DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2024, n. 40

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2024-03-04
Ultimo aggiornamento 2025-05-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/2024

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 2594 del 19 aprile 2021, recante «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2022-2027»;

Vista la decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, recante l'approvazione della Carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia relativo al periodo 1º gennaio 2022 - 31 dicembre 2027;

Vista la decisione della Commissione europea C(2022)1545 final, del 18 marzo 2022, recante l'approvazione della modifica della Carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia relativo al periodo 1º gennaio 2022 - 31 dicembre 2027;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 52 che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto l'articolo 1, commi 61, 62, 63, 64, 65 e 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 65, della predetta legge, nella parte in cui prevede che: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» siano «disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalita' di funzionamento e di organizzazione», nonche' siano «definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e, in particolare, l'articolo 7;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, in particolare, l'articolo 16, comma 2-bis, lettera a);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 di conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 di «Conferimento dell'incarico per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR al Ministro senza portafoglio on. Raffaele Fitto»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante la delega di funzioni al Ministro on. Raffaele Fitto;

Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 21 settembre 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 01417/2023, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 dicembre 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Alfredo Mantovano, e' delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. - Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. - La comunicazione della Commissione europea C(2021) 2594 del 19 aprile 2021, recante «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2022-2027», e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 aprile 2021, n. C 153/1. - Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» - Si riporta l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). - 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". 2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti: a) gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012; d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'art. 46 della presente legge, nonche' al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi. 4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto. 5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca. 6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e' adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalita' operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche' la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57. 7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilita' patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.» - Si riportano i commi 61, 62, 63, 64, 65 e 65-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.: «61. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni piu' sviluppate, cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' prevista l'istituzione della Zona logistica semplificata. 62. La Zona logistica semplificata puo' essere istituita nelle regioni di cui al comma 61, nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorita' di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. Qualora in una regione ricadano piu' Autorita' di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorita' rientrino scali siti in regioni differenti, la regione e' autorizzata ad istituire una seconda Zona logistica semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorita' di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti. 63. La Zona logistica semplificata e' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. La proposta e' corredata di un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali. 64. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle agevolazioni e semplificazioni di cui all'art. 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalita' regionale a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Nelle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 non trovano applicazione le agevolazioni di cui all'art. 5, comma 2, del predetto decreto-legge n. 91 del 2017. 65. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalita' di funzionamento e di organizzazione, nonche' sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'art. 5 e dall'art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. 65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in 20 milioni di euro negli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.» - Si riporta l'art. 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2018, n. 226: «Art. 7 (Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento). - 1. Ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento e per favorire la ripresa delle attivita' economiche colpite, direttamente o indirettamente, dall'evento, e' istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure, nonche', ai soli fini delle semplificazioni di cui al comma 2, agli ulteriori siti retroportuali individuati con le modalita' di cui al comma 1-bis. 1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, su proposta delle regioni interessate, possono essere individuati ulteriori siti retroportuali. La proposta e' corredata di un piano di sviluppo strategico che specifica la delimitazione delle zone interessate, in coerenza con le zone portuali. 2. Alle imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova si applicano le procedure semplificate di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. 2-bis. Al fine di sostenere il trasferimento di una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalita' di trasporto, alle imprese che hanno sede nell'ambito dello Spazio economico europeo, costituite in forma di societa' di capitali, ivi comprese le societa' cooperative, e agli utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionino o abbiano commissionato, a far data dal 15 agosto 2018, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova e' concesso, per l'anno 2018, il contributo previsto dall'art. 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino alla misura doppia rispetto all'importo stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Ai relativi oneri, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2-ter. Al fine di garantire l'operativita' portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi, alternativi al trasporto interamente su strada, da e verso i retroporti di cui al comma 1, e' previsto, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori del trasporto combinato, come definiti, rispettivamente, dalle lettere g) e h) del comma 1 dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Il contributo non e' cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalita' ferroviaria previsti da altre norme vigenti. Le modalita' per l'attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2-quater. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attivita' di manovra derivanti, a parita' di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione nel bacino di Genova Sampierdarena, e' riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unita'. Le modalita' di rendicontazione e di attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a euro 800.000 per l'anno 2018 e a euro 2.400.000 per l'anno 2019, e agli oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600.000 per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019. 2-sexies. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.» - Si riporta l'art. 16, comma 2-bis), lettera a), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2021, n. 217: «Art. 16 (Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari). - ... omissis ... 2-bis. All'art. 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche', ai soli fini delle semplificazioni di cui al comma 2, agli ulteriori siti retroportuali individuati con le modalita' di cui al comma 1-bis"; ... omissis ...» - Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022, n. 264. - Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2022, n. 100. - Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2023, n. 47. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, recante Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2022, n. 250. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022, recante Conferimento dell'incarico per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR al Ministro senza portafoglio on. Raffaele Fitto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2022, n. 268. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante Delega di funzioni al Ministro on. Raffaele Fitto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2022, n. 276. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, recante Delega al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Alfredo Mantovano, per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2022, n. 255. - Si riporta l'art. 5 della legge 23-8-1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo: a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto; b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 2 e pone, direttamente o a mezzo di un Ministro espressamente delegato, la questione di fiducia; c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito, alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi; d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il Ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge; e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il Ministro espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di cui all'art. 72 della Costituzione; f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresi', anche su proposta dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del Governo. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione: a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria responsabilita' di direzione della politica generale del Governo; b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo; c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva; c-bis) puo' deferire al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti; d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilita' ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo; e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficacia degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza puo' richiedere al Ministro competente relazioni e verifiche amministrative; f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo; g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato; h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita' del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione; i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un Ministro: a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunita' europee, cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita' europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie; a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce; b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attivita' dei commissari del Governo; b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultralarga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonche' della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell'accesso ai servizi in rete, della connettivita', delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.» Note all'art. 1: - Per il testo del comma 62 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse. - Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347. - La decisione n. 661/2010/UE (TEN T) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, recante gli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 agosto 2010, n. L 204. - Per il testo del comma 63 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese): «Art. 36 (Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale). - 1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna. 2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonche' dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese. 3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonche' al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati. 4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi. 5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attivita' produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale».

Art. 2

Finalita'

1.Il presente regolamento reca la disciplina delle Zone logistiche semplificate (ZLS), nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017.

2.Il presente regolamento e' adottato al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese gia' operanti, nonche' l'insediamento di nuove imprese.

Note all'art. 2: - Per il testo dei commi da 61 a 65-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse.

Art. 3

Requisiti della ZLS

1.La ZLS puo' essere istituita nelle regioni piu' sviluppate di cui all'articolo 1, comma 61, della legge n. 205 del 2017, come individuate nella Carta degli aiuti di stato a finalita' regionale, di cui alla decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final, del 2 dicembre 2021, e alla decisione della Commissione europea C(2022) 1545 final, del 18 marzo 2022, nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'Area portuale, avente le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 62, della medesima legge n. 205 del 2017, ovvero un'Autorita' di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. La ZLS deve ricomprendere almeno un'Area portuale e puo' includere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti all'Area portuale, purche' presentino un nesso economico funzionale con la predetta Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attivita' economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 5, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.

2.Fermo quanto previsto dal comma 1, la ZLS e' composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non puo' comprendere zone residenziali.

3.Per ciascuna regione l'area destinata alle ZLS non puo' eccedere la superficie indicata per la regione stessa nell'Allegato 1 al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.

4.Qualora in una delle regioni di cui al comma 1 ricadano piu' Autorita' di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorita' rientrino scali siti in regioni differenti, la regione e' autorizzata ad istituire una seconda ZLS, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorita' di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti. Le aree retroportuali possono far parte della ZLS anche se ricadono in altre regioni in cui sono presenti aree portuali. In ogni caso resta fermo che l'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZLS nelle regioni coinvolte non puo' eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'Allegato 1. Al fine del rispetto di tale limite, le superfici retroportuali coincidenti con quelle ricadenti in altre ZLS sono calcolate una sola volta, sulla base di accordi tra le regioni interessate. I medesimi accordi disciplinano, altresi', per le suddette superfici l'applicazione delle eventuali diverse misure previste dai rispettivi Piani di sviluppo strategici.

5.Il limite di cui al comma 4, terzo periodo, si applica anche alle aree incluse nella ZLS «Porto e Retroporto di Genova», di cui all'articolo 7 del decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, come successivamente modificato e integrato.

6.Alle ZLS di cui ai commi 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 in quanto compatibili.

Note all'art. 3: - Per il testo del comma 61 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo del comma 62 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse. - La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante Riordino della legislazione in materia portuale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O. - Per il testo dell'art. 7 del decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si veda nelle note alle premesse.

Art. 4

Requisiti della ZLS interregionale

1.Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 62, della legge n. 205 del 2017 relativamente al numero massimo di ZLS istituibili, una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un'altra regione in cui sia presente almeno un'Area portuale possono presentare congiuntamente istanza di istituzione di una ZLS. L'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZLS nelle due regioni non puo' eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'Allegato 1. Una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale puo' chiedere di essere associata ad una ZLS gia' istituita. L'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZLS nelle regioni interessate non puo' eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'Allegato 1 del presente regolamento.

2.Nella ZLS interregionale, le regioni definiscono, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti, le modalita' di cooperazione interregionale.

Art. 5

Proposta di istituzione e Piano di sviluppo strategico ZLS

Art. 6

Istruttoria

1.L'istruttoria sulla proposta di istituzione della ZLS e' curata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento verifica la completezza del Piano di sviluppo strategico ZLS con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 5 e acquisisce le valutazioni di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con particolare riguardo agli aspetti fiscali e doganali, e quelle di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo all'adeguatezza dei profili infrastrutturali.

2.Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sulla base dell'istruttoria di cui al comma 1, puo' richiedere, ai fini dell'approvazione, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico ZLS.

Art. 7

Istituzione e durata della ZLS

1.Ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge n. 205 del 2017, la ZLS e' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2.Il decreto fissa la durata della ZLS in relazione agli investimenti e alle attivita' di sviluppo di impresa di cui al Piano di sviluppo strategico che non puo', comunque, essere inferiore a sette anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 13.

3.L'inserimento di un'area all'interno della ZLS non conferisce alla stessa il carattere di demanialita', ne' incide sulla destinazione d'uso degli stessi come disciplinata dagli strumenti urbanistici.

4.L'inserimento di una area della ZLS nelle aree di interazione porto-citta' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non modifica la competenza degli enti territoriali di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo 5.

Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 5, commi da 1 a 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale): «Art. 5 (Documento di programmazione strategica di sistema. Piano regolatore portuale). - 1. Le Autorita' di sistema portuale redigono un documento di programmazione strategica di sistema (DPSS), coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica e con gli orientamenti europei in materia di portualita', logistica e reti infrastrutturali nonche' con il Piano strategico nazionale della portualita' e della logistica. Il DPSS: a) definisce gli obiettivi di sviluppo dell'Autorita' di sistema portuale; b) individua gli ambiti portuali, intesi come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati dall'Autorita' di sistema portuale che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorita' di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorita' di sistema portuale; c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali, retro-portuali e di interazione tra porto e citta'; d) individua i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del sistema esterni all'ambito portuale nonche' gli attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini dell'operativita' dei singoli porti del sistema. 1-bis. Il DPSS e' adottato dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema portuale; e' sottoposto, mediante conferenza dei servizi, ai sensi dell' art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dall'Autorita' di sistema portuale, al parere di ciascun comune e regione territorialmente interessati, che si esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo, ed e' approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema portuale di cui all'art. 11-ter della presente legge. Il documento di programmazione strategica di sistema non e' assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS). 1-ter. Nei singoli porti amministrati dalle Autorita' di sistema portuale l'ambito e l'assetto delle aree portuali e retro-portuali, individuati e delimitati nel DPSS, sono disegnati e specificati nel piano regolatore portuale (PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate nonche' i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, puo' essere disposto dall'Autorita' di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applica quanto previsto dall' art. 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 1-quater. Le funzioni ammesse dai PRP nelle aree portuali sono esclusivamente quelle previste dall'art. 4, comma 3; nelle aree retro-portuali possono essere ammesse attivita' accessorie alle funzioni previste dal citato art. 4, comma 3. 1-quinquies. La pianificazione delle aree portuali e retro-portuali e' competenza esclusiva dell'Autorita' di sistema portuale, che vi provvede mediante l'approvazione del PRP. La pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-citta' e' di competenza del comune e della regione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione del parere dell'Autorita' di sistema portuale. Ai fini dell'adozione degli strumenti urbanistici relativi ai collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario nonche' agli attraversamenti del centro urbano rilevanti ai fini dell'operativita' del porto individuati nel DPSS, l'ente competente vi provvede previa acquisizione dell'intesa con l'Autorita' di sistema portuale. Le Autorita' di sistema portuale indicano al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e alle regioni le aree portuali e retro-portuali potenzialmente destinabili all'ubicazione delle piattaforme logistiche intermodali e all'ubicazione dei punti di scambio intermodale, nonche' le aree potenzialmente destinabili alla costruzione di caselli autostradali funzionali alle nuove stazioni ferroviarie dell'alta velocita' e dell'alta capacita'.».

Art. 8

Procedura di revisione della ZLS

1.Il perimetro delle aree ricomprese nel Piano di sviluppo strategico della ZLS, come istituite ai sensi degli articoli 3 e 4, puo' essere oggetto di rimodulazione in diminuzione o in aumento, nel rispetto del limite massimo della superficie complessivamente indicata per la regione nell'Allegato 1 al presente regolamento, fermo restando che gli effetti agevolativi, in relazione alle nuove aree, decorrono dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.

2.Il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 10, anche su iniziativa del Presidente della regione per le ZLS di cui all'articolo 3, comma 1, o dei Presidenti delle regioni interessate dalla modifica del perimetro, in caso di ZLS, istituite ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, o dell'articolo 4, predispone, ai fini della proposta di revisione, la documentazione relativa alle aree oggetto di rimodulazione, corredata di una relazione motivata sul piano tecnico ed economico, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 5. La proposta e' trasmessa al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri che, nei successivi 30 giorni, ne valuta la coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico della ZLS di cui all'articolo 5, acquisendo le osservazioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze con riguardo agli aspetti fiscali e doganali.

3.In caso di esito positivo dell'istruttoria, la proposta di rimodulazione e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Se all'esito dell'istruttoria non e' possibile accogliere integralmente la proposta formulata dal Comitato di indirizzo, il decreto di cui al primo periodo e' adottato sentita la regione interessata.

4.L'intera procedura si conclude entro 60 giorni dalla ricezione della proposta da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud.

5.Ai fini dell'aggiornamento ovvero della modifica del Piano di sviluppo strategico della ZLS, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6. In caso di esito positivo dell'istruttoria, la proposta di modifica ovvero di aggiornamento e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 9

Misure di organizzazione e funzionamento

1.Gli organi di governo della ZLS sono il Comitato di indirizzo e la Cabina di regia.

Art. 10

Comitato di indirizzo

2.Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale, per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali di una struttura tecnico-amministrativa di supporto, costituita all'interno dell'amministrazione regionale, e composta da personale appartenente alla medesima amministrazione e all'Autorita' di sistema portuale, nonche' della collaborazione degli uffici delle amministrazioni comunali ricomprese nella ZLS, i quali provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4.Il Comitato di indirizzo puo' individuare al proprio interno un componente cui delegare le azioni di attuazione in particolari aree o materie della ZLS, fermo restando la natura collegiale delle decisioni e tenendo conto delle funzioni precipue delle istituzioni rappresentate nel Comitato stesso.

6.Le regioni promuovono la stipula di appositi protocolli con le Prefetture territorialmente competenti, ai fini della verifica dei profili di legalita', con riguardo all'attuazione degli interventi previsti nelle aree ZLS.

Art. 11

Cabina di regia ZLS

1.E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia ZLS con compiti di coordinamento generale delle politiche in ambito ZLS, finalizzate a garantirne la piena operativita' e l'azione sinergica.

2.La Cabina di regia ZLS e' presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed e' composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dai Presidenti delle regioni e delle Province autonome in cui sono istituite le ZLS e dai presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZLS, qualora diversi dai Presidenti delle regioni, nonche' dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno.

3.La Cabina di regia e' convocata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, periodicamente, e comunque almeno una volta ogni tre mesi, al fine di verificare e monitorare gli interventi nelle ZLS, l'andamento delle attivita' e l'efficacia delle misure di incentivazione concesse.

Art. 12

Misure di semplificazione

1.Ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge n. 205 del 2017, i progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche all'interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d'attivita' o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attivita' ricadenti nella competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche nell'area ZLS da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti.

2.Nel procedimento di autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attivita' da intraprendere nell'area ZLS. La domanda di autorizzazione e' presentata allo sportello unico individuato dalla regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), ovvero, nelle more della sua istituzione, al SUAP territorialmente competente, che la trasmettono all'Autorita' competente al rilascio, individuata dalla regione secondo quanto previsto dal successivo comma 3, la quale vi provvede in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le norme di maggiore semplificazione previste da leggi regionali.

3.La regione individua, anche nell'ambito del proprio ordinamento, l'Autorita' regionale o locale che provvede al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1.

5.Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione delle zone franche doganali e' proposta da ciascun Comitato di indirizzo ed e' approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.

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