LEGGE 6 novembre 2024, n. 163
Entrata in vigore del provvedimento: 08/11/2024 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: dal 16 dicembre 2024 Vigenza internazionale dell'accordo di garanzia per l'Italia: 20 dicembre 2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dal paragrafo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo I, sezione 1.04, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo VIII, sezione 8.05, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo III, sezione 3.01, della Dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1.Gli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), sono volti a finanziare un progetto di cofinanziamento tra l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), per il sostegno al settore idroelettrico in Ucraina per un valore complessivo pari a 200 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro a carico dello Stato italiano e 100 milioni di euro a valere sulle risorse della BERS.
2.Agli oneri per lo Stato italiano derivanti dagli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125.
3.Alle eventuali spese derivanti dal paragrafo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonche' dall'articolo VIII, sezione 8.04, del terzo degli allegati all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo IX dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo III, sezione 3.02, della Dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Agreement
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT IN RESPECT OF JOINT PREPARATION AND/OR CO-FINANCING OF PROJECTS IN EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT RECIPIENT COUNTRIES Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo
(Traduzione non ufficiale in lingua italiana) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO IN MERITO ALL'APPRONTAMENTO CONGIUNTO E/O AL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI NEI PAESI DESTINATARI DELLA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO Il Governo della Repubblica Italiana (di seguito indicato come "GoI") e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (di seguito indicata come "Banca" o "BERS"), qui di seguito separatamente indicati come "Parte" e congiuntamente indicati come "Parti"; CONSIDERATO CHE la Banca e' un'organizzazione internazionale costituita ai sensi del diritto internazionale pubblico in conformita' al Trattato che istituisce la Banca Europea per la Ricostituzione e lo Sviluppo, fatto a Parigi il 29 maggio 1990; CONSIDERATO CHE la Repubblica Italiana e' una delle Parti contraenti fondatrici della Banca; CONSIDERATO CHE la Banca opera in oltre 30 paesi destinatari, distribuiti in diverse regioni del mondo, dall'Europa centrale e orientale al Caucaso, dall'Asia centrale alla regione del Mediterraneo meridionale ed orientale; CONSIDERATO CHE la Banca, durante la riunione del suo Consiglio dei Governatori tenutosi a Samarcanda (Uzbekistan) il 18 maggio 2023, ha approvato una limitata ed incrementale espansione verso l'Africa subsahariana del perimetro geografico delle operazioni della Banca; CONSIDERATO CHE le Parti manifestano la loro intenzione di impegnarsi nella cooperazione per la preparazione congiunta e/o il cofinanziamento di progetti e nell'identificazione di ulteriori opportunita' per investimenti potenziali nei paesi destinatari della BERS; hanno convenuto quanto segue: 1. Con il presente Accordo le Parti intendono rafforzare la loro cooperazione su base non esclusiva e facilitare la loro collaborazione nella preparazione e/o nel cofinanziamento di progetti congiunti nei paesi destinatari della BERS. 2. E' inteso e concordato che nulla nel presente Accordo costituisce, o puo' essere interpretato come un'offerta, una promessa o un impegno da parte di una delle Parti a finanziare tutto o in parte qualsiasi attivita' o progetto identificato nel (o conseguente al) presente Accordo. 3. Nel caso in cui le due Parti identifichino opportunita' per l'approntamento e/o il cofinanziamento e l'attuazione di progetti congiunti in uno dei paesi destinatari della Banca, gli accordi specifici tra le Parti relativi a tali attivita' o progetti prevedranno la risoluzione delle controversie tra le Parti mediante arbitrato in conformita' con le Regole di Arbitrato UNCITRAL o con le regole definite dalle condizioni contrattuali standard ("standard terms and conditions") della Banca in vigore al momento della firma degli accordi. Il meccanismo sopra indicato sara' altresi' utilizzato in caso di qualsiasi controversia tra le Parti derivante dall'interpretazione o dall'applicazione di qualsiasi disposizione del presente Accordo. 4. Niente nel presente Accordo limitera' il diritto di, o impedira' a ciascuna delle Parti di stipulare MOU o accordi con parti terze riguardanti qualsiasi attivita', progetto o area di cooperazione contemplati dal presente Accordo. 5. Il presente Accordo sara' attuato in conformita' agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nonche' ai regolamenti, alle norme e alle procedure della BERS e al diritto internazionale applicabile. 6. Niente nel presente Accordo costituira' ne' sara' interpretato come una rinuncia, abbandono o altra modifica, sia espressa che implicita, di qualsiasi privilegio, immunita' ed esenzione conferiti alla Banca Europea per la Ricostituzione e lo Sviluppo ai sensi del Trattato che istituisce la Banca Europea per la Ricostituzione e lo Sviluppo, del Diritto internazionale o altra pertinente normativa. 7. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima notificazione scritta con cui ciascuna Parte informa l'altra del completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. 8. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo indefinito. Ciascuna delle Parti puo' terminare il presente Accordo in qualsiasi momento notificando per iscritto all'altra Parte, tramite canali diplomatici, la propria intenzione di terminare il presente Accordo. Il termine dell'accordo avra' effetto 90 giorni dopo la data di ricezione della suddetta notifica. 9. Le Parti possono emendare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante Scambio di Lettere. L'accordo emendativo entrera' in vigore conformemente alle procedure stabilite al paragrafo 7 del presente Accordo. A CONFERMA DI QUANTO SOPRA, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Monaco, Repubblica Federale Tedesca, il 17 febbraio 2024, in due originali, nella lingua inglese, entrambi i testi essendo altrettanto autentici.
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PER LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
Antonio Tajani Odile Renaud-Basso
Guarantee Agreement
Guarantee Agreement between Ukraine and European Bank and the Government of the Italian Republic Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo di garanzia-art. I
(Numero di operazione 54753) ACCORDO DI GARANZIA (Progetto di Ripristino Emergenziale di Centrali Idroelettriche) tra UCRAINA e BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA Data 17 febbraio 2024 INDICE ARTICOLO I - TERMINI E CONDIZIONI STANDARD; DEFINIZIONI Sezione 1.01. Integrazione dei Termini e Condizioni Standard Sezione 1.02. Definizioni Sezione 1.03. Interpretazione Sezione 1.04 Entrata in Vigore ARTICOLO II - GARANZIA; ALTRI OBBLIGHI Sezione 2.01. Garanzia Sezione 2.02. Ultimazione del Progetto Sezione 2.03. Ulteriori Obblighi Sezione 2.04. Ruolo del Governo della Repubblica Italiana ARTICOLO III - VARIE Sezione 3.01. Comunicazioni Sezione 3.02. Parere Legale Sezione 3.03 Successori e Aventi Causa; Diritti di Terzi Il presente accordo di garanzia (il presente "Contratto") datato 17 febbraio 2024 tra: (1) UCRAINA (il "Garante"); (2) BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (la "Banca"); e (3) IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PREMESSA (A) PREMESSO che la societa' di capitali (private joint stock company) "Ukrhydroenergo" (la "Mutuataria") intende realizzare il Progetto, finalizzato all'assistenza della Mutuataria stessa nel finanziamento della fornitura e, previo accordo della Banca, dell'installazione di attrezzature strategiche con riferimento a due centrali idroelettriche gestite dalla Mutuataria fornendo supporto di liquidita' emergenziale alla Mutuataria medesima, al fine di preservarne la continuita' delle operazioni; (B) PREMESSO che il Garante e la Mutuataria hanno richiesto l'assistenza della Banca ai fini del finanziamento di una parte del Progetto; (C) PREMESSO che la Banca ha acconsentito a mettere a disposizione della Mutuataria un finanziamento chirografario garantito (guaranteed unsecured loan) per un importo massimo di 200 milioni di euro per le finalita' di cui al Progetto, ai termini e alle condizioni previsti dal contratto di finanziamento del 17 febbraio 2024 tra la Mutuataria e la Banca (il "Contratto di Finanziamento" come definito nei Termini e Condizioni Standard). I termini del Progetto, del finanziamento e del Contratto di Finanziamento medesimo sono puntualmente descritti e riportati nel Contratto di Finanziamento; (D) CONSIDERATO che, il Contratto di Finanziamento prevede quale condizione che il Garante fornisca una garanzia in relazione agli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento, sia prima che dopo ciascuna Cessione (come infra definita), ai termini e alle condizioni di cui al presente Accordo; (E) VISTO che la Banca ha inoltre acconsentito a mettere a disposizione della Mutuataria il finanziamento in due tranche di pari importo (i.e. 100 milioni di Euro cadauna): la Tranche Finanziata BERS e la Tranche Finanziata Italia. La Tranche Finanziata BERS sara' finanziata attraverso risorse proprie della Banca. La Tranche Finanziata Italia sara' finanziata attraverso fondi che il Governo della Repubblica Italiana mettera' a disposizione della Banca, tramite CDP e avvalendosi delle risorse del Fondo Rotativo a cio' destinate; (G) PREMESSO che nell'ambito degli accordi di finanziamento tra la Banca e CDP (quale gestore del Fondo Rotativo), e' stato concordato che la Banca cedera', di volta in volta, i Diritti Ceduti a CDP, ai termini e alle condizioni che saranno stabiliti nelAccordo di supportoal Progetto e di Cessione; e (H) PREMESSO che, in considerazione (i) della stipula da parte della Banca del Contratto di Finanziamento con la Mutuataria e (ii) dell'erogazione da parte di CDP (nella qualita' di gestore del Fondo Rotativo) del finanziamento per la Tranche Finanziata Italia, il Garante ha accettato di garantire tali obbligazioni della Mutuataria a favore della Banca, di CDP e il Governo della Repubblica Italiana. TUTTO CIO' PREMESSO, le parti convengono quanto segue: ARTICOLO I - TERMINI E CONDIZIONI STANDARD; DEFINIZIONI Sezione 1.01. Integrazione dei Termini e Condizioni Standard Tutte le disposizioni dei Termini e Condizioni Standard della Banca recante data 5 novembre 2021 sono quivi incorporate e rese applicabili al presente accordo con la medesima validita' ed efficacia che avrebbero se fossero integralmente riportate nel presente Accordo, fatte salve, tuttavia, le modifiche indicate nel Contratto di Finanziamento e le seguenti modifiche (tali disposizioni cosi' modificate sono di seguito denominate "Termini e Condizioni Standard"): (a) La definizione di "Accordo di garanzia" contenuta nella Sezione 2.02 dei Termini e Condizioni Standard e' modificata, ai fini del presente Accordo , come segue: Per "Accordo di garanzia" si intende l'accordo tra l'Ucraina, in qualita' di garante, e la Banca e, a seguito di ciascuna Cessione, CDP e il Governo della Repubblica Italiana (quale beneficiario finale dei Diritti Ceduti) in qualita' di beneficiari, che prevede la garanzia in relazione a, e in riferimento a tutte le somme dovute ai sensi del, Contratto di Finanziamento (inclusi il Finanziamento e ciascuna Erogazione), come eventualmente modificato di volta in volta; e tale termine include tali Termini e Condizioni Standard ad esso applicati, tutti gli allegati al Accordo di garanzia, e tutti gli accordi supplementari o inclusi nell'ambito del Accordo di garanzia. (b) La Sezione 10.03(b) dei Termini e Condizioni Standard, ai fini del presente Accordo , e' modificata come segue: "(b) Il Accordo di garanzia potra' essere modificato mediante accordo scritto sottoscritto dal Rappresentante Autorizzato del Garante e da un funzionario debitamente autorizzato della Banca e da un funzionario debitamente autorizzato del Governo della Repubblica Italiana." Sezione 1.02. Definizioni Ove utilizzati nel presente accordo (ivi incluse le Premesse), salvo diversa indicazione o che il contesto richieda diversamente, i termini definiti nelle Premesse avranno il rispettivo significato ivi attribuito, i termini definiti nei Termini e Condizioni Standard e nel Contratto di Finanziamento avranno il rispettivo significato ivi attribuito e i seguenti termini avranno il seguente significato: "Diritti di Finanziamento Ceduti" indica, in relazione all'Erogazione (o Erogazioni) destinata ad essere, di volta in volta, oggetto di cessione da parte della Banca a CDP ai sensi di una Cessione, unicamente i seguenti diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali con riferimento a tale Erogazione (o piu' Erogazioni): (i) sezione 2.02 (Ulteriori Condizioni Finanziarie del Finanziamento) del Contratto di Finanziamento, ad esclusione del paragrafo (f) di tale sezione; (ii) sezione 2.03 (Interessi e interessi di mora sulla Tranche Finanziata Italia) del Contratto di Finanziamento; (iii) sezione 5.02 (Accelerazione della Scadenza) del Contratto di Finanziamento; (iv) sezione 3.06 (Pagamenti da parte della Mutuataria) dei Termini e Condizioni Standard; (v) sezione 3.11 (Valuta, Forma e Determinazione del Pagamento) dei Termini e Condizioni Standard; (vi) Sezione 7.06 (Eventi di Accelerazione della Scadenza) dei Termini e Condizioni Standard; e (vii) Articolo VIII (Opponibilita'; Risoluzione delle controversie) dei Termini e Condizioni Standard, unitamente ad ogni azione, sostanziale o procedurale e difesa inerente o accessoria a quanto sopra. "Diritti Ceduti" ha il significato ad esso attribuito nella Sezione 2.01(b). "Cessione" ha il significato ad esso attribuito nella Sezione 2.01(b). "CDP" indica Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nella sua qualita' di gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (il "Fondo Rotativo"). "Diritti Esclusi" indica: (i) Tutti i diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali riferibili alla Erogazione (o Erogazioni) e al presente accordo che non siano Diritti Ceduti; e (ii) tutti i diritti extracontrattuali della Banca rispetto ai Diritti Ceduti, derivanti dallo status personale della Banca quale istituzione finanziaria internazionale e dai relativi privilegi, immunita' ed esenzioni, siano essi derivanti dall'Accordo Istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, dalle convenzioni internazionali o da qualsiasi legge applicabile, incluso lo status di creditore privilegiato della Banca (ma, a titolo di chiarimento, fatta salva qualsivoglia Cessione dei diritti contrattuali della Banca in qualita' di creditore ai sensi del Contratto di Finanziamento e di beneficiario del presente Accordo , in conformita' con l'Accordo di supporto al Progetto e di Cessione). "Rappresentante Autorizzato del indica il Ministro delle Garante" Finanze del Garante. Sezione 1.03. Interpretazione (a) Nel presente Accordo , qualsivoglia riferimento a un Articolo o a una Sezione specifica dovra' essere inteso, salvo diversa indicazione nel presente Accordo , come un riferimento a tale Articolo o Sezione specifica del presente Accordo . (b) Qualsivoglia riferimento a CDP nel presente Accordo , incluse le Premesse, e' da intendersi un riferimento alla stessa nella qualita' e nel ruolo specificatamente indicati e definiti nel presente Accordo . Sezione 1.04 Entrata in Vigore Il presente accordo entrera' in vigore alla data in cui la Banca inviera' al Mutuatario e al Garante (con copia al Governo della Repubblica Italiana) la comunicazione (i) del ricevimento da parte della Banca della conferma del Governo della Repubblica Italiana di aver completato le procedure di ratifica relative la sottoscrizione del presente accordo e (ii) dell'accettazione da parte della Banca delle evidenze richieste dalle Sezioni 9.02 e 9.03 dei Termini e Condizioni Standard.
Accordo di garanzia-art. II
ARTICOLO II - GARANZIA; ALTRI OBBLIGHI Sezione 2.01. Garanzia (a) Il Garante garantisce incondizionatamente a favore: (i) della Banca; e (ii) successivamente a ciascuna Cessione, di CDP e del Governo della Repubblica Italiana (quale beneficiario finale dei Diritti Ceduti), in qualita' di obbligato principale e non come mero fideiussore, l'integrale e puntuale pagamento di ogni e qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento, sia alla scadenza prevista, sia per accelerazione della scadenza stessa o altro, e il puntuale adempimento di tutti gli altri obblighi della Mutuataria, il tutto come previsto nel Contratto di Finanziamento. (b) Il Garante riconosce, conferma e concorda che la Banca potra', di volta in volta, ai termini e alle condizioni di cui al l' Accordo di supporto al Progetto e di Cessione, cedere a CDP ( ciascuna una "Cessione") (i) i Diritti di Finanziamento Ceduti in relazione a ciascuna Erogazione (o Erogazioni) effettuate dalla Banca alla Mutuataria ai sensi della Tranche Finanziata Italia e (ii) tutti i diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali della Banca relativi al presente accordo (nella misura in cui si riferisca a tali Diritti di Finanziamento Ceduti) (dove (i) e (ii) sono i "Diritti Ceduti") ma ad esclusione dei Diritti Esclusi. (c) Il Garante riconosce, conferma e concorda che, al fine di effettuare ciascuna Cessione, la Banca dovra' trasmettere una comunicazione di cessione alla Mutuataria e al Garante e, successivamente, tale Cessione avra' effetto dalla data indicata in tale comunicazione di cessione. (d) Fermo restando quanto precede, il Garante riconosce, conferma e concorda che la garanzia incondizionata relativa agli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento di cui alla precedente Sezione 2.01(a), ferma qualsivoglia Cessione, continuera' ad avere piena forza ed efficacia e rimarra' legale, valida e vincolante in relazione a ciascuna Erogazione, al Finanziamento e al Contratto di Finanziamento (i) a beneficio di CDP e del Governo della Repubblica Italiana (quale beneficiario finale dei Diritti Ceduti) con riferimento ai Diritti Ceduti e (ii) a beneficio della Banca in relazione a qualsiasi suo diritto, titolo, interesse e beneficio ai sensi del presente accordo che non costituisca un Diritto Ceduto. (e) Il Garante riconosce, conferma e concorda che alla, e a partire dalla, data indicata in una comunicazione di cessione emessa ai sensi della Sezione 3.02(b) dell' Accordo di supporto al Progetto e di Cessione, il Garante effettuera' ogni pagamento dovuto ai sensi della presente Garanzia direttamente a CDP (nella misura in cui tale pagamento sia riferibile ai Diritti Ceduti) e alla Banca (nella misura in cui tale pagamento non sia riferibile ai Diritti Ceduti). Sezione 2.02. Ultimazione del Progetto Ogniqualvolta vi sia ragionevole motivo di ritenere che i fondi a disposizione della Mutuataria siano inadeguati a far fronte alle spese stimate necessarie per la realizzazione del Progetto, il Garante adottera' tempestivamente delle misure ritenute soddisfacenti per la Banca al fine di fornire alla Mutuataria, o far si' che alla Mutuataria siano forniti, i fondi necessari per far fronte a tali spese e requisiti. Sezione 2.03. Ulteriori Obblighi In aggiunta agli impegni generali di cui agli Articoli IV, V e VI dei Termini e Condizioni Standard, il Garante, salvo diverso accordo della Banca, adottera', e fara' in modo che vengano adottate tutte le misure necessarie a: (1) consentire alla Mutuataria di adempiere a tutti gli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento e di porre rimedio a tutti gli impedimenti, legali o di altro tipo, alle questioni relative alla realizzazione del Progetto e, mediante i propri enti preposti, assistere la Mutuataria nell'ottenimento di permessi o licenze ufficiali per la realizzazione del Progetto; e (2) fornire tempestivamente, di volta in volta, su richiesta della Banca, o fare in modo che vengano forniti, ulteriori documenti e altre prove in relazione al Contratto di Finanziamento e/o al presente accordo o alle relative modifiche, come eventualmente richiesti dalla Banca, e, a titolo esemplificativo, provvedere all'accettazione, alla sottoscrizione e/o alla controfirma di tali documenti e/o evidenze, fermo restando che, con riferimento alla presente Sezione 2.03, nella misura in cui una qualsiasi delle materie di cui sopra sia un Diritto Ceduto, CDP beneficera' della presente Sezione. Sezione 2.04. Ruolo del Governo della Repubblica Italiana (a) Il Governo della Repubblica Italiana e' divenuto parte del presente accordo allo scopo di riconoscere e confermare le dichiarazioni, le conferme e gli accordi del Garante e della Banca a favore di CDP e del Governo della Repubblica Italiana (quale beneficiario finale dei Diritti Ceduti) a seguito dell'efficacia della Cessione. Il Governo della Repubblica Italiana non assumera' alcuna responsabilita' od obbligo ai sensi del presente accordo ne' sara' tenuto ad intraprendere alcuna azione ai sensi del presente accordo o di qualsiasi questione derivante dal contenuto del presente accordo in conseguenza del fatto di essere divenuta parte del presente Accordo . (b) Fatti salvi i Diritti Esclusi (che non sono da intendersi ceduti con la Cessione), al, e a partire dal, momento in cui una cessione di Diritti Ceduti ai sensi dell' Accordo di supporto al Progetto e di Cessione diventi efficace, ogni riferimento alla Banca nel presente accordo dovra' essere invece inteso, in relazione a tali Diritti Ceduti, un riferimento a CDP in relazione a tali Diritti Ceduti.
Accordo di garanzia-art. III
ARTICOLO III - VARIE Sezione 3.01. Comunicazioni I seguenti indirizzi sono specificati ai fini della Sezione 10.01 dei Termini e Condizioni Standard, sebbene qualsivoglia comunicazione sara' considerata consegnata a mano, per posta o in formato pdf o simile per posta elettronica: Per il Garante: Ministero delle Finanze dell'Ucraina 12/2 Via Hrushevskoho. Kiev 01008 Ucraina Alla c.a.: Dipartimento Progetti Finanziari Internazionali (International Financial Projects Department) Email: infomf@minfin.gov.ua Per la Banca: Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 5 Bank St, Londra E14 4BG Regno Unito Alla c.a.: Dipartimento Amministrazione Operazioni / Operazione n. 54753 (Operation Administration Department / Operation No. 54753) Telefono: +44 20 7338 6000 Email: oad@ebrd.com Per il Governo della Repubblica Italiana: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale delle Repubblica Italiana Piazzale della Farnesina 00135 Roma Italia Attenzione: Direzione Generale per la Cooperazione Internazionale, Ufficio V Email: dgcs.05@cert.esteri.it Telefono: +39 3691 4471 Sezione 3.02. Parere Legale Ai fini della Sezione 9.03(b) dei Termini e Condizioni Standard e ai sensi della Sezione 6.02(b) del Contratto di Finanziamento, il parere o i pareri dei consulenti legali saranno rilasciati per conto del Garante dal Ministro della Giustizia del Garante, saranno indirizzati alla Banca, al Governo della Repubblica Italiana e a CDP e i seguenti aspetti dovranno essere inclusi nel parere o nei pareri da fornire alla Banca (a titolo esemplificativo): (1) conferma che il presente accordo e' stato debitamente autorizzato o ratificato dal Garante, nonche' sottoscritto e rilasciato per conto di quest'ultimo; e (2) conferma che il presente accordo costituisce obbligazioni legali, valide e giuridicamente vincolanti del Garante, opponibili in conformita' ai relativi termini. Sezione 3.03 Successori e Aventi Causa; Diritti di Terzi (a) Il presente accordo vincolera' e sara' a beneficio dei rispettivi successori e aventi causa delle relative parti, fermo restando che ne' il Garante ne' il Governo della Repubblica Italiana potranno cedere o trasferire tutti o parte dei propri diritti o obblighi ai sensi del presente accordo senza il previo consenso scritto della Banca. (b) La Banca potra', senza il consenso del Garante o del Governo della Repubblica Italiana, trasferire, cedere o novare tutti o parte dei propri diritti o obblighi ai sensi del presente accordo relativi alla Tranche Finanziata Italia a CDP o a qualsiasi altro soggetto designata dal Governo della Repubblica Italiana e concordato dalla Banca. In relazione a ciascuna cessione, la Banca dovra' tempestivamente trasmettere al Garante e alla Mutuataria la comunicazione di cessione di cui alla precedente Sezione 2.01(c). IN FEDE le parti, in persona dei loro rappresentanti debitamente autorizzati, hanno provveduto alla sottoscrizione del presente accordo in sei copie (due copie per l'Ucraina, due per la Banca e due per il Governo della Repubblica Italiana) in Monaco nel giorno e nell'anno sopra indicati. GARANTE UCRAINA By :____ Nome: Dmytro Kuleba Titolo: Ministro degli Affari Esteri LA BANCA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO Da: ____ Nome: Odile Renaud-Basso Titolo: Presidente IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA Da: ______ Nome: Antonio Tajani Titolo: Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Accordo di garanzia-Piano degli acquisti
RLF - Ripristino di emergenza di centrali idroelettriche Piano degli acquisti Valuta: migliaia di euro Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo di garanzia-Progetto di ripristino
Progetto di ripristino d'emergenza delle centrali idroelettriche Cliente: La societa' per azioni "Ukrhydroenergo" (o "UHE") e' una societa' statale che possiede e gestisce centrali idroelettriche e centrali di stoccaggio con una capacita' nominale di 5.8 GW (5.1 GW e' la capacita' operativa dovuta ai ripetuti attacchi all'infrastruttura energetica ucraina). Progetto: Un credito con garanzia sovrana a favore di UHE di EUR 200 milioni. Il credito consiste di due componenti: (1) fino ad EUR 150 milioni per il finanziamento delle gare d'appalto dell'equipaggiamento essenziale (4 generatori di energia idroelettrica per la centrale di Dnipro e 2 gru a cavalletto per la centrale di Seredniodnipro) e (2) fino ad un massimo di EUR 50 milioni per finanziare il fabbisogno di liquidita' d'emergenza, soprattutto in relazione al pagamento ad Ukrenergo dei servizi di compensazione, distribuzione e trasmissione della corrente elettrica. Si prevede che la componente in conto capitale vada a finanziare l'approvvigionamento di (1) 4 turbine e generatori per la centrale di Dnipro (unita' idriche N. 4, 5, 6, 7), con una capacita' nominale di 75 MW ciascuna (300 MW totali), (2) due gru a cavalletto per la centrale di Seredniodnipro, tipologia 2x75/2x15/3t e 75t, e (3) un consulente per il sostegno della realizzazione del progetto. I lavori d'installazione e di smantellamento verranno finanziati dai fondi propri della compagnia statale UHE. L'efficace esecuzione del progetto rendera' possibile il raggiungimento dei seguenti risultati: 1. La fornitura di 4 generatori di energia per la centrale di Dnipro permettera': l'aumento dell'affidabilita' operativa della centrale e il suo funzionamento senza incidenti; la riduzione dei costi di riparazione e di manutenzione dei generatori; l'aumento di disponibilita' delle unita' idrauliche; una maggiore efficienza delle caratteristiche ottimali della turbina; il miglioramento delle condizioni di cavitazione delle turbine; ridurre il periodo di inattivita' delle unita' idrauliche. 2. La fornitura di due gru a cavalletto per la centrale di Seredniodnipro (tipologia 2x75/2x15/3t e 75t) permettera': l'aumento dell'affidabilita' operativa della centrale e il suo funzionamento senza incidenti; la riduzione dei costi di riparazione e di manutenzione; assicurare la manovrabilita' e aumentare la velocita' delle operazioni. Motivazione: Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina nel febbraio 2022, la societa' di stato UHE ha subito oltre 40 attacchi missilistici che hanno causato danni ingenti alle sue centrali idro-elettriche e un costo stimato di riparazione di circa 500 mln EUR, con l'esclusione della centrale di Kakhovska. Quest'ultima, una risorsa indispensabile, e' stata occupata e successivamente distrutta nel giugno 2023, portando a significative conseguenze sociali, economiche ed ambientali. Si stima che la ricostruzione della centrale di Kakhovska potrebbe richiedere almeno 5 anni, per un investimento tra 1 e 2 miliardi di euro. Nonostante la presente iniziativa non preveda di finanziare la ricostruzione della centrale idroelettrica di Kakhovska, andra' ad affrontare l'urgente bisogno di investimenti delle centrali di Dniprovska e di Seredniodnipro, che sono fondamentali per il mantenimento della capacita' di produzione di energia elettrica oltre che per la stabilita' delle altre centrali che si affacciano sul fiume Dnipro. La sostituzione dei 4 generatori di energia elettrica (turbine + generatori) permettera' di aumentare del 16% la capacita' delle unita' idrauliche, di migliorare la qualita' e la sicurezza delle operazioni e di migliorare il volume di energia elettrica prodotta di circa il 9%. Inoltre, il progetto finanziera' l'acquisto di 2 nuove gru a cavalletto per sostituire quelle danneggiate dai bombardamenti alla centrale di Seredniodnipro. Tali gru sono indispensabili per il mantenimento delle installazioni produttive essenziali della centrale e per garantire l'affidabilita' e la sicurezza delle operazioni. Implementazione del progetto: 5 anni, in linea con il piano d'appalto accordato con UHE. Termini e condizioni: I parametri della struttura della transazione e gli accordi tra la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e l'Italia riguardanti il finanziamento dell'iniziativa sono delineati nella Transaction Structure Note condivisa con i partner italiani.
Termini e condizioni-art. I
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo TERMINI E CONDIZIONI STANDARD 5 novembre 2021 Il presente documento riflette le politiche e le prassi della Banca e potrebbe essere, di volta in volta, soggetto a revisione INDICE ARTICOLO I - APPLICAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI STANDARD SEZIONE 1.01. APPLICAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI STANDARD SEZIONE 1.02. DIVERGENZE CON I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E I ACCORDI DI GARANZIA ARTICOLO II - RIFERIMENTI E INTESTAZIONI; DEFINIZIONI SEZIONE 2.01 INTERPRETAZIONE SEZIONE 2.02. DEFINIZIONI ARTICOLO III - EROGAZIONI; IMPEGNI DI RIMBORSO; INTERESSI E ALTRI ONERI; RIMBORSO SEZIONE 3.01. EROGAZIONI SEZIONE 3.02. IMPEGNI DI RIMBORSO CONDIZIONATI E INCONDIZIONATI SEZIONE 3.03. RIDISTRIBUZIONE SEZIONE 3.04. INTERESSI SEZIONE 3.05. COMMISSIONE DI DISPONIBILITA' E COMMISSIONE FRONT-END SEZIONE 3.06. PAGAMENTI DA PARTE DELLA MUTUATARIA SEZIONE 3.07. RIMBORSI ANTICIPATO SEZIONE 3.08. CANCELLAZIONE SEZIONE 3.09. INTERESSI DI MORA SEZIONE 3.10. COSTI DI UNWINDING SEZIONE 3.11. VALUTA, FORMA E DETERMINAZIONE DEI PAGAMENTI SEZIONE 3.12. COMMISSIONI E COSTI SEZIONE 3.13. ALTERAZIONI DEL MERCATO ARTICOLO IV - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SEZIONE 4.01. COOPERAZIONE E INFORMAZIONI SEZIONE 4.02. RESPONSABILITA' RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SEZIONE 4.03. APPALTI SEZIONE 4.04. CONTABILITA' DEL PROGETTO E REPORTISTICA ARTICOLO V - IMPEGNI FINANZIARI E OPERATIVI SEZIONE 5.01. NEGATIVE PLEDGE SEZIONE 5.02. REPORTISTICA ARTICOLO VI - IMPOSTE; LIMITAZIONI Al PAGAMENTI SEZIONE 6.01. IMPOSTE SEZIONE 6.02. LIMITAZIONI AL PAGAMENTO ARTICOLO VII - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE; ACCELERAZIONE DELLA SCADENZA SEZIONE 7.01. SOSPENSIONE SEZIONE 7.02. CANCELLAZIONE DA PARTE DELLA BANCA SEZIONE 7.03. IMPEGNO DI RIMBORSO INCONDIZIONATO NON SOGGETTO A SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE SEZIONE 7.04. OBBLIGHI DELLA MUTUATARIA E DEL GARANTE SEZIONE 7.05. CANCELLAZIONE DELLA GARANZIA SEZIONE 7.06. EVENTI DI ACCELERAZIONE DELLA SCADENZA ARTICOLO VIII - OPPONIBILITA'; RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SEZIONE 8.01. OPPONIBILITA' SEZIONE 8.02. OBBLIGHI DEL GARANTE SEZIONE 8.03. MANCATO ESERCIZIO DEI DIRITTI SEZIONE 8.04. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ARTICOLO IX - EFFICACIA; RISOLUZIONE SEZIONE 9.01. DATA DI EFFICACIA SEZIONE 9.02. CONDIZIONI SOSPENSIVE ALL'EFFICACIA SEZIONE 9.03. PARERE LEGALE SEZIONE 9.04. RISOLUZIONE PER MANCATA ENTRATA IN VIGORE SEZIONE 9.05. CESSAZIONE DEGLI EFFETTI PER ADEMPIMENTO ARTICOLO X - COMUNICAZIONI; RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI; MODIFICHE SEZIONE 10.01. COMUNICAZIONI SEZIONE 10.02. POTERE DI AGIRE SEZIONE 10.03. MODIFICHE SEZIONE 10.04. LINGUA INGLESE SEZIONE 10.05. SOTTOSCRIZIONE IN PIU' COPIE SEZIONE 10.06. DIVULGAZIONE ARTICOLO I - APPLICAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI STANDARD Sezione 1.01. Applicazione dei Termini e Condizioni Standard (a) Qualsivoglia accordo della Banca avente ad oggetto un finanziamento, una garanzia o altra agevolazione finanziaria a favore di, o garantita da, un membro della Banca potra' prevedere che le parti di tale accordo accettino le disposizioni dei presenti Termini e Condizioni Standard. Nella misura in cui cio' sia previsto da tale accordo, i presenti Termini e Condizioni Standard si applicheranno ad esso con la stessa validita' ed efficacia che avrebbero ove integralmente riportate in esso. Nessuna revoca o modifica dei presenti Termini e Condizioni Standard sara' efficace in relazione a tale accordo, a meno che le parti di tale accordo non lo concordino. (b) Nell'eventualita' in cui: (i) il Contratto di Finanziamento sia sottoscritto tra la Banca e un membro della Banca, i riferimenti al "Garante", al "Accordo di garanzia" e al "Rappresentante Autorizzato del Garante" contenuti nei presenti Termini e Condizioni Standard non dovranno essere presi in considerazione; (ii) non vi sia un Accordo di Progetto, i riferimenti all"'Accordo di Progetto" contenuti nei presenti Termini e Condizioni Standard non dovranno essere presi in considerazione; e (iii) l'intero Progetto debba essere realizzato dalla Mutuataria, i riferimenti al' "Soggetto del Progetto" contenuti nei presenti Termini e Condizioni Standard non dovranno essere presi in considerazione. Sezione 1.02. Divergenze con i Contratti di Finanziamento e i Accordi di garanzia Ove una disposizione di un accordo di cui alla Sezione 1.01(a) fosse in conflitto con una disposizione dei presenti Termini e Condizioni Standard, prevarra' la disposizione di tale accordo.
Termini e condizioni-art. II
ARTICOLO II - RIFERIMENTI E INTESTAZIONI; DEFINIZIONI Sezione 2.01 Interpretazione (a) I riferimenti agli Articoli o alle Sezioni nei presenti Termini e Condizioni Standard saranno intesi come riferimenti agli Articoli o alle Sezioni dei presenti Termini e Condizioni Standard. (b) Nei presenti Termini e Condizioni Standard, o in un contratto al quale gli stessi si applicano, salvo il caso in cui il contesto non richieda diversamente, le parole al singolare includeranno il loro corrispettivo plurale e viceversa, le parole riferite a soggetti includeranno le societa', le partnership e altre persone giuridiche e i riferimenti a un soggetto includono i relativi successori e aventi causa (permitted assigns). (c) Nei presenti Termini e Condizioni Standard o in un contratto al quale gli stessi si applicano, le intestazioni degli Articoli e delle Sezioni, nonche' l'Indice, sono inseriti solo per comodita' di riferimento e non dovranno essere utilizzati ai fini dell'interpretazione degli stessi. (d) I riferimenti nei presenti Termini e Condizioni Standard, o in qualsiasi accordo al quale gli stessi si applicano in conformita' alla Sezione 1.01, a un indice, una pagina o una schermata dei servizi di informazione finanziaria che riporti un tasso, comprenderanno: (i) qualsiasi indice, pagina o schermata sostitutiva di tale servizio di informazione che riporti tale tasso; e (ii) l'indice, la pagina o la corrispondente schermata del servizio di informazione sostitutivo che riporti di volta in volta il corrispondente tasso sostitutivo, e, qualora tale indice, pagina, schermata o servizio , cessasse di essere disponibile, includeranno qualsiasi altro indice, pagina o servizio che indichi tale tasso comunicato dalla Banca alla Mutuataria e al Garante. Sezione 2.02. Definizioni Salvo diversa indicazione, i seguenti termini avranno il significato di seguito indicato ove utilizzati nei presenti Termini e Condizioni Standard o in un contratto al quale si applicano i presenti Termini e Condizioni Standard: "Collegata/o" in riferimento a qualsiasi soggetto, indica qualsiasi altro soggetto che direttamente o indirettamente controlla, e' controllata da, o e' sotto controllo comune con, tale soggetto. "Accordo Istitutivo della Banca" indica l'Accordo Istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, datato 29 maggio 1990. "Asset" includono proprieta', ricavi o crediti di qualsiasi tipo. "Importo Disponibile" indica la parte del Finanziamento che non sara' stata, di volta in volta, cancellata o utilizzata o assoggettata a un Impegno di Rimborso condizionato o incondizionato. "Banca" indica la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. "Rappresentante della Banca" indica un soggetto dipendente della Banca o un consulente, agente o rappresentante incaricato dalla Banca. "Mutuataria" indica la parte a favore della quale viene erogato il Finanziamento ai sensi del Contratto di Finanziamento. "Rappresentante Autorizzato della indica il soggetto designato come Mutuataria" tale nel Contratto di Finanziamento. "Giorno Lavorativo" indica un giorno (diverso dal sabato o dalla domenica): (i) nel caso in cui la valuta del Finanziamento sia l'USD: (a) in cui le banche commerciali sono aperte per operazioni di carattere generale ( comprese le operazioni in valuta estera e su depositi in valuta estera) a Londra, Inghilterra, e in cui le banche commerciali e i mercati dei cambi regolano i pagamenti in USD a New York, USA; e (b) in relazione a (x) la determinazione del primo giorno o dell'ultimo giorno di un Periodo di Interessi per un Finanziamento, o altrimenti in relazione alla determinazione della durata di tale Periodo di Interessi, (y) la determinazione del primo giorno o dell'ultimo giorno di un Periodo di Interessi di Mora per un Finanziamento, o altrimenti in relazione alla determinazione della durata di tale Periodo di Interessi di Mora, o (z) nel caso in cui una parte di un Finanziamento diventi esigibile in una data diversa da una Data di Pagamento degli Interessi o dall'ultimo giorno di un Periodo di Interessi di Mora, la determinazione dell'ultimo giorno e della durata del relativo periodo per il calcolo degli interessi, che non sia un giorno in cui la Securities Industry and Financial Markets Associati on ( o qualsiasi organizzazione che subentri alla stessa) raccomanda che i dipartimenti fixed income dei propri membri restino chiusi per l'intera giornata ai fini della negoziazione di titoli di Stato statunitensi (US Government securities); oppure (ii) nel caso in cui la valuta del Finanziamento sia l'Euro, in cui le banche commerciali sono aperte per le operazioni di carattere generale (incluse le operazioni in valuta estera e su depositi in valuta estera) a Londra, Inghilterra, e che sia un Giorno TARGET. "Categoria" indica una categoria di elementi da finanziare con i proventi del Finanziamento, come previsto dal Contratto di Finanziamento. "Oneri" indica gli oneri, le commissioni, le spese, i premi, i Costi di Unwinding e gli interessi di mora relativi al Finanziamento. "Co-finanziatore" indica il finanziatore ( diverso dalla Banca) di cui alla Sezione 7.01(a)(x) che eroga il Cofinanziamento; ove il Contratto di Finanziamento preveda piu' di un finanziatore, "Co-finanziatore" si riferisce separatamente a ciascuno di tali finanziatori. "Cofinanziamento" indica il finanziamento di cui alla Sezione 7.01(a)(x) e specificato nel Contratto di Finanziamento fornito o da fornirsi per il Progetto dal Co-finanziatore. Ove il Contratto di Finanziamento preveda piu' di un finanziamento, "Cofinanziamento" si riferisce separatamente a ciascuno di tali finanziamenti. "Accordo di Cofinanziamento" indica l'accordo di cui alla Sezione 7.01(a)(x)(A) avente ad oggetto il Cofinanziamento. "Termine Ultimo per il indica la data di cui alla Cofinanziamento" Sezione 7 .01 (a)(x)(A) e specificata nel Contratto di Finanziamento entro la quale l'Accordo di Cofinanziamento dovra' entrare in vigore. Qualora il Contratto di Finanziamento specifichi piu' di una data, "Termine Ultimo di Cofinanziamento" si riferisce separatamente a ciascuna di tali date. "Commissione di Disponibilita'" indica la commissione di impegno di cui alla Sezione 3.05(a). "Controllo" in riferimento a qualsiasi soggetto o entita' ( compresi, con i relativi significati, i termini "controllato da", "controllante" e "sotto controllo comune con") indica la titolarita', in via diretta o indiretta, del potere di dirigere o far dirigere la gestione e le policy di tale soggetto o entita', sia mediante possesso di azioni con diritto di voto, sia in virtu' di un contratto o altro. "Credit Adjustment Spread" ha il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento. "Valuta" indica la valuta di un Paese avente corso legale per il pagamento dei debiti pubblici e privati in tale Paese. "Periodo di Interessi Di Mora" indica, con riferimento a qualsiasi importo scaduto ai sensi del Contratto di Finanziamento, il periodo avente decorrenza nel giorno in cui tale pagamento diventa esigibile o, a seconda dei casi, l'ultimo giorno del precedente Periodo di Interessi di Mora con riferimento ad un importo scaduto, e che termina in un Giorno Lavorativo indicato dalla Banca. "Azione di Divulgazione" indica l'azione definita come tale nelle Policy e Procedure Operative della Banca. "Dollari" o "USD" indica la valuta legale degli Stati Uniti d'America. "Erogazione" indica l'utilizzo di una parte dell'Importo Disponibile da parte della Mutuataria mediante uno o piu' pagamenti effettuati dalla Banca alla Mutuataria o all'ordine della stessa. "Manuale per le Erogazioni della indica il manuale per le BERS" erogazioni della Banca, come di volta in volta modificato dalla Banca. "Regolamento sugli Appalti indica le policy e il regolamento (Procurement) della BERS" sugli appalti (procurement) per i progetti finanziati dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, come di volta in volta modificate dalla Banca. "Data di Efficacia" indica la data in cui il Contratto di Finanziamento entrera' in vigore ai sensi della Sezione 9.01. "Azione Esecutiva" indica l'azione definita come tale (enforcement action) nelle Policy e Procedure Operative della Banca. "Policy e Procedure Operative" indica le Policy e le Procedure Operative della Banca in vigore alla data di cui al Contratto di Finanziamento, come di volta in volta modificate, e qualsiasi policy o procedura . adottata dalla Banca successivamente a, o in sostituzione di, tali policy e procedure. "Euro", "EUR" o "€" indica la valuta legale degli Stati membri dell'Unione Europea che adottano la moneta unica in conformita' alla legislazione dell'Unione Europea relativa all'unione economica e monetaria. "Indebitamento Estero" indica qualsiasi indebitamento che sia o possa divenire dovuto in una valuta diversa dalla Valuta del Membro. "Tasso di Interesse Fisso" indica il tasso di interesse di volta in volta dovuto sul Finanziamento in conformita' alla Sezione 3.04(d). "Commissione Front-end" indica la commissione front-end di cui alla Sezione 3.05(b). "Accordo di garanzia" indica l'accordo tra la Banca e un membro della Banca avente ad oggetto la garanzia del Finanziamento, come di volta in volta modificato; e tale termine include i presenti Termini e Condizioni Standard applicati allo stesso, a tutti gli allegati al Accordo di garanzia e a tutti gli accordi integrativi o inclusi nell'ambito del Accordo di garanzia. "Garante" indica il membro della Banca che e' parte del Accordo di garanzia. "Rappresentante Autorizzato del indica il soggetto designato come Garante" tale nel Accordo di garanzia. "Assunzione di un Debito" indica l'assunzione o la garanzia di un debito e qualsiasi rinnovo, estensione o modifica dei termini del debito o della relativa assunzione o della garanzia dello stesso. "Data di Conversione degli indica una Data di Pagamento Interessi" degli Interessi selezionata dalla Mutuataria in conformita' alla Sezione 3.04(c)(ii). "Periodo di Conversione degli indica un periodo di almeno un Interessi" (I) anno, che ha inizio ad una Data di Pagamento degli Interessi e termina ad una Data di Pagamento degli Interessi, scelto dalla Mutuataria in conformita' alla Sezione 3.04(c)(ii). "Data di Determinazione degli indica un Giorno Lavorativo Interessi" precedente di almeno due Giorni Lavorativi dal primo giorno del Periodo di Conversione degli Interessi. "Data di Pagamento degli indica qualsiasi giorno che cade Interessi" in una delle date specificate nel Contratto di Finanziamento per il pagamento degli interessi sul Finanziamento, fermo restando, tuttavia, che ove una Data di Pagamento degli Interessi corrispondesse ad un giorno che non e' un Giorno Lavorativo, tale Data di Pagamento degli Interessi sara' spostata al Giorno Lavorativo immediatamente successivo nello stesso mese solare o, ove non ci fosse un Giorno Lavorativo successivo nello stesso mese solare, al Giorno Lavorativo immediatamente precedente. "Periodo di Interessi" indica, in merito a qualsiasi Erogazione, il periodo che inizia alla data di tale Erogazione e termina alla successiva Data di Pagamento degli Interessi, e ogni periodo successivo che inizia ad una Data di Pagamento degli Interessi e termina alla successiva Data di Pagamento degli Interessi, fermo restando che, qualora l'Erogazione sia effettuata meno di quindici (15) Giorni Lavorativi prima della successiva Data di Pagamento degli Interessi, il primo Periodo di Interessi per tale Erogazione iniziera' alla data di tale Erogazione e terminera' alla Data di Pagamento degli Interessi dopo la successiva Data di Pagamento degli Interessi. "Tasso di Interesse" si intende il Tasso di Interesse Fisso o il Tasso di Interesse Variabile, o entrambi, come indicato nel Contratto di Finanziamento o, nel caso in cui il Tasso di Interesse Fisso sia stabilito ai sensi della Sezione 3.04(c), nella comunicazione della Banca alla Mutuataria e al Garante emessa ai sensi della Sezione 3.04(c)(iii). "IPAM" indica il Meccanismo Indipendente di Accountability del Progetto (Independent Project Accountability Mechanism) della Banca, come previsto dalla Policy di Accountability del Progetto dell'aprile 2019, come di volta in volta modificata, integrata o sostituita. "Ultima Data di Disponibilita'" indica la data indicata come tale nel Contratto di Finanziamento. "Vincolo" include le ipoteche, i pegni, gli oneri, i privilegi e le cause di prelazione di qualsiasi tipo e qualsiasi accordo che abbia un effetto equivalente. "Finanziamento" indica il finanziamento previsto dal Contratto di Finanziamento. "Contratto di Finanziamento" indica il contratto di finanziamento a cui si applicano i presenti Termini e Condizioni Standard, come di volta in volta modificato; e tale termine include i presenti Termini e Condizioni Standard come ad esso applicati, tutti gli allegati al Contratto di Finanziamento e tutti gli accordi supplementari al Contratto di Finanziamento. "Valuta del Finanziamento" indica la Valuta o le Valute in cui e' denominato il Finanziamento, come specificato nel Contratto di Finanziamento. "Data di Rimborso del indica qualsiasi giorno che cade Finanziamento" in una delle date specificate nel Contratto di Finanziamento per il rimborso del capitale del Finanziamento, fermo restando, tuttavia, che qualora una Data di Rimborso del Finanziamento venga a cadere altrimenti in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, tale Data di Rimborso del Finanziamento sara' il Giorno Lavorativo immediatamente successivo nello stesso mese solare o, ove non ci fosse un Giorno Lavorativo successivo nello stesso mese solare, il Giorno Lavorativo immediatamente precedente. "Margine" indica l'uno per cento (1 %) annuo. "Evento di Alterazione del ha il significato attribuito a Mercato" tale termine: (a) nel caso in cui la Valuta del Finanziamento sia l'Euro, nella Sezione II dell'Allegato I (Finanziamenti denominati in euro); oppure (b) se la Valuta del Finanziamento e' USD, nella Sezione II dell'Allegato 2 (Finanziamenti denominati in USD). "Membro" indica il membro della Banca che e' parte del Contratto di Finanziamento o del Accordo di garanzia o di altro accordo di cui alla Sezione 1.01(a). "Importo Minimo di Cancellazione" indica l'importo specificato come tale nel Contratto di Finanziamento. "Importo Minimo di Erogazione" indica l'importo specificato come tale nel Contratto di Finanziamento. "Importo Minimo di Rimborso indica l'importo specificato nel Anticipato" Contratto di Finanziamento. "Pratica Vietata" ha il significato definito nelle Policy e Procedure Operative in vigore al momento della stipula del · Contratto di Finanziamento. "Progetto" indica il progetto per il quale viene erogato il Finanziamento, come descritto nel Contratto di Finanziamento o nel Accordo di garanzia, come di volta in volta modificato mediante accordo tra le parti. "Accordo di Progetto" indica ogni eventuale accordo di progetto descritto nel Contratto di Finanziamento o nel Accordo di garanzia, come di volta in volta modificato; e tale termine include i presenti Termini e Condizioni Standard ad esso applicati, tutti gli allegati di tale Accordo di Progetto e tutti gli accordi aggiuntivi a tale Accordo di Progetto. "Soggetto del Progetto" si intende ogni soggetto indicato come tale nel Contratto di Finanziamento. "Rappresentante Autorizzato del indica, in relazione a qualsiasi Soggetto del Progetto" Soggetto del Progetto, il soggetto designato come tale in un Accordo di Progetto. "Asset Pubblici" indicano gli Asset del Membro, di qualsiasi sua suddivisione politica o amministrativa e di qualsiasi entita' posseduta e controllata da, o operante per conto o a beneficio del Membro o di tale suddivisione, incluso l'oro e Asset in valuta estera detenuti da qualsiasi istituzione che svolga le funzioni di banca centrale o di fondo di stabilizzazione dei cambi, o funzioni simili, per il Membro. "Pagina di Riferimento (Reference indica, per i Finanziamenti Page)" denominati in Euro, la schermata dei tassi interbancari offerti della Euro-zona per i depositi in Euro designata come pagina EURIBOR01 sui servizi Thomson Reuters ( o altra pagina che possa sostituire EURIBOR01 sui servizi Thomson Reuters ai fini della visualizzazione dei tassi interbancari offerti della Eurozona per i depositi in Euro). "Impegno di Rimborso" indica un impegno di cui alla Sezione 3.02, che potra' essere un "Impegno di Rimborso Condizionato" o un "Impegno di Rimborso Incondizionato", secondo quanto precisato in tale Sezione. "Tasso di Interesse del Mercato indica il tasso di interesse Rilevante" specificato nell'Allegato 1 (Finanziamenti denominati in EUR) se la Valuta del Finanziamento e' l'Euro o nell'Allegato 2 (Finanziamenti denominati in USD) se la Valuta del Finanziamento e' l'USD, a seconda dei casi. "Statuto" indica, per quanto riguarda la Mutuataria ( ove non fosse membro della Banca) o un Soggetto del Progetto, lo statuto, l'atto e/o il provvedimento, la decisione, costitutivi o altro strumento similari, come dettagliato nel Contratto di Finanziamento o in ciascun Contratto di Progetto. "Controllata" indica, con riferimento a qualsiasi soggetto, qualsiasi altro soggetto di cui oltre il cinquanta per cento (50%) del capitale sia posseduto, direttamente o indirettamente, da tale soggetto medesimo o che sia in altro modo effettivamente controllata da tale soggetto. "Giorno TARGET" indica qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET sia aperto per il regolamento dei pagamenti in Euro. "Imposte" indica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, imposte, dazi, tasse e diritti di qualsiasi natura, sia in vigore alla data del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o di qualsiasi Accordo di Progetto, sia imposti successivamente nel territorio del Membro. "Tranche" indica una tranche del Finanziamento definita come tale nel Contratto di Finanziamento. "Costi di Unwinding" indica: (I) nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo II; l'importo per il quale il Flusso di Entrate Originario supera il Flusso di Entrate Sostitutivo, dove: (a) Per "Flusso di Entrate Originario" si intende il valore attuale dell'insieme dei pagamenti a titolo di capitale e di interessi eventualmente dovuti alla Banca sulla quota di Finanziamento soggetta al Tasso di Interesse Fisso durante il Periodo di Calcolo ( come infra definito) qualora non vi fosse alcun rimborso anticipato, accelerazione della scadenza o cancellazione e ove fossero maturati interessi su tale quota di Finanziamento al Tasso Fisso ( come infra definito) nel corso dei periodi in cui il Tasso di Interesse Fisso e' in vigore ai sensi della Sezione 3.04(d) e applicando il Tasso Variabile applicabile per tutti gli altri periodi. (b) "Flusso di Entrate Sostitutivo" indica la somma di: (1) il valore attuale di tutti i pagamenti residui a titolo di capitale e di interessi che, tenuto conto di qualsivoglia rimborso anticipato, cancellazione o accelerazione della scadenza, eventualmente dovuti alla Banca sulla quota di Finanziamento soggetta al Tasso di Interesse Fisso durante il Periodo di Calcolo ove fossero maturati interessi su tale quota di Finanziamento a Tasso Fisso nel corso dei periodi in cui il Tasso di Interesse Fisso e' in vigore ai sensi della Sezione 3.04(d) e applicando il Tasso Variabile applicabile per tutti gli altri periodi; e (2) ove applicabile: (A) nel caso di un rimborso anticipato ai sensi della Sezione 3.07, il valore attuale dell'importo del Finanziamento soggetto al Tasso di Interesse Fisso oggetto di rimborso anticipato, determinato attualizzando tale importo a partire dalla data di scadenza del rimborso anticipato alla Data di Calcolo (come infra definita) al Tasso di Attualizzazione (come infra definito); e/o (B) in caso di ogni altro pagamento anticipato, l'importo del Finanziamento soggetto al Tasso di Interesse Fisso che e' stato pagato anticipatamente; e/o (C) in caso di accelerazione della scadenza, il valore attuale dell'importo del Finanziamento soggetto al Tasso di Interesse Fisso e la cui scadenza e' stata accelerata, determinato attualizzando tale importo dalla data in cui l'accelerazione diventi efficace alla Data di Calcolo al Tasso di Attualizzazione; e/o (D) in caso di cancellazione, il valore attuale dell'importo del Finanziamento soggetto al Tasso di Interesse Fisso e cancellato, determinato attualizzando tale importo dall'Ultima Data di Disponibilita' alla Data di Calcolo al Tasso di Attualizzazione. (c) "Tasso Fisso" indica il Tasso di Interesse Fisso al netto del Margine. (d) Ai fini dei paragrafi (l)(a) e (I)(b)(l) di cui sopra, il valore attuale di ciascun pagamento a titolo di capitale e di interessi sara' determinato attualizzando l'importo di tale pagamento dalla data di scadenza alla Data di Calcolo utilizzando - il Tasso di Attualizzazione. (e) "Data di Calcolo" indica: (1) nel caso di un rimborso anticipato ai sensi della Sezione 3.07, la data fissata due Giorni Lavorativi prima della data di scadenza di tale rimborso anticipato o, a discrezione della Banca, la data di scadenza di tale pagamento anticipato; (2) nel caso di altro pagamento anticipato, la data in cui tale pagamento viene effettuato o la data successiva scelta dalla Banca a propria discrezione; e (3) in caso di accelerazione della scadenza o cancellazione, la data fissata due Giorni Lavorativi prima della data in cui tale accelerazione o cancellazione diventi efficace o, a discrezione della Banca, la data in cui tale accelerazione o cancellazione entri in vigore. (f) "Periodo di Calcolo" indica: (1) nel caso di un rimborso anticipato ai sensi della Sezione 3.07, il periodo decorrente dalla data in cui tale rimborso anticipato divenga dovuto e che termina alla Data di Rimborso Finale del Finanziamento; (2) nel caso di altro pagamento anticipato, il periodo decorrente dalla data di tale pagamento anticipato, o ad una data successiva scelta dalla Banca a propria discrezione, e che termina alla Data di- Rimborso del Finanziamento finale; e (3) in caso di accelerazione della scadenza o cancellazione, il periodo decorrente alla data in cui tale accelerazione o cancellazione diventa effettiva e che termina alla Data di Rimborso del Finanziamento finale. (g) "Tasso di Attualizzazione" indica il tasso di attualizzazione per la relativa scadenza ricavato dalla curva "par swap" (par swap curve) per la Valuta del Finanziamento disponibile alla Banca sul mercato degli interest rate swap e delle opzioni sui tassi di interesse alla Data di Calcolo. (h) "Tasso Variabile" indica i tassi a pronti (forward rates) per, a seconda dei casi, USD o Euro, per le relative scadenze, disponibili per la Banca sul mercato degli interest rate swap e delle opzioni sui tassi di interesse alla Data di Calcolo. (II) Fermo restando il precedente paragrafo (I), per "Costi di Unwinding" si intende, con riferimento a qualsiasi proroga dell'Ultima Data di Disponibilita' (come eventualmente concordato dalla Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento) per qualsiasi quota del Finanziamento soggetta a un Tasso di Interesse Fisso, l'importo di volta in volta comunicato dalla Banca alla Mutuataria e al Garante per iscritto. "Tasso di Interesse Variabile" indica il tasso di interesse di volta in volta dovuto sul Finanziamento ai sensi della Sezione 3.04(b).
Termini e condizioni-art. III
ARTICOLO III - EROGAZIONI; IMPEGNI DI RIMBORSO; INTERESSI E ALTRI ONERI; RIMBORSO Sezione 3.01. Erogazioni La Mutuataria potra' utilizzare di volta in volta l'Importo Disponibile in conformita' alle disposizioni del Contratto di Finanziamento e nel rispetto delle seguenti disposizioni: (a) Ultima Data di Disponibilita' Il diritto della Mutuataria di utilizzare l'Importo Disponibile sara' efficace a partire dalla Data di Efficacia e terminera' all'Ultima Data di Disponibilita' o ad una data successiva che la Banca potra' stabilire a seguito della ricezione di una previa richiesta scritta della Mutuataria ( che, in presenza di un Accordo di garanzia, dovra' essere controfirmata o comunque approvata dal Garante). La Banca comunichera' tempestivamente alla Mutuataria tale data successiva. (b) Richieste di Erogazione (i) Per effettuare una Erogazione, la richiesta di erogazione dovra' essere presentata alla Banca dal Rappresentante Autorizzato della Mutuataria o da un soggetto designato dal Rappresentante Autorizzato della Mutuataria. Ogni richiesta di erogazione presentata dovra' essere conforme e nella forma prescritta dal Manuale per le Erogazioni della BERS (EBRD Disbursement Handbook) e dovra' essere inoltrata alla Banca almeno quindici (15) Giorni Lavorativi prima della data di valuta proposta per l'Erogazione. Ciascuna richiesta di erogazione dovra' essere soddisfacente per la Banca nella sostanza e dovra' essere accompagnata da documenti e altre evidenze in forma e sostanza idonee a fornire alla Banca la prova che la Mutuataria ha diritto all'importo della Erogazione e che l'importo della stessa sara' utilizzato esclusivamente per gli scopi di cui al Contratto di Finanziamento. (ii) Ad eccezione dell'ultima Erogazione o salvo diverso accordo della Banca, le Erogazioni saranno effettuate per importi non inferiori all'Importo Minimo di Erogazione. (c) Valuta delle Erogazioni Le Erogazioni saranno effettuate nella Valuta del Finanziamento per un importo equivalente alle spese da finanziare con i proventi del Finanziamento. Nel caso di spese sostenute in una o piu' Valute diverse dalla Valuta del Finanziamento, l'importo equivalente delle Erogazioni sara' determinato come segue: (i) Ove la Mutuataria richieda il pagamento nella Valuta del Finanziamento, la Banca determinera' l'importo equivalente della Erogazione due Giorni Lavorativi prima del pagamento. (ii) Ove la Mutuataria richieda il pagamento in una o piu' Valute delle spese, la Banca, a condizione che tali spese siano in Valute o in una Valuta prontamente disponibili del Membro, acquistera' tale Valuta o Valute nel modo che la Banca riterra' opportuno. L'importo equivalente dell'Erogazione sara' determinato dalla Banca sulla base dei costi di cambio che sono o sarebbero stati sostenuti dalla. Banca utilizzando la Valuta del Finanziamento per soddisfare la richiesta. (d) Pagamenti in altre Valute In circostanze eccezionali, la Banca potra' accogliere la richiesta della Mutuataria di effettuare il pagamento in una o piu' Valute diverse dalla Valuta del Finanziamento o dalla valuta delle spese. In tal caso, la Banca acquistera' tale Valuta o Valute nel modo che la Banca riterra' opportuno. L'importo equivalente della Erogazione sara' determinato dalla Banca sulla base dei costi di cambio che sono o sarebbero stati sostenuti dalla Banca utilizzando la Valuta del Finanziamento per soddisfare la richiesta. Sezione 3.02. Impegni di Rimborso Condizionati e Incondizionati (a) Su richiesta della Mutuataria, la Banca potra', in conformita' con le disposizioni del Manuale per le Erogazioni della BERS, emettere Impegni di Rimborso incondizionati o condizionati per il rimborso dei pagamenti effettuati dalle relative banche ai sensi di lettere di credito relative alle spese da finanziare nell'ambito del Finanziamento. Tali rimborsi costituiranno una Erogazione. (b) Nel caso di un Impegno di Rimborso condizionato, l'obbligo di pagamento della Banca sara' sospeso o risolto immediatamente a seguito di qualsiasi sospensione o cancellazione del Finanziamento da parte della Banca ai sensi delle Sezioni 7.01 o 7.02. (c) Nel caso di un Impegno di Rimborso incondizionato, l'obbligo di pagamento della Banca non sara' condizionato da alcuna successiva sospensione o cancellazione del Finanziamento. Sezione 3.03. Ridistribuzione (a) Ove la Banca ritenga che l'importo del Finanziamento destinato a una determinata Categoria sia insufficiente a finanziare la percentuale concordata di spese in tale Categoria, la Banca potra', mediante comunicazione alla Mutuataria (e, in presenza di un Accordo di garanzia, al Garante): (i) destinare a tale Categoria, nella misura necessaria a coprire l'ammanco stimato, i proventi del Finanziamento che precedentemente a tale ridistribuzione erano destinati ad un'altra Categoria e che, a giudizio della Banca, non sono necessari per far fronte ad altre spese; e (ii) ove tale ridistribuzione non fosse in grado di colmare completamente l'ammanco stimato, ridurre la percentuale delle spese da finanziare in modo da poter continuare ad effettuare ulteriori Erogazione nell'ambito di tale Categoria fino a quando non saranno state effettuate tutte le spese previste. (b) Nel caso in cui abbia luogo una ridistribuzione ai sensi del paragrafo (a)(i) di cui sopra, la Mutuataria potra' richiedere alla Banca (la quale richiesta, in presenza di un Accordo di garanzia, dovra' essere controfirmata o comunque approvata dal Garante) di effettuare un'ulteriore ridistribuzione di un importo equivalente dei proventi del Finanziamento ad un'altra Categoria concordata tra la Mutuataria e la Banca. Sezione 3.04. Interessi Ad eccezione di quanto previsto dalla Sezione 3.09: (a) Nel caso di Finanziamento a Tasso di Interesse Variabile, ai fini della successiva Sezione 3.04(b ), si applichera' il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante. (b) Nel caso di Finanziamento a Tasso di Interesse Variabile, gli interessi sul Finanziamento saranno determinati e saranno dovuti secondo i seguenti termini: (i) L'importo a titolo di capitale del Finanziamento di volta in volta erogato e non rimborsato maturera' interessi durante il relativo Periodo di Interessi al Tasso di Interesse Variabile calcolato in conformita' alla presente Sezione. (ii) Gli interessi matureranno su base giornaliera, a partire dal primo giorno di un Periodo di Interessi, incluso, fino all'ultimo giorno di tale Periodo di Interessi escluso, saranno calcolati sulla base del numero effettivo di giorni trascorsi e di un anno di 360 giorni e saranno dovuti alla Data di Pagamento degli Interessi che coincide con l'ultimo giorno del relativo Periodo di Interessi. (iii) Il Tasso di Interesse Variabile sara' pari alla somma del Margine e, fatta salva la Sezione 3.13, del Tasso di Interesse del Mercato Rilevante. (iv) Immediatamente dopo la determinazione del tasso di interesse su un Finanziamento a Tasso Variabile in conformita' al Contratto di Finanziamento, la Banca determinera' l'importo complessivo degli interessi che e' o e' previsto sia dovuto ai sensi di tale Finanziamento a Tasso Variabile per il relativo Periodo di Interessi e ne dara' tempestiva comunicazione alla Mutuataria e al Garante. (v) La presente Sezione non obbliga la Banca ad effettuare alcuna comunicazione alla Mutuataria o al Garante in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo. (c) Fermo restando quanto sopra, ove cosi' previsto nel Contratto di Finanziamento, la Mutuataria potra', in alternativa al pagamento di interessi ad un Tasso di Interesse Variabile su tutto o parte del Finanziamento in quel momento in essere, scegliere di corrispondere interessi ad un Tasso di Interesse Fisso su tale parte del Finanziamento, come segue: (i) La Mutuataria potra' esercitare tale opzione alle seguenti condizioni: (A) al momento dell'esercizio non si sia verificato e sussista alcun evento di cui alla Sezione 7.01 (e alcun evento che, a seguito di comunicazione e/o decorso del tempo, possa divenire tale) ne' alcun Evento di Alterazione del Mercato; e (B) l'importo in linea capitale del Finanziamento oggetto di conversione da Tasso di Interesse Variabile a Tasso di Interesse Fisso non sia inferiore all'equivalente nella Valuta del Finanziamento di Euro 5.000.000. (ii) La Mutuataria esercitera' tale opzione mediante comunicazione alla Banca almeno cinque Giorni Lavorativi prima della Data di Determinazione degli Interessi proposta. Tale comunicazione, salvo diverso accordo della Banca, sara' irrevocabile e conterra' la Data di Determinazione degli Interessi e il Periodo di Conversione degli Interessi scelti dalla Mutuataria e l'importo in linea capitale del Finanziamento da convertire in un Tasso di Interesse Fisso. (iii) A partire dalla Data di Conversione degli Interessi, la parte del Finanziamento oggetto di conversione ( come specificato nella comunicazione della Mutuataria) sara' soggetta al Tasso di Interesse Fisso. Ai fini della Sezione 3.04(d), il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante sara' il tasso di interesse fisso a pronti (forwardfixed interest rate) per la Valuta del Finanziamento disponibile per la Banca sul mercato degli interest rate swap a tale Data di Determinazione degli Interessi per tale Periodo di Conversione degli Interessi, «tenendo conto delle condizioni applicabili a tale porzione del Finanziamento, incluso lo Spread di Adeguamento del Credito (ove applicabile), il piano di ammortamento del capitale e di pagamento degli interessi per il Finanziamento), come tale somma sara' adeguata al fine di tenere conto del merito di credito della Mutuataria. La Banca determinera' il Tasso di Interesse Fisso a tale Data di Determinazione degli Interessi e ne dara' tempestiva comunicazione alla Mutuataria e al Garante. (iv) La Banca potra' in qualsiasi momento decidere di consolidare tutti i Tassi di Interesse Fissi applicabili alle porzioni del Finanziamento in un unico Tasso di Interesse Fisso pari alla media ponderata dei Tassi di Interesse Fissi applicabili alle porzioni del Finanziamento in quel momento. La Banca determinera' tale Tasso di Interesse Fisso consolidato e ne dara' tempestiva comunicazione alla Mutuataria. Tale Tasso di Interesse Fisso consolidato si applichera' a tutte le quote del Finanziamento sulle quali matureranno interessi a Tasso di Interesse Fisso a partire dalla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva alla comunicazione della Banca alla Mutuataria. (d) Nel caso in cui il Finanziamento sia a Tasso di Interesse Fisso, gli interessi sul Finanziamento saranno dovuti come segue: (i) L'importo principale del Finanziamento di volta in volta utilizzato e non rimborsato maturera' interessi durante il relativo Periodo di Interessi al Tasso di Interesse Fisso calcolato in conformita' alla presente Sezione. (ii) Gli interessi matureranno dal primo giorno di un Periodo di Interessi, incluso, all'ultimo giorno di tale Periodo di Interessi, escluso, saranno calcolati sulla base del numero effettivo di giorni trascorsi e di un anno di 360 giorni e saranno dovuti alla Data di Pagamento degli Interessi che cade l'ultimo giorno del relativo Periodo di Interessi. (iii) Il Tasso di Interesse Fisso sara' la somma del Margine e del Tasso di Interesse del Mercato Rilevante stabiliti nel Contratto di Finanziamento o, nel caso in cui il Tasso di Interesse Fisso sia stabilito ai sensi della Sezione 3.04(c) ad una data successiva alla data del Contratto di Finanziamento, nella comunicazione della Banca alla Mutuataria e al Garante emessa ai sensi della Sezione 3.04(c)(iii). (e) Ove si verifichi e sia in essere un evento di cui alle Sezioni 7.01(a) o 7.06, la Banca potra' scegliere di richiedere alla Mutuataria il pagamento degli interessi sulla parte del Finanziamento, eventualmente soggetta a un Tasso di Interesse Fisso, non a tale Tasso di Interesse Fisso ma a un Tasso di Interesse Variabile. (f) Ogni determinazione da parte della Banca dei tassi di interesse applicabili a un Finanziamento sara' definitiva, conclusiva e vincolante per la Mutuataria. Sezione 3.05. Commissione di Disponibilita' e Commissione Front-End (a) La Mutuataria corrispondera' alla Banca una commissione di disponibilita' al tasso specificato nel Contratto di Finanziamento, dovuta sul totale dell'Importo Disponibile piu' qualsiasi importo del Finanziamento soggetto a un Impegno di Rimborso e non ancora utilizzato, a condizione che la Commissione di Impegno dovuta sull'importo del Finanziamento soggetto a un Impegno di Rimborso incondizionato sara' superiore dello 0,5% annuo al tasso della Commissione di Impegno di cui al Contratto di Finanziamento. La Commissione di Disponibilita' maturera' a partire da sessanta (60) giorni dopo la data del Contratto di Finanziamento o, nel caso di Commissione di Disponibilita' dovuta sull'importo del Finanziamento soggetto a un Impegno di Rimborso incondizionato, dalla data di emissione di tale Impegno di Rimborso incondizionato, e maturera' e sara' calcolata sulla stessa base degli interessi di cui alla Sezione 3.04(b)(ii). La Commissione di Disponibilita' sara' dovuta ad ogni Data di Pagamento degli Interessi (anche ove nessun interesse sia dovuto a tale data) a partire dalla prima Data di Pagamento degli Interessi successiva alla Data di Efficacia. (b) La Mutuataria corrispondera' alla Banca una commissione front-end pari all'uno per cento (1 %) (o altro importo indicato nel Contratto di Finanziamento) dell'importo a titolo di capitale del Finanziamento. (c) Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto di Finanziamento, la Banca, per conto della Mutuataria, trattera' tale ammontare dall'Importo Disponibile alla Data di Efficacia, o entro i sette (7) giorni successivi, e versera' a se stessa l'importo della Commissione Front-end dovuta ai sensi della Sezione 3.05(b). (d) Nel caso in cui la Mutuataria scelga, ai sensi del Contratto di Finanziamento, di versare la Commissione Front-end con risorse proprie, la Commissione Front-end sara' dovuta entro sette (7) giorni dalla Data di Efficacia. Sezione 3.06. Pagamenti da parte della Mutuataria (a) Il capitale, gli interessi e gli Oneri del Finanziamento saranno dovuti dalla Mutuataria secondo le modalita' e alle date stabilite nel Contratto di Finanziamento. (b) L'importo complessivo di qualsiasi interesse, commissione o onorario maturato che sia, o diventi, esigibile dalla Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento sara' arrotondato a due cifre decimali. Sezione 3.07. Rimborso Anticipato (a) La Mutuataria potra', ad ogni Data di Pagamento degli Interessi, rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo in linea capitale del Finanziamento utilizzato e non rimborsato, unitamente a tutti gli interessi e gli Oneri maturati e non rimborsati, con un preavviso scritto di almeno trenta (30) Giorni Lavorativi alla Banca, preavviso che sara' irrevocabile e vincolante per la Mutuataria. (b) La Mutuataria corrispondera' alla Banca, alla data del rimborso anticipato, una commissione amministrativa di rimborso anticipato pari a un ottavo dell'uno per cento (0,125%) dell'importo capitale del Finanziamento oggetto del rimborso anticipato. (c) In caso di rimborso anticipato parziale, tale rimborso anticipato: (i) sara', salvo diverso accordo della Banca, di importo almeno pari al minore tra: (A) l'Importo Minimo di Rimborso Anticipato; e (B) l'importo capitale del Finanziamento utilizzato e non rimborsato; e (ii) dovra' essere: (A) in primo luogo, imputato ai fini del pagamento degli interessi e degli Oneri del Finanziamento; e (B) in secondo luogo, imputato pro rata alle varie scadenze del capitale del Finanziamento utilizzato e non rimborsato. Sezione 3.08. Cancellazione (a) La Mutuataria potra' cancellare tutto o parte dell'Importo Disponibile in qualsiasi Data di Pagamento degli Interessi con un preavviso scritto di almeno trenta (30) Giorni Lavorativi alla Banca, il quale preavviso sara' irrevocabile e vincolante per la Mutuataria. Tale cancellazione sara' di importo almeno pari al minore tra: (i) l'Importo Minimo di Cancellazione; e (ii) l'Importo Disponibile. (b) In caso di cancellazione da parte della Mutuataria ai sensi della sottosezione (a) della presente Sezione o da parte Banca ai sensi della Sezione 7.02: (i) la Mutuataria corrispondera' alla Banca, alla data di cancellazione, tutti gli Oneri dovuti e non corrisposti a tale data e una commissione di cancellazione pari a un ottavo dell'uno per cento (0,125%) dell'importo capitale del Finanziamento cancellato, ad eccezione degli importi cancellati ai sensi della Sezione 7.02(a); (ii) l'importo cancellato sara' dedotto dall'Importo Disponibile in essere alla data della cancellazione; e (iii) l'importo cancellato sara' imputato pro rata alle varie scadenze del capitale del Finanziamento in scadenza dopo la data di tale cancellazione. Sezione 3.09. Interessi di Mora (a) Ove la Mutuataria non corrisponda alla scadenza qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento, l'importo scaduto maturera' interessi ad un tasso pari alla somma di: (i) due per cento (2%) annuo; (ii) il Margine; e (iii) il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante o, se si e' verificato un Evento di Alterazione del Mercato, il tasso che esprime in percentuale annua il costo della provvista della Banca ( o, a discrezione della Banca, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante, ove disponibile), fermo restando che qualora il tasso ai sensi del presente sottoparagrafo (iii) sia inferiore a zero, il tasso sara' considerato pari a zero. (b) Gli interessi di Mora dovranno: (i) matureranno su base giornaliera dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento; (ii) saranno calcolati sulla base del numero effettivo di giorni trascorsi e di un anno di 360 giorni; (iii) saranno capitalizzati alla fine di ciascun Periodo di Interessi di Mora; e (iv) saranno immediatamente esigibili su richiesta. (c) Qualsivoglia determinazione da parte della Banca dei tassi di interesse applicabili agli importi scaduti e dei Periodi di Interesse di Mora sara' definitiva, conclusiva e vincolante per la Mutuataria. Sezione 3.10. Costi di Unwinding (a) Qualora, per qualsiasi motivo (compresa, a titolo esemplificativo, un'accelerazione della scadenza ai sensi della Sezione 7.06), una parte di un Finanziamento denominato in Euro e soggetto a Tasso di Interesse Variabile diventi dovuto in una data diversa dall'ultimo giorno di un Periodo di Interesse, la Mutuataria corrispondera' alla Banca, su richiesta, l'eventuale importo in base al quale: (1) gli interessi che sarebbero maturati su tale porzione di Finanziamento a partire dalla data in cui la relativa porzione di Finanziamento e' divenuta esigibile fino all'ultimo giorno del Periodo di Interessi in corso in quel momento ad un tasso pari al Tasso di Interesse del Mercato Rilevante per tale porzione di Finanziamento per tale Periodo di Interessi; superano: (2) gli interessi che la Banca potrebbe ricevere depositando un importo pari a tale porzione del Finanziamento presso una primaria banca del mercato interbancario dell'Euro-zona (per l'Euro) per il periodo decorrente alla data in cui la relativa porzione del Finanziamento e' divenuta esigibile e che termina l'ultimo giorno del Periodo di Interessi in corso in quel momento. (b) Qualora, in qualsiasi momento, la Mutuataria comunichi, ai sensi della Sezione 3. 07, il rimborso anticipato di una parte di un Finanziamento denominato in USD che e' soggetto a un Tasso di Interesse Variabile o qualora la Mutuataria rimborsi anticipatamente su base volontaria tale parte del Finanziamento, la Mutuataria dovra' corrispondere alla Banca, oltre a qualsiasi commissione amministrativa per il pagamento anticipato o ad altri importi dovuti in relazione ad esso, una commissione di unwinding pari a zero virgola quindici per cento (0,15%) dell'importo in linea capitale del Finanziamento rimborsato anticipatamente. (c) Qualora, in qualsiasi momento: (1) la Mutuataria effettui una comunicazione, ai sensi della Sezione 3.07, di rimborso anticipato di qualsiasi parte del Finanziamento soggetta a un Tasso di Interesse Fisso o la Mutuataria altrimenti rimborsi anticipatamente tale parte del Finanziamento; (2) una parte del Finanziamento soggetta a un Tasso di Interesse Fisso la cui scadenza venga accelerata ai sensi della Sezione 7.06 o diventi comunque esigibile prima della scadenza dichiarata o diventi soggetta a un Tasso di Interesse Variabile ai sensi della Sezione 3.04(e); oppure (3) una porzione del Finanziamento soggetta a un Tasso di Interesse Fisso sia cancellata ai sensi delle Sezioni 3.08, 7.02 o 7.06 o venga comunque cancellata; la Mutuataria, oltre a qualsiasi commissione amministrativa di rimborso anticipato, commissione di cancellazione o altri importi dovuti in relazione a cio', corrispondera' alla Banca, su richiesta, l'importo degli eventuali Costi di Unwinding; fermo restando che, ove l'importo di tali Costi di Unwinding sia negativo, la Banca, alla successiva Data di Pagamento degli Interessi, accreditera' alla Mutuataria, nella Valuta del Finanziamento, l'importo di tali Costi di Unwinding. (d) La Mutuataria dovra' immediatamente rimborsare alla Banca, previa comunicazione della stessa, tutti i costi, le spese e le perdite sostenuti dalla Banca e non altrimenti recuperati dalla Banca ai sensi delle Sezioni 3.10(a), 3.10(b) e 3.10(c) a seguito del verificarsi di un evento di cui alle successive Sezioni 7.01 o 7.06, di una modifica della durata di un Periodo di Interessi rilevante ai sensi della Sezione 3.13(b), di una modifica del criterio di determinazione del tasso di interesse ai sensi della Sezione 3.13(c), del rimborso anticipato o del rimborso di una parte del Finanziamento in una data diversa dall'ultimo giorno di un Periodo di Interesse, del mancato pagamento da parte della Mutuataria di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente contratto alla scadenza, del reperimento della provvista da parte della Banca, o con riferimento ai relativi accordi, di una Erogazione richiesta in una domanda di erogazione presentata ai sensi della Sezione 3.01(b) ma non effettuata in conseguenza all'applicazione di una o piu' disposizioni del Contratto di Finanziamento (ad eccezione dei casi di inadempimento o di negligenza da parte della Banca, a seconda dei casi), del pagamento di un importo scaduto in una data diversa dall'ultimo giorno di un Periodo di Interessi di Mora, o del mancato rimborso anticipato da parte della Mutuataria in conformita' con una comunicazione di rimborso anticipato trasmessa ai sensi di qualsivoglia disposizione del Contratto di Finanziamento. (e) Un certificato della Banca relativo ad un importo dovuto ai sensi della presente Sezione 3 .1 O sara' definitivo, conclusivo e vincolante per la Mutuataria, a meno che la Mutuataria non dimostri, in maniera ritenuta soddisfacente per la Banca, che contenga un errore evidente. Sezione 3.11. Valuta, Forma e Determinazione dei Pagamenti (a) Tutti i pagamenti a titolo di capitale, degli interessi, degli Oneri e di qualsiasi altro importo dovuto alla Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento o. del Accordo di garanzia saranno effettuati, dedotta qualsivoglia detrazione o ritenuta, senza compensazione o eccezione, nella Valuta del Finanziamento, per il valore alla data di scadenza, presso la banca o le banche e nel luogo o nei luoghi di volta in volta designati dalla Banca. (b) Qualora la data di scadenza di un pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, tale pagamento sara' invece dovuto il Giorno Lavorativo successivo e gli interessi (o la Commissione di Disponibilita', a seconda dei casi) continueranno a maturare per il periodo ricompreso tra tale data e il Giorno Lavorativo successivo. Su richiesta della Mutuataria, d'intesa con la Banca, tale pagamento potra' essere effettuato in una data anteriore concordata dalle parti. Sezione 3.12. Commissioni e Costi La Mutuataria si fara' carico di tutte le commissioni e i costi dei professionisti, bancari, di trasferimento o di cambio sostenuti dalla Banca per la predisposizione, la sottoscrizione, la consegna e la registrazione del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia e di tutti gli Accordi di Progetto e di qualsiasi documento correlato. Sezione 3.13. Alterazione del Mercato (a) Qualora si verifichi un Evento di Perturbazione del Mercato, la Banca dovra' inoltrare tempestiva comunicazione alla Mutuataria. Nel caso in cui la Banca notifichi alla Mutuataria il verificarsi di un Evento di Alterazione del Mercato: (1) gli interessi matureranno su qualsiasi parte del Finanziamento soggetta a un Tasso di Interesse Variabile ad un tasso pari alla somma di: (A) il Margine; e (B) il tasso che esprime in percentuale annua il costo della provvista per la Banca da qualsiasi fonte la Banca possa ragionevolmente ricavarla ( o, a discrezione della Banca, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante, se disponibile), come comunicato dalla Banca alla Mutuataria non appena possibile e in ogni caso prima che gli interessi siano dovuti in relazione al relativo Periodo di Interessi; fermo restando che se il tasso ai sensi del presente sottoparagrafo (B) e' inferiore a zero, il tasso sara' considerato pari a zero; e (2) gli interessi matureranno su qualsiasi porzione del Finanziamento soggetta a un Tasso di Interesse Fisso ad un tasso pari al Tasso di Interesse Fisso determinato ai sensi della Sezione 3.04(d), incluso il Margine; in ogni caso fino a quando la Banca non avra' comunicato alla Mutuataria la cessazione dell'Evento di Alterazione del Mercato. (b) Al verificarsi di un Evento di Alterazione del Mercato, la Banca avra' il diritto, a propria discrezione, di modificare la durata di qualsivoglia relativo Periodo di Interesse inoltrando alla Mutuataria una comunicazione scritta in merito. Tale modifica di un Periodo di Interessi avra' effetto alla data specificata dalla Banca in tale comunicazione. (c) Ferma restando la Sezione 3.13(a), qualora si verifichi un Evento di Perturbazione del Mercato e la Banca o la Mutuataria lo richiedano, entro cinque Giorni Lavorativi dalla comunicazione da parte della Banca ai sensi della precedente Sezione 3.13(a), la Banca e la Mutuataria avvieranno trattative (per un periodo non superiore a trenta giorni) al fine di concordare un criterio sostitutivo per la determinazione del tasso di interesse applicabile al Finanziamento. Qualsiasi criterio alternativo cosi' concordato entrera' in vigore in conformita' ai propri termini e sostituira' il tasso di interesse allora in vigore ai sensi della precedente Sezione 3.13(a). Ove non fosse possibile addivenire ad un accordo, la Mutuataria potra' rimborsare anticipatamente il Finanziamento alla successiva Data di Pagamento degli Interessi in conformita' alla Sezione 3.07, ma senza alcuna commissione amministrativa di rimborso anticipato.
Termini e condizioni-art. IV
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