DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2024, n. 77

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2024-03-28
Ultimo aggiornamento 2024-06-11
State In force
Source Normattiva
articles 11
Reform history JSON API

1.In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, sentito il soggetto attuatore responsabile unico dell'intervento considerato, assegna allo stesso un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia procede alla revoca, eventualmente anche pro quota, del finanziamento. Sono comunque fatti salvi i casi di proroga motivata di cui all'articolo 6, comma 5.

2.L'eventuale scostamento tra lo stato di avanzamento delle progettazioni e il rispettivo cronoprogramma non comporta revoca del finanziamento purche' sia rispettato il termine di cui all'articolo 6, comma 4.

3.Qualora dall'esito del progetto di fattibilita' tecnico-economica risulti non opportuno procedere alla realizzazione dei successivi livelli progettuali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ne danno comunicazione tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia. In tal caso, la mancata approvazione del progetto esecutivo entro il termine di cui all'articolo 6, comma 4, non puo' dar luogo a revoca o a restituzione delle somme gia' utilizzate per il progetto di fattibilita' tecnico-economica. Le eventuali risorse residue costituiscono economie rimodulabili ai sensi dell'articolo 7, comma 5.

4.Le eventuali risorse derivanti dalle revoche di cui al comma 1 del presente articolo sono versate in favore del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando la finalita' originaria prevista dalla norma.

Art. 10

Disposizioni di salvaguardia e rinvio

1.La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, tramite direttive o istruzioni operative pubblicate sul sito istituzionale, promuove l'attuazione da parte dei soggetti attuatori del presente regolamento.

2.Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente regolamento ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

Art. 11

Pubblicazione

1.Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei

ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, n. 1455

Allegato 1

Allegato 1 TABELLA Tabella di ripartizione delle risorse su base regionale Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Allegato 2 CRITERI DI PRIORITA' Ai fini della predisposizione della graduatoria di cui all'articolo 5 del presente regolamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano osservano i seguenti criteri per la definizione della priorita' degli interventi:

```

```

| CRITERI | VALORI |PUNTI|

+======================================+======================+=====+

| | N ≥ 1.000 | 10 |

|1. Numero delle persone beneficiarie +----------------------+-----+

|degli effetti dell'intervento: | 200 ≤ N < 1.000 | 7,5 |

|attribuisce rilevanza ad un intervento+----------------------+-----+

|in relazione alle persone esposte ad | 50 ≤ N < 200 | 5 |

|un rischio diretto nell'area +----------------------+-----+

|interessata dall'intervento che, | 0 < N < 50 | 2,5 |

|potenzialmente, puo' essere mitigato +----------------------+-----+

|dalla realizzazione dell'intervento | 0 (no stima) | 0 |

+--------------------------------------+----------------------+-----+

| | Edifici strategici | | | | (ospedali, scuole, | | | | sedi amministrative, | | | | ecc.) | | | | | | | | Nucleo abitato | | | | | | | |Linee di comunicazione| | | | strategiche come | | | |individuate nei piani | 4 | | | di emergenza di | | | |protezione civile o in| | | |altre disposizioni per| | | | la gestione | | | | dell'emergenza | | | | | | | |Grandi infrastrutture | | | | idriche | | | | | | | | Industrie a rischio | | | | incidente rilevante | |

| +----------------------+-----+

| | Lifelines | | |2. Beni a rischio: attribuisce | (elettrodotti, | | |rilevanza ad un intervento in |acquedotto, oleodotti,| | |relazione alla tipologia dei beni | linee telefoniche, | | |esposti a danno grave. | ecc.) | | | | | | | | Altre linee di | | | | comunicazione | | | | | 3 | | | Case sparse | | | | | | | |Strutture ricettive e | | | | di svago | | | | | | | | Insediamenti | | | |produttivi/commerciali| | | | | | | | Beni culturali | |

| +----------------------+-----|

| | Aree naturali e | | | |protette di interesse | | | | rilevante | 1 | | | | | | | Altre strutture di | | | | interesse pubblico | | | |----------------------+-----| | |Nessun bene a rischio | 0 | | | grave o NO stima | |

+--------------------------------------+----------------------+-----+

| | 0<T≤50 | 4 | |3. Tempo di ritorno dell'evento | | | |alluvionale di progetto: attribuisce | 50<T≤100 | 3 | |rilevanza alla frequenza del fenomeno | | | |di cui l'intervento intende | 100200 | 1 |

+--------------------------------------+----------------------+-----+

| | SI | 1,5 | |4. Completamento | | | | | NO | 0 |

+--------------------------------------+----------------------+-----+

80 ≤ % ≤ 100 2,5
5. Riduzione percentuale del numero di 60 ≤ % < 80 2
persone a rischio: indica l'efficacia
dell'intervento ai fini della 40 ≤ % < 60 1,5
riduzione percentuale del numero di
persone a rischio dopo l'esecuzione 20 ≤ % < 40 1
dell'intervento.
0 < % < 20 0,5
0% 0

+--------------------------------------+----------------------+-----+

|6. Esistenza di misure di | | | |compensazione e mitigazione: | SI | 1,5 | |attribuisce rilevanza ad un intervento| | | |in relazione alla presenza di misure | NO | 0 | |di compensazione e mitigazione. | | |

+--------------------------------------+----------------------+-----+

A parita' di punteggio, ai fini della predisposizione della graduatoria di cui all'articolo 5 del presente regolamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano danno priorita' ai progetti che per i quali e' disponibile il livello di progettazione piu' avanzato, come verificabile dalla BDAP.

Allegato 3

Allegato 3 RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento dovra' indicare, per ciascuno degli interventi progettuali proposti, i seguenti elementi: 1. codice unico di progetto - CUP; 2. luogo fisico di esecuzione dell'intervento; 3. indicazione della priorita' dell'intervento progettuale rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico della Regione o Provincia autonoma; 4. elementi essenziali di valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale, della compatibilita' paesaggistica e dei vincoli ambientali dell'intervento progettuale; 5. costo dell'intervento progettuale, con indicazione del quadro economico preliminare che specifichi i costi previsti per i livelli di progettazione mancanti, nonche' le spese necessarie all'esecuzione di rilievi e indagini; 6. cronoprogramma dell'intervento progettuale, con indicazione della tempistica prevista per l'esecuzione di indagini e rilievi e per la realizzazione delle singole fasi di progettazione; 7. indicazione dell'eventuale presenza di cofinanziamenti per la compiuta realizzazione dell'intervento progettuale; 8. attestazione circa l'assenza di finanziamenti, gia' disposti nell'ambito di altri programmi, per i medesimi interventi progettuali.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)