DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2024, n. 173

Type Decreto legislativo
Publication 2024-11-05
Ultimo aggiornamento 2026-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 103
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Allegato-art. 88

Art. 88. Casi particolari di confisca ([articolo 12-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art12ter)) 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444) per i delitti di seguito indicati, si applica l'[articolo 240-bis del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art240bis) quando: a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 74; b) l'imposta evasa e' superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 75; c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 79; d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi e' superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 85, comma 1; e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 85, comma 2.

Allegato-art. 89

Art. 89. Cause di non punibilita'. Pagamento del debito tributario ([articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art13)) 1. I reati di cui agli articoli 82, 83 e 84, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonche' del ravvedimento operoso. 2. I reati di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreche' il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. 3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, e' dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso, la prescrizione e' sospesa. Il giudice ha facolta' di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione. 4. I reati di cui agli articoli 82 e 83 non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore, sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini del primo periodo il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidita' dell'autore dovuta alla inesigibilita' dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilita' di azioni idonee al superamento della crisi. 5. Ai fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui all'[articolo 131-bis del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art131bis), il giudice valuta, in modo prevalente, uno o piu' dei seguenti indici: a) l'entita' dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilita'; b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; c) l'entita' del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al [decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14).

Allegato-art. 90

Art. 90. Circostanze del reato ([articolo 13-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art13bis)) 1. Fuori dai casi di non punibilita', le pene per i delitti di cui agli articoli da 74 a 85 sono diminuite fino alla meta' e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 86 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, e' estinto. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito e' in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all'accertamento l'imputato ne da' comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l'Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale. 2. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il processo e' sospeso dalla ricezione della comunicazione. Decorso un anno la sospensione e' revocata, salvo che l'Agenzia delle entrate abbia comunicato che il pagamento delle rate e' regolarmente in corso. In questo caso, il processo e' sospeso per ulteriori tre mesi, che il giudice ha facolta' di prorogare, per una sola volta, di non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario per consentire l'integrale pagamento del debito. Anche prima del decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo, la sospensione e' revocata quando l'Agenzia delle entrate attesta l'integrale versamento delle somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione e' sospeso. 3. Per i delitti di cui agli articoli da 74 a 85 l'applicazione della pena ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444) puo' essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, e' estinto, nonche' quando ricorre il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 89, commi 1 e 2. 4. Le pene stabilite per i delitti di cui agli articoli da 74 a 85 sono aumentate della meta' se il reato e' commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attivita' di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

Allegato-art. 91

Art. 91. Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario ([articolo 14 del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art14)) 1. Se i debiti indicati nell'articolo 89 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l'imputato di taluno dei delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 puo' chiedere di essere ammesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata. 2. La somma, commisurata alla gravita' dell'offesa, non puo' essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell'[articolo 135 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art135) della pena minima prevista per il delitto contestato. 3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento. 4. Se il pagamento e' eseguito nel termine, la pena e' diminuita fino alla meta' e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 86. Si osserva la disposizione prevista dall'articolo 89, comma 3. 5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata e' restituita.

Allegato-art. 92

Art. 92. Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie ([articolo 15 del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art15)) 1. Al di fuori dei casi in cui la punibilita' e' esclusa a norma dell'[articolo 47, terzo comma, del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art47-com3), non danno luogo a fatti punibili ai sensi degli articoli da 74 a 85 le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione.

Allegato-art. 93

Art. 93. Interruzione della prescrizione ([articolo 17 del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art17)) 1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 e' interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'[articolo 160 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art160), dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni. 2. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 81 sono elevati di un terzo.

Allegato-art. 94

Art. 94. Competenza per territorio ([articolo 18 del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art18)) 1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 non puo' essere determinata a norma dell'[articolo 8 del codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art8), e' competente il giudice del luogo di accertamento del reato. 2. Per i delitti previsti dal capo II, sezione II, del presente titolo, il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale e' all'estero e' competente il giudice del luogo di accertamento del reato. 3. Nel caso previsto dall'articolo 79, comma 2, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, e' competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'[articolo 335 del codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art335).

Allegato-art. 95

Art. 95. Custodia giudiziale dei beni sequestrati ([articolo 18-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art18bis)) 1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilita' finanziarie, possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative. 1-bis. ((I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell'amministrazione finanziaria.)) 2. Restano ferme le disposizioni dell'[articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art61-com23), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133~art2) del [decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-09-16;143), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 novembre 2008, n. 181](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-11-13;181).

Allegato-art. 96

Art. 96. Principio di specialita' ([articolo 19 del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art19)) 1. Quando uno stesso fatto e' punito da una delle disposizioni di cui agli articoli da 74 a 85 e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale. 2. Permane, in ogni caso, la responsabilita' per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo 12, comma 1, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato e resta ferma la responsabilita' degli enti e societa' prevista dall'articolo 98, comma 3.

Allegato-art. 97

Art. 97. Rapporti tra procedimento penale e processo tributario ([articolo 20 del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art20)) 1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente a oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione. 2. Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui e' stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato.

Allegato-art. 98

Art. 98. Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti ([articolo 21 del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art21)) 1. L'ufficio competente irroga le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato. 2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 96, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 119 e 124 del testo unico della giustizia tributaria ((, di cui al [decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175))). I termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi. 3. La disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria e' riferita a un ente o societa' quando nei confronti di questi puo' essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell'[articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art25quindecies). 4. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria per piu' violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell'articolo 13, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.

Allegato-art. 99

Art. 99. Modalita' di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari ([articolo 22 del decreto legislativo n. 74 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;74~art22)) 1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari indicati nell'articolo 89 e di versamento delle somme indicate nell'articolo 91, comma 3.

Allegato-art. 100

Art. 100. Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero ([articolo 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990;167~art5septies) e [articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;201~art11-com1)) 1. L'autore della violazione di cui all'[articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-06-28;167~art4-com1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 1990, n. 227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-04;227), che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 2. L'autore della violazione di cui all'[articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-06-28;167~art4-com1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 1990, n. 227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-04;227), deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero. 3. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli [articoli 32](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art32) e [33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art33), e agli [articoli 51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art51) e [52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art52), esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito ai sensi dell'[articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art76). La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al presente capo, a eccezione di quelle di cui ai commi 1 e 2.

Allegato-art. 101

Art. 101. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data indicata all'articolo 102 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli [articoli 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-02-21;246~art19) e [20 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-02-21;246~art20); b) il [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1559](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-11-07;1559); c) l'[articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-12-31;1542~art3); d) gli [articoli 24](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art24) e [26 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art26); e) gli [articoli 32](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art32), [33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art33), [36](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art36) e [37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art37); f) l'[articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;641~art9); g) [articoli 24](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art24), [25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art25), [26](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art26) e [27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642~art27); h) gli [articoli 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;605~art13) e [14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;605~art14); i) gli [articoli 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-10-06;627~art7) e [8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-10-06;627~art8); l) l'[articolo 2, ottavo comma della legge 26 gennaio 1983, n. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-01-26;18~art2-com8); m) gli [articoli 69](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art69), [71](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art71), [72](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art72), [73](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art73), [74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art74); n) gli [articoli 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-06-28;167~art5) e [5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-06-28;167~art5septies), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 1990, n. 227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-04;227); o) gli [articoli 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art50), [51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art51), [53](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art53) e [54 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art54); p) l'[articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347~art9); q) la [legge 11 ottobre 1995, n. 423](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-10-11;423); r) gli [articoli 7-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art7bis) e [39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art39); s) l'[articolo 34 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art34); t) il [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471); u) gli [articoli da 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art1) [a 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art18), [20](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art20), [21](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art21) e [da 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art23) [a 29 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art29); v) il [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473); z) il [decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74), a eccezione degli articoli 21-bis e 21-ter; aa) l'[articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art7), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326); bb) [articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art11-com1), convertito, con modificazioni dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214); cc) gli [articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-06-14;87~art1), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-06-14;87~art2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-06-14;87~art3) e [4 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-06-14;87~art4), recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale. 2. Restano abrogati: a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, limitatamente alle parole «e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi», da 26 a 29 e da 55 a 63 della [legge 7 gennaio 1929, n. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4); b) il decreto ministeriale 1° settembre 1931; i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole «27, penultimo comma», dell'[articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art39); c) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo periodo, limitatamente alle parole «o del separato avviso di cui al terzo comma dell'articolo 58», e secondo periodo, 73-bis, [commi quarto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~com4) e [quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~com5); d) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; gli articoli da 92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art92) [a 96](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art96), [97, sesto comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art97-com6), e 98 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602); e) l'articolo 8, commi dal quarto al [nono](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-10;249~com9) e [undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-10;249~com11), aggiunti dall'[articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-03-13;71~art1); l'[articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-10-06;627~art7-com7); f) il titolo I del [decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-07-10;429), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 1982, n. 516](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-07;516); g) l'articolo 2, a eccezione dei [commi settimo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-01-26;18~com7) e [ottavo, della legge 26 gennaio 1983, n. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-01-26;18~com8); h) l'[articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-11-25;649~art3-com4); i) l'[articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-12-29;746~art2-com4), convertito, con modificazioni, nella [legge 27 febbraio 1984, n. 17; l'articolo 1, quarto comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-02-27;17~art1-com4), secondo periodo, del [decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-11-28;791), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 gennaio 1985, n. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-01-25;6); l) l'[articolo 2, commi 27](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-19;853~art2-com27) e [28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-19;853~art2-com28), e l'[articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-19;853~art3-com14), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 febbraio 1985, n. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-17;17); m) l'[articolo 5, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-04-27;90~art5-com11), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 giugno 1990, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;165); n) l'[articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art12-com13); l'[articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-31;669~art6-com1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1997, n. 30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-02-28;30); o) l'[articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art54), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427); p) all'[articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art68), alla rubrica, le parole: «e delle sanzioni pecuniarie» e al comma 3, le parole: «e le sanzioni pecuniarie»; q) l'[articolo 34, commi 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41~art34-com2) e [3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41~art34-com3), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 marzo 1995, n. 85](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-22;85). 3. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Allegato-art. 102

Art. 102. Decorrenza degli effetti 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal ((1° gennaio 2027)).

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