DECRETO 14 maggio 2024, n. 94
Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/2024
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante «Misure urgenti in materia di dighe» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che demanda ad apposito regolamento del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, recante «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;
Visto il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, recante «Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche»;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Approvazione testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 89, 90 e 91;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» e, in particolare, l'articolo 6, comma 4-bis che prevede che con il regolamento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede alla vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di ritenuta di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994, aventi specifiche caratteristiche;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'»;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» e, in particolare, l'articolo 2, commi 170, 171, 172, 173, 175;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 43, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» e, in particolare, l'articolo 13;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, recante «Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, recante il «Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183» e, in particolare, l'articolo 24 relativo ai compiti del Servizio nazionale dighe;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2011, n. 72, «Regolamento di individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2011, n. 225, «Regolamento di individuazione dei termini non superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 186, concernente il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2023;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 12 marzo 2008;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e il Capo del dipartimento della Protezione civile, 26 giugno 2014, recante «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2014;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e il Capo del dipartimento della Protezione civile 17 gennaio 2018, recante «Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2018;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 ottobre 2019, n. 430, che attua l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP);
Viste la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, recante «Disposizioni attuative e integrative in materia di dighe» e la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 1999, n. DSTN/2/7311 «Legge n. 584/1994. Competenze del Servizio Nazionale Dighe. Precisazioni»;
Vista la circolare del Ministro dei Lavori Pubblici 28 agosto 1986, n. 1125, «Modifiche ed integrazioni alle precedenti circolari 9 febbraio 1985, n. 1959 e 29 novembre 1985, n. 1391 concernenti sistemi d'allarme e segnalazioni di pericolo per le dighe di ritenuta di cui al regolamento approvato con D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363»;
Vista la direttiva del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2004;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti all'attivita' di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe» pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 4 novembre 2014;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico» pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2014;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2021 recante, gli «Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 6 luglio 2021;
Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella riunione del 6 dicembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 14548 del 10 aprile 2024;
Adotta
il seguente regolamento:
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Ambito di applicazione e soggetti
Art. 1
Definizioni
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Normattiva
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