DECRETO 15 febbraio 2024, n. 58
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92: «Art. 8 (Indicazioni per la correlazione tra i titoli e i percorsi). - 1. La correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali di IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale costituisce il riferimento per i passaggi tra i sistemi formativi e si realizza tenendo conto dei profili degli indirizzi elencati all'articolo 3 del presente regolamento e delle figure di riferimento previste dal «Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale», di cui al decreto 11 novembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2011, n. 296, supplemento ordinario, relativo al recepimento dell'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011, integrato dal decreto 23 aprile 2012 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2012, n. 177, relativo al recepimento dell'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 19 gennaio 2012. 2. La correlazione di cui al comma 1 e' indicata nell'Allegato 4 al presente regolamento e si realizza sulla base delle competenze, abilita' e conoscenze relative al profilo di ciascun indirizzo di studio dei percorsi di istruzione professionale e di quelle relative a ciascuna qualifica e a ciascun diploma professionale del sistema di IeFP. La correlazione tiene conto dei riferimenti alle attivita' economiche referenziate ai codici ATECO e ai settori economico professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166. Omissis» - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112. «Art. 3 (Indirizzi di studio). - 1. Gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale sono i seguenti: a) Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane; b) Pesca commerciale e produzioni ittiche; c) Industria e artigianato per il made in Italy; d) Manutenzione e assistenza tecnica; e) Gestione delle acque e risanamento ambientale; f) Servizi commerciali; g) Enogastronomia e ospitalita' alberghiera; h) Servizi culturali e dello spettacolo; i) Servizi per la sanita' e l'assistenza sociale; l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico. Omissis» - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, concernente il «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107». «Art. 3 (Profili di uscita degli indirizzi e risultati di apprendimento). - Omissis 5. Gli indirizzi di studio sono strutturati: a) in attivita' ed insegnamenti di istruzione generale, comuni a tutti gli indirizzi, riferiti all'asse culturale dei linguaggi, dall'asse matematico e dall'asse storico sociale, di cui all'Allegato 1; b) in attivita' ed insegnamenti di indirizzo riferiti all'asse scientifico, tecnologico e professionale, di cui all'Allegato 2. 6. L'articolazione dei quadri orari di cui all'Allegato 3 e' caratterizzata dall'aggregazione, nel biennio, delle attivita' e degli insegnamenti all'interno degli assi culturali relativi all'obbligo di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio, delle attivita' e degli insegnamenti di istruzione generale, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo. I quadri orari sono articolati in una parte comune, che concerne tutti gli indirizzi e comprende le attivita' e gli insegnamenti di istruzione generale, e in una parte specifica per ciascun indirizzo. Le istituzioni scolastiche di I.P. costruiscono i percorsi formativi sulla base dei quadri orari, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento. La declinazione degli indirizzi prevista dal comma 5 tiene conto, gia' nella fase di progettazione, della dotazione organica e delle classi di concorso per le quali e' abilitato il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. Fatto salvo quanto previsto al periodo precedente, non possono essere proposte declinazioni che creano esuberi o richiedono risorse ulteriori rispetto all'organico assegnato.»
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
l. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Ministro dell'istruzione e del merito Valditara Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro della salute Schillaci
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 652
Allegato A
Allegato A NUOVI RIFERIMENTI DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE REFERENZIATE AI CODICI ATECO (Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, articolo 3, comma 3) Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Allegato B Allegato 4 (al decreto 24 maggio 2018, n. 92) Parte di provvedimento in formato grafico
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