DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2024, n. 57

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2024-03-15
Ultimo aggiornamento 2024-05-03
State In force
Source Normattiva
articles 41
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2024

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 13;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», e, in particolare, l'articolo 12;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione», e, in particolare, l'articolo 10;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 52, 53 e 54;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167, recante «Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169»;

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 27 novembre 2023;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;

Visto il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici del 1° dicembre 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 gennaio 2024;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2024;

Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Titolo I ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA CULTURA Capo I Funzioni e organizzazione del Ministero della cultura

Art. 1

Funzioni

1.Il presente decreto disciplina l'organizzazione del Ministero della cultura, di seguito denominato «Ministero». Il Ministero provvede alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, alla gestione e valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale e alla promozione delle attivita' culturali ed esercita le funzioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' quelle ad esso attribuite da ogni altra norma in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.

2.Il Ministro della cultura e' di seguito denominato «Ministro».

NOTE Avvertenza - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»: «Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto il parere del Consiglio di Stato.». - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025»: «Art. 12 (Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura). - 1. Al fine di consentire il rafforzamento della capacita' organizzativa del Ministero della cultura e garantire l'efficacia delle relative azioni, la dotazione organica del medesimo Ministero e' incrementata di cento unita' di personale non dirigenziale, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, con particolare riguardo alla rappresentativita' di genere, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalita'. A tali fini, il Ministero della cultura e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalita', mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilita', per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite procedure comparative secondo le modalita' di cui all'articolo 52, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzata una spesa pari a 600.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2-bis. Al fine di assicurare l'adempimento delle accresciute funzioni del Ministero della cultura, anche connesse agli interventi relativi al PNRR e, in particolare, alle funzioni assegnate dagli articoli 20 e 46 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, anche estraneo alla pubblica amministrazione, e' incrementato di un numero complessivo massimo di dieci unita'; il contingente dei consiglieri di cui al comma 4 del citato articolo 5, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di cui al comma 10 del medesimo articolo 5, e' incrementato complessivamente di dieci unita'. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 606.067 euro per l'anno 2023 e di 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 606.067 euro per l'anno 2023 e a 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante: «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione»: «Art. 10 (Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della cultura). - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 53 e' sostituito dal seguente: «Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle seguenti aree funzionali: a) tutela dei beni culturali e paesaggistici; b) gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura; c) promozione dello spettacolo, delle attivita' cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali; d) promozione delle attivita' culturali; sostegno all'attivita' di associazioni, fondazioni, accademie e altre istituzioni di cultura; e) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza; f) promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle biblioteche nazionali; g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali; h) diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria; i) promozione delle imprese culturali e creative, della creativita' contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attivita' culturali; i-bis) vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza»; b) all'articolo 54, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 53, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non puo' essere superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.». 2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare, entro il 31 marzo 2024, mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali decadono con il perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni delle strutture preposte all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche' della Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), pari a 171.460 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. 4. All'articolo 2 della legge 31 agosto 2022, n. 140, il comma 3 e' abrogato. 5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole «15 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023». 5-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di istituti e luoghi della cultura o nella gestione di strutture, enti, organismi pubblici e privati, nonche' a esperti di riconosciuta fama nelle materie afferenti allo specifico istituto o luogo della cultura o in materie attinenti alla gestione del patrimonio culturale, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero della cultura. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96». - Si riporta il testo degli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il ministero della cultura esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali materiali e immateriali, beni paesaggistici, spettacolo, cinema e audiovisivo, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. 2. Al ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e promozione delle attivita' culturali. Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle seguenti aree funzionali: a) tutela dei beni culturali e paesaggistici; b) gestione e valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale materiale e immateriale, degli istituti e dei luoghi della cultura; c) promozione dello spettacolo, delle attivita' cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali; d) promozione delle attivita' culturali; sostegno all'attivita' di associazioni, fondazioni, accademie e altre istituzioni di cultura; e) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza; f) promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle biblioteche nazionali; g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali; h) diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria; i) promozione delle imprese culturali e creative, della creativita' contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attivita' culturali; i-bis) vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza. Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 53, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non puo' essere superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. 2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4. 2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'articolo 2 (236), comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

Organizzazione

Note all'art. 2: - Si riporta il comma 10 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.»

Capo II I Dipartimenti del Ministero

Art. 3

I Dipartimenti

3.Fino alla scadenza indicata dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per l'amministrazione generale opera l'Unita' di missione di cui all'articolo 22.

5.Fino alla scadenza indicata dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale opera la Soprintendenza speciale di cui all'articolo 23.

8.I Capi dei Dipartimenti, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun Dipartimento, svolgono compiti di coordinamento, monitoraggio, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.

9.Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento.

11.I Capi dei Dipartimenti, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e del combinato disposto dell'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esercitano un'azione di indirizzo, di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sull'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento. A tal fine adottano direttive specifiche per l'espletamento dei poteri di direzione e di indirizzo, nonche' per individuare categorie di atti e di provvedimenti amministrativi di particolare rilevanza, anche di spesa, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con riferimento a tali atti e provvedimenti e' previsto un potere sostitutivo in caso di inerzia, nonche' il rilascio di un preventivo nulla osta all'adozione, previa verifica di idoneita' al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle priorita', dei piani, dei programmi e delle direttive, in attuazione degli indirizzi del Ministro. L'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia e il diniego del nulla osta sono comunicati al Ministro per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto. I Capi dei Dipartimenti esercitano, altresi', l'azione generale di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio di cui ai periodi precedenti anche sugli uffici di livello dirigenziale generale dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), afferenti al proprio Dipartimento.

12.I Capi dei Dipartimenti assicurano il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la Conferenza dei Capi dei Dipartimenti di cui all'articolo 8, nonche' attraverso l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro temporaneo per la trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di piu' dipartimenti o di piu' direzioni generali, anche per gli atti di pianificazione strategica.

14.Presso uno dei Dipartimenti e' conferito, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, un incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 4.

15.I Dipartimenti e le Direzioni generali possono stipulare convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale, universita' statali e non statali e loro consorzi, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito «Codice», dandone preventiva informazione al Dipartimento per l'amministrazione generale, anche al fine di assicurare l'unitarieta' e l'economicita' dell'azione dell'amministrazione.

16.Il Ministero si avvale, altresi', delle societa' in house per le attivita' strumentali alle finalita' ed alle attribuzioni istituzionali nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea e nazionale per la gestione in house.

Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»: «Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa). - 1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.» - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999: «Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro. 4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento; f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; g) puo' proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.» - Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, 16 e 21 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto.» «Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza; a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103; g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo; l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni. 4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.» «Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 2. 3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.» Per il comma 10 dell'art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001 si veda nelle note all'art. 2.

Art. 4

Dipartimento per l'amministrazione generale - DiAG

1.Il Dipartimento per l'amministrazione generale esercita, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, le competenze del Ministero in materia di gestione delle risorse umane e organizzazione, formazione e benessere organizzativo; bilancio, programmazione e monitoraggio; pianificazione dei fabbisogni di acquisto e gestione del relativo processo; programmazione europea, affari europei e internazionali; rapporti con l'UNESCO; innovazione tecnologica, digitalizzazione e comunicazione.

2.Al Dipartimento sono demandate le funzioni di: pianificazione strategica e controllo anche in materia di bilancio del Ministero; coordinamento della gestione degli atti convenzionali con enti e societa'; supporto giuridico agli altri Dipartimenti in materia di consulenza giuridica e contenzioso ordinario e amministrativo. Il Dipartimento sovraintende all'esercizio del controllo analogo sulle societa' in house del Ministero e all'esercizio dei diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulle societa' partecipate dal Ministero.

3.Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle Direzioni generali afferenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 10.

4.Il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e ai comitati interministeriali comunque denominati operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; elabora, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, l'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma nazionale di riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; coordina le politiche di coesione, gli strumenti finanziari europei e ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero, esercitando anche le relative funzioni di controllo.

5.Al Dipartimento sono demandate le funzioni di raccordo tra l'ordinamento italiano e i processi normativi dell'UE attraverso il coordinamento degli altri dipartimenti nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e il monitoraggio dell'attuazione delle normative europee sul piano interno curata dall'Ufficio legislativo con il supporto dei singoli dipartimenti.

6.Il Dipartimento cura i rapporti con l'UNESCO e con gli altri organismi internazionali nelle materie di competenza del Ministero. Cura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, la predisposizione delle relazioni previste dalla normativa vigente e delle informazioni alla Commissione europea e al Parlamento, di cui all'articolo 84 del Codice, sentiti i Dipartimenti per i rispettivi ambiti di competenza.

7.Il Dipartimento cura l'informazione e la comunicazione istituzionale in raccordo con gli altri dipartimenti secondo gli indirizzi degli uffici di diretta collaborazione.

8.Il Dipartimento cura, su parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, la predisposizione annuale di un Piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale che abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio e della sua funzione civile, da attuare anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, universita' ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero.

9.Il Dipartimento raccoglie, coordina e analizza i fabbisogni del patrimonio immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi del Ministero; cura i rapporti con l'Agenzia del demanio, ferme restando le attivita' di razionalizzazione degli immobili e degli spazi svolte dalle direzioni generali competenti; assicura l'applicazione uniforme dei canoni concessori come definiti con decreto del Ministro.

10.Il Dipartimento coordina il Servizio ispettivo e approva il programma annuale dell'attivita' ispettiva, anche sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro.

11.Il Dipartimento promuove studi, ricerche e iniziative scientifiche nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali. Favorisce e promuove, nelle materie di competenza, la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali, in raccordo con la Direzione generale Affari europei e internazionali.

12.Presso il Dipartimento operano la Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi Unesco e per i sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

13.Il Capo del Dipartimento svolge i compiti di autorita' centrale prevista dall'articolo 4 della direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, in attuazione delle direttive del Ministro.

14.Fino alla scadenza indicata dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per l'amministrazione generale opera l'Unita' di missione per l'attuazione del PNRR. Il Capo del Dipartimento coordina le iniziative e le attivita' connesse all'attuazione del PNRR, per la parte di competenza del Ministero, anche avvalendosi della medesima Unita' di missione.

Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 84 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio»: «Art. 84 (Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale). - 1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunita' europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri. 2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione del presente Capo nonche' sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri. 3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE per la Commissione indicata al comma 1. La relazione e' trasmessa al Parlamento.» - Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO): «Art. 5 (Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi turistici locali). - 1. La Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, oltre a esercitare le funzioni previste dal decreto 27 novembre 2003, rende pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti ai siti e agli elementi italiani UNESCO e si esprime ai sensi dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, della presente legge. 2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennita' di funzione. 3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno tre rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al comma 1.» - Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea): «Art. 20 (Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea). - 1. Al fine di assicurare una piu' efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea. 2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attivita' di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge. 3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.» - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»: «Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa). - 1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»

Art. 5

Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale - DiT

1.Il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale esercita, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, le competenze del Ministero in materia di tutela dei beni culturali, in particolare dei beni di interesse archeologico, anche subacqueo, di beni storici, artistici, demoetnoantropologici, architettonici e del patrimonio immateriale; di tutela e qualita' del paesaggio, di tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico nonche' di gestione e valorizzazione degli archivi statali. Esercita, altresi', le competenze in materia di sicurezza del patrimonio culturale.

2.Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle direzioni generali afferenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 10.

3.Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il Dipartimento per l'amministrazione generale nelle funzioni di cui all'articolo 4, comma 5.

4.Il Dipartimento collabora con il Dipartimento per l'amministrazione generale secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6.

5.Al Dipartimento e' demandata la formulazione, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, di criteri omogenei e priorita' relative alla tutela del patrimonio culturale.

6.Fatte salve le competenze in materia della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, la programmazione, il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio delle iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e il coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti; predispone, altresi', indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani di conservazione programmata del patrimonio culturale.

7.Fatte salve le competenze in materia della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento assicura il buon andamento e la necessaria unitarieta' della gestione degli interventi operativi emergenziali di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile e immobile, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi. Il Dipartimento coordina tutte le iniziative avvalendosi delle strutture periferiche del Ministero, anche secondo i modelli organizzativi appositamente previsti per le fasi emergenziali.

8.Il Dipartimento redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari.

9.Il Dipartimento promuove studi, ricerche e iniziative scientifiche nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali. Favorisce e promuove, nelle materie di competenza, la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali, in raccordo con la Direzione generale Affari europei e internazionali.

10.Nell'ambito del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale opera, come articolazione organizzativa, la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), n. 1), nonche' l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Il Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale esercita, d'intesa con il Dipartimento per l'amministrazione generale per i profili finanziari e contabili, la vigilanza sulla Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), n. 1), e ne approva il relativo bilancio e conto consuntivo su parere conforme del Dipartimento per l'amministrazione generale.

Art. 6

Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale - DiVa

1.Il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale esercita, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, le competenze del Ministero in materia di valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale statale, di fruizione del patrimonio culturale, anche da parte delle persone diversamente abili; di adeguamento del sistema museale nazionale agli standard internazionali; di promozione della conoscenza del patrimonio culturale; di promozione dello sviluppo della cultura; di cura delle collezioni dei musei e luoghi della cultura statali; di coordinamento del sistema museale nazionale.

2.Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle direzioni generali afferenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 10.

3.Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il Dipartimento per l'amministrazione generale nelle funzioni di cui all'articolo 4, comma 5.

4.Il Dipartimento collabora con il Dipartimento per l'amministrazione generale secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6.

5.Al Dipartimento sono inoltre demandate le iniziative volte a favorire la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attivita' di valorizzazione del patrimonio culturale.

6.Al Dipartimento e' demandata la formulazione, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, di criteri omogenei e priorita' relative alla valorizzazione del patrimonio culturale.

7.Nell'ambito del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale operano, come articolazioni organizzative, i musei, i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a).

8.Il Capo del Dipartimento esercita, d'intesa con il Dipartimento per l'amministrazione generale per i profili finanziari e contabili, la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) e ne approva i relativi bilanci e conti consuntivi, su parere conforme del Dipartimento per l'amministrazione generale. Il Capo del Dipartimento, inoltre, propone al Dipartimento per l'amministrazione generale, sulla base dell'istruttoria elaborata informati i titolari degli uffici dirigenziali periferici del Ministero di cui all'articolo 24, gli interventi diretti al riequilibrio finanziario tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

9.Il Dipartimento esercita, inoltre, le competenze in materia di ottimizzazione della gestione del patrimonio culturale e degli istituti e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del Codice e adotta iniziative per favorire l'incremento della redditivita' e della capacita' di automantenimento finanziario dei citati istituti e dei luoghi della cultura statali; raccoglie, elabora e diffonde i dati sul patrimonio culturale e sugli istituti e luoghi della cultura; definisce schemi e modelli giuridici, criteri economici e linee guida operative per la valorizzazione economica del patrimonio culturale, anche in raccordo con le realta' territoriali; elabora, d'intesa con i dipartimenti competenti, parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, in termini di economicita', efficienza ed efficacia, nonche' di qualita' dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati; esercita, d'intesa con il Dipartimento per l'amministrazione generale, la vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., limitatamente agli interventi in materia di beni e attivita' culturali. Promuove e favorisce la partecipazione del Ministero ad associazioni, fondazioni, consorzi o societa' per l'ottimizzazione della gestione del patrimonio culturale e predispone modelli di bandi di gara e convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico; cura i diritti patrimoniali immateriali.

10.Il Dipartimento promuove studi, ricerche e iniziative scientifiche nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali. Favorisce e promuove, nelle materie di competenza, la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali, in raccordo con la Direzione generale per i rapporti internazionali.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)