LEGGE 6 novembre 2024, n. 163
ARTICOLO VIII - VARIE Sezione 8.01 Comunicazioni. Qualsivoglia notifica, richiesta o altra comunicazione che debba o possa essere fornita o effettuata ai sensi del presente Accordo dovra' essere fatta in forma scritta. Tali notifiche, richieste o altre comunicazioni si riterranno debitamente consegnati o effettuati una volta consegnati in forma leggibile alla Parte a cui devono essere consegnati o effettuati, all'indirizzo della Parte indicato nel presente Contratto, o a qualsiasi altro indirizzo che la Parte avra' specificato per iscritto alla parte che ha inoltrato l'avviso o che ha presentato la richiesta. Tale consegna potra' essere effettuata, e sara' considerata tale, a mano, per posta o in formato pdf o simile per posta elettronica. A tal fine si indicano i seguenti indirizzi e soggetti: Per la Banca: Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 5 Bank Street, Londra E14 4BG, Regno Unito Attenzione: Dipartimento Amministrazione Operazioni / Operazione n. 54753 Email: oad@ebrd.com Telefono: +44 20 7338 6000 Per l'Italia: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale delle Repubblica Italiana Piazzale della Farnesina 00135 Roma Italia Attenzione: Direzione Generale per la Cooperazione Internazionale, Ufficio V Email: dgcs.05@cert.esteri.it Telefono: +39 3691 4471 Per CDP: Cassa depositi e prestiti S.p.A. in qualita' di gestore del Fondo Rotativo per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze Via Goito 4 00185 Roma Italia Attenzione: Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo Email: bu frcs@cdp.it Telefono: +39 06 4221 3044 (b) Gli avvisi, le richieste o altre comunicazioni consegnati a mano, per posta o in formato pdf o simile per posta elettronica, saranno efficaci solo quando effettivamente ricevuti (o resi disponibili) in forma leggibile, fermo restando che gli avvisi, le richieste o altre comunicazioni ricevuti (o resi disponibili) dopo le ore 17:00 nel luogo in cui la parte destinataria dell'avviso, della richiesta o della comunicazione in questione ha il proprio indirizzo ai fini del presente Contratto, saranno considerati efficaci solo il giorno successivo. Sezione 8.02 Successori e aventi causa; Diritti di terzi. (a) Il presente Accordo vincolera' e sara' da intendersi a beneficio dei rispettivi successori e aventi causa delle parti, sebbene nessuna delle parti potra' cedere o trasferire in altro modo tutti o parte dei propri diritti o obblighi ai sensi del presente Accordo senza il previo consenso scritto dell'altra parte. (b) Ad eccezione di quanto previsto nella Sezione 9.02(a), nessuno dei termini del presente Accordo deve intendersi opponibile da terzi. Sezione 8.03 Riservatezza. (a) Alla luce della natura pubblica delle risorse del Fondo Rotativo, non sara' possibile applicare previsioni/limitazioni di riservatezza al presente Accordo o a qualsiasi altro accordo o documentazione relativi alla realizzazione del Progetto, ivi inclusi il Contratto di Finanziamento, la Garanzia Ucraina e la Documentazione del Titolo BERS e qualsiasi documento accessorio, correlato o connesso. Pertanto, nessuna delle Parti sara' tenuta a garantire la riservatezza del presente Accordo e non avra' alcun obbligo in tal senso. Sezione 8.04 Scambi (counterparts). Il presente Accordo potra' essere sottoscritto mediante piu' scambi separati (counterparts), ognuno dei quali sara' considerato quale originale e congiuntamente dovranno intendersi costituire il medesimo atto. Sezione 8.05 Intero accordo, Modifiche. (a) Il presente Accordo costituisce l'intero impegno delle Parti in relazione all'oggetto dello stesso e sostituisce qualsiasi precedente espressione di intenti o accordo in merito alla presente operazione. (b) Qualsiasi modifica al presente Accordo dovra' essere effettuata per iscritto e sottoscritta da o per conto di entrambe le Parti e qualsiasi rinuncia ai diritti previsti da qualsiasi disposizione del presente Accordo dovra' essere effettuata per iscritto e sottoscritta dal soggetto che rinuncia ai diritti previsti da tale disposizione. Le Parti potranno rescindere o modificare di comune accordo il presente Accordo senza il consenso di terzi. (c) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione di una notifica scritta con la quale l'Italia informera' la Banca dell'avvenuto completamento delle procedure interne italiane necessarie per l'entrata in vigore del presente Contratto.
Accordo di supporto-art. IX
ARTICOLO IX - LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Sezione 9.01 Scelta del diritto applicabile. Il presente Accordo e qualsiasi controversia o pretesa (comprese quelle di natura extracontrattuale) derivanti da o in relazione ad esso o al suo oggetto o alla sua formazione saranno disciplinati e interpretati in conformita' al diritto pubblico internazionale . Sezione 9.02 Risoluzione delle controversie. (a) Le Parti impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi disputa o controversia tra loro derivante dal presente Accordo o dalla sua violazione, risoluzione o invalidita' o comunque in relazione ad esso. A tal fine, su iniziativa di una delle Parti, l'altra Parte dovra' tempestivamente incontrarsi con la Parte che ha avviato la procedura per discutere di tali dispute o controversie e, se richiesto dalla Parte che ha avviato la procedura per iscritto, rispondera' per iscritto a qualsiasi comunicazione scritta presentata dalla Parte che ha avviato la procedura in merito a tali dispute o controversie; (b) Se tale disputa o controversia, o qualsiasi pretesa ad essa relativa, non potra' essere risolta in via amichevole come previsto nella Sezione 9.02(a) entro sessanta (60) giorni di calendario dalla data in cui e' stata presentata la richiesta di incontro di cui alla sottosezione (a), tale disputa o controversia, o pretesa ad essa relativa, sara' risolta mediante arbitrato in conformita' al Regolamento arbitrale UNCITRAL in vigore alla data del presente Contratto, fatto salvo quanto segue: (i) il numero di arbitri sara' tre (3); (ii) l'autorita' che ha potere di nomina ai fini del Regolamento arbitrale UNCITRAL sara' il Segretario generale della Corte Permanente di Arbitrato; (iii) nel momento in cui il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato dovra' nominare un arbitro, il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato sara' libero di scegliere qualsiasi individuo che ritenga idoneo ad agire come arbitro ai sensi degli articoli 9.2 e/o 9.3 del Regolamento arbitrale UNCITRAL; (iv) la sede dell'arbitrato sara' L'Aia; (v) la lingua da utilizzare nei procedimenti arbitrali sara' l'inglese; (vi) il diritto da applicare da parte del tribunale arbitrale sara' il diritto pubblico internazionale, le cui fonti si intendono a tal fine includere: (A) l'Accordo Istitutivo della Banca e gli obblighi derivanti dai trattati pertinenti, i quali saranno reciprocamente vincolanti per le Parti; (B) le disposizioni di tutte le convenzioni e i trattati internazionali (che siano o meno direttamente vincolanti per le Parti) generalmente riconosciuti come codificati o assorti a norme vincolanti di diritto consuetudinario applicabili agli stati e alle istituzioni finanziarie internazionali, a seconda dei casi; (C) altre forme di prassi internazionale, comprese le prassi degli stati e delle istituzioni finanziarie internazionali, di portata, coerenza e durata tali da creare obblighi giuridici; e (D) principi generali di diritto applicabili; (vii) ferme restando le disposizioni del Regolamento Arbitrale UNCITRAL, il tribunale arbitrale non sara' autorizzato ad adottare misure cautelari o a concedere misure preliminari nei confronti di alcuna delle Parti e nessuna delle Parti potra' rivolgere ad una autorita' giudiziaria alcuna richiesta di misure cautelari o di misure preliminari nei confronti di alcuna altra Parte; e (viii) il tribunale arbitrale avra' la facolta' di prendere in considerazione e riunione in qualsiasi procedimento, decisione o lodo qualsiasi disputa o controversia debitamente presentata davanti ad esso dalle Parti nella misura in cui tale disputa o controversia derivi dal presente Contratto; tuttavia, fatto salvo quanto sopra, nessuna altra parte o altra controversia potra' essere riunita o consolidata nel procedimento arbitrale; (c) Ferme restando le disposizioni della presente Sezione, nulla di quanto contenuto nel presente Accordo potra' operare o essere considerato come una rinuncia o altra modifica in relazione ad immunita', privilegi o esenzioni della Banca ai sensi dell'Accordo Istitutivo della Banca, delle convenzioni internazionali o di qualsiasi legge applicabile; e (d) In qualsiasi procedimento arbitrale derivante dal presente Contratto, la certificazione da parte della Banca relativa a qualsivoglia importo dovuto alla Banca ai sensi del presente Accordo costituira' una prima facie prova di tale importo. IN FEDE i sottoscritti, in persona dei loro rappresentanti debitamente autorizzati, hanno pr ovveduto alla sottoscrizione del presente Accordo in cinque copie (due per la Banca, due per il Governo della Repubblica Italiana e una per CDP) alla data sopra indicata.
Accordo di supporto-Allegato 1
Allegato 1 Comunicazione di Cessione A: [Private Joint Stock Company "Ukrhydroenergo"] [Indirizzo] e [Ucraina] [Indirizzo] [DATA] Gentili Signori, Con la presente facciamo riferimento al Accordo di supporto al progetto e di cessione del [-] 2024 tra (1) la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, (2) il Governo della Repubblica Italiana, e (3) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP"), in qualita' di gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (il "Fondo Rotativo") ( l'Accordo). Facciamo riferimento inoltre a: (i) contratto di finanziamento (Progetto per il Ripristino di Emergenziale di Centrali Idroelettriche) del [-] 2024 tra (1) la Private Joint Stock Company "UKRHYDROENERGO" (in qualita' di mutuataria) e (2) la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (in qualita' di mutuante) (il "Contratto di Finanziamento"); e (ii) l'Accordo di garanzia (Progetto per il Ripristino di Emergenziale di Centrali Idroelettriche) del [-] 2024 stipulato dall'Ucraina quale condizione, e in relazione agli obblighi della Mutuataria, ai sensi del Contratto di Finanziamento (la "Garanzia Ucraina"). I termini definiti nell'Accordo o nel Contratto di Finanziamento avranno lo stesso significato ove utilizzati nella presente comunicazione. Ai sensi ed alle condizioni dell'Accordo, la Banca ha accettato di cedere incondizionatamente, irrevocabilmente e in via definitiva a CDP: (i) i Diritti del Finanziamento Ceduti in relazione a [ciascun/il] Finanziamento indicato nella tabella sottostante; e (ii) la Garanzia Ucraina (nella misura in cui si riferisca a tali Diritti di Finanziamento Ceduti) (i "Diritti Ceduti"), ad esclusione dei Diritti Esclusi con riferimento a tale/tali [Finanziamento[i]]. La cessione relativa ai Diritti Ceduti avra' effetto alla, e a partire dalla, data di cessione indicata nella tabella sottostante, che corrisponde alla Data di Cessione ai fini dell'Accordo. I dettagli del [Finanziamento[i]] di cui si intende cedere i Diritti di Finanziamento Ceduti alla Data di Cessione sono i seguenti:
Mutuante Mutuataria Tranche Importo in linea capitale attual- mente in essere Data di Cessione Scadenza
Banca europea per la rico- stru- zione e lo sviluppo Private Joint Stock Company "UKRHYDROENERGO" La tranche nota come Tranche Finanziata Italia [-] [-] [-]
La presente Comunicazione costituisce una "Comunicazione di Cessione" ai fini dell'Accordo ed e' consegnato alla Mutuataria e all'Ucraina per comunicare che, a decorrere dalla Data di Cessione sopra indicata, abbiamo provveduto a cedere incondizionatamente, irrevocabilmente e in via definitiva i Diritti Ceduti a CDP. Tutta la futura corrispondenza, i rapporti, eventuali interazioni e i pagamenti relativi ai Diritti Ceduti dovranno essere effettuati a favore di CDP, i cui dati sono riportati di seguito: Nome: [-] Indirizzo: [-] Telefono: [-] Alla c.a.: [-] IBAN [-] BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO Da :____ Nome: Titolo:
Accordo di supporto-Allegato 2
Allegato 2 Comunicazione di Cessione A: [Cassa Depositi e Prestiti S.P.A., in qualita' di gestore del Fondo Rotativo (infra definito)] [Indirizzo] [e p.c.: Governo della Repubblica Italiana] [Indirizzo] [DATA] Gentil[-] Signor[-], Con la presente facciamo riferimento al Accordo di supporto al progetto e di cessione del [-] 2024 tra (1) Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, (2) Governo della Repubblica Italiana e (3) per presa visione Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP"), in qualita' di gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (il "Fondo Rotativo") (l'Accordo). Facciamo altresi' riferimento a: (i) il contratto di finanziamento (Progetto per il Ripristino di Emergenziale di Centrali Idroelettriche) del [-] 2024 tra (1) la Private Joint Stock Company "UKRHYDROENERGO" (in qualita' di mutuataria) e (2) la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (in qualita' di mutuante) (il "Contratto di Finanziamento"); e (ii) l'Accordo di garanzia (Progetto per il Ripristino di Emergenziale di Centrali Idroelettriche) del [-] 2024 stipulato dall'Ucraina quale condizione, e in relazione a, gli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento (la "Garanzia Ucraina"). Ai sensi ed alle condizioni dell'Accordo, la Banca ha accettato di cedere incondizionatamente, irrevocabilmente e in via definitiva a CDP: (i) i Diritti del Finanziamento Ceduti in relazione a [ciascun/il] Finanziamento indicato nella tabella sottostante; e (ii) la Garanzia Ucraina (nella misura in cui si riferisca a tali Diritti di Finanziamento Ceduti) (i "Diritti Ceduti"), ad esclusione dei Diritti Esclusi in relazione a tale [Finanziamento[i]]. La cessione con riferimento ai Diritti Ceduti avra' effetto alla, e a partire dalla, data di cessione indicata nella tabella sottostante, che corrisponde alla Data di Cessione ai fini dell'Accordo. I dettagli del [Finanziamento[i]] di cui si intende cedere i Diritti del Finanziamento Ceduti alla Data di Cessione sono i seguenti:
Mutuante Mutuataria Tranche Importo in linea capitale attual- mente in essere Data di Cessione Scadenza
Banca europea per la rico- stru- zione e lo sviluppo Private Joint Stock Company "UKRHYDROENERGO" La tranche conosciuta come Tranche Finanziata dall'Italia [-] [-] [-]
La presente Conferma costituisce una "Conferma di Cessione" ai fini dell'Accordo e vi e' trasmessa per confermare che, alla data, e con effetto dalla Data di Cessione sopra specificata, abbiamo provveduto a cedere incondizionatamente, irrevocabilmente e in via definitiva i Diritti Ceduti a Vostro favore. Pertanto, ai sensi della Sezione 3.06(a) e 3.06(d) dell'Accordo, alla Data di Cessione, il Titolo BERS sara' considerato rimborsato per un importo equivalente al capitale in essere del [Finanziamento[i]] oggetto di cessione alla Data di Cessione, ma con l'esclusione di qualsiasi interesse maturato e non corrisposto in relazione a tale [Finanziamento[i]] ceduto. BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO Da :____ Nome: Pagina delle firme Sottoscritto a Monaco, Germania, il 17 febbraio 2024, in cinque originali in lingua inglese, tutti i testi parimenti autentici. LA BANCA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E SVILUPPO Da :____ Nome: Odile Renaud-Basso Titolo: Presidente ITALIA IL GOVERNO DELLA REPUBLICA ITALIANA Da :____ Nome: Antonio Tajani Titolo: Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale CDP per presa visione CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., in qualita' di gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la cooperazione allo sviluppo Da :____ Nome: Antonella Baldino Titolo: Responsabile Business Promotion e Portfolio Manager per la Cooperazione Internazionale
Adherence statement
Adherence statement between private joint stock company «Ukrhydroenergo» and the Government of the Italian Republic and European Bank Parte di provvedimento in formato grafico
Dichiarazione di adesione-art. 1
(Numero di operazione 54753) DICHIARAZIONE DI ADESIONE tra PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "UKRHYDROENERGO" e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO e per presa visione CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., in qualita' di gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo Con riferimento al Progetto di Ripristino Emergenziale di Centrali Idroelettriche Data 17 febbraio 2024 INDICE ARTICOLO I - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE ARTICOLO II - ADESIONE ARTICOLO III - VARIE La presente dichiarazione di adesione (la "Dichiarazione") e' datata 17 febbraio 2024 e sottoscritta da: (1) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "UKRHYDROENERGO" (la "Mutuataria"), a favore di e confermata da: (2) IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA; (3) BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (la "Banca"); e (4) CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. ("CDP"), in qualita' di: (i) gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (il "Fondo Rotativo"); e (ii) il Cessionario (come infra definito); (le parti di cui al punto (2), (3) e (4), congiuntamente, i "Beneficiari"). PREMESSA (A) PREMESSO che la Banca e' stata istituita al fine di finanziare specifici progetti, volti a favorire la transizione verso economie aperte e orientate al mercato e a promuovere iniziative private e imprenditoriali in Paesi impegnati nel rispetto e nella applicazione dei principi della democrazia multipartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato; (B) PREMESSO che la Mutuataria intende realizzare il Progetto, finalizzato all'assistenza della Mutuataria stessa nel finanziamento della fornitura e, previo accordo della Banca, dell'installazione di attrezzature strategiche con riferimento a due centrali idroelettriche gestite dalla Mutuataria fornendo supporto di liquidita' emergenziale alla Mutuataria medesima, al fine di preservarne la continuita' delle operazioni; (C) PREMESSO che il Garante e la Mutuataria hanno richiesto l'assistenza della Banca ai fini del finanziamento di una parte del Progetto; (D) PREMESSO che la Banca ha acconsentito a mettere a disposizione della Mutuataria un finanziamento chirografario garantito (guaranteed unsecured loan) per un importo massimo di 200 milioni di euro per le finalita' di cui al Progetto, ai termini e alle condizioni previsti dal Contratto di Finanziamento. I termini del Progetto, del finanziamento e del Contratto di Finanziamento medesimo sono puntualmente descritti e riportati nel Contratto di Finanziamento; (E) CONSIDERATO che il Contratto di Finanziamento prevede quale condizione che il Garante fornisca una garanzia in relazione agli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento, ai termini e alle condizioni stabiliti nel Accordo di garanzia ; (F) VISTO che la Banca ha inoltre acconsentito a mettere a disposizione il finanziamento a favore della Mutuataria in due tranche di pari importo (i.e. 100 milioni di euro cadauna): la Tranche Finanziata BERS e la Tranche Finanziata Italia. La Tranche Finanziata BERS sara' finanziata attraverso risorse proprie della Banca. La Tranche Finanziata Italia sara' finanziata attraverso fondi che il Governo della Repubblica Italiana mettera' a disposizione della Banca, per il tramite di CDP e avvalendosi delle risorse del Fondo Rotativo a cio' destinate; (G) PREMESSO che in attuazione di quanto sopra, CDP, quale gestore del Fondo Rotativo e utilizzando le risorse di quest'ultimo, anticipera' 100 milioni di euro alla Banca sottoscrivendo e acquistando apposito titolo obbligazionario (note) (il Titolo BERS) per un importo pari a 100 milioni di euro, ai termini e alle condizioni stabiliti nel Contratto di Sottoscrizione e nel relativo pricing supplement. I proventi del Titolo BERS saranno utilizzati dalla BERS per finanziare le Erogazioni da effettuarsi ai sensi della Tranche Finanziata Italia; e (H) PREMESSO che nell'ambito degli accordi di finanziamento tra la Banca e CDP e' stato concordato che la Banca cedera', di volta in volta, i Diritti Ceduti a CDP, ai termini e alle condizioni di cui al Accordo di supporto al Progetto e Cessione; (I) PREMESSO che la Mutuataria rilascia la presente Dichiarazione a favore dei Beneficiari al fine di (i) riconoscere e confermare i termini dei Documenti dell'Operazione e (ii) accettare di aderire ai relativi termini. TUTTO CIO' PREMESSO, la Mutuataria conviene quanto segue in favore dei Beneficiari: ARTICOLO I - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE Sezione 1.01 Definizioni. Ove utilizzati nella presente Dichiarazione (ivi incluse le Premesse), salvo diversa indicazione o che il contesto richieda diversamente, i termini definiti nel Contratto di Finanziamento (compresi i termini incorporati per riferimento nel Contratto di Finanziamento dai Termini e Condizioni Standard) avranno il rispettivo significato ivi attribuito e i seguenti termini avranno il seguente significato: "Diritti di Finanziamento indica in relazione all'Erogazione Ceduti" (o Erogazioni) destinata ad essere di volta in volta oggetto di cessione da parte della Banca a CDP ai sensi di una Cessione, unicamente i seguenti diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali in relazione a tale Erogazione (o piu' Erogazioni): (i) sezione 2.02 (Ulteriori Condizioni Finanziarie del Finanziamento) del Contratto di Finanziamento, ad esclusione del paragrafo (f) di tale sezione; (ii) sezione 2.03 (Interessi e interessi di mora sulla Tranche Finanziata Italia) del Contratto di Finanziamento; (iii) sezione 5.02 (Accelerazione della Scadenza) del Contratto di Finanziamento; (iv) sezione 3.06 (Pagamenti da parte della Mutuataria) dei Termini e Condizioni Standard; (v) sezione 3.11 (Valuta, Forma e Determinazione del Pagamento) dei Termini e Condizioni Standard; (vi) sezione 7.06 (Eventi di Accelerazione della Scadenza) dei Termini e Condizioni Standard; e (vii) articolo VIII (Opponibilita'; Risoluzione delle controversie) dei Termini e Condizioni Standard, unitamente a ogni azione, sostanziale o procedurale e difesa inerente o accessoria a quanto sopra. "Diritti Ceduti" ha il significato ad esso attribuito nella Sezione 2.03. "Cessionario" indica CDP nella sua qualita' di cessionario dei Diritti Ceduti ai sensi del Accordo di supporto al Progetto e Cessione. "Cessione" ha il significato ad esso attribuito nella Sezione 2.03. "Diritti Esclusi" indica: (i) qualsiasi diritto, titolo, interesse e beneficio contrattuale riferibile all'Erogazione (o piu' Erogazioni) e al Accordo di garanzia che non sia un Diritto Ceduto; e (ii) tutti i diritti extracontrattuali della Banca rispetto ai Diritti Ceduti, derivanti dallo status personale della Banca quale istituzione finanziaria internazionale e dai relativi privilegi, immunita' ed esenzioni, siano essi derivanti dall'Accordo Istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, dalle convenzioni internazionali o da qualsiasi legge applicabile, incluso lo status di creditore privilegiato della Banca (ma, a titolo di chiarimento, fatta salva qualsivoglia Cessione dei diritti contrattuali della Banca in qualita' di creditore ai sensi del Contratto di Finanziamento e di beneficiario del Accordo di garanzia , ai sensi del Accordo di supporto al Progetto e di Cessione). "Contratto di Finanziamento" indica il contratto di finanziamento datato alla data odierna o in data prossima alla stessa tra la Mutuataria e la Banca, ai sensi del quale la Banca ha accettato di mettere a disposizione della Mutuataria il finanziamento (di cui al paragrafo (D) delle Premesse). "Parte" indica una parte della presente Dichiarazione. "Termini e Condizioni Standard" indica i termini e le condizioni standard della Banca del 5 novembre 2021. "Documenti dell'Operazione" indica: (a) il Contratto di Finanziamento; e (b) l' Accordo di garanzia , come di volta in volta modificati. Sezione 1.02 Interpretazione. (a) Un riferimento alla "presente Dichiarazione" (o a qualsiasi disposizione della stessa) o a qualsiasi altro accordo o documento a cui si fa riferimento nella presente Dichiarazione si intende un riferimento alla presente Dichiarazione, a tale disposizione o a tale altro accordo o documento come di volta in volta modificato (in ogni caso, ove non sia in violazione delle disposizioni della presente Dichiarazione). (b) Un riferimento a un "modifica" include una novazione, una ridefinizione, un'integrazione o una variazione (e "modificato" dovra' essere interpretato di conseguenza). (c) Le disposizioni della Sezione 1.03 (Interpretazione) del Contratto di Finanziamento si applicheranno alla presente Dichiarazione come se fossero quivi riportate integralmente, mutatis mutandis. (d) Ogni riferimento a CDP nella presente Dichiarazione, incluse le Premesse, e' da intendersi un riferimento alla stessa nelle qualita' e nel ruolo specificatamente indicati e definiti nella presente Dichiarazione. Sezione 1.03 Dichiarazione sull'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. La Banca riconosce che l'Italia e' membro dell'Unione Europea e che, in quanto tale, l'Italia e' soggetta agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
Dichiarazione di adesione-art. 2
ARTICOLO II - ADESIONE Sezione 2.01 A beneficio dei Beneficiari, la Mutuataria riconosce e conferma che (i) ha preso visione e accetta le condizioni dei Documenti dell'Operazione, fermo restando che (ii) non le e' stata fornita copia del Accordo di supporto al Progetto e Cessione in quanto tale contratto e' un accordo privato tra la Banca, il Governo della Repubblica Italiana e CDP. Sezione 2.02 A beneficio dei Beneficiari, la Mutuataria conferma e concorda inoltre che aderira' a ciascuno dei termini e delle condizioni di tali Documenti dell'Operazione. Sezione 2.03 La Mutuataria riconosce, conferma e concorda che la Banca potra', di volta in volta, ai termini e alle condizioni stabiliti nel Accordo di supporto al Progetto e di Cessione, cedere a CDP (ciascuna una "Cessione"): (i) i Diritti di Finanziamento Ceduti in relazione a ciascuna Erogazione (o a piu' Erogazioni) effettuate dalla Banca alla Mutuataria ai sensi della Tranche Finanziata Italia; e (ii) tutti i diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali della Banca in relazione al Accordo di garanzia (nella misura in cui si riferiscano a tali Diritti di Finanziamento Ceduti) ( (i) e (ii) denominati i "Diritti Ceduti"), ad esclusione dei Diritti Esclusi. Sezione 2.04 La Mutuataria riconosce, conferma e concorda che, al fine di effettuare ciascuna Cessione, la Banca dovra' trasmettere una comunicazione di cessione alla Mutuataria e al Garante e, pertanto, tale Cessione avra' efficacia dalla data indicata in tale comunicazione di cessione. Sezione 2.05 In aggiunta a quanto sopra, la Mutuataria riconosce, conferma e concorda che, al momento e a partire dall'efficacia di una Cessione ai sensi del Accordo di supporto al Progetto e di Cessione, tutti i propri impegni e obblighi (ivi inclusi, a titolo di chiarimento, eventuali obblighi di pagamento) in relazione ai Diritti Ceduti saranno dovute direttamente a CDP e accetta con la presente tutte le cessioni di volta in volta effettuate in conformita' a quanto sopra. Sezione 2.06 Ciascuno dei Beneficiari e' divenuto parte della presente Dichiarazione al solo scopo di riconoscere e confermare le dichiarazioni, le conferme e gli accordi della Mutuataria riportati nella presente Dichiarazione. I Beneficiari non assumeranno alcuna responsabilita' o obbligo ai sensi della presente Dichiarazione ne' saranno tenuti a intraprendere alcuna azione ai sensi della presente Dichiarazione o in relazione a qualsiasi aspetto derivante dal contenuto della presente Dichiarazione come conseguenza del fatto di essere divenuti parte della presente Dichiarazione. Sezione 2.07 La Mutuataria riconosce, conferma, concorda e si impegna a intraprendere e far intraprendere tutte le azioni necessarie per: (a) dare visibilita' al sostegno finanziario del Governo della Repubblica Italiana al Progetto in tutta la documentazione e nei siti del Progetto, esponendo chiaramente l'informazione che il Progetto e' cofinanziato dall'Italia, seguita dall'emblema della bandiera del Governo della Repubblica Italiana; (b) utilizzare ogni disponibile opportunita' per assicurare visibilita' e fornire un riconoscimento pubblico al sostegno del Governo della Repubblica Italiana al Progetto, nelle pubblicazioni, nei discorsi, nei comunicati stampa, nei siti web, nei social media o in qualsiasi altro materiale di comunicazione; e (c) consentire, su richiesta del Governo della Repubblica Italiana, ai rappresentanti dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale, dell'Ambasciata d'Italia a Kiev: (1) di visitare tutte le strutture e i cantieri relativi al Progetto; e (2) avere accesso ed esaminare tutti i beni, le opere e i servizi relativi al Progetto, incontrare e tenere discussioni relative al Progetto con i rappresentanti e i dipendenti della Mutuataria che il Governo della Repubblica Italiana riterra' necessari e appropriati. (d) A partire dalla Data di Efficacia e fino alla completa realizzazione del Progetto, organizzare e partecipare almeno su base semestrale a riunioni sullo stato di avanzamento del Progetto con i rappresentanti della Banca e con i rappresentanti dell'Ambasciata della Repubblica Italiana in Ucraina e/o dell'Ufficio di Kiev dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e/o con altri rappresentanti del Governo della Repubblica Italiana debitamente designati. Sezione 2.08 Il contenuto di qualsivoglia materiale pubblico rilasciato congiuntamente dalle Parti in relazione al Progetto sara' concordato da tali Parti.
Dichiarazione di adesione-art. 3
ARTICOLO III - VARIE Sezione 3.01 Intero accordo, Modifiche, Entrata in vigore. (a) La presente Dichiarazione costituisce l'interezza degli impegni delle Parti in relazione all'oggetto della stessa e sostituisce qualsiasi precedente espressione di intenti o accordo in merito alla presente operazione. (b) Qualsiasi modifica al presente Contratto dovra' essere effettuata per iscritto e sottoscritta da o per conto di entrambe le Parti e qualsiasi rinuncia ai diritti previsti da una disposizione della presente Dichiarazione dovra' essere effettuata per iscritto e sottoscritta dal soggetto che rinunzi ai diritti previsti da tale disposizione. Le Parti potranno rescindere o modificare di comune accordo il presente Contratto senza il consenso di terzi. (c) La presente Dichiarazione e' immediatamente efficace per la Mutuataria relativa firma. Nei confronti del Governo della Repubblica Italiana, essa entrera' in vigore alla data di ricezione di una notifica scritta con la quale il Governo della Repubblica Italiana informera' la Banca dell'avvenuto completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore della presente Dichiarazione. Sezione 3.02 Integrazione di taluni termini. Le disposizioni contenute nelle seguenti sezioni: (a) sezioni 3.12 (Commissioni e Costi), 8.04 (Risoluzione delle Controversie) e 10.05 (Sottoscrizione in piu' Copie) dei Termini e Condizioni Standard; e (b) sezioni 7.01 (Comunicazioni), 7.02(a) e (c) (Successori e Aventi Causa; Diritti di Terzi) del Contratto di Finanziamento, si applicheranno, mutatis mutandis, alla presente Dichiarazione come se fossero riportate integralmente nella presente Dichiarazione. IN FEDE i sottoscritti, in persona dei loro rappresentanti debitamente autorizzati, hanno provveduto alla sottoscrizione della presente Dichiarazione in otto copie (tre per la Mutuataria, due per il Governo della Repubblica Italiana, due per la Banca e una per CDP) alla data indicata in epigrafe. Pagina delle firme Sottoscritto a Monaco, Germania, il 17 febbraio 2024, in otto originali in lingua inglese, tutti i testi parimenti autentici. LA MUTUATARIA PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "UKRHYDROENERGO" Da :_____ Nome: Ihor Syrota Titolo: Direttore Generale IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA per conferma IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA Da :____ Nome: Antonio Tajani Titolo: Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale LA BANCA per conferma BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E SVILUPPO Da :___ Nome: Odile Renaud-Basso Titolo: Presidente CDP per presa visione CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., in qualita' di gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la cooperazione allo sviluppo Da :______ Nome: Antonella Baldino Titolo: Responsabile Business Promotion e Portfolio Manager per la Cooperazione Internazionale
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