merito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014; e' apposto il contrassegno ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del CAD. In caso di mancata emissione del certificato, verra' restituito un apposito codice di errore. Il certificato prodotto sara' disponibile immediatamente per il download da parte del cittadino e comunque conservato nella sua Area riservata per il periodo di validita' del certificato stesso, per successive consultazioni e/o download. A scelta del cittadino, il certificato prodotto potra' altresi': a) essere inviato all'indirizzo e-mail disponibile nel profilo utente del cittadino (ove disponibile); b) essere inviato al domicilio digitale del cittadino (ove disponibile); c) reso disponibile tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD (ove disponibile). Servizi di consultazione per le regioni, i comuni, le citta' metropolitane, le province, le istituzioni scolastiche e altre pubbliche amministrazioni Per consentire alle pubbliche amministrazioni e alle istituzioni scolastiche di fruire dei dati e/o di un insieme di dati in essa contenuti per le finalita' di cui all'articolo 7 del presente decreto, ANIST rende disponibili appositi servizi (web service) fruibili per il tramite della PDND, usufruendo dei relativi meccanismi di autenticazione, accesso e sicurezza. Al fine di garantire l'accesso ai soli dati strettamente necessari per il conseguimento delle specifiche finalita' motivo di ogni singolo trattamento, in conformita' alla normativa vigente, sono resi disponibili i seguenti servizi per la verifica e/o la consultazione puntuale dei dati associati a ciascun soggetto registrato in ANIST: 1) Servizi per la verifica / consultazione dei dati relativi alle frequenze in corso di validita' presso qualsiasi istituzione scolastica: a) Servizio per verificare la frequenza di uno specifico soggetto presso un'istituzione scolastica: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso); b) Servizio per verificare la frequenza di uno specifico soggetto presso una specifica istituzione scolastica: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso); c) Servizio per consultare le informazioni disponibili relative alla frequenza di uno specifico soggetto presso una specifica istituzione scolastica: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso) se il soggetto e' o meno frequentante e, in caso positivo, restituisce il codice meccanografico e la denominazione del plesso presso cui risulta frequentante, il codice meccanografico e la denominazione dell'istituto, l'anno di corso, l'esito sulla verifica della frequenza e il percorso di studi (ove applicabile); d) Servizio per consultare le informazioni disponibili relative alla frequenza di uno specifico soggetto presso le istituzioni scolastiche: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso) se il soggetto e' o meno frequentante un'istituzione e, in caso positivo, restituisce, per ogni frequenza in essere, il codice meccanografico e la denominazione del plesso presso cui risulta frequentante, il codice meccanografico e la denominazione dell'istituto, l'anno di corso, l'esito sulla verifica della frequenza e il percorso di studi (ove applicabile). 2) Servizi per la verifica / consultazione dei dati relativi ai titoli di studio conseguiti presso qualsiasi istituzione scolastica di ogni ordine e grado: a) Servizio per verificare se uno specifico soggetto risulta titolare di almeno un titolo di studio di una data tipologia (es. diploma di istruzione liceale, di istruzione tecnica, di istruzione professionale, .) rilasciato da una istituzione scolastica: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso); b) Servizio per verificare se uno specifico soggetto risulta titolare di almeno un titolo di studio di una data tipologia (es. diploma di istruzione liceale, di istruzione tecnica, di istruzione professionale, .) rilasciato da una specifica istituzione scolastica: il servizio restituisce un valore booleano (vero/falso); c) Servizio per consultare le informazioni disponibili circa i titoli di studio rilasciati da una specifica istituzione scolastica a un soggetto specifico: restituisce un valore booleano (vero/falso) se il soggetto risulta aver conseguito almeno un titolo di studio dall'istituzione indicata e, in caso positivo, restituisce, per ogni titolo di studio conseguito, la tipologia di qualifica/diploma conseguito (denominazione e codice del titolo conseguito), il voto finale (ove applicabile) e l'indicazione della lode, e l'istituto di conseguimento; d) Servizio per consultare le informazioni disponibili circa i titoli di studio rilasciati da una istituzione scolastica a un soggetto specifico: restituisce un valore booleano (vero/falso) se il soggetto risulta aver conseguito almeno un titolo di studio e, in caso positivo, restituisce, per ogni titolo di studio conseguito, l'istituto scolastico che lo ha rilasciato, la tipologia di qualifica/diploma conseguito (denominazione e codice del titolo conseguito), il voto finale (ove applicabile) e l'indicazione della lode, e l'istituto di conseguimento. La lista dei servizi resi disponibili e le relative specifiche tecniche e' pubblicata sul Portale ANIST, ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto.
Allegato 3
Articolo 8, comma 1 Allegato 3 «Consultazione ANIST-ANPR»
Dati identificativi degli studenti,che sono allineati con ANPR
Descrizione campo
Codice Fiscale/ ID ANPR ove attribuito per legge
Cognome
Nome
Data di Nascita
Comune o Stato estero di nascita
Sesso
Cittadinanza
Comune e indirizzo di residenza
Allegato 4
Articolo 8, comma 2. Allegato 4 «Allineamento ANIST-ANNCSU» Di seguito si illustra il dettaglio delle variabili oggetto di allineamento tra ANIST e ANNCSU. Con particolare riferimento ai dati relativi alla codifica ed al georiferimento degli indirizzi e dei numeri civici contenuti nelle banche dati degli edifici scolastici, le variabili in costante allineamento con ANNCSU sono le seguenti: Dati relativi agli edifici scolastici, presenti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, oggetto di allineamento tra ANIST e ANNCSU - Classe «Stradario ANNCSU» (ST - 030201)
Denominazione Descrizione
codice agenzia delle entrate Codice amministrativo assegnato ai Comuni italiani dall'Agenzia delle Entrate e utilizzato nella composizione dei codici fiscali
codice ISTAT Codice amministrativo assegnato ai Comuni italiani dall'Istat, ottenuto dalla concatenazione del Codice Provincia con il progressivo del Comune
denominazione urbanistica generica (dug) [0..1] Denominazione Urbanistica Generica o specie, identificativa della tipologia di area di circolazione
denominazione ufficiale [0..1] Denominazione Ufficiale attribuita all'area di circolazione, dal Comune, ai sensi delle norme vigenti
(1) Si fa riferimento al documento «Modellazione dati della Specifica ANNCSU» emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale in data 12 novembre 2021, citato nel testo e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul Portale ANIST Dati relativi agli edifici scolastici, presenti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, oggetto di allineamento tra ANIST e ANNCSU - Classe «Indirizzario ANNCSU» (IN NC - 030202)
Denominazione Descrizione
civico Valore del numero civico assegnato all'accesso esterno secondo la successione naturale dei numeri. Corrisponde all'attributo «numero - CIVICO NUM» della Classe 030102 «Numero civico - CIVICO» del DBGT.
esponente [0..1] Parte letterale del numero civico, ove presente
specificita' [0..1] Valore utilizzato in presenza di uno specifico metodo di classificazione della numerazione civica, validata dall'Istat (es. ROSSO e NERO)
metrico [0..1] Valore del numero civico assegnato all'accesso esterno espresso in metri, utilizzato in caso di adozione del sistema metrico anziche' della successione naturale dei numeri
Allegato 5
Articolo 10 Allegato 5 «Garanzie e misure di sicurezza» 1. Introduzione Il presente allegato descrive le principali garanzie e misure di sicurezza dell'ANIST, in conformita' all'articolo 62-quater, comma 6, del CAD. Per le predette finalita', l'ANIST e' dotata di: - un sistema di Identity & Access Management per l'identificazione dell'utente e della postazione, la gestione dei profili autorizzativi, la verifica dei diritti di accesso, il tracciamento delle operazioni; - un sistema di tracciamento e di conservazione dei dati di accesso alle componenti applicative e di sistema; - sistemi di sicurezza per la protezione delle informazioni e dei servizi erogati dalla base dati; - un sistema di log analysis per l'analisi periodica dei file di log, in grado di individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate, eventi potenzialmente anomali e di segnalarli al Ministero dell'Istruzione e del merito tramite funzionalita' di alert; - una Certification Authority; - sistemi e servizi di backup per il salvataggio dei dati e delle applicazioni; - sistemi e servizi di Disaster Recovery. Il piano di continuita' operativa esplicitera' le procedure relative ai sistemi ed ai servizi di backup e di Disaster Recovery. 2. Integrita' e riservatezza dei dati L'integrita' (la protezione dei dati e delle informazioni nei confronti delle modifiche del contenuto, che siano accidentali oppure effettuate volontariamente da una terza parte) e la riservatezza dei dati presenti nelle banche dati sono garantite da opportune regole di profilazione e secondo il principio dei minimi privilegi necessari. Tutti gli accessi, inoltre, sono tracciati e registrati in file di log. La riservatezza dei dati e', inoltre, garantita attraverso l'adozione di misure di pseudonimizzazione tramite il disaccoppiamento dei dati e il mascheramento delle chiavi di correlazione. I dati ulteriori, necessari ai soli servizi di monitoraggio, sono memorizzati in forma pseudonimizzata in una sezione segregata e distinta della base dati ANIST. Nel caso di servizi fruiti tramite il Portale ANIST, il non ripudio (condizione secondo la quale non si puo' negare la paternita' e la validita' del dato) e' garantito sia dalla non modificabilita' dei log di tracciamento, sia dall'identificazione certa dell'utente da parte del sistema informatico, mediante un meccanismo di autenticazione forte (metodo di autenticazione basato sull'utilizzo di piu' di un fattore di autenticazione) per l'accesso ai servizi. L'integrita' e il non ripudio dei documenti scaricabili dal Portale ANIST sono garantiti attraverso l'apposizione di un sigillo elettronico ad ogni documento. Per la fruizione dei servizi resi fruibili dalla PDND l'integrita' e il non ripudio sono garantiti dalle policy proprie della PDND. 3. Tracciamento delle operazioni effettuate E' previsto un sistema di log analysis per l'analisi periodica delle informazioni registrate degli accessi applicativi, tale da individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate e attraverso l'utilizzo di indicatori di anomalie (alert), eventi potenzialmente anomali che possano configurare trattamenti illeciti. I file di log registrano le informazioni riguardanti le operazioni per la verifica della correttezza e legittimita' del trattamento dei dati, presentando le caratteristiche di integrita' e inalterabilita', ed essendo protetti attraverso idonee misure contro ogni uso improprio. Sono registrati anche i file di log relativi agli accessi e alle operazioni effettuate sulle basi dati, nonche' i log di servizio. Sulla base di quanto monitorato dal sistema di log analysis, devono essere generati periodicamente dei report sintetici sullo stato di sicurezza del sistema (es. accessi ai dati, rilevamento delle anomalie, etc.). Il periodo di retention dei dati e dei log sara' definito in apposita policy del Ministero dell'Istruzione e del merito e reso noto ai cittadini nelle informative che saranno rilasciate, rispettando il principio di non eccedenza e, piu' in generale, la normativa in materia di data protection. 4. Infrastruttura fisica L'infrastruttura di ANIST e' installata nei locali individuati dal Ministero dell'istruzione e del merito aventi specifici requisiti di sicurezza che garantiscano la continuita' di servizio tramite soluzioni di alta affidabilita' (HA) e un rigido controllo dell'accesso anche fisico in ambienti ad accesso limitato e sottoposti a videosorveglianza continua. Qualsiasi altra operazione manuale e' consentita solo a personale autorizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito. 5. Protezione da attacchi informatici Al fine di protezione dei sistemi operativi da attacchi informatici, eliminando le vulnerabilita', si utilizzano: a) in fase di configurazione, procedure di hardening finalizzate a limitare l'operativita' alle sole funzionalita' necessarie per il corretto funzionamento dei servizi; b) in fase di messa in esercizio, oltre che ad intervalli prefissati o in presenza di eventi significativi, processi di vulnerability assessment and mitigation nei software utilizzati e nelle applicazioni dei sistemi operativi; c) piattaforma di sistemi firewall e sonde anti-intrusione; d) ogni altra soluzione tecnologica aggiuntiva che sia utile all'innalzamento del livello di sicurezza e protezione del sistema. Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici e' adottata una procedura di gestione degli incidenti informatici e sono, inoltre, rispettate le seguenti tecnologie e/o procedure: a) aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei software di sistema e hardening delle macchine; b) adozione di una infrastruttura di sistemi firewall e sistemi IPS (Intrusion Prevention System), che consentono la rilevazione dell'esecuzione di codice non previsto nonche' di azioni in tempo reale quali il blocco del traffico proveniente da un indirizzo IP attaccante; c) esecuzione di WAPT (Web Application Penetration Test), per la verifica della presenza di eventuali vulnerabilita' sul codice sorgente; d) adozione di meccanismi, tipo captcha, sul Portale ANIST e di sistemi di rate-limit (limitanti il numero di transazioni nell'unita' di tempo), al fine di mitigare il rischio di accesso automatizzato alle applicazioni, che genererebbe un traffico finalizzato alla saturazione dei sistemi e quindi al successivo blocco del servizio; e) presenza di sistemi di backup e disaster recovery. Il backup dovra' riguardare i seguenti elementi: dati, configurazioni dei sistemi, software applicativo, file di log e di alert. 6. Accesso L'accesso all'ANIST avviene in condizioni di pieno isolamento operativo e di esclusivita', in conformita' ai principi di esattezza, disponibilita', accessibilita', integrita' e riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture di cui all'articolo 51 del CAD. I sistemi di sicurezza garantiscono che l'infrastruttura di produzione sia logicamente distinta da altre infrastrutture, anche di competenza di soggetti terzi di cui il Ministero dell'istruzione e del merito si avvalga e che l'accesso alla stessa avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato, esclusivamente da parte di personale autorizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito, e con il tracciamento degli accessi e di qualsiasi attivita' eseguita. L'ANIST invia e riceve le comunicazioni in modalita' sicura, su rete di comunicazione SPC ovvero, tramite Internet, mediante protocollo Transport Layer Security (TLS) per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche secondo le pertinenti raccomandazioni AgID in materia (Determinazione n. 471 del 5 novembre 2020).
Allegato 6
Articolo 11, comma 3. Allegato 6 «Cronoprogramma»
Attivita' Scadenza
1.Analisi II semestre 2024
2.Progettazione II semestre 2025
3.Sviluppo I semestre 2026
4.Attivazione II semestre 2026
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