DECRETO 19 luglio 2024, n. 123

Type Decreto
Publication 2024-07-19
Ultimo aggiornamento 2024-08-29
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 87, comma 6-quater, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Art. 87 (Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico). - 1 - 6-ter Omissis. 6-quater. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico e' attestato dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti e' prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalita' del portale. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche. 6-quinquies - 7. Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119: «Art. 26 (Notifica al Garante di una violazione di dati personali). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 37, comma 6, in caso di violazione di dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione al Garante con le modalita' di cui all'art. 33 del regolamento UE. 2. Se la violazione dei dati personali riguarda dati personali che sono stati trasmessi dal o al titolare del trattamento di un altro Stato membro, le informazioni previste dal citato art. 33 del regolamento UE sono comunicate, senza ingiustificato ritardo, al titolare del trattamento di tale Stato membro.».

Capo III Periodo transitorio del processo penale telematico nella giustizia militare

Art. 20

Periodo transitorio, sperimentazione e piena operativita' del SIGMIL

1.Per tutti gli uffici giudiziari militari il deposito degli atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis, del codice di procedura penale, previa attestazione della piena operativita' del SIGMIL.

2.La piena operativita' del SIGMIL per tutti gli uffici giudiziari militari e' attestata con decreto ai sensi dell'articolo 24. Con uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 24, sono previamente o contestualmente definite le specifiche tecniche.

3.I decreti di cui al comma 2, possono intervenire prima del 31 dicembre 2025 oppure, per comprovate ragioni tecniche, in data successiva il piu' possibile prossima alla stessa.

4.Il periodo transitorio del processo penale telematico della Giustizia Militare decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sino al quindicesimo giorno successivo alla data in cui e' attestata la piena operativita' del SIGMIL, ai sensi del comma 2.

5.Durante il periodo transitorio, il SIGMIL opera sperimentalmente e in via provvisoria negli uffici giudiziari militari individuati, con decreti di cui all'articolo 24, sulla base della ritenuta idoneita' degli applicativi informatici disponibili, della presenza di personale amministrativo con le necessarie competenze informatiche, e si applicano le disposizioni del Capo II del presente decreto, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione delle apposite specifiche tecniche provvisorie.

Art. 21

Formazione e deposito degli atti nel periodo transitorio

1.Durante il periodo transitorio, e' consentito il deposito con valore legale, ad opera dei difensori, delle parti e degli altri soggetti del giudizio penale militare, degli atti, dei documenti e delle istanze, comunque denominati, del procedimento penale militare, mediante invio tramite posta elettronica certificata, effettuato nel rispetto delle disposizioni della normazione primaria.

2.I formati degli atti, delle istanze, dei documenti e della sottoscrizione digitale sono indicati con le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

Art. 22

Altre disposizioni applicabili nel periodo transitorio

1.Nel periodo transitorio si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 13, 16 e 17 contenute nel Capo II del presente decreto con le modalita' indicate dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

Art. 23

Continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo

1.Nel periodo transitorio, ai fini della continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo, il personale amministrativo degli uffici giudiziari militari provvede all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica del documento avente forma digitale, depositato tramite posta elettronica certificata.

2.La copia analogica e' accompagna da attestazione scritta della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio, dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza, della conformita' all'originale informatico della copia analogica inserita nel fascicolo, della verifica dell'autenticita' della sottoscrizione.

3.L'originale informatico dell'atto e' riversato su supporto informatico ed allegato al fascicolo cartaceo con le modalita' indicate dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

Capo IV Disposizioni finali

Art. 24

Specifiche tecniche

1.Le specifiche tecniche sono stabilite con uno o piu' decreti del Responsabile della transizione digitale del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con il Consiglio della Magistratura Militare e sentito il Garante per la protezione dei dati personali per i soli profili di interesse.

2.I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati sul Portale della Giustizia Militare.

3.Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le specifiche tecniche gia' vigenti.

Art. 25

Adeguamento delle specifiche tecniche

1.Le regole tecnico-operative sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.All'adeguamento si provvede con uno o piu' decreti del Responsabile della transizione digitale del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con Consiglio della Magistratura Militare e sentito il Garante per la protezione dei dati personali per i soli profili di interesse oppure, se necessario, mediante emendamento del presente decreto.

Art. 26

Tenuta dei registri dei giudizi penali militari

1.I registri dei giudizi penali militari continuano ad essere tenuti anche con modalita' analogica, ferma restando la registrazione dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Il Ministro: Crosetto

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del

Ministero della difesa, n. 3549

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