DECRETO 12 giugno 2024, n. 109

Type Decreto
Publication 2024-06-12
Ultimo aggiornamento 2024-08-06
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 15: - Si riporta l'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487: «Art. 5 (Categorie riservatarie, preferenze e parita' di genere). - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando. 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate; b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. A parita' di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli e' il seguente: a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio; b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attivita'; d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato; e) maggior numero di figli a carico; f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b); g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato; i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6; p) minore eta' anagrafica.». - Per il testo dell'articolo 419, comma 1, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note all'articolo 1. - Si riporta l'articolo 17, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487: «Art. 17 (Assunzione in servizio). - 1. I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati dall'amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata e' definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, e' obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.».

Art. 16

Disposizioni finanziarie

1.Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero per lo svolgimento dei concorsi a posti da dirigente tecnico costituiscono limite di spesa ai fini della numerosita' dei posti.

Art. 17

Disposizioni particolari per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano

1.Il bando di cui all'articolo 4 tiene conto del numero di posti vacanti e disponibili da destinare allo svolgimento del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di cui all'articolo 419, comma 1, del Testo unico, dei dirigenti tecnici per le esigenze delle Istituzioni scolastiche ed educative con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.

2.Ai concorsi di cui al presente articolo possono partecipare esclusivamente i soggetti indicati dall'articolo 2, fermo restando quanto previsto all'articolo 19, in possesso dei requisiti di partecipazione.

3.Il concorso di cui al comma 1 e' indetto e organizzato a livello regionale e il relativo bando e' adottato dal competente dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia ovvero, in caso di assenza o di impedimento, dal competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento al fine di garantire un identico standard formativo e di reclutamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 14 ove applicabile.

4.Il dirigente generale di cui al comma 3, per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, espleta le funzioni rimesse dal presente regolamento al dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero, fatta eccezione per quelle relative allo svolgimento delle funzioni propedeutiche e correlate alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato da parte dei soggetti da assumere, che permangono nella titolarita' della competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero nonche' per quelle di cui all'articolo 2, comma 11.

6.Il bando di cui al presente articolo stabilisce le modalita' di svolgimento del concorso, definisce quanto previsto al comma 5, lettere a) e b), puo' adeguare le materie della prova preselettiva e delle prove scritte nonche' delle prove orali agli eventuali argomenti afferenti alle Istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 1 e determina altresi', ove possibile, le sedi di svolgimento delle prove nonche' ogni altra questione rimessa dal presente regolamento al bando nazionale.

Note all'art. 17: - Per il testo dell'articolo 419, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda nelle note all'articolo 1.

Art. 18

Disposizioni particolari per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e per le Province Autonome di Trento e Bolzano

1.Sono fatte salve le potesta' attribuite in materia alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta e alle Province Autonome di Trento e Bolzano dai relativi statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Art. 19

Disposizioni finali e transitorie

1.Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1, lettera d), i membri di cui all'articolo 12, commi 5, 6, 7, 8 e 9 delle commissioni esaminatrici e delle sottocommissioni nonche' i componenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), ivi inclusi quelli nominati nell'ambito della procedura disciplinata ai sensi dell'articolo 17, possono essere nominati anche fra i soggetti che siano appartenuti ai ruoli dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione.

3.Ai fini della definizione della graduatoria di merito di cui all'articolo 15, la valutazione del titolo relativo al lodevole servizio prestato per almeno un anno presso l'Amministrazione che ha indetto il concorso ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera d), del d.P.R. avviene nell'ambito del servizio effettivamente reso sia presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione sia presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali, purche' sia stato svolto nell'ambito dei profili indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e, a tal fine, sono considerati utili anche i servizi prestati presso i predetti Uffici dell'amministrazione centrale e periferica a seguito di collocamento fuori ruolo, di comando o di altra posizione di stato giuridico ai sensi della normativa vigente. La valutazione del titolo di cui al periodo precedente avviene solo per i servizi che abbiano avuto, per almeno un anno scolastico, la durata di cui all'articolo 2, comma 4, ove prestati presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali ovvero per almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico ove prestati presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica come definiti al primo periodo del presente comma. I servizi prestati presso le scuole dipendenti dalla Regione e presso le scuole a carattere statale di cui al comma 2, sono considerati utili ai fini della valutazione del lodevole servizio, purche' rispondenti ai requisiti previsti dai periodi precedenti e purche' svolti esclusivamente nei profili professionali di cui al comma 2, primo periodo, lettere b), c) e d), secondo periodo.

4.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, al fine di accelerare la procedura, il Ministero puo' utilizzare i propri sistemi informativi e banche dati gia' a decorrere dalla presentazione della domanda di partecipazione da parte dei candidati e per tutte le fasi concorsuali nonche' per gli adempimenti connessi.

5.I bandi possono adeguare le materie, gli ambiti e gli accertamenti previsti per lo svolgimento di ciascuna delle prove concorsuali ivi incluse le materie, gli ambiti e le prove disciplinate per lo svolgimento della prova preselettiva, ove fosse necessario in ragione di sopraggiunti mutamenti ordinamentali, terminologici e normativi in generale, ferma restando la disciplina delle predette prove come definita dal presente regolamento.

Il Ministro: Valditara

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del

merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero

della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali, n. 2085

Note all'art. 19: - Per il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'articolo 15.

Allegato A

Allegato A La prova preselettiva, di cui all'articolo 6 del presente regolamento, si articola nel seguente modo: a) n. 1 quesito per ciascuna delle seguenti materie: diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto civile, con particolare riferimento alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti in generale, al diritto di famiglia e alla normativa in materia di protezione dei dati personali; diritto penale, con particolare riferimento ai reati in generale e ai reati contro la pubblica amministrazione nonche' ai reati in danno alle persone di minore eta'; b) n. 2 quesiti per la seguente materia: diritto internazionale ivi incluso il diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della tutela dei minori e al diritto delle organizzazioni internazionali e relativi studi e ricerche nonche' documenti ufficiali e indagini nei settori precedentemente indicati; c) n. 19 quesiti per la seguente materia: normativa e politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale, con particolare riferimento a: 1) autonomia scolastica nonche' organizzazione e funzioni delle Istituzioni scolastiche ed educative; 2) funzioni amministrative dello Stato e delle Regioni a Statuto ordinario e a Statuto Speciale nonche' delle Province Autonome e degli Enti locali; 3) parita' scolastica e scuole non statali non paritarie; 4) inclusione, personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti; 5) prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; 6) orientamento; 7) diritto allo studio; 8) ordinamenti scolastici; 9) valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione; 10) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni; 11) istruzione e formazione professionale-IeFP; 12) apprendistato; 13) istruzione post-secondaria non terziaria; 14) istruzione degli adulti e apprendimento permanente; 15) sistema nazionale di valutazione (SNV), ivi inclusi l'ordinamento e le funzioni di INDIRE e INVALSI anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al SNV; 16) edilizia scolastica; 17) formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA; 18) sistema della formazione italiana nel mondo anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; 19) ordinamento, funzioni e organizzazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; d) n. 3 quesiti per la seguente materia: normativa e politiche in tema di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento a: 1) sistema terziario di istruzione tecnologica superiore incluso il regime giuridico degli Istituti Tecnologici Superiori-ITS Academy; 2) elementi sulla disciplina e sul funzionamento delle Istituzioni della formazione superiore; 3) elementi sulla disciplina degli ordinamenti della formazione superiore, ivi inclusi i percorsi finalizzati al conseguimento dei requisiti per la partecipazione alle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed educativo nonche' per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento sui posti comuni, delle specializzazioni per l'insegnamento sui posti di sostegno e delle idoneita' all'insegnamento sulle altre tipologie di posto compresi i posti per l'insegnamento della religione cattolica, nelle Istituzioni scolastiche ed educative; e) n. 4 quesiti per la seguente materia: diritto del lavoro, con particolare riferimento a: 1) diritto del lavoro pubblico, ivi inclusi ruolo e funzioni e disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonche' dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, unitamente, per ciascuno dei profili professionali indicati, alla corrispondente contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento compresa la contrattazione collettiva nazionale integrativa; 2) diritto sindacale; 3) disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici confunzioni ispettive nonche' dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali ivi inclusa la regolamentazione sulle classi di concorso; 4) normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; f) n. 3 quesiti per la seguente materia: contabilita' di Stato, con particolare riferimento all'ordinamento contabile e finanziario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle relative aziende speciali; g) n. 2 quesiti per ciascuna delle seguenti materie: didattica generale; sociologia generale; h) n. 2 quesiti per ciascuna delle seguenti materie: pedagogia generale e sociale; pedagogia e didattica speciale; i) n. 7 quesiti di ragionamento verbale e/ o logico astratto; l) n. 5 quesiti di lingua inglese - livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento; m) n. 5 quesiti in materia di tecnologie informatiche e competenze digitali.

Allegato B

Allegato B La prima prova scritta, di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento, si articola nel seguente modo (1): 1) ambito n. 1. Un quesito sulle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto amministrativo; 3) diritto internazionale ivi incluso il diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della tutela dei minori e al diritto delle organizzazioni internazionali e relativi studi e ricerche nonche' documenti ufficiali e indagini nei settori precedentemente indicati; 4) diritto penale, con particolare riferimento ai reati in generale e ai reati contro la pubblica amministrazione nonche' ai reati in danno all persone di minore eta'; 2) ambito n. 2. Un quesito sulla seguente materia: 1) contabilita' di Stato, con particolare riferimento all'ordinamento contabile e finanziario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle relative aziende speciali; 3) ambito n. 3. Un quesito sulle seguenti materie: 1) diritto civile, con particolare riferimento alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti in generale, al diritto di famiglia e alla normativa in materia di protezione dei dati personali; 2) diritto del lavoro, con particolare riferimento a: a) diritto del lavoro pubblico, ivi inclusi ruolo e funzioni e disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonche' dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, unitamente, per ciascuno dei profili professionali indicati, alla corrispondente contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento compresa la contrattazione collettiva nazionale integrativa; b) diritto sindacale; c) disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonche' dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolasticheed educative statali ivi inclusa la regolamentazione sulle classi di concorso; d) normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 4) ambito n. 4. Un quesito sulle seguenti materie: 1) didattica generale; 2) sociologia generale; 5) ambito n. 5. Un quesito sulle seguenti materie: 1) pedagogia generale e sociale; 2) pedagogiae didattica speciale. 6) ambito n. 6. Due quesiti sulla seguente materia: normativa e politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale nonche' normativa e politiche in tema di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento a: a) autonomia scolastica nonche' organizzazione e funzioni delle Istituzioni scolastiche ed educative; b)funzioni amministrative dello Stato e delle Regioni a Statuto ordinario e a Statuto Speciale nonche' delle Province Autonome e degli Enti locali; c) parita' scolastica e scuole non statali non paritarie; d) inclusione, personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti; e) prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; j) orientamento; g) diritto allo studio; h) ordinamenti scolastici; i) valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione; l) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni; m) istruzione e formazione professionale-IeFP; n) apprendistato; o) istruzione post-secondaria non terziaria; p) istruzione degli adulti e apprendimento permanente; q) sistema nazionale di valutazione (SNV), ivi inclusi l'ordinamento e le funzioni di INDIRE e INVALSI anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al SNV; r) edilizia scolastica; s) formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA; t) sistema della formazione italiana nel mondo anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; u) ordinamento, funzioni e organizzazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; v) sistema terziario di istruzione tecnologica superiore incluso il regime giuridico degli Istituti Tecnologici Superiori-ITS Academy; z) elementi sulla disciplina e sul funzionamento delle Istituzioni della formazione superiore; aa) elementi sulla disciplina degli ordinamenti della formazione superiore, ivi inclusi i percorsi finalizzati al conseguimento dei requisiti per la partecipazione alle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed educativo nonche' per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento sui posti comuni, delle specializzazioni per l'insegnamento sui posti di sostegno e delle idoneita' all'insegnamento sulle altre tipologiedi posto compresi i posti per l'insegnamento della religione cattolica, nelle Istituzioni scolastiche ed educative. (2) _ (1)I singoli quesiti di cui al presente allegato possono avere, a discrezione della commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, un contenuto interdisciplinare fra due o piu' materie incluse nell'ambito di riferimento o riguardare anche una sola materia per ambito. (2)Gli argomenti dell'ambito n. 6 del presente allegato afferiscono: 1) dalla lettera a) alla lettera u), alla normativa e alle politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale; 2) dalla lettera v) alla lettera aa), alla normativa e alle politiche in tema di istruzione e formazione superiore.

Allegato C

Allegato C La prova orale di cui all'articolo 9 del presente regolamento si articola nel seguente modo: 1) un quesito per ciascuno dei seguenti ambiti (1): a) ambito n. 1 - materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto amministrativo; 3) diritto internazionale ivi incluso il diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della tutela dei minori e al diritto delle organizzazioni internazionali e relativi studi e ricerche nonche' documenti ufficiali e indagini nei settori precedentemente indicati; 4) diritto penale, con particolare riferimento ai reati in generale e ai reati contro la pubblica amministrazione nonche' ai reati in danno alle persone di minore eta'; b) ambito n. 2 - materia: 1) contabilita' di Stato, con particolare riferimento all'ordinamento contabile e finanziario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle relative aziende speciali; c) ambito n. 3 - materie: 1) diritto civile, con particolare riferimento alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti in generale, al diritto di famiglia e alla normativa in materia di protezione dei dati personali; 2) diritto del lavoro, con particolare riferimento a: a) diritto del lavoro pubblico, ivi inclusi ruolo e funzioni e disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dirigenti tecnici confunzioni ispettive nonche' dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, unitamente, per ciascuno dei profili professionali indicati, alla corrispondente contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento compresa la contrattazione collettiva nazionale integrativa; b) diritto sindacale; c) disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonche' dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali ivi inclusa la regolamentazione sulle classi di concorso; d) normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 2) due quesiti per ciascuno dei seguenti ambiti (1): a) ambito n. 4 - materia: normativa e politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale nonche' normativa e politiche in tema di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento a: a) autonomia scolastica nonche' organizzazione e funzioni delle Istituzioni scolastiche ed educative; b)funzioni amministrative dello Stato e delle Regioni a Statuto ordinario e a Statuto Speciale nonche' delle Province Autonome e degli Enti locali; c) parita' scolastica e scuole non statali non paritarie; d) inclusione, personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti; e) prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; j) orientamento; g) diritto allo studio; h) ordinamenti scolastici; i) valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione; l) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni; m) istruzione e formazione professionale-IeFP; n) apprendistato; o) istruzione post-secondaria non terziaria; p) istruzione degli adulti e apprendimento permanente; q) sistema nazionale di valutazione (SNV), ivi inclusi l'ordinamento e le funzioni di INDIRE e INVALSI anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al SNV; r) edilizia scolastica; s) formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA; t) sistema della formazione italiana nel mondo anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; u) ordinamento, funzioni e organizzazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; v) sistema terziario di istruzione tecnologica superiore incluso il regime giuridico degli Istituti Tecnologici Superiori-ITS Academy; z) elementi sulla disciplina e sul funzionamento delle Istituzioni della formazione superiore; aa) elementi sulla disciplina degli ordinamenti della formazione superiore, ivi inclusi i percorsi finalizzati al conseguimento dei requisiti per la partecipazione alle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed educativo nonche' per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento sui posti comuni, delle specializzazioni per l'insegnamento sui posti di sostegno e delle idoneita' all'insegnamento sulle altre iipologie di posto compresi i posti per l'insegnamento della religione cattolica, nelle Istituzioni scolastiche ed educative; (2) b) ambito n. 5 - materie: 1) didattica generale; 2) pedagogiagenerale e sociale;3) pedagogia e didattica speciale; 4) sociologia generale. 3) Un quesito di tipo situazionale volto ad accertare le competenze di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento. 4) Accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento. La prova si svolge nel seguente modo: lettura e traduzione di un testo scelto dalla commissione esaminatrice e dalle sottocommissioni, ove nominate, e svolgimento di una conversazione in lingua. 5) Accertamento del livello di conoscenza delle tecnologie informatiche e delle competenze digitali nonche' delle capacita' di utilizzo degli strumenti informatici di piu' comune impiego. La prova si svolge nel seguente modo: svolgimento di una prova pratica su uno o piu' strumenti informatici. _ 1) I singoli quesiti per ciascun candidato di cui agli ambiti individuati nel presente allegato, possono avere, a discrezione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate, un contenuto interdisciplinare fra due o piu' materie incluse nell'ambito di riferimento o riguardare anche una sola materia per ambito; le predette materie, anche con riferimento ai quesiti interdisciplinari, possono essere diverse per ciascun quesito da somministrare ai singoli candidati. (2) Gli argomenti dell'ambito n. 4 del presente allegato afferiscono: 1) dalla lettera a) alla lettera u), alla normativa e alle politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale; 2) dalla lettera v) alla lettera aa), alla normativa e alle politiche in tema di istruzione e formazione superiore.

Allegato D

Allegato D TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 10) TITOLI CULTURALI FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 5. GLI EVENTUALI PUNTI ECCEDENTI LA PREDETTA SOGLIA DI PUNTI 5 NON POSSONO ESSERE COMPUTATI. (1.1)

Tabella A Titoli di studio universitari Punteggio

A.1 Per i seguenti titoli rilasciati da Universita' statali e non statali legalmente riconosciute ovvero da Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali riconosciute e autorizzate dal competente Ministero dell'universita' e della ricerca, conseguiti con esito positivo, purche' ulteriori rispetto al titolo di accesso: 1) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000; 2) laurea magistrale; 3) laurea specialistica; 4) diploma accademico di secondo livello; 4) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore. Punti 1 per ciascun titolo. Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.1 e' pari a 2 punti.

A.2. Dottorato di ricerca rilasciato da Universita' statali e non statali legalmente riconosciute, conseguito con esito positivo ovvero diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42 , conseguito con esito positivo. Punti 2 per ciascun titolo. Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.2 e' pari a 4 punti.

A.3 Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale rilasciato da Universita' statali e non statali legalmente riconosciute, conseguito con esito positivo a seguito di esame finale. Punti 1 per ciascun titolo. Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.3 e' pari a 2 punti.

A.4 Master universitario di primo livello corrispondente a 60 CFU, rilasciato da Universita' statali e non statali legalmente riconosciute ovvero da Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali riconosciute e autorizzate dal competente Ministero dell'universita' e della ricerca, conseguito con esito positivo a seguito del superamento di esame finale. Punti 0,65 per ciascun titolo. Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.4 e' pari a 1,30 punti.

A.5 Master universitario di secondo livello corrispondente a 60 CFU, rilasciato da Universita' statali e non statali legalmente riconosciute ovvero da Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali riconosciute e autorizzate dal competente Ministero dell'universita' e della ricerca, conseguito con esito positivo a seguito di esame finale. Punti 0,75 per ciascun titolo. Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.5 e' pari a 1,50 punti.

A.6 Per i seguenti titoli rilasciati da Universita' statali e non statali legalmente riconosciute ovvero da Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali riconosciute e autorizzate dal competente Ministero dell'universita' e della ricerca, conseguiti con esito positivo: 1) laurea triennale qualora non costituisca titolo di accesso sia alla laurea magistrale o specialistica utilizzata quale titolo di accesso al concorso sia quale titolo di accesso per il titolo utilizzato ai sensi del punto A.1; 2) diploma accademico di primo livello qualora non costituisca sia titolo di accesso al diploma di secondo livello utilizzato quale titolo di accesso al concorso sia quale titolo di accesso per il titolo utilizzato ai sensi del punto A.1. Punti 0,85 per ciascun titolo. Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.6 e' pari a 1,70 punti.

1.1 Non sono valutabili ne' il titolo di accesso al concorso ne' quello di grado inferiore presupposto all'ammissione al predetto titolo ne' il titolo presupposto per l'ammissione al titolo fatto valere per la categoria A.l (nella domanda devono essere indicati gli estremi dei predetti titoli di accesso). Per i titoli rilasciati da Universita' estere deve essere allegata la relativa dichiarazione di valore nonche' l'ulteriore documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente; la valutazione avverra' ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per l'equipollenza ai sensi della Legge 11 luglio 2002, n. 148. TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 5. GLI EVENTUALI PUNTI ECCEDENTI LA PREDETTA SOGLIA DI PUNTI 5 NON POSSONO ESSERE COMPUTATI. (2.1)

Tabella B Titoli professionale e di servizio Punteggio

B.1 Per l'incarico in qualita' di coordinatore o di esperto dei nuclei di valutazione esterna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 . Punti 1. Si valuta esclusivamente l'incarico effettivamente svolto; a tal fine si considera effettivamente svolto l'incarico in cui sia stato elaborato il rapporto di valutazione esterna per almeno una delle scuole assegnate al Nucleo di Valutazione Esterna (NEV) di cui al predetto

dPR n. 80 del 2013 . Si valuta un solo incarico.

B.2 Per ciascun anno scolastico di servizio effettivamente prestato in qualita' di dirigente scolastico ovvero di personale docente ed educativo, delle istituzioni scolastiche ed educative statali, presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione. Punti 0,15 per ciascun anno scolastico. Per tale categoria si valutano massimo dieci anni scolastici per cui il punteggio masstmo attribuibile ai titoli dellapresente categoria B.2 e' pari a 1,50 punti. Ai fini della valutazione, si considera comunque prestato per un anno scolastico intero il servizio svolto continuativamente per un periodo pari o superiore a 180 giorni all'interno di ciascun anno scolastico. Non sono in ogni caso valutabili i periodi riferibili allo svolgimento di incarichi dirigenziali comunque denominati conferiti nell'ambito dell'Amministrazione centrale o periferica nelle strutture citate nella presente categoria di titoli, in quanto oggetto di altra specifica valutazione.

B.3 Per l'incarico dirigenziale di II fascia effettivamente svolto, conferito per la direzione di Uffici dirigenziali non generali ovvero per lo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 19,comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , presso l'Amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione. Punti 0,25 per ciascun anno o frazione pari o superiore a 180 giorni continuativi di svolgimento dell'incarico dirigenziale. Per tale categoria si valutano massimo dieci anni per cui il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria B.3 e' pari a 2,50 punti. Ai fini del computo dei dieci anni, e' considerata valida anche l'eventuale decorrenza giuridica dell'incarico dirigenziale, ove prevista dall'incarico medesimo. Non possono essere valutati gli incarichi dirigenziali per lo svolgimento delle funzioni di dirigente tecnico con funzioni ispettive in quanto oggetto di altra specifica valutazione. Non sono valutabili, altresi', gli incarichi di reggenza ovvero interim conferiti a qualsiasi titolo su Uffici dirigenziali o per lo svolgimento di funzioni dirigenziali comunque denominate, in quanto oggetto di altra specifica valutazione.

B.4 Per l'incarico dirigenziale di II fascia effettivamente svolto, conferito per lo svolgimento delle funzioni di dirigente tecnico con funzioni ispettive, presso l'Amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione. Punti 0,50 per ciascun anno o frazione pari o superiore a 180 giorni continuativi di svolgimento dell'incarico dirigenziale. Per tale categoria si valutano massimo dieci anni per cui il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria B.4 e' pari a 5 punti. Ai fini del computo dei dieci anni, e' considerata valida anche l'eventuale decorrenza giuridica dell'incarico dirigenziale, ove prevista dall'incarico medesimo. Non sono valutabili gli incarichi di reggenza ovvero interim conferiti a qualsiasi titolo su Uffici dirigenziali o per lo svolgimento di funzioni dirigenziali comunque denominate in quanto oggetto di altra specifica valutazione.

B.5 Per l'incarico dirigenziale di II fascia effettivamente svolto, conferito per la reggenza ovvero l'interim di Uffici dirigenziali non generali ovvero per la reggenza/interim di funzioni di cui all' articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , presso l'Amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione. Punti 0,10 per ciascun incarico di reggenza ovvero interim. Per tale categoria si valutano massimo 3 incarichi dirigenziali per cui il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria B.5 e' pari a 0,30 punti. Si considera effettivamente svolto l'incarico di reggenza ovvero interim registrato dai competenti Organi di controllo al sensi della normativa vigente, che abbia avuto una durata pari o superiore a 180 giorni continuativi; gli incarichi eventualmente cessati per qualsiasi motivo prima dei predetti 180 giorni non possono essere valutati. Gli incarichi di cui all'

articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 come richiamati nella presente categoria di titoli B.5, sono esclusivamente quelli eventualmente conferiti con incarico di reggenza ovvero interim.

2.1 Non sono valutabili gli incarichi dirigenziali presso le Istituzioni scolastiche ed educative, compresi quelli di presidenza e di reggenza ovvero interim delle medesime Istituzioni nonche' qualsiasi altro incarico dirigenziale non ricompreso fra quelli indicati nella presente tabella.

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