DECRETO 14 maggio 2024, n. 94

Type Decreto
Publication 2024-05-14
Ultimo aggiornamento 2024-07-05
State In force
Source Normattiva
articles 40
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Note all'art. 33: - Si riporta l'articolo 24 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche): «Art. 24. - Ultimati i lavori, il concessionario ne da' avviso all'ufficio del Genio civile, il quale procede alla visita delle opere, e trovandole conformi alle condizioni della concessione ed eseguite a regola d'arte, trasmette il certificato di collaudo al ministero dei lavori pubblici. Intervenuta l'approvazione dell'atto di collaudo, il Genio civile ne rilascia copia al concessionario.».

Art. 34

Relazione asseverata delle opere di derivazione

1.Per le opere in esercizio definitivo, il gestore trasmette, entro il 28 febbraio, con cadenza quinquennale, salvo diversa tempistica stabilita nei FCEMD, apposita relazione asseverata, rilasciata dal Responsabile tecnico e sottoscritta anche dal gestore, attestante l'idoneita' delle opere di derivazione ad essere esercite in sicurezza. Nelle ipotesi di anomalie di funzionamento che costituiscano pregiudizio per la pubblica incolumita', ovvero a seguito di eventi eccezionali, il Responsabile tecnico rilascia una relazione asseverata straordinaria.

2.La Direzione generale, anche a seguito delle ispezioni e verifiche di cui all'articolo 37, qualora accerti anomalie che possano costituire pregiudizio per la pubblica incolumita', prescrive al gestore i provvedimenti necessari, fissando i relativi tempi di attuazione ed informando l'amministrazione concedente e le componenti del Servizio nazionale della protezione civile territorialmente competenti e, se ne ricorrano gli estremi, dispone la temporanea sospensione dell'esercizio delle opere di derivazione.

3.L'inottemperanza da parte del gestore alle disposizioni di cui al comma 2 e' segnalata dalla Direzione generale all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura e all'amministrazione concedente per i provvedimenti di competenza.

Art. 35

Foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle opere di derivazione

1.Il Foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle opere di derivazione (FCEMD), articolato in sezioni, redatto sulla base delle informazioni fornite dal gestore, definisce gli obblighi a carico del gestore per il controllo e la manutenzione delle opere di derivazione in corso di esercizio per la tutela della pubblica incolumita'. A seguito dell'accertamento tecnico di cui all'articolo 33, il FCEMD e' approvato dalla Direzione generale, trasmesso all'amministrazione concedente e notificato al gestore ai fini dell'entrata in esercizio definitivo delle opere.

3.Il FCEMD stabilisce inoltre gli adempimenti che il gestore e il Responsabile tecnico sono tenuti a rispettare nel caso di intervento degli organi di intercettazione di emergenza, di malfunzionamento della strumentazione di controllo e misura, o nel caso di anomalia delle misure o dei risultati delle ispezioni, nonche' in caso di eventi sismici.

Art. 36

Registro eventi e misure delle opere di derivazione

1.Il gestore, nell'apposito locale individuato nel FCEMD, e' tenuto a conservare e mantenere aggiornato il «Registro eventi e misure» in cui sono annotati, per ciascun elemento tecnico, i controlli e gli interventi manutentivi effettuati e le relative verifiche e quanto altro riferibile al riscontro di sicurezza, affidabilita' ed efficienza delle opere. Il Registro eventi e misure e' reso disponibile alla Direzione generale.

2.Il Registro di cui al comma 1 puo' essere redatto in forma digitale, prevedendo una archiviazione con modalita' tali da garantire valore probatorio allo stesso.

3.Copia del Registro di cui al comma 1 e' trasmessa dal gestore alla Direzione generale con la tempistica prevista dal FCEMD.

Art. 37

Ispezioni delle opere di derivazione

1.La Direzione generale effettua visite ispettive sulle opere di derivazione con la cadenza stabilita dal FCEMD in funzione della classe di attenzione attribuita. Per le opere di derivazione con classe di attenzione piu' elevata la cadenza non potra' essere superiore a cinque anni; per le opere con classe di attenzione piu' bassa potra' essere sufficiente l'acquisizione della relazione asseverata di cui all'articolo 34. La Direzione generale puo', altresi', stabilire un calendario pluriennale di accertamenti straordinari sulle opere di derivazione in classi di attenzione piu' elevate. Le visite ispettive accertano lo stato manutentivo e la funzionalita' delle opere, nonche' l'osservanza da parte del gestore del FCEMD e delle eventuali prescrizioni.

2.Al fine di ridurre le possibili interferenze tra attivita' ispettiva della Direzione generale e l'esercizio ordinario delle opere di derivazione, il gestore comunica i periodi programmati di fuori esercizio delle opere, con preavviso non inferiore a trenta giorni.

3.A seguito del verificarsi di anomalie o situazioni di degrado pregiudizievoli per la sicurezza delle opere di derivazione, la Direzione generale procede ad ispezione straordinaria d'ufficio, previa comunicazione al gestore.

4.Alla visita ispettiva, che puo' avere ad oggetto anche piu' elementi tecnici, e' tenuto a partecipare il Responsabile tecnico che sottoscrive il relativo verbale.

5.La Direzione generale, sulla base dei risultati della visita ispettiva, puo' prescrivere specifici adempimenti, ovvero l'esecuzione di misure, interventi e prove tecniche, stabilendo la relativa tempistica per l'esecuzione.

6.Le opere di derivazione possono essere poste fuori esercizio, con provvedimento della Direzione generale comunicato al gestore, in caso di inadempimento delle disposizioni di cui al presente regolamento, ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dalla Direzione generale a seguito dell'attivita' ispettiva. In tale ipotesi la Direzione generale ne da' tempestiva comunicazione all'amministrazione concedente e all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura.

Titolo IV NORME TRANSITORIE E FINALI Capo I Disposizioni per le dighe e le opere di derivazione

Art. 38

Disposizioni per le dighe

1.Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale, sentite le amministrazioni concedenti competenti per territorio, attribuisce la relativa classe di attenzione agli sbarramenti in costruzione o esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. A tal fine, la Direzione generale, con proprio provvedimento, definisce il programma degli adempimenti tecnici da attuarsi a cura del gestore, dandone comunicazione allo stesso. Detto programma riguarda, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 25, secondo un criterio di priorita' che tenga conto della classe di attenzione di cui all'articolo 4 e dell'effettiva durata di vita di servizio.

2.Per gli sbarramenti in costruzione o in manutenzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano ferme le disposizioni del vigente Foglio di condizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, ove redatto, nonche' gli incarichi e le funzioni degli assistenti governativi di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, e delle Commissioni di collaudo istituite ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto, ove nominati.

3.Per gli sbarramenti in esercizio sperimentale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il FCEM vigente costituisce il FCS. Il gestore presenta, entro il termine di dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un aggiornato programma di invasi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), di durata complessiva non superiore a cinque anni.

4.Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le Commissioni di collaudo nominate ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, sono tenute a concludere le loro attivita', ricorrendone le condizioni, entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine del programma di invasi di cui al comma 3, sulla base delle norme tecniche vigenti all'epoca della costruzione delle opere.

5.In caso di motivati impedimenti al completamento degli invasi sperimentali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 12.

6.Per le dighe esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono ammessi gli accessi e restano confermate le modalita' di guardiania e sorveglianza definiti nel FCEM vigente o, in mancanza, nell'atto del collaudo tecnico speciale delle opere stesse.

Note all'art. 38: - Si riportano gli articoli 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta): «Art. 6 (Foglio di condizioni). - Il foglio di condizioni, all'osservanza del quale e' vincolata l'esecuzione dell'opera, e' predisposto con riferimento al progetto esecutivo e contiene le norme: a) per l'esecuzione e la manutenzione degli accessi allo sbarramento durante la costruzione e il successivo esercizio; b) per la deviazione provvisoria del corso d'acqua durante i lavori di costruzione; c) per l'esecuzione dell'opera, specificando le modalita' di costruzione, i lavori da eseguire per l'impermeabilizzazione e l'eventuale consolidamento della fondazione, le caratteristiche e le provenienze dei materiali da adoperare e le prove di controllo alle quali questi dovranno essere sottoposti durante i lavori, sia nell'eventuale laboratorio di cantiere, sia presso laboratori specializzati, con indicazione del numero e della frequenza dei saggi da prelevare sotto il controllo dell'Amministrazione; d) per le osservazioni e misure da compiere per il controllo del comportamento dello sharramento, con indicazione degli apparecchi dei vari tipi da disporre nella struttura e fuori di essa; e) per la vigilanza dell'opera da parte del richiedente la concessione o concessionario, e il controllo dell'Amministrazione durante la costruzione e l'esercizio; f) per le prestazioni relative al collaudo; g) per il collegamento della casa dei guardiani con i centri abitati a valle e con la piu' prossima sede del richiedente la concessione o concessionario, e per le segnalazioni da fare in caso di temuto pericolo e di ordine di immediato svaso del serbatoio; h) per gli altri provvedimenti che fossero eventualmente ritenuti necessari per la buona riuscita e la sicurezza dell'opera. Lo schema del foglio di condizioni, approvato dalla Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sara' restituito al Genio civile per la firma da parte del richiedente la concessione o concessionario e per il successivo perfezionamento amministrativo.». «Art. 11 (Assistenza governativa). - Non appena iniziati i lavori di costruzione, l'ufficio del Genio civile da' immediato avviso al Servizio dighe comunicando il nome dell'ingegnere dell'ufficio stesso incaricato di accertare l'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni del foglio di condizioni. Questo ingegnere effettuera' periodicamente visite ai lavori, redigendo per ogni visita un rapporto, del quale sara' trasmessa copia al Servizio dighe. Un assistente governativo, preferibilmente ingegnere, nominato dall'ufficio del Genio civile, provvedera' al controllo dei materiali impiegati e all'osservanza delle buone norme costruttive. L'assistente raggiungera' il cantiere prima dell'inizio dei lavori e restera' poi permanentemente sul posto, riferendo periodicamente all'ufficio sullo svolgimento dei lavori stessi, nonche' sui risultati delle prove di cantiere. Dei suoi rapporti sara' inviata copia al Servizio dighe. Le spese per l'assistente governativo saranno a totale carico del richiedente la concessione o concessionario.».

Art. 39

Disposizioni per le opere di derivazione

2.Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le medesime opere di cui al comma 1, il gestore presenta alla Direzione generale, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli stati di consistenza delle opere di derivazione di sua competenza, qualora non abbia gia' provveduto ai sensi dell'articolo 43, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3.La Direzione generale, verificata la completezza della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 1 e 2, attribuisce, entro i successivi dodici mesi, la classe di attenzione per ciascun elemento costituente l'opera di derivazione, e dispone la presentazione, entro i successivi sei mesi, del Piano di manutenzione, del Programma operativo e l'attivazione del Registro eventi e misure di cui all'articolo 36. La Direzione generale redige ed approva il FCEMD.

4.In caso di inadempienza da parte del gestore a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, la Direzione generale informa l'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura e puo' disporre la temporanea sospensione dell'esercizio delle opere di derivazione, dandone comunicazione all'amministrazione concedente per i provvedimenti di competenza.

Note all'art. 39: - Per l'articolo 43, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note alle premesse. - Per l'articolo 24 del regio decreto 4 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), si veda nelle note all'articolo 33.

Art. 40

Clausola di salvaguardia e clausola di invarianza finanziaria

1.Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3.Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Ministro: Salvini

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, n. 2241

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